XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4209




RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni).


          Il disegno di legge non comporta oneri. In particolare, va osservato che anche se l'articolo 8, istituisce il registro - tenuto dalla Commissione di cui all'articolo 7 - delle persone che esercitano professionalmente taluna delle attività di sicurezza previste dal disegno di legge, ciò non comporta nuove e maggiori spese a carico del bilancio dello Stato, in quanto per la tenuta del registro e per il supporto necessario alle attività della Commissione consultiva centrale, di cui all'articolo 7, vengono utilizzate le strutture amministrative e le risorse umane già esistenti nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza ed in particolare presso l'Ufficio per la polizia amministrativa e sociale.
          Più in generale, in tutte le disposizioni intese a prevedere l'istituzione di registri e di albi è espressamente stabilito che le spese per la relativa tenuta sono a carico degli iscritti.
          Come pure, l'articolo 24 (agevolazioni finanziarie) del disegno di legge non comporta nuove e maggiori spese a carico del bilancio dello Stato. In proposito si osserva, infatti, che il primo comma della disposizione non comporta effetti finanziari ulteriori rispetto allo stanziamento (di 10 milioni di euro) previsto dall'articolo 74 della legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289 del 2002), per incentivare la riqualificazione ed il potenziamento degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali.
          Con riferimento, infine, a quanto previsto dall'articolo 25, comma 7, del provvedimento, si precisa che al complesso degli adempimenti connessi all'attuazione del medesimo si provvede utilizzando le risorse strumentali e umane a disposizione degli uffici centrali o periferici delle amministrazioni interessate.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA


1) Aspetti tecnico-normativi in senso stretto


A) Analisi dell'impatto normativo delle norme proposte sulla legislazione vigente.

          Il disegno di legge ha lo scopo di ridisciplinare alcune materie attualmente regolate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo regolamento per l'esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
          In particolare:

              le disposizioni (articoli da 9 a 13) del capo II e quelle (articoli da 17 a 20) del capo IV del disegno di legge, che trattano, rispettivamente, degli istituti di vigilanza e delle guardie giurate e degli istituti di investigazione e di ricerca e degli investigatori privati, intervengono abrogandoli sugli articoli da 133 a 141 del titolo IV del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, recante "Delle guardie particolari e degli istituti di vigilanza e di investigazione privata", nonché sugli articoli da 249 a 260 del titolo IV (paragrafi 20 e 21), recante "Delle guardie particolari e degli Istituti di vigilanza e di investigazione privata", del citato regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Il capo IV dello stesso disegno di legge regolamenta inoltre le cosiddette "indagini difensive" affrontando due temi di particolare rilievo: la tutela dei diritti della difesa penale e quella concernente il trattamento dei dati personali (tutela della privacy);

              le disposizioni (articoli da 14 a 16) del capo III trattano delle imprese fornitrici di servizi di custodia e dei custodi, confermando però alcune recenti "liberalizzazioni" del settore;

              le disposizioni (articoli da 21 a 22) del capo V dedicato alle agenzie ed agli agenti per il recupero crediti, abrogano la disposizione di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, limitatamente alla parte rimasta nella competenza dello Stato. Infatti, l'articolo 163, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, conferma allo Stato la competenza al rilascio delle licenze ex articolo 115 del citato testo unico; limitatamente alle attività di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni. Anche in questa materia emergono profili di tutela della privacy, che il disegno di legge prende in considerazione ai fini della compatibilità con la legge 31 dicembre 1996, n. 675.
B) Analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto che giustificano l'innovazione della legislazione vigente; accertamento dell'esistenza, nella materia oggetto dell'intervento, di riserva assoluta o relativa di legge; precedenti norme di delegificazione.

          Si tratta di una riforma da tempo auspicata, tendente ad adeguare la disciplina posta da norme così datate, non più rispondenti da un lato all'avvento di sofisticati sistemi di tecnologia avanzata (si pensi ad esempio al teleallarme, alla vigilanza satellitare, eccetera) e dall' altro all'assetto organizzativo degli istituti, imposti da un mercato in continua espansione.
          La materia è attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione.


C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

          Non si ravvisano elementi di contrasto tra le disposizioni che si commentano e le disposizioni comunitarie. In particolare, il disegno di legge tiene conto anche della decisione della Corte di giustizia della Comunità europea n. C-283/99, in data 31 maggio 2001 e per quel che concerne le varie attività disciplinate dal disegno di legge i cittadini comunitari vengono equiparati ai cittadini italiani.
          Relativamente all'esistenza di precedenti norme di delegificazione, vengono salvaguardate le liberalizzazioni introdotte dall'allegato B alla legge 24 novembre 2000, n. 340, che ha abrogato l'articolo 62 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché gli articoli 111, 113 e 114 del citato regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, limitatamente alla parte disciplinante il procedimento per l'iscrizione nel registro dei portieri e dei custodi, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, della stessa legge n. 340 del 2000.


D) Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

          In relazione a quanto espresso ai punti A) e B), non si ravvisano elementi di contrasto tra le disposizioni che si commentano e le competenze normative regionali. Va anzi segnalato che per quel che concerne la formazione professionale degli addetti alle varie attività di "sicurezza sussidiaria", l'articolo 13 (per le guardie giurate) e l'articolo 22 (per gli agenti di recupero credito) attribuiscono alla Conferenza Stato-regioni il compito di promuovere, su proposta del Ministro dell'interno, l'adozione da parte delle regioni di normative comuni in materia di formazione professionale.
E) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongano il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

          Le disposizioni recate dal provvedimento che si commenta non inficiano l'autonomia degli enti locali, né si pongono in contrasto con le deleghe svolte in tema di trasferimento di funzioni e competenze agli enti locali.


2) Valutazione dell'impatto amministrativo


A) Ricognizione degli obiettivi del progetto e analisi dei mezzi e dei tempi individuati per il loro perseguimento.

          Il provvedimento ha lo scopo di ridisciplinare i particolari e delicati settori di attività in cui interviene, offrendo agli operatori nuovi scenari imprenditoriali sui quali porre l'attenzione ed ampliando indirettamente l'offerta di lavoro. In particolare, il disegno di legge ha obiettivamente inteso disciplinare e circoscrivere attività già oggi svolte e tollerate al di fuori di una specifica regolamentazione. Lo stesso strumento regolamentare individuato (articolo 1, comma 5) per definire nuove attività da sottoporre a licenza è stato apprestato ai fini di una necessaria flessibilità della norma, rispetto ad esigenze che potranno in successione di tempo emergere. Quanto ai tempi necessari per il perseguimento degli obiettivi, va considerato che lo stesso disegno di legge differenzia, in relazione all'importanza ovvero alla sua indispensabilità, la tempistica degli interventi di normazione secondaria attuativi del disegno di legge. In proposito basterà osservare, a titolo esemplificativo, che il comma 2 dell'articolo 18 del disegno di legge fissa in nove mesi, dalla data di entrata in vigore delle disposizioni in commento, il termine entro cui emanare, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, il regolamento per la tenuta presso ogni corte d'appello dell'albo degli investigatori difensivi.
          In via generale, l'articolo 25, comma 4, del disegno di legge fissa in un quinquennio il termine massimo entro il quale attuare in via definitiva le disposizioni del disegno di legge. Nella fase intermedia, viene quindi previsto che, al fine di agevolare il passaggio dal regime vincolistico stabilito dall'articolo 136 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza a quello previsto dagli articoli 2 e seguenti del disegno di legge, il Ministro dell'interno può, con propri decreti, da adottare sentita la Commissione di cui all'articolo 7, stabilire speciali modalità per il rilascio di licenze per l'esercizio di nuovi istituti di vigilanza e di sicurezza o di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni o di nuove agenzie per il recupero stragiudiziale dei crediti.


B) Valutazione dell'esistenza di oneri organizzativi a carico delle pubbliche amministrazioni anche in relazione alla loro ripartizione fra strutture centrali e periferiche dello Stato, regioni ed enti locali.

          Le disposizioni recate dal provvedimento non comportano nuovi oneri organizzativi a carico di pubbliche amministrazioni.
C) Valutazione dell'eventuale previsione della creazione di nuove strutture amministrative e del coordinamento con le strutture esistenti.

          Non è prevista l'istituzione di nuove strutture amministrative.


D) Verifica dell'esistenza, a carico di cittadini e delle imprese, di oneri finanziari, organizzativi ed adempimenti burocratici.

          Le disposizioni che si commentano non determinano tale risultato.


3) Elementi di drafting e linguaggio normativo


A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

          Le disposizioni che si commentano introducono come nuova definizione normativa quella di "sicurezza sussidiaria", la cui introduzione è valutata necessaria e coerente con le altre definizioni in uso, in quanto mira a sottolinearne la complementarietà delle attività disciplinate rispetto al sistema della "sicurezza pubblica". Tale complementarietà esplica i suoi effetti nel senso di confermare la competenza della legge statuale a disciplinare la materia, sia con riguardo alla legislazione regionale (ex articolo 117 della Costituzione, che a quella comunitaria.


B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

          I riferimenti contenuti nel testo a norme vigenti sono corretti per quanto attiene all'esatta individuazione delle norme.


C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

          Le disposizioni del provvedimento che importano modifiche od integrazioni alla disciplina normativa vigente sono esplicite, conservando coerenza e leggibilità alle disposizioni modificate.
D) Valutazione dell'opportunità di prevedere la delega per la redazione di un testo unico nella materia oggetto del progetto.

          Non si ritiene opportuna la previsione di una delega per la redazione di un testo unico nella materia oggetto del progetto.


E) Individuazione di eventuali effetti abrogativi impliciti di disposizioni del progetto e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

          Il testo del disegno di legge non reca abrogazioni implicite di norme vigenti, disponendo solo modificazioni esplicite (si veda punto C).


SCHEDA ALLEGATA ALL'ANALISI TECNICO-NORMATIVA


A) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza costituzionale in materia e di eventuali giudizi di costituzionalità in corso.

          La Corte costituzionale con sentenza 10-17 luglio 1995, n. 326 (Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 agosto 1995, Serie speciale) ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 11, terzo comma, e 138, primo comma, numero 4), sollevata in riferimento all'articolo 3 della Costituzione. Con successiva sentenza 10-17 dicembre 1997, n. 405 (Gazzetta Ufficiale n. 52 del 24 dicembre 1997, Serie speciale), la stessa Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 11, ultimo comma, e 138, primo comma, numero 4), sollevata in riferimento agli articoli 3, 4 e 35 della Costituzione.
          La Corte costituzionale, con ordinanza l2-24 luglio 2000, n. 338 (Gazzetta Ufficiale n. 32 del 2 agosto 2000, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 138, primo comma, numero 4), sollevata in riferimento agli articoli 3 e 97, primo comma, della Costituzione.
          La Corte costituzionale, con sentenza 18-25 luglio 1996, n. 311 (Gazzetta Ufficiale n. 31 del 31 luglio 1996, 1^ Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 138, primo comma, numero 5), nella parte in cui, stabilendo i requisiti che devono possedere le guardie particolari giurate: a) consente di valutare la condotta "politica" dell'aspirante; b) richiede una condotta morale "ottima" anziché "buona"; c) consente di valutare la condotta "morale" per aspetti non incidenti sull'attuale attitudine ed affidabilità dell'aspirante ad esercitare le relative funzioni.
B) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

          Presso la Camera dei deputati, innanzi alla I Commissione, in sede referente, è iniziato l'esame congiunto dei seguenti disegni di legge di iniziativa parlamentare recanti "Disciplina degli istituti di vigilanza privata": atti Camera nn. 301 Lucidi, 452 Cento, 823 Pistone, 868 Misuraca, 1172 Molinari, 2188 Stucchi, 2303 Nespoli, 2393 Ascierto, 2508 Marras e 2880 Pezzella.



ALLEGATO

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