XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4278
Onorevoli Deputati!
A) Scopo, portata e motivi del provvedimento.
In campo scientifico e tecnologico, la collaborazione con
la Francia è senza dubbio la più fertile fra quelle che
l'Italia ha sul piano bilaterale. Si tratta peraltro di una
collaborazione molto frazionata e non facilmente censibile a
causa della numerosità e relativa autonomia dei soggetti
operanti nei due Paesi, che si identificano negli "organismi
scientifici omologhi", nelle "università" e nelle "industrie a
tecnologia avanzata".
Le principali collaborazioni in atto fra "organismi
scientifici omologhi" (soprattutto CNR, ENEA, ASI, ISS ed
ICRAM per l'Italia; CNRS, IFREMER, ANVAR, CNES, ANRT, INSERM
per la Francia) riguardano la ricerca di base, quella
applicata ed il trasferimento tecnologico. Si esplicano
soprattutto nello sviluppo di programmi comuni in vari settori
(ambiente, energia, oceanologia, spazio, medicina, fisica,
eccetera).
Le collaborazioni fra "università", sicuramente molto
numerose ed attive, sfuggono, a causa del loro frazionamento,
a una possibilità di esaustivo censimento. Lo strumento più
frequente di tali collaborazioni è sia lo scambio di
ricercatori, sia la partecipazione a progetti di ricerca e
sviluppo finanziati dalla Unione europea o nel quadro di
specifici programmi di collaborazione bilaterale, quale in
particolare il Programma Galileo.
Le collaborazioni fra "industrie a tecnologia avanzata"
hanno una triplice possibilità di origine:
possono nascere nel quadro dei programmi dell'Unione
europea o dell'iniziativa EUREKA per lo sviluppo di progetti
nel campo della ricerca di base ed applicata (specialmente
quelli a finanziamento comunitario) o in quello della ricerca
industriale pre-competitiva (progetti EUREKA). Tali
collaborazioni riguardano vari settori (informatica,
materiali, ambiente, tecnologie marine, biotecnologie, sanità,
agricoltura e pesca, energia non nucleare, trasporti,
eccetera);
possono essere promosse nel quadro delle attività
dell'Associazione franco-italiana per la ricerca industriale e
tecnologica (AFIRIT), ed anche in questo caso si ha la
disponibilità del relativo inventario. L'AFIRIT, costituita
nel 1988 su decisione dei due Governi, ha per principale
mandato la promozione di collaborazioni fra organismi
scientifici d'Italia e Francia e fra imprese dei due Paesi che
aspirano ad innovarsi;
si attuano al di fuori dei due quadri anzidetti con
collaborazioni bilaterali talvolta estese ad un ambito
multilaterale finalizzate allo sviluppo di iniziative relative
a vari settori in campo civile (elettronico, aeronautico,
spaziale, energetico, telecomunicazioni, ferroviario) e
militare (aeronautico, navale, spaziale, missilistico).
Altre significative collaborazioni in campo scientifico e
tecnologico che vedono la presenza di Italia e Francia e che
coinvolgono ad un tempo tutti i soggetti sopra indicati, si
registrano nel quadro di grandi progetti multilaterali, quali
ad esempio quelli nel settore energetico (ad esempio, progetto
ITER per la fusione a confinamento magnetico sviluppato
congiuntamente da Unione europea, Giappone e Russia; progetti
sulla fisica delle alte energie sviluppati in ambito CERN a
Ginevra) e nel settore spaziale (programmi dell'Agenzia
spaziale europea e progetti in collaborazione fra quest'ultima
e gli Stati Uniti).
La molteplicità dei soggetti impegnati sia in Italia che
in Francia nelle attività di ricerca scientifica e di sviluppo
tecnologico ed il differente mandato ed interesse che li
caratterizzano, rendono difficoltosa - già nell'ambito di un
singolo Paese ed ovviamente ancor più allorché le
collaborazioni si sviluppano nel quadro di rapporti
internazionali - la creazione di effettive sinergie
finalizzate ad ottimizzare le risorse per il perseguimento di
obiettivi polivalenti.
Per superare tali difficoltà appare opportuno potenziare
sia la fase di concertazione "a monte", per la selezione di
temi di cooperazione che rientrino per quanto possibile nelle
priorità che i due Paesi si sono date, sia "a valle", per la
fase di valutazione dei risultati di tale cooperazione.
L'Accordo culturale e scientifico italo- francese,
sottoscritto nel 1949, ha costituito per molto tempo -
attraverso le riunioni della relativa Commissione mista - un
idoneo strumento di promozione e verifica di collaborazione
fra soggetti pubblici dei due Paesi. Peraltro, il crescente
rilievo delle tematiche scientifiche, il moltiplicarsi dei
rapporti di cui si è fatto in precedenza cenno e l'esigenza di
ottimizzare le risorse per il conseguimento di risultati
competitivi in un sempre più concorrenziale sistema
internazionale, hanno suggerito di pervenire ad uno specifico
Accordo fra i due Paesi che sia circoscritto alle tematiche
scientifiche e tecnologiche. Altra particolarità di tale
Accordo è quella di essere dotato di adeguata agilità e
flessibilità, onde essere in grado di adattarsi con prontezza
alle rapide evoluzioni che caratterizzano il mondo scientifico
e tecnologico.
B) Illustrazione dell'articolato.
L'articolo 1 enuncia lo scopo generale dell'Accordo che è
quello di favorire la collaborazione scientifica e
tecnologica, precisando in particolare che esso non annulla
gli obblighi che le Parti hanno assunto nel quadro di
precedenti Accordi.
L'articolo 2 supera la genericità e limitatezza della
formulazione in materia scientifica contenuta nell'Accordo
culturale del 1949 ("sviluppo di relazioni nel campo delle
scienze ad opera di quattro Istituti di alta cultura"),
precisando che è previsto che la collaborazione si sviluppi
non soltanto in tutti i settori della ricerca scientifica di
base, ma anche nel campo della ricerca industriale ed in
quello del trasferimento tecnologico.
L'articolo 3 elenca l'ampio spettro di strumenti che le
Parti intendono utilizzare per rafforzare e sviluppare la
cooperazione scientifica e tecnologica. Accanto a quelli di
uso più consueto - quali lo scambio di informazioni
scientifiche e tecniche, le visite reciproche di specialisti e
di tecnici, l'attribuzione di borse di studio e la
realizzazione di manifestazioni scientifiche -, particolare
rilievo innovativo assume la disponibilità dichiarata dalle
Parti di voler favorire l'elaborazione di progetti congiunti
da inserire nei programmi europei ed internazionali.
L'articolo 4 sottolinea la necessità che, per la completa
attuazione dell'Accordo, si realizzino relazioni dirette,
intese specifiche o convenzioni fra i soggetti che nei due
Paesi sono preposti sul piano operativo alle tematiche oggetto
dell'Accordo stesso, quali i Ministeri, gli organismi di
ricerca, le università, le associazioni scientifiche ed
industriali e le imprese.
L'articolo 5 sancisce il principio che il ricercatore va
sostenuto finanziariamente e sul piano della sua operatività
indipendentemente dall'appartenenza all'uno o all'altro Paese.
Prevede quindi che ciascuna parte offra aiuti finanziari a
ricercatori e tecnici dell'altra Parte, indipendentemente
dalla localizzazione fisica o collocazione istituzionale
dell'attività di interesse comune. Afferma inoltre che
ciascuna Parte debba assicurare sul proprio territorio, al
ricercatore dell'altra Parte, le migliori condizioni di lavoro
previste dalla legislazione in vigore.
L'articolo 6, nel decidere la costituzione di una
Commissione mista scientifica e tecnica che presiede alla
gestione dell'Accordo, introduce il principio
dell'aggiornamento annuo della composizione di tale
Commissione, al fine di assicurare implicitamente alla stessa
una adeguata continuità di azione e una congruenza con
l'evoluzione delle tematiche scientifiche e tecnologiche.
L'articolo 7 individua il mandato della Commissione mista
che avrà compiti di selezione, programmazione, vigilanza,
controllo e valutazione dei programmi di interesse comune.
Elemento innovante, al fine di responsabilizzare la
Commissione ed imporle di monitorare con adeguata periodicità
lo stato della collaborazione, è la richiesta di
predisposizione con cadenza annuale di un rapporto
sull'andamento dei lavori, nonché una sua azione di
informazione nei riguardi dei Governi.
L'articolo 8 definisce le modalità di notifica reciproca e
le questioni procedurali relative ad entrata in vigore (due
mesi dopo la data di ricezione dell'ultima notifica), durata
(cinque anni), rinnovo (per periodi di cinque anni) e denuncia
dell'Accordo (la quale non mette in discussione diritti ed
obblighi delle Parti assunti nel quadro dell'Accordo, salvo
decisione contraria delle Parti medesime).