XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4513
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Divieto di maltrattamento di animali).
1. Chiunque, fuori dai casi previsti dalle leggi speciali
vigenti in materia, maltratta gli animali, cagionandone senza
necessità la sofferenza o uno stato di alterazione psichica
ovvero biologica, sia dal punto di vista fisico che delle
necessità e dell'espletamento delle normali attività
etologiche e fisiologiche proprie di ogni specie vivente,
ovvero abbandona animali domestici o che hanno acquisito
abitudini nella cattività è punito con la reclusione fino a un
anno e con la multa fino a 10.000 euro nonché con il divieto
di detenere animali.
2. Alle stesse pene di cui al comma 1 soggiace chi omette
di procurare o di prestare le cure veterinarie necessarie
all'animale che detiene.
3. Le pene di cui al comma 1 sono aumentate se il fatto è
commesso con modalità e con mezzi particolarmente dolorosi o
se causa la morte dell'animale.
4. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e,
in ogni caso, la confisca degli animali salvo che appartengano
a persone estranee al reato.
Art. 2.
(Divieto di maltrattamento per le categorie dei settori
del commercio, dello spettacolo e dei servizi riguardanti
animali).
1. Chiunque, svolgendo attività di commercio, trasporto,
traffico, allevamento o servizio di mattazione, viola le
disposizioni di cui all'articolo 1 è punito con la reclusione
da sei mesi a tre anni, con la multa fino a 20.000 euro e con
l'interdizione dall'esercizio dell'attività svolta, oltre alle
pene di cui al medesimo articolo 1, comma 4.
2. Alle stesse pene di cui al comma 1 soggiace chiunque
organizza, promuove, favorisce o partecipa attivamente a
spettacoli, giuochi o manifestazioni che comportano l'utilizzo
di animali in violazione di quanto disposto all'articolo 1,
nonché chi produce, importa, esporta, commercializza, anche
via INTERNET, video produzioni o materiali riproducenti le
attività di cui al medesimo articolo 1 e al presente comma,
salvo che per fini scientifici.
Art. 3.
(Destinazione degli animali sottoposti
a confisca).
1. Gli animali oggetto della confisca prevista dalla
presente legge sono affidati, con spese a carico del Ministero
della salute, salvo il potere di rivalsa sul proprietario o
sul detentore dell'animale, alle aziende sanitarie locali e ai
canili pubblici dei comuni, o alle associazioni animaliste o
agli enti morali, da individuare con decreto del Ministro
della salute, di concerto con i Ministri dell'interno,
dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche
agricole e forestali, emanato entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 4.
(Competenza per l'accertamento delle
violazioni).
1. All'accertamento delle violazioni previste e punite
dalla presente legge sono altresì competenti, ai sensi
dell'articolo 55 e seguenti del codice di procedura penale,
nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti
prefettizi di nomina, le guardie zoofile dell'Ente nazionale
per la protezione degli animali (ENPA).
2. Le guardie zoofile dell'ENPA conseguono la qualifica di
guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni, a seguito di richiesta di
nomina presentata al prefetto dal presidente dello stesso
ENPA.
Art. 5.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge per il mantenimento degli animali dei quali non è noto
il proprietario o detentore, pari a 25.000 euro per l'anno
2004 e a 50.000 euro per l'anno 2005, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
3. Le risorse finanziarie provenienti dall'applicazione
delle sanzioni irrogate da organi dello Stato affluiscono
all'entrata del bilancio dello Stato e concorrono alla
realizzazione delle finalità della presente legge.
Art. 6.
(Modifiche al codice penale).
1. Al codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 19, primo comma, dopo il numero 2)
è inserito il seguente:
"2-bis) il divieto di detenzione di animali";
b) dopo l'articolo 35-bis è inserito il
seguente:
"Art. 35-ter. - (Divieto di detenzione di animali). -
Il divieto di detenzione di animali priva il condannato
della facoltà di ottenere in affidamento animali d'affezione e
di riscattarli dai rifugi pubblici e privati.
Il divieto non può avere durata inferiore a tre anni e
superiore a cinque anni e consegue ad ogni condanna per il
reato di maltrattamento di animali.
Il divieto è perpetuo in caso di recidiva";
c) al secondo comma dell'articolo 240 è aggiunto,
in fine, il seguente numero:
"2-bis) degli animali oggetto di
maltrattamento";
d) l'articolo 727 è abrogato.