XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4278




RELAZIONE TECNICA


(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).

          
L'attuazione dell'Accordo di cooperazione scientifica e
tecnologica tra l'Italia e la Francia comporta i seguenti
oneri in relazione ai sottoindicati articoli.

          
Articolo 3, lettere b) e c).

                
(Scambio di docenti o ricercatori).

          
Allo scopo di migliorare la cooperazione scientifica e
tecnologica, viene previsto lo scambio di docenti e
ricercatori tra i due Paesi. Per gli scambi suddetti, vale il
principio secondo il quale le spese di viaggio sono a carico
della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal
Paese ricevente. Sulla base di analoghe iniziative di
precedenti Accordi, si prevede che il nostro Paese possa
ospitare annualmente le sottoindicate unità, la cui spesa è
così suddivisa:

          
n. 30 soggiorni di breve durata per docenti o ricercatori
per 10 giorni:

spesa giornaliera per vitto e alloggio (euro 93 x 30 persone
x 10 giorni) ................................ euro 27.900

          
Sempre in relazione ai suddetti scambi per la
cooperazione scientifica e tecnologica (articolo 3), si
prevede che l'Italia possa inviare in Francia 60 docenti o
ricercatori. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di
viaggio e sono così quantificabili:


biglietto aereo A/R Roma-Parigi (euro 390 x 60
persone) .................................... euro 23.400


Totale onere <articolo 3,
lettere b) e c)> ................ euro 51.300


          Articolo 5.

                (Corsi di formazione).

          Al fine di favorire la cooperazione scientifica e tecnologica, viene prevista la concessione di indennità mensili per consentire la partecipazione di 30 docenti o ricercatori ai corsi di formazione in materia scientifica e tecnologica presso università o istituti di ricerca in Italia.
          La relativa spesa è così quantificabile:

indennità per soggiorni di lunga durata (euro 1.033 x 30 persone x 1 mese) ............... euro 30.990

spese di assicurazione e di trasferimento in Italia (euro 150 x 60 persone).............. euro 9.000

Totale onere (articolo 5) .................. euro 39.990


          Articolo 3, lettera a).

          Per lo scambio dei documenti e delle pubblicazioni tecnico-scientifiche, viene prevista una spesa annua, quantificata in euro 15.500.

Totale onere <articolo 3, lettera a)> euro 15.500


          Articolo 3, lettera d).

          Per contribuire alla diffusione delle attività e conoscenze nei settori scientifici e tecnologici sono previste apposite conferenze, corsi di formazione, esposizioni e seminari.
          La relativa spesa viene quantificata in euro 50.000

Totale onere <articolo 3, lettera d)> euro 50.000


          Articolo 3, lettera c), e articolo 5.

                (Borse di studio).

          Allo scopo di consentire la partecipazione di studenti e ricercatori ai progetti di ricerca nei centri ed organismi di ricerca in Italia, viene prevista la concessione annua di 10 borse di studio per un periodo di 10 mesi.
          La relativa spesa è così quantificabile:

borsellino mensile (euro 750 x 10 persone x 10 mesi) ..................................... euro 75.000

spese di assicurazione (euro 25 x 10 persone x 10 mesi) .................................. euro 2.500

Totale onere <articolo 3, lettera c), e articolo 5> ............................. euro 77.500


          Articolo 6.

          Al fine di esaminare i programmi operativi, viene costituita una Commissione mista che si riunirà alternativamente a Parigi ed a Roma.
          Nell'ipotesi dell'invio in missione di tre funzionari per un periodo di cinque giorni nella indicata città, la relativa spesa viene così quantificata:

          Spese di missione:

pernottamento (euro 139 al giorno x 3 persone x 5 giorni) ............................... euro 2.085

diaria giornaliera per ciascun funzionario di euro 158, cui si aggiungono euro 47, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto n. 941 del 3 giugno 1926; l'importo di euro 158 viene ridotto di euro 53, corrispondente a 1/3 della diaria (euro 152 + euro 59 quale quota media per i contributi previdenziali, assistenziali e Irpef ai sensi delle leggi n. 335 dell'8 agosto 1995 e n. 662 del 23 dicembre 1996 e del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 = euro 211 x 3 persone x 5 giorni) ............... euro 3.165

          Spese di viaggio:

biglietto aereo A/R Roma-Parigi (euro 800 x 3 persone = euro 2.400 + euro 120 quale maggiorazione del 5 per cento) .......................... euro 2.520


Totale onere (articolo 6) ................. euro 7.770

          Pertanto, l'onere a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri a decorrere dal 2003 e per ciascuno degli anni successivi, è il seguente:


... (omissis) ....


          Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente agli scambi di docenti e ricercatori, alla concessione delle indennità per i corsi di formazione, al contributo per i progetti di ricerca, pubblicazioni, borse di studio, nonché al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA


1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

              A) Necessità dell'intervento normativo.

          La collaborazione scientifica fra Italia e Francia è contemplata nell'accordo culturale sottoscritto a Parigi il 4 novembre 1949.
          L'evoluzione nel frattempo avutasi nei rapporti italo-francesi in campo scientifico e tecnologico ha sempre più evidenziato l'inadeguatezza del suddetto strumento ai fini dell'esigenza di promuovere, sostenere, valutare ed aggiornare iniziative comuni in un contesto che evolve molto più rapidamente che non in passato.
          La Commissione mista preposta all'attuazione del citato Accordo culturale aveva pertanto ravvisato, nel corso della sua ultima riunione tenutasi a Roma l'11 luglio 1996, l'esigenza che al fine di migliorare la cooperazione scientifica e tecnologica fra i due Paesi, si pervenisse alla realizzazione di uno specifico nuovo Accordo nel campo della scienza e tecnologia.
          Il nuovo intervento normativo soddisfa tale esigenza.

              B) Impatto normativo.

          L'Accordo non presenta specificità che possano incidere sul quadro normativo vigente.

              C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

          L'articolo 1 del nuovo Accordo prevede esplicitamente che esso rispetti le loro regolamentazioni nazionali e gli obblighi derivanti da Accordi che le Parti hanno firmato o ai quali partecipano.

              D) Impatto comunitario.

          Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

              E) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

          L'intervento risulta compatibile con la competenza delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

              F) Coerenza con le legislazioni primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

          Si ravvisa che l'intervento normativo non determina alcun impatto in materia.
              G) Verifica dell'assenza di rilegificazione e della piena utilizzazione della possibilità di delegificazione.

          Non sussistono rilegificazioni e si ha la piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.


2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

              A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo.

          Non sono state introdotte nel testo nuove definizioni normative non coerenti con quelle in uso.

              B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto.

          I riferimenti normativi contenuti nel progetto sono corretti.

              C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

          Non sono state introdotte modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

              D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

          L'atto normativo determina l'abrogazione di quanto contenuto in materia di ricerca scientifica nell'Accordo culturale del 1949.


3. Ulteriori elementi.

              A) Indicazioni della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

          Non sussistono pendenze di giudizi di costituzionalità.

              B) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

          Non risultano esservi su materia analoga progetti di legge all'esame del Parlamento.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)


A) Analisi dell'intervento: destinatari diretti e indiretti.

          Per quanto attiene gli elementi di impatto si ritiene che i destinatari siano ricercatori, studenti, dottorandi, docenti, tecnici, università, centri e organismi di ricerca pubblici e privati, associazioni scientifiche, tecnologiche e industriali, imprese.


B) Obiettivi e risultati attesi.

          L'attuazione dell'Accordo, competenza spettante alla Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale del Ministero degli affari esteri in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avverrà attraverso gli strumenti tipici della collaborazione internazionale in tale settore e, in particolare, attraverso la riunione annuale della Commissione mista scientifica e tecnologica, preceduta e seguita da scambi di informazioni con le Amministrazione competenti (in primis con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) e con organismi privati.
          Gli obiettivi sono riconducibili agli elementi indicati nella relazione illustrativa e nella relazione tecnico-normativa.


C) Impatto diretto e indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni.

          Anche il contributo finanziario a ricercatori e tecnici avverrà secondo le modalità proprie di simili interventi gestiti istituzionalmente dalla Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale del Ministero degli affari esteri.
          Pertanto, trattandosi di attività svolte nell'ambito delle normali competenze istituzionali della Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale, non si ritiene che l'Accordo richieda l'introduzione di innovazioni sul piano della regolamentazione.
          Le risorse finanziarie indicate nella relazione tecnica appaiono adeguate per lo sviluppo di effettive sinergie finalizzate ad ottimizzare le risorse a disposizione nei due Paesi per il perseguimento di obiettivi polivalenti e di risultati competitivi in un sistema internazionale sempre più concorrenziale.




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