XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4324




RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni).


          L'attuazione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, tra l'Italia e Cipro comporta i seguenti oneri, in relazione ai sottoindicati articoli:


Art. 11.

        Al fine di migliorare la cooperazione nei settori della prevenzione e della repressione delle frodi doganali, viene previsto l'invio di funzionari a Cipro per partecipare alle indagini nella materia doganale.
          Nell'ipotesi dell'invio a Nicosia di due funzionari per un periodo di sei giorni, la relativa spesa è così quantificabile:


              Spese di missione:

pernottamento (euro 139 al giorno per 2 persone per
6 giorni) euro 1.668

diaria giornaliera per ciascun funzionario euro 102, cui si aggiungono euro 31 pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 102 viene ridotto di euro 34, corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 99 + euro 39 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali, ed Irpef ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335 e 23 dicembre 1996, n. 662 e decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 44) =
(euro 138 per 2 persone per 6 giorni) euro 1.656


              Spese di viaggio:

biglietto aereo A/R Roma-Nicosia (euro 1.400 per 2 persone = euro 2.800 + euro 140 quale maggiorazione
del 5 per cento) euro 2.940

Totale onere (articolo 11) euro 6.264
Art. 18.

        Al fine di partecipare alle indagini sulle infrazioni doganali nel territorio della Parte contraente, si prevede l'invio a Nicosia di due funzionari per un periodo di sei giorni. Sulla base del precedente calcolo, la relativa spesa ammonta ad euro 6.264.

Totale onere (articolo 18) euro 6.264


Art. 19.

        Viene previsto il rimborso delle spese di missione e di viaggio per i funzionari della Parte contraente, convocati a deporre in qualità di testimoni ed esperti. Nella ipotesi dell'invio annuo di due funzionari, con una permanenza di tre giorni, a Nicosia e, sulla base del precedente calcolo, la relativa spesa viene così quantificata:

              Spese di missione:

pernottamento (euro 139 al giorno per 2 persone
per 3 giorni) euro 834

diaria giornaliera per ciascun funzionario (euro
138 per 2 persone per 3 giorni) euro 828

              Spese di viaggio:

biglietto aereo A/R Roma-Nicosia (euro 1.400 per 2 persone = euro 2.800 + euro 140 quale maggiorazione
del 5 per cento) euro 2.940

Totale onere (articolo 19) euro 4.602


Art. 26.

        Viene prevista l'istituzione di una Commissione mista al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni dell'Accordo. Nell'ipotesi dell'invio a Nicosia di tre funzionari, con una permanenza di tre giorni in detta città e, sulla base del precedente calcolo, la relativa spesa viene così quantificata:

              Spese di missione:

pernottamento (euro 139 al giorno per 3 persone
per 3 giorni) euro 1.251

diaria giornaliera per ciascun funzionario
(euro 138 per 3 persone per 3 giorni) euro 1.242
              Spese di viaggio:

biglietto aereo A/R Roma-Nicosia (euro 1.400 per 3 persone = euro 4.200 + euro 210 quale maggiorazione
del 5 per cento) euro 4.410

Totale onere (articolo 26) euro 6.903


        Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane, a decorrere dal 2003, ammonta ad euro 24.033, in cifra tonda euro 24.035.
        Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero dei funzionari, dei testimoni ed esperti, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.
        Peraltro, tenuto conto delle esperienze verificatesi in analoghi Accordi già in vigore, si precisa che:

            non vi sono spese aggiuntive a carico del bilancio dello Stato per l'utilizzo di interpreti e traduttori, in quanto dette funzioni vengono svolte dai funzionari della Agenzia delle dogane che partecipano alle relative riunioni (articolo 21);

            in relazione agli analoghi Accordi già in vigore e sulla base delle intese raggiunte con la Parte contraente, le ipotesi del verificarsi di spese elevate e non usuali, riveste carattere eventuale e non richiede alcuna quantificazione di oneri aggiuntivi; qualora, infine, venga richiesta una partecipazione da parte italiana ad eventuali spese aggiuntive, si farà ricorso agli ordinari stanziamenti della Agenzia delle dogane, già autorizzati dalla vigente legislazione.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA


          1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

          A) Necessità dell'intervento normativo; analisi del quadro normativo.

          L'Accordo di cui si tratta, analogamente ad altri già conclusi da parte italiana nel medesimo settore, deve essere ratificato con atto avente forza di legge, dal momento che alcune sue disposizioni - quali ad esempio l'articolo 19 che prevede che funzionari di una Parte contraente depongano in procedimenti instaurati nel territorio dell'altra Parte contraente o l'articolo 18 che consente a funzionari doganali di una Parte contraente di assistere ad indagini nel territorio dell'altra Parte contraente - rendono ciò necessario.

          B) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

          In ogni caso si ritiene che la legge di ratifica non debba prevedere norme di adeguamento della legislazione nazionale vigente.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)


              A) Analisi dell'intervento: destinatari diretti e indiretti.

          L'importanza di disporre di un quadro giuridico appropriato nell'ambito del quale ricondurre ogni forma di cooperazione amministrativa, nonché lo sviluppo dei rapporti tra le Amministrazioni doganali dei due Paesi, hanno indotto le Amministrazioni degli affari esteri e delle dogane ad assumere l'iniziativa di concludere un Accordo bilaterale, intergovernativo, di mutua assistenza amministrativa in materia doganale con l'Amministrazione doganale cipriota.
          I negoziati di tale Atto sono stati condotti con la Controparte sulla base di un testo adeguato alle rispettive esigenze - elaborato conformemente al testo standard redatto dall'OMD (Organizzazione mondiale delle dogane) - e, comunque, improntato al rispetto dei princìpi di completezza, chiarezza e semplicità che caratterizzano ogni efficace strumento di cooperazione amministrativa.


          B) Obiettivi e risultati attesi.

          Tale Accordo, per la sua forza intrinseca, consentirà, da una parte, di assicurare una più corretta applicazione delle rispettive legislazioni doganali, rafforzando così i mezzi di lotta contro la frode, in particolare il traffico illecito degli stupefacenti, salvaguardando inoltre, dall'altra parte, la società da tale minaccia, nonché di agevolare e semplificare le procedure doganali connesse con ogni legittima transazione, rendendo, pertanto, più trasparente l'interscambio commerciale tra i due Paesi e, nel contempo, meno oneroso il compito degli operatori.
          Il suddetto Accordo permetterà, inoltre, di sviluppare e mantenere con l'Amministrazione doganale di Cipro dei proficui rapporti diretti ed immediati, anche sul piano interpersonale, che saranno particolarmente utili per il raggiungimento degli obiettivi di volta in volta prefissati.




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