XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4505
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 28 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e
successive modificazioni, si interpreta nel senso che in
relazione alle prestazioni di invaliditā civile il cui diritto
č stato originato da fatto lesivo di terzi, gli enti eroganti
sono tenuti a ripetere dai soggetti civilmente responsabili
gli importi erogati ed erogandi, comunque senza pregiudizio
del diritto dell'assistito al risarcimento del danno alla
persona non altrimenti risarcito.