XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4278




        Onorevoli Deputati!


A) Scopo, portata e motivi del provvedimento.

        In campo scientifico e tecnologico, la collaborazione con la Francia è senza dubbio la più fertile fra quelle che l'Italia ha sul piano bilaterale. Si tratta peraltro di una collaborazione molto frazionata e non facilmente censibile a causa della numerosità e relativa autonomia dei soggetti operanti nei due Paesi, che si identificano negli "organismi scientifici omologhi", nelle "università" e nelle "industrie a tecnologia avanzata".
        Le principali collaborazioni in atto fra "organismi scientifici omologhi" (soprattutto CNR, ENEA, ASI, ISS ed ICRAM per l'Italia; CNRS, IFREMER, ANVAR, CNES, ANRT, INSERM per la Francia) riguardano la ricerca di base, quella applicata ed il trasferimento tecnologico. Si esplicano soprattutto nello sviluppo di programmi comuni in vari settori (ambiente, energia, oceanologia, spazio, medicina, fisica, eccetera).
        Le collaborazioni fra "università", sicuramente molto numerose ed attive, sfuggono, a causa del loro frazionamento, a una possibilità di esaustivo censimento. Lo strumento più frequente di tali collaborazioni è sia lo scambio di ricercatori, sia la partecipazione a progetti di ricerca e sviluppo finanziati dalla Unione europea o nel quadro di specifici programmi di collaborazione bilaterale, quale in particolare il Programma Galileo.
        Le collaborazioni fra "industrie a tecnologia avanzata" hanno una triplice possibilità di origine:

            possono nascere nel quadro dei programmi dell'Unione europea o dell'iniziativa EUREKA per lo sviluppo di progetti nel campo della ricerca di base ed applicata (specialmente quelli a finanziamento comunitario) o in quello della ricerca industriale pre-competitiva (progetti EUREKA). Tali collaborazioni riguardano vari settori (informatica, materiali, ambiente, tecnologie marine, biotecnologie, sanità, agricoltura e pesca, energia non nucleare, trasporti, eccetera);

            possono essere promosse nel quadro delle attività dell'Associazione franco-italiana per la ricerca industriale e tecnologica (AFIRIT), ed anche in questo caso si ha la disponibilità del relativo inventario. L'AFIRIT, costituita nel 1988 su decisione dei due Governi, ha per principale mandato la promozione di collaborazioni fra organismi scientifici d'Italia e Francia e fra imprese dei due Paesi che aspirano ad innovarsi;

            si attuano al di fuori dei due quadri anzidetti con collaborazioni bilaterali talvolta estese ad un ambito multilaterale finalizzate allo sviluppo di iniziative relative a vari settori in campo civile (elettronico, aeronautico, spaziale, energetico, telecomunicazioni, ferroviario) e militare (aeronautico, navale, spaziale, missilistico).

        Altre significative collaborazioni in campo scientifico e tecnologico che vedono la presenza di Italia e Francia e che coinvolgono ad un tempo tutti i soggetti sopra indicati, si registrano nel quadro di grandi progetti multilaterali, quali ad esempio quelli nel settore energetico (ad esempio, progetto ITER per la fusione a confinamento magnetico sviluppato congiuntamente da Unione europea, Giappone e Russia; progetti sulla fisica delle alte energie sviluppati in ambito CERN a Ginevra) e nel settore spaziale (programmi dell'Agenzia spaziale europea e progetti in collaborazione fra quest'ultima e gli Stati Uniti).
        La molteplicità dei soggetti impegnati sia in Italia che in Francia nelle attività di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico ed il differente mandato ed interesse che li caratterizzano, rendono difficoltosa - già nell'ambito di un singolo Paese ed ovviamente ancor più allorché le collaborazioni si sviluppano nel quadro di rapporti internazionali - la creazione di effettive sinergie finalizzate ad ottimizzare le risorse per il perseguimento di obiettivi polivalenti.
        Per superare tali difficoltà appare opportuno potenziare sia la fase di concertazione "a monte", per la selezione di temi di cooperazione che rientrino per quanto possibile nelle priorità che i due Paesi si sono date, sia "a valle", per la fase di valutazione dei risultati di tale cooperazione.
        L'Accordo culturale e scientifico italo- francese, sottoscritto nel 1949, ha costituito per molto tempo - attraverso le riunioni della relativa Commissione mista - un idoneo strumento di promozione e verifica di collaborazione fra soggetti pubblici dei due Paesi. Peraltro, il crescente rilievo delle tematiche scientifiche, il moltiplicarsi dei rapporti di cui si è fatto in precedenza cenno e l'esigenza di ottimizzare le risorse per il conseguimento di risultati competitivi in un sempre più concorrenziale sistema internazionale, hanno suggerito di pervenire ad uno specifico Accordo fra i due Paesi che sia circoscritto alle tematiche scientifiche e tecnologiche. Altra particolarità di tale Accordo è quella di essere dotato di adeguata agilità e flessibilità, onde essere in grado di adattarsi con prontezza alle rapide evoluzioni che caratterizzano il mondo scientifico e tecnologico.
B) Illustrazione dell'articolato.

        L'articolo 1 enuncia lo scopo generale dell'Accordo che è quello di favorire la collaborazione scientifica e tecnologica, precisando in particolare che esso non annulla gli obblighi che le Parti hanno assunto nel quadro di precedenti Accordi.
        L'articolo 2 supera la genericità e limitatezza della formulazione in materia scientifica contenuta nell'Accordo culturale del 1949 ("sviluppo di relazioni nel campo delle scienze ad opera di quattro Istituti di alta cultura"), precisando che è previsto che la collaborazione si sviluppi non soltanto in tutti i settori della ricerca scientifica di base, ma anche nel campo della ricerca industriale ed in quello del trasferimento tecnologico.
        L'articolo 3 elenca l'ampio spettro di strumenti che le Parti intendono utilizzare per rafforzare e sviluppare la cooperazione scientifica e tecnologica. Accanto a quelli di uso più consueto - quali lo scambio di informazioni scientifiche e tecniche, le visite reciproche di specialisti e di tecnici, l'attribuzione di borse di studio e la realizzazione di manifestazioni scientifiche -, particolare rilievo innovativo assume la disponibilità dichiarata dalle Parti di voler favorire l'elaborazione di progetti congiunti da inserire nei programmi europei ed internazionali.
        L'articolo 4 sottolinea la necessità che, per la completa attuazione dell'Accordo, si realizzino relazioni dirette, intese specifiche o convenzioni fra i soggetti che nei due Paesi sono preposti sul piano operativo alle tematiche oggetto dell'Accordo stesso, quali i Ministeri, gli organismi di ricerca, le università, le associazioni scientifiche ed industriali e le imprese.
        L'articolo 5 sancisce il principio che il ricercatore va sostenuto finanziariamente e sul piano della sua operatività indipendentemente dall'appartenenza all'uno o all'altro Paese. Prevede quindi che ciascuna parte offra aiuti finanziari a ricercatori e tecnici dell'altra Parte, indipendentemente dalla localizzazione fisica o collocazione istituzionale dell'attività di interesse comune. Afferma inoltre che ciascuna Parte debba assicurare sul proprio territorio, al ricercatore dell'altra Parte, le migliori condizioni di lavoro previste dalla legislazione in vigore.
        L'articolo 6, nel decidere la costituzione di una Commissione mista scientifica e tecnica che presiede alla gestione dell'Accordo, introduce il principio dell'aggiornamento annuo della composizione di tale Commissione, al fine di assicurare implicitamente alla stessa una adeguata continuità di azione e una congruenza con l'evoluzione delle tematiche scientifiche e tecnologiche.
        L'articolo 7 individua il mandato della Commissione mista che avrà compiti di selezione, programmazione, vigilanza, controllo e valutazione dei programmi di interesse comune. Elemento innovante, al fine di responsabilizzare la Commissione ed imporle di monitorare con adeguata periodicità lo stato della collaborazione, è la richiesta di predisposizione con cadenza annuale di un rapporto sull'andamento dei lavori, nonché una sua azione di informazione nei riguardi dei Governi.
        L'articolo 8 definisce le modalità di notifica reciproca e le questioni procedurali relative ad entrata in vigore (due mesi dopo la data di ricezione dell'ultima notifica), durata (cinque anni), rinnovo (per periodi di cinque anni) e denuncia dell'Accordo (la quale non mette in discussione diritti ed obblighi delle Parti assunti nel quadro dell'Accordo, salvo decisione contraria delle Parti medesime).




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