XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4520




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. In deroga alle procedure di programmazione prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, è istituita l'università degli studi non statale denominata "Libera università degli studi sulla criminalità, investigazione e sicurezza" nel territorio della regione Veneto, promossa e gestita da enti e da privati. L'autorizzazione per la Libera università al rilascio di titoli di studio universitari aventi valore legale è concessa con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato previo parere del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario in ordine alle dotazioni didattiche, scientifiche, strumentali, finanziarie, edilizie, nonché all'organico del personale docente, ricercatore e non docente.
        2. La Libera università degli studi sulla criminalità, investigazione e sicurezza promuove e sviluppa la collaborazione scientifica, attraverso specifiche convenzioni, con le università degli studi statali e non statali, con i centri di ricerca pubblici e privati nonché con gli istituti di formazione delle Forze di polizia nazionali e degli Stati esteri, in particolare, degli Stati membri dell'Unione europea, ai fini della ricerca scientifica e della didattica.
        3. Gli organi competenti della Libera università degli studi sulla criminalità, investigazione e sicurezza possono disporre la nomina a professore di prima fascia, di professore associato ovvero di ricercatore, per chiamata diretta, di studiosi che rivestono presso università straniere qualifiche analoghe a quelle stabilite dall'ordinamento universitario italiano, nella misura massima del 25 per cento delle rispettive dotazioni organiche previste per ciascun tipo di qualifica. La percentuale fissata dal presente comma può, comunque, essere modificata previa intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
        4. Le università degli studi non statali possono prevedere, tramite apposite modifiche ai rispettivi statuti, l'attivazione di nuovi corsi di studio nelle materie della criminalità, investigazione e sicurezza, anche di tipo economico-finanziario, al cui termine sono rilasciati titoli aventi valore legale. I contributi dello Stato alle strutture didattiche e scientifiche dei citati corsi sono determinati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito dell'apposito stanziamento di bilancio previsto per le università degli studi non statali nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.



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