XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4278
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).
L'attuazione dell'Accordo di cooperazione scientifica e
tecnologica tra l'Italia e la Francia comporta i seguenti
oneri in relazione ai sottoindicati articoli.
Articolo 3, lettere b) e c).
(Scambio di docenti o ricercatori).
Allo scopo di migliorare la cooperazione scientifica e
tecnologica, viene previsto lo scambio di docenti e
ricercatori tra i due Paesi. Per gli scambi suddetti, vale il
principio secondo il quale le spese di viaggio sono a carico
della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal
Paese ricevente. Sulla base di analoghe iniziative di
precedenti Accordi, si prevede che il nostro Paese possa
ospitare annualmente le sottoindicate unità, la cui spesa è
così suddivisa:
n. 30 soggiorni di breve durata per docenti o ricercatori
per 10 giorni:
spesa giornaliera per vitto e alloggio (euro 93 x 30 persone
x 10 giorni) ................................ euro 27.900
Sempre in relazione ai suddetti scambi per la
cooperazione scientifica e tecnologica (articolo 3), si
prevede che l'Italia possa inviare in Francia 60 docenti o
ricercatori. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di
viaggio e sono così quantificabili:
biglietto aereo A/R Roma-Parigi (euro 390 x 60
persone) .................................... euro 23.400
Totale onere <articolo 3,
lettere b) e c)> ................ euro 51.300
Articolo 5.
(Corsi di formazione).
Al fine di favorire la cooperazione scientifica e
tecnologica, viene prevista la concessione di indennità
mensili per consentire la partecipazione di 30 docenti o
ricercatori ai corsi di formazione in materia scientifica e
tecnologica presso università o istituti di ricerca in
Italia.
La relativa spesa è così quantificabile:
indennità per soggiorni di lunga durata (euro
1.033 x 30 persone x 1 mese) ............... euro 30.990
spese di assicurazione e di trasferimento in
Italia (euro 150 x 60 persone).............. euro 9.000
Totale onere (articolo 5) .................. euro 39.990
Articolo 3, lettera a).
Per lo scambio dei documenti e delle pubblicazioni
tecnico-scientifiche, viene prevista una spesa annua,
quantificata in euro 15.500.
Totale onere <articolo 3, lettera a)> euro 15.500
Articolo 3, lettera d).
Per contribuire alla diffusione delle attività e
conoscenze nei settori scientifici e tecnologici sono previste
apposite conferenze, corsi di formazione, esposizioni e
seminari.
La relativa spesa viene quantificata in euro 50.000
Totale onere <articolo 3, lettera d)> euro 50.000
Articolo 3, lettera c), e articolo 5.
(Borse di studio).
Allo scopo di consentire la partecipazione di studenti e
ricercatori ai progetti di ricerca nei centri ed organismi di
ricerca in Italia, viene prevista la concessione annua di 10
borse di studio per un periodo di 10 mesi.
La relativa spesa è così quantificabile:
borsellino mensile (euro 750 x 10 persone x 10
mesi) ..................................... euro 75.000
spese di assicurazione (euro 25 x 10 persone x
10 mesi) .................................. euro 2.500
Totale onere <articolo 3, lettera c),
e articolo 5> ............................. euro 77.500
Articolo 6.
Al fine di esaminare i programmi operativi, viene
costituita una Commissione mista che si riunirà
alternativamente a Parigi ed a Roma.
Nell'ipotesi dell'invio in missione di tre funzionari per
un periodo di cinque giorni nella indicata città, la relativa
spesa viene così quantificata:
Spese di missione:
pernottamento (euro 139 al giorno x 3 persone
x 5 giorni) ............................... euro 2.085
diaria giornaliera per ciascun funzionario di euro 158, cui
si aggiungono euro 47, pari al 30 per cento quale
maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto n.
941 del 3 giugno 1926; l'importo di euro 158 viene ridotto di
euro 53, corrispondente a 1/3 della diaria (euro 152 + euro 59
quale quota media per i contributi previdenziali,
assistenziali e Irpef ai sensi delle leggi n. 335 dell'8
agosto 1995 e n. 662 del 23 dicembre 1996 e del decreto
legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 = euro
211 x 3 persone x 5 giorni) ............... euro 3.165
Spese di viaggio:
biglietto aereo A/R Roma-Parigi (euro 800 x 3 persone = euro
2.400 + euro 120 quale maggiorazione
del 5 per cento) .......................... euro 2.520
Totale onere (articolo 6) ................. euro 7.770
Pertanto, l'onere a carico del bilancio dello Stato, da
iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari
esteri a decorrere dal 2003 e per ciascuno degli anni
successivi, è il seguente:
... (omissis) ....
Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il
calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente
agli scambi di docenti e ricercatori, alla concessione delle
indennità per i corsi di formazione, al contributo per i
progetti di ricerca, pubblicazioni, borse di studio, nonché al
numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata,
costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione
dell'indicato provvedimento.
RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
A) Necessità dell'intervento normativo.
La collaborazione scientifica fra Italia e Francia è
contemplata nell'accordo culturale sottoscritto a Parigi il 4
novembre 1949.
L'evoluzione nel frattempo avutasi nei rapporti
italo-francesi in campo scientifico e tecnologico ha sempre
più evidenziato l'inadeguatezza del suddetto strumento ai fini
dell'esigenza di promuovere, sostenere, valutare ed aggiornare
iniziative comuni in un contesto che evolve molto più
rapidamente che non in passato.
La Commissione mista preposta all'attuazione del citato
Accordo culturale aveva pertanto ravvisato, nel corso della
sua ultima riunione tenutasi a Roma l'11 luglio 1996,
l'esigenza che al fine di migliorare la cooperazione
scientifica e tecnologica fra i due Paesi, si pervenisse alla
realizzazione di uno specifico nuovo Accordo nel campo della
scienza e tecnologia.
Il nuovo intervento normativo soddisfa tale esigenza.
B) Impatto normativo.
L'Accordo non presenta specificità che possano incidere
sul quadro normativo vigente.
C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i
regolamenti vigenti.
L'articolo 1 del nuovo Accordo prevede esplicitamente che
esso rispetti le loro regolamentazioni nazionali e gli
obblighi derivanti da Accordi che le Parti hanno firmato o ai
quali partecipano.
D) Impatto comunitario.
Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di
incompatibilità con l'ordinamento comunitario.
E) Analisi della compatibilità con le competenze delle
regioni ordinarie e a statuto speciale.
L'intervento risulta compatibile con la competenza delle
regioni ordinarie ed a statuto speciale.
F) Coerenza con le legislazioni primarie che
dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli
enti locali.
Si ravvisa che l'intervento normativo non determina alcun
impatto in materia.
G) Verifica dell'assenza di rilegificazione e della
piena utilizzazione della possibilità di
delegificazione.
Non sussistono rilegificazioni e si ha la piena
utilizzazione delle possibilità di delegificazione.
2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.
A) Individuazione delle nuove definizioni normative
introdotte dal testo.
Non sono state introdotte nel testo nuove definizioni
normative non coerenti con quelle in uso.
B) Verifica della correttezza dei riferimenti
normativi contenuti nel progetto.
I riferimenti normativi contenuti nel progetto sono
corretti.
C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per
introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni
vigenti.
Non sono state introdotte modificazioni ed integrazioni a
disposizioni vigenti.
D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di
disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme
abrogative espresse nel testo normativo.
L'atto normativo determina l'abrogazione di quanto
contenuto in materia di ricerca scientifica nell'Accordo
culturale del 1949.
3. Ulteriori elementi.
A) Indicazioni della pendenza di giudizi di
costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.
Non sussistono pendenze di giudizi di
costituzionalità.
B) Verifica dell'esistenza di progetti di legge
vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.
Non risultano esservi su materia analoga progetti di
legge all'esame del Parlamento.
ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)
A) Analisi dell'intervento: destinatari diretti e
indiretti.
Per quanto attiene gli elementi di impatto si ritiene che
i destinatari siano ricercatori, studenti, dottorandi,
docenti, tecnici, università, centri e organismi di ricerca
pubblici e privati, associazioni scientifiche, tecnologiche e
industriali, imprese.
B) Obiettivi e risultati attesi.
L'attuazione dell'Accordo, competenza spettante alla
Direzione generale per la promozione e la cooperazione
culturale del Ministero degli affari esteri in collaborazione
con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, avverrà attraverso gli strumenti tipici della
collaborazione internazionale in tale settore e, in
particolare, attraverso la riunione annuale della Commissione
mista scientifica e tecnologica, preceduta e seguita da scambi
di informazioni con le Amministrazione competenti (in
primis con il Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca) e con organismi privati.
Gli obiettivi sono riconducibili agli elementi indicati
nella relazione illustrativa e nella relazione
tecnico-normativa.
C) Impatto diretto e indiretto sull'organizzazione e
sull'attività delle pubbliche amministrazioni.
Anche il contributo finanziario a ricercatori e tecnici
avverrà secondo le modalità proprie di simili interventi
gestiti istituzionalmente dalla Direzione generale per la
promozione e la cooperazione culturale del Ministero degli
affari esteri.
Pertanto, trattandosi di attività svolte nell'ambito
delle normali competenze istituzionali della Direzione
generale per la promozione e la cooperazione culturale, non si
ritiene che l'Accordo richieda l'introduzione di innovazioni
sul piano della regolamentazione.
Le risorse finanziarie indicate nella relazione tecnica
appaiono adeguate per lo sviluppo di effettive sinergie
finalizzate ad ottimizzare le risorse a disposizione nei due
Paesi per il perseguimento di obiettivi polivalenti e di
risultati competitivi in un sistema internazionale sempre più
concorrenziale.