XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4505




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'articolo 28 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che in relazione alle prestazioni di invaliditā civile il cui diritto č stato originato da fatto lesivo di terzi, gli enti eroganti sono tenuti a ripetere dai soggetti civilmente responsabili gli importi erogati ed erogandi, comunque senza pregiudizio del diritto dell'assistito al risarcimento del danno alla persona non altrimenti risarcito.



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