XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4520
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. In deroga alle procedure di programmazione prevista dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
27 gennaio 1998, n. 25, è istituita l'università degli studi
non statale denominata "Libera università degli studi sulla
criminalità, investigazione e sicurezza" nel territorio della
regione Veneto, promossa e gestita da enti e da privati.
L'autorizzazione per la Libera università al rilascio di
titoli di studio universitari aventi valore legale è concessa
con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, emanato previo parere del Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario in ordine alle
dotazioni didattiche, scientifiche, strumentali, finanziarie,
edilizie, nonché all'organico del personale docente,
ricercatore e non docente.
2. La Libera università degli studi sulla criminalità,
investigazione e sicurezza promuove e sviluppa la
collaborazione scientifica, attraverso specifiche convenzioni,
con le università degli studi statali e non statali, con i
centri di ricerca pubblici e privati nonché con gli istituti
di formazione delle Forze di polizia nazionali e degli Stati
esteri, in particolare, degli Stati membri dell'Unione
europea, ai fini della ricerca scientifica e della
didattica.
3. Gli organi competenti della Libera università degli
studi sulla criminalità, investigazione e sicurezza possono
disporre la nomina a professore di prima fascia, di professore
associato ovvero di ricercatore, per chiamata diretta, di
studiosi che rivestono presso università straniere qualifiche
analoghe a quelle stabilite dall'ordinamento universitario
italiano, nella misura massima del 25 per cento delle
rispettive dotazioni organiche previste per ciascun tipo di
qualifica. La percentuale fissata dal presente comma può,
comunque, essere modificata previa intesa con il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
4. Le università degli studi non statali possono
prevedere, tramite apposite modifiche ai rispettivi statuti,
l'attivazione di nuovi corsi di studio nelle materie della
criminalità, investigazione e sicurezza, anche di tipo
economico-finanziario, al cui termine sono rilasciati titoli
aventi valore legale. I contributi dello Stato alle strutture
didattiche e scientifiche dei citati corsi sono determinati
annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca nell'ambito dell'apposito
stanziamento di bilancio previsto per le università degli
studi non statali nello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.