XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4324




        Onorevoli Deputati! - Con l'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, i Governi della Repubblica italiana e della Repubblica di Cipro si impegnano a fornirsi, sia su richiesta sia spontaneamente, reciproca assistenza e cooperazione, per il tramite delle rispettive Autorità doganali, al fine di assicurare il pieno rispetto della legislazione doganale e realizzare, nello stesso tempo, una efficace azione di prevenzione, investigazione e repressione delle violazioni a tale normativa, rendendo così più trasparente l'interscambio commerciale tra i due Paesi.
        L'Accordo si compone di ventisei articoli, un preambolo ed un allegato.
        L'articolo 1 contiene le definizioni per una puntuale specificazione dei termini e degli elementi dell'Accordo.
        L'articolo 2 delimita il campo di applicazione dell'Accordo ed individua nelle Amministrazioni doganali delle due Parti contraenti le Autorità competenti per applicarlo.
        L'articolo 3 delimita il campo di applicazione dell'assistenza prevista dall' Accordo.
        L'articolo 4 prescrive l'impegno di ciascuna Amministrazione doganale a fornirsi informazioni riguardanti la legislazione e le procedure doganali in vigore nei rispettivi Paesi e ogni utile elemento relativo a nuovi metodi adottati nella lotta alle infrazioni doganali.
        L'articolo 5 prevede che le due Amministrazioni possono fornirsi reciprocamente informazioni per assicurare la percezione dei diritti e tasse doganali nonché l'eventuale applicazione di misure restrittive.
        L'articolo 6 prescrive l'impegno di ciascuna Amministrazione doganale ad esercitare una speciale sorveglianza su persone, merci, mezzi di trasporto e luoghi che sono o che si presume siano coinvolti in violazioni alla normativa doganale.
        L'articolo 7, tra l'altro, sancisce l'obbligo per ciascuna Amministrazione di fornirsi spontaneamente ogni informazione quando ci sia un pericolo per l'economia, la salute pubblica e ogni altro interesse essenziale dell'altra Parte contraente.
        L'articolo 8 detta la disciplina per contrastare il contrabbando di reperti archeologici.
        L'articolo 9 prevede lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni doganali circa la legittimità delle operazioni di importazione ed esportazione delle merci.
        L'articolo 10 prevede che le Amministrazioni doganali si prestino mutua assistenza per applicare misure temporanee, avviare procedimenti compresi il sequestro, il blocco e la confisca dei beni e disporre dei beni, proventi o mezzi strumentali confiscati in seguito all'assistenza fornita nel quadro del presente Accordo, conformemente alle disposizioni legislative ed amministrative della Parte contraente che ne esercita il controllo.
        L'articolo 11 contempla i casi di assistenza tecnica che le due Amministrazioni possono fornirsi reciprocamente.
        L'articolo 12 prevede la possibilità, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, di ricorrere al metodo della consegna controllata.
        L'articolo 13 disciplina il caso in cui è possibile richiedere i documenti, in copie autenticate o in originale.
        L'articolo 14 detta le regole che devono essere osservate dalle Amministrazioni doganali in ordine all'utilizzo e alla diffusione delle informazioni e dei documenti ricevuti.
        L'articolo 15 condiziona lo scambio di dati personali alla circostanza che le Parti contraenti assicurino un livello di protezione giuridica a tali dati equivalente a quello previsto dalla legislazione della Parte contraente adita o almeno a quello indicato nell'apposito Allegato che costituisce parte integrante dell'Accordo.
        Gli articoli 16 e 17 descrivono le procedure e le formalità che devono essere rispettate dalle Amministrazioni doganali nelle formulazioni e nelle esecuzioni delle richieste.
        L'articolo 18 prevede la possibilità che i funzionari dell'Amministrazione richiedente assistano alle indagini effettuate nel territorio dell'altra Parte contraente adita.
        L'articolo 19 prevede la possibilità e le modalità di invio di funzionari dell'Amministrazione doganale di una Parte contraente a deporre in qualità di testimoni o di esperti in giudizi instaurati davanti le competenti Autorità dell'altra Parte contraente.
        L'articolo 20 disciplina i casi in cui l'assistenza può essere rifiutata, differita o sottoposta a condizioni.
        L'articolo 21 fissa i criteri di ripartizione delle spese derivanti dall'esecuzione dell'Accordo.
        L'articolo 22 definisce l'ambito territoriale di applicazione dell'Accordo.
        Gli articoli 23, 24 e 25 disciplinano l'entrata in vigore, la durata e la denuncia dell' Accordo.
        L'articolo 26 detta le procedure che le Amministrazioni doganali devono seguire per risolvere i problemi connessi con la pratica attuazione dell'Accordo, istituendo inoltre un Comitato misto per l'esame delle questioni connesse con la cooperazione e la mutua assistenza, nonché per la risoluzione delle controversie in merito all'interpretazione e all'applicazione dell'Accordo.




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