XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4324
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni).
L'attuazione dell'Accordo di mutua assistenza
amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la
repressione delle infrazioni doganali, tra l'Italia e Cipro
comporta i seguenti oneri, in relazione ai sottoindicati
articoli:
Art. 11.
Al fine di migliorare la cooperazione nei settori della
prevenzione e della repressione delle frodi doganali, viene
previsto l'invio di funzionari a Cipro per partecipare alle
indagini nella materia doganale.
Nell'ipotesi dell'invio a Nicosia di due funzionari per
un periodo di sei giorni, la relativa spesa è così
quantificabile:
Spese di missione:
pernottamento (euro 139 al giorno per 2 persone per
6 giorni) euro 1.668
diaria giornaliera per ciascun funzionario euro 102, cui si
aggiungono euro 31 pari al 30 per cento quale maggiorazione
prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n.
941; l'importo di euro 102 viene ridotto di euro 34,
corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 99 + euro 39 quale
quota media per contributi previdenziali, assistenziali, ed
Irpef ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335 e 23 dicembre
1996, n. 662 e decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 44) =
(euro 138 per 2 persone per 6 giorni) euro 1.656
Spese di viaggio:
biglietto aereo A/R Roma-Nicosia (euro 1.400 per 2
persone = euro 2.800 + euro 140 quale maggiorazione
del 5 per cento) euro 2.940
Totale onere (articolo 11) euro 6.264
Art. 18.
Al fine di partecipare alle indagini sulle infrazioni
doganali nel territorio della Parte contraente, si prevede
l'invio a Nicosia di due funzionari per un periodo di sei
giorni. Sulla base del precedente calcolo, la relativa spesa
ammonta ad euro 6.264.
Totale onere (articolo 18) euro 6.264
Art. 19.
Viene previsto il rimborso delle spese di missione e di
viaggio per i funzionari della Parte contraente, convocati a
deporre in qualità di testimoni ed esperti. Nella ipotesi
dell'invio annuo di due funzionari, con una permanenza di tre
giorni, a Nicosia e, sulla base del precedente calcolo, la
relativa spesa viene così quantificata:
Spese di missione:
pernottamento (euro 139 al giorno per 2 persone
per 3 giorni) euro 834
diaria giornaliera per ciascun funzionario (euro
138 per 2 persone per 3 giorni) euro 828
Spese di viaggio:
biglietto aereo A/R Roma-Nicosia (euro 1.400 per
2 persone = euro 2.800 + euro 140 quale maggiorazione
del 5 per cento) euro 2.940
Totale onere (articolo 19) euro 4.602
Art. 26.
Viene prevista l'istituzione di una Commissione mista al
fine di verificare l'attuazione delle disposizioni
dell'Accordo. Nell'ipotesi dell'invio a Nicosia di tre
funzionari, con una permanenza di tre giorni in detta città e,
sulla base del precedente calcolo, la relativa spesa viene
così quantificata:
Spese di missione:
pernottamento (euro 139 al giorno per 3 persone
per 3 giorni) euro 1.251
diaria giornaliera per ciascun funzionario
(euro 138 per 3 persone per 3 giorni) euro 1.242
Spese di viaggio:
biglietto aereo A/R Roma-Nicosia (euro 1.400 per
3 persone = euro 4.200 + euro 210 quale maggiorazione
del 5 per cento) euro 4.410
Totale onere (articolo 26) euro 6.903
Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello
Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane, a
decorrere dal 2003, ammonta ad euro 24.033, in cifra tonda
euro 24.035.
Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il
calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente
al numero dei funzionari, dei testimoni ed esperti, delle
riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili
ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.
Peraltro, tenuto conto delle esperienze verificatesi in
analoghi Accordi già in vigore, si precisa che:
non vi sono spese aggiuntive a carico del bilancio dello
Stato per l'utilizzo di interpreti e traduttori, in quanto
dette funzioni vengono svolte dai funzionari della Agenzia
delle dogane che partecipano alle relative riunioni (articolo
21);
in relazione agli analoghi Accordi già in vigore e sulla
base delle intese raggiunte con la Parte contraente, le
ipotesi del verificarsi di spese elevate e non usuali, riveste
carattere eventuale e non richiede alcuna quantificazione di
oneri aggiuntivi; qualora, infine, venga richiesta una
partecipazione da parte italiana ad eventuali spese
aggiuntive, si farà ricorso agli ordinari stanziamenti della
Agenzia delle dogane, già autorizzati dalla vigente
legislazione.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
A) Necessità dell'intervento normativo; analisi del
quadro normativo.
L'Accordo di cui si tratta, analogamente ad altri già
conclusi da parte italiana nel medesimo settore, deve essere
ratificato con atto avente forza di legge, dal momento che
alcune sue disposizioni - quali ad esempio l'articolo 19 che
prevede che funzionari di una Parte contraente depongano in
procedimenti instaurati nel territorio dell'altra Parte
contraente o l'articolo 18 che consente a funzionari doganali
di una Parte contraente di assistere ad indagini nel
territorio dell'altra Parte contraente - rendono ciò
necessario.
B) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui
regolamenti vigenti.
In ogni caso si ritiene che la legge di ratifica non
debba prevedere norme di adeguamento della legislazione
nazionale vigente.
ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)
A) Analisi dell'intervento: destinatari diretti e
indiretti.
L'importanza di disporre di un quadro giuridico
appropriato nell'ambito del quale ricondurre ogni forma di
cooperazione amministrativa, nonché lo sviluppo dei rapporti
tra le Amministrazioni doganali dei due Paesi, hanno indotto
le Amministrazioni degli affari esteri e delle dogane ad
assumere l'iniziativa di concludere un Accordo bilaterale,
intergovernativo, di mutua assistenza amministrativa in
materia doganale con l'Amministrazione doganale cipriota.
I negoziati di tale Atto sono stati condotti con la
Controparte sulla base di un testo adeguato alle rispettive
esigenze - elaborato conformemente al testo standard
redatto dall'OMD (Organizzazione mondiale delle dogane) - e,
comunque, improntato al rispetto dei princìpi di completezza,
chiarezza e semplicità che caratterizzano ogni efficace
strumento di cooperazione amministrativa.
B) Obiettivi e risultati attesi.
Tale Accordo, per la sua forza intrinseca, consentirà, da
una parte, di assicurare una più corretta applicazione delle
rispettive legislazioni doganali, rafforzando così i mezzi di
lotta contro la frode, in particolare il traffico illecito
degli stupefacenti, salvaguardando inoltre, dall'altra parte,
la società da tale minaccia, nonché di agevolare e
semplificare le procedure doganali connesse con ogni legittima
transazione, rendendo, pertanto, più trasparente
l'interscambio commerciale tra i due Paesi e, nel contempo,
meno oneroso il compito degli operatori.
Il suddetto Accordo permetterà, inoltre, di sviluppare e
mantenere con l'Amministrazione doganale di Cipro dei proficui
rapporti diretti ed immediati, anche sul piano interpersonale,
che saranno particolarmente utili per il raggiungimento degli
obiettivi di volta in volta prefissati.