XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4513




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Divieto di maltrattamento di animali).

        1. Chiunque, fuori dai casi previsti dalle leggi speciali vigenti in materia, maltratta gli animali, cagionandone senza necessità la sofferenza o uno stato di alterazione psichica ovvero biologica, sia dal punto di vista fisico che delle necessità e dell'espletamento delle normali attività etologiche e fisiologiche proprie di ogni specie vivente, ovvero abbandona animali domestici o che hanno acquisito abitudini nella cattività è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a 10.000 euro nonché con il divieto di detenere animali.
        2. Alle stesse pene di cui al comma 1 soggiace chi omette di procurare o di prestare le cure veterinarie necessarie all'animale che detiene.
        3. Le pene di cui al comma 1 sono aumentate se il fatto è commesso con modalità e con mezzi particolarmente dolorosi o se causa la morte dell'animale.
        4. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e, in ogni caso, la confisca degli animali salvo che appartengano a persone estranee al reato.


Art. 2.

(Divieto di maltrattamento per le categorie dei settori
del commercio, dello spettacolo e dei servizi riguardanti
animali).

        1. Chiunque, svolgendo attività di commercio, trasporto, traffico, allevamento o servizio di mattazione, viola le disposizioni di cui all'articolo 1 è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, con la multa fino a 20.000 euro e con l'interdizione dall'esercizio dell'attività svolta, oltre alle pene di cui al medesimo articolo 1, comma 4.
        2. Alle stesse pene di cui al comma 1 soggiace chiunque organizza, promuove, favorisce o partecipa attivamente a spettacoli, giuochi o manifestazioni che comportano l'utilizzo di animali in violazione di quanto disposto all'articolo 1, nonché chi produce, importa, esporta, commercializza, anche via INTERNET, video produzioni o materiali riproducenti le attività di cui al medesimo articolo 1 e al presente comma, salvo che per fini scientifici.


Art. 3.

(Destinazione degli animali sottoposti
a confisca).

        1. Gli animali oggetto della confisca prevista dalla presente legge sono affidati, con spese a carico del Ministero della salute, salvo il potere di rivalsa sul proprietario o sul detentore dell'animale, alle aziende sanitarie locali e ai canili pubblici dei comuni, o alle associazioni animaliste o agli enti morali, da individuare con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 4.

(Competenza per l'accertamento delle
violazioni).

        1. All'accertamento delle violazioni previste e punite dalla presente legge sono altresì competenti, ai sensi dell'articolo 55 e seguenti del codice di procedura penale, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, le guardie zoofile dell'Ente nazionale per la protezione degli animali (ENPA).
        2. Le guardie zoofile dell'ENPA conseguono la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, a seguito di richiesta di nomina presentata al prefetto dal presidente dello stesso ENPA.


Art. 5.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per il mantenimento degli animali dei quali non è noto il proprietario o detentore, pari a 25.000 euro per l'anno 2004 e a 50.000 euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
        3. Le risorse finanziarie provenienti dall'applicazione delle sanzioni irrogate da organi dello Stato affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato e concorrono alla realizzazione delle finalità della presente legge.


Art. 6.

(Modifiche al codice penale).

        1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 19, primo comma, dopo il numero 2) è inserito il seguente:

            "2-bis) il divieto di detenzione di animali";

            b) dopo l'articolo 35-bis è inserito il seguente:

        "Art. 35-ter. - (Divieto di detenzione di animali). - Il divieto di detenzione di animali priva il condannato della facoltà di ottenere in affidamento animali d'affezione e di riscattarli dai rifugi pubblici e privati.
        Il divieto non può avere durata inferiore a tre anni e superiore a cinque anni e consegue ad ogni condanna per il reato di maltrattamento di animali.
        Il divieto è perpetuo in caso di recidiva";

            c) al secondo comma dell'articolo 240 è aggiunto, in fine, il seguente numero:

            "2-bis) degli animali oggetto di maltrattamento";

            d) l'articolo 727 è abrogato.



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