XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4324
Onorevoli Deputati! - Con l'Accordo di mutua assistenza
amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la
repressione delle infrazioni doganali, i Governi della
Repubblica italiana e della Repubblica di Cipro si impegnano a
fornirsi, sia su richiesta sia spontaneamente, reciproca
assistenza e cooperazione, per il tramite delle rispettive
Autorità doganali, al fine di assicurare il pieno rispetto
della legislazione doganale e realizzare, nello stesso tempo,
una efficace azione di prevenzione, investigazione e
repressione delle violazioni a tale normativa, rendendo così
più trasparente l'interscambio commerciale tra i due Paesi.
L'Accordo si compone di ventisei articoli, un preambolo ed
un allegato.
L'articolo 1 contiene le definizioni per una puntuale
specificazione dei termini e degli elementi dell'Accordo.
L'articolo 2 delimita il campo di applicazione
dell'Accordo ed individua nelle Amministrazioni doganali delle
due Parti contraenti le Autorità competenti per applicarlo.
L'articolo 3 delimita il campo di applicazione
dell'assistenza prevista dall' Accordo.
L'articolo 4 prescrive l'impegno di ciascuna
Amministrazione doganale a fornirsi informazioni riguardanti
la legislazione e le procedure doganali in vigore nei
rispettivi Paesi e ogni utile elemento relativo a nuovi metodi
adottati nella lotta alle infrazioni doganali.
L'articolo 5 prevede che le due Amministrazioni possono
fornirsi reciprocamente informazioni per assicurare la
percezione dei diritti e tasse doganali nonché l'eventuale
applicazione di misure restrittive.
L'articolo 6 prescrive l'impegno di ciascuna
Amministrazione doganale ad esercitare una speciale
sorveglianza su persone, merci, mezzi di trasporto e luoghi
che sono o che si presume siano coinvolti in violazioni alla
normativa doganale.
L'articolo 7, tra l'altro, sancisce l'obbligo per ciascuna
Amministrazione di fornirsi spontaneamente ogni informazione
quando ci sia un pericolo per l'economia, la salute pubblica e
ogni altro interesse essenziale dell'altra Parte
contraente.
L'articolo 8 detta la disciplina per contrastare il
contrabbando di reperti archeologici.
L'articolo 9 prevede lo scambio di informazioni tra le
Amministrazioni doganali circa la legittimità delle operazioni
di importazione ed esportazione delle merci.
L'articolo 10 prevede che le Amministrazioni doganali si
prestino mutua assistenza per applicare misure temporanee,
avviare procedimenti compresi il sequestro, il blocco e la
confisca dei beni e disporre dei beni, proventi o mezzi
strumentali confiscati in seguito all'assistenza fornita nel
quadro del presente Accordo, conformemente alle disposizioni
legislative ed amministrative della Parte contraente che ne
esercita il controllo.
L'articolo 11 contempla i casi di assistenza tecnica che
le due Amministrazioni possono fornirsi reciprocamente.
L'articolo 12 prevede la possibilità, conformemente alle
rispettive legislazioni nazionali, di ricorrere al metodo
della consegna controllata.
L'articolo 13 disciplina il caso in cui è possibile
richiedere i documenti, in copie autenticate o in
originale.
L'articolo 14 detta le regole che devono essere osservate
dalle Amministrazioni doganali in ordine all'utilizzo e alla
diffusione delle informazioni e dei documenti ricevuti.
L'articolo 15 condiziona lo scambio di dati personali alla
circostanza che le Parti contraenti assicurino un livello di
protezione giuridica a tali dati equivalente a quello previsto
dalla legislazione della Parte contraente adita o almeno a
quello indicato nell'apposito Allegato che costituisce parte
integrante dell'Accordo.
Gli articoli 16 e 17 descrivono le procedure e le
formalità che devono essere rispettate dalle Amministrazioni
doganali nelle formulazioni e nelle esecuzioni delle
richieste.
L'articolo 18 prevede la possibilità che i funzionari
dell'Amministrazione richiedente assistano alle indagini
effettuate nel territorio dell'altra Parte contraente
adita.
L'articolo 19 prevede la possibilità e le modalità di
invio di funzionari dell'Amministrazione doganale di una Parte
contraente a deporre in qualità di testimoni o di esperti in
giudizi instaurati davanti le competenti Autorità dell'altra
Parte contraente.
L'articolo 20 disciplina i casi in cui l'assistenza può
essere rifiutata, differita o sottoposta a condizioni.
L'articolo 21 fissa i criteri di ripartizione delle spese
derivanti dall'esecuzione dell'Accordo.
L'articolo 22 definisce l'ambito territoriale di
applicazione dell'Accordo.
Gli articoli 23, 24 e 25 disciplinano l'entrata in vigore,
la durata e la denuncia dell' Accordo.
L'articolo 26 detta le procedure che le Amministrazioni
doganali devono seguire per risolvere i problemi connessi con
la pratica attuazione dell'Accordo, istituendo inoltre un
Comitato misto per l'esame delle questioni connesse con la
cooperazione e la mutua assistenza, nonché per la risoluzione
delle controversie in merito all'interpretazione e
all'applicazione dell'Accordo.