XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4511
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge ha lo scopo di tutelare e onorare la
memoria delle vittime delle 695 stragi, perpetrate dai
nazifascisti in Italia durante la seconda guerra mondiale,
documentate dai fascicoli rinvenuti negli archivi della
Procura generale militare di Roma, nonché di riconoscere,
anche a scopo risarcitorio, le sofferenze di coloro che in
tali stragi riportarono lesioni gravi o gravissime e dei
prossimi congiunti delle vittime. A tali fini la presente
legge prevede l'erogazione di risorse per la corresponsione di
equi indennizzi e per il sostegno della ricerca storica.
2. L'esercizio dei diritti e la partecipazione alle
provvidenze riconosciuti dalla presente legge sono
indipendenti dallo stato dell'eventuale procedimento penale
militare.
Art. 2.
(Beneficiari).
1. A coloro che, nelle stragi di cui all' articolo 1,
riportarono lesioni personali gravi o gravissime, ovvero
patirono l'uccisione del coniuge, del convivente more
uxorio o di un genitore, e ai loro eredi, spetta il diritto
ad un'equa riparazione del danno, nella misura di 25.000 euro
per ciascun soggetto avente titolo.
2. Qualora i soggetti beneficiari abbiano già conseguito
riparazioni di qualsiasi natura conseguenti agli eventi di cui
al comma 1, in forza di altre disposizioni di legge o di
provvedimenti giudiziari, l'indennizzo ivi previsto spetta
solamente nella misura necessaria ad integrare la somma di
25.000 euro.
3. Il conseguimento dell'indennizzo di cui al presente
articolo comporta l'estinzione del procedimento eventualmente
instaurato ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, e
successive modificazioni.
Art. 3.
(Termini e modalità per l'esercizio
del diritto).
1. I soggetti beneficiari possono esercitare il diritto di
cui all'articolo 2 entro cinque anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, mediante la presentazione di una
domanda in carta semplice al Ministero della difesa, corredata
da:
a) idonea documentazione dalla quale risulti il
nominativo della vittima, la data, il luogo e una sintesi
delle modalità della strage nonché il reparto militare
responsabile della strage;
b) lo stato di famiglia della vittima della
strage;
c) la certificazione dell'identità del
richiedente.
2. Presso il Ministero della difesa è istituita, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con il Ministro della difesa, un'apposita Commissione composta
da:
a) un rappresentante della Presidenza del
Consiglio dei ministri, che la presiede, e due rappresentanti
del Ministero della difesa;
b) due rappresentanti designati dalle associazioni
dei familiari delle vittime.
3. La Commissione di cui al comma 2 esamina la conformità
della documentazione prodotta dai richiedenti ai requisiti
previsti dalla presente legge e delibera in via definitiva il
pagamento immediato delle somme spettanti ai singoli
beneficiari.
4. Contro il giudizio negativo della Commissione espresso
ai sensi del comma 3, il richiedente può fare ricorso al
tribunale amministrativo regionale territorialmente
competente.
Art. 4.
(Inopponibilità del segreto investigativo).
1. Ai fini della presente legge, e nella misura
necessaria per acquisire la documentazione richiesta dagli
articoli 3 e 7, non può essere opposto il segreto
investigativo sui fascicoli contenenti la documentazione delle
stragi di cui all'articolo 1.
2. Le procure militari competenti garantiscono l'accesso
ai fascicoli di cui al comma 1 alle parti lese e ai loro
legali rappresentanti, nonché a studiosi e rappresentanti
degli organi di comunicazione che ne facciano richiesta a fini
di ricerca o divulgativi.
Art. 5.
(Irrilevanza delle condizioni economiche dei
richiedenti).
1. Le somme corrisposte a titolo di indennizzo ai sensi
della presente legge sono erogate indipendentemente dalle
condizioni economiche dei beneficiari e dall'obbligo del
risarcimento del danno a carico dei responsabili delle stragi
di cui all'articolo 1.
Art. 6.
(Natura risarcitoria dell'indennizzo).
1. Le somme corrisposte a titolo di indennizzo ai sensi
della presente legge, per la loro natura risarcitoria, non
costituiscono reddito e sono irrilevanti ai fini fiscali,
previdenziali, sanitari e assistenziali.
Art. 7.
(Fondo per la ricerca storica).
1. E' istituito presso il Ministero della difesa il "Fondo
per la ricerca storica sulle 695 stragi nazifasciste
documentate dai fascicoli rinvenuti negli archivi militari
della Procura generale di Roma", con una dotazione iniziale di
5 milioni di euro, al quale affluiscono:
a) il contributo dello Stato;
b) eventuali liberalità di enti pubblici e
privati, fondazioni, associazioni e singoli cittadini;
c) eventuali contributi di provenienza estera
erogati da singoli, aziende e istituzioni publici e
privati.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è utilizzato per il
finanziamento di iniziative e progetti volti alla
conservazione, alla manutenzione e alla custodia di opere
dedicate alla memoria, alla testimonianza e alla ricerca
storica, promossi dalle associazioni dei familiari delle
vittime delle stragi di cui all'articolo 1 e dalle
amministrazioni regionali, provinciali e comunali dei luoghi
che ne furono teatro. A tali iniziative e progetti possono
collaborare le università e gli istituti che svolgono ricerca
storica ed ogni altro organismo di ricerca di indiscusso
valore scientifico.
3. Le iniziative e i progetti di cui al comma 2 sono
presentati al Ministero della difesa, con apposita domanda in
carta semplice, corredata da idonea documentazione dalla quale
risultino i nominativi delle vittime, la data, il luogo e una
sintesi delle modalità della strage nonché il reparto militare
responsabile della strage medesima.
4. Alla Commissione di cui al comma 2 dell'articolo 3
compete la valutazione e la determinazione degli importi
finanziari da attribuire a ciascuna iniziativa o progetto di
ricerca storica e di studio promossi ai sensi del presente
articolo.
Art. 8.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, ivi comprese le spese per il funzionamento della
Commissione di cui all'articolo 3, pari a 250 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.