XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4209
DISEGNO DI LEGGE
Capo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE
GENERALE
Art. 1.
(Attività di sicurezza sussidiaria).
1. La presente legge disciplina le attività di sicurezza
sussidiaria rivolte ad evitare danni o pregiudizi alla libera
fruizione dei beni, anche immateriali, svolte da soggetti
privati, che la legge non riserva alla forza pubblica o a
soggetti investiti di pubbliche funzioni. Nessuna attività di
vigilanza o di sicurezza sussidiaria può essere svolta al di
fuori delle previsioni della presente legge.
2. Rientrano nelle attività di sicurezza sussidiaria di
cui al comma 1 e sono svolte dagli istituti di vigilanza e di
sicurezza di cui al capo II a mezzo di guardie giurate e, per
quanto prescritto, dal personale tecnico iscritto nel registro
di cui all'articolo 8:
a) la vigilanza e la custodia di beni mobili o
immobili, di imprese o di loro unità produttive o commerciali,
di cantieri, di uffici, anche pubblici;
b) la vigilanza sui mezzi di trasporto, anche a
tutela dei beni trasportati;
c) il trasporto e la scorta di valori o di altri
beni;
d) la gestione di sistemi di sicurezza complessi e
di misure anti-intrusione o di controllo di sicurezza degli
accessi;
e) la vigilanza di sicurezza in centri industriali
o commerciali, in uffici e simili;
f) la gestione di sistemi di video sorveglianza di
sicurezza o di teleallarme;
g) la gestione di sistemi di sicurezza e
anti-intrusione nelle reti di comunicazione telematica.
3. Rientrano altresì nelle attività di sicurezza
sussidiaria, e possono essere svolte da soggetti diversi da
quelli indicati al comma 2:
a) la scorta tecnica per i trasporti eccezionali
ed i servizi a tutela della pubblica incolumità da assicurare
nel corso di gare ciclistiche, motociclistiche e
automobilistiche su strada;
b) la custodia di immobili quali case di
abitazione, alberghi, esercizi pubblici, officine,
stabilimenti, depositi, uffici, quando non vi siano
particolari esigenze di sicurezza che richiedono l'impiego di
guardie giurate.
4. La presente legge disciplina inoltre le attività di
investigazione, ferme restando le disposizioni vigenti in
materia processuale penale, quelle di ricerca o di raccolta di
informazioni per conto di privati, nonché quelle delle agenzie
per il recupero stragiudiziale crediti.
5. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro della giustizia, da adottare sentita la
Commissione di cui all'articolo 7, possono essere individuate
altre attività di sicurezza, che non comportano l'esercizio di
potestà pubbliche o limitazioni della libertà personale, da
svolgere a mezzo di guardie giurate ovvero a mezzo di custodi
o di altri operatori abilitati ai sensi della presente legge.
Con lo stesso decreto sono disciplinate:
a) le attività di sicurezza che devono essere
assicurate a mezzo di guardie giurate o di altri operatori
abilitati ai sensi della presente legge;
b) le attività di sicurezza per le quali le
guardie giurate possono essere impiegate in servizi integrati
con agenti di pubblica sicurezza, o per le quali le stesse
possono essere autorizzate a richiedere l'esibizione di un
documento di identificazione personale;
c) i servizi di vigilanza o sicurezza connessi
alle attività di trattenimento o di spettacolo, che non
comportano l'uso di armi o altri strumenti di coazione
fisica.
6. Con il regolamento di attuazione della presente legge
sono dettate le disposizioni per la tenuta, presso il
Ministero dell'interno, di una banca dei dati relativi agli
istituti di vigilanza e di sicurezza di cui al comma 2, alle
imprese di servizi di cui al comma 3, agli istituti di
investigazione, ricerca e informazione di cui al comma 4, alle
agenzie di recupero crediti di cui al medesimo comma 4, nonché
per la verifica periodica delle capacità tecniche degli stessi
istituti, agenzie ed imprese e per il controllo periodico dei
loro assetti proprietari e delle composizioni azionarie,
prevedendo la connessione con il centro elaborazione dati del
registro delle imprese.
7. Con il regolamento di attuazione della presente legge
sono, altresì, dettate le norme per il controllo delle
attività autorizzate, anche relativamente alla qualità dei
servizi. A tale fine, il regolamento di attuazione può
prevedere che con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro
delle attività produttive, sentita la Commissione di cui
all'articolo 7, siano stabiliti i requisiti minimi predisposti
dall'Ente nazionale di unificazione cui devono conformarsi i
progetti organizzativi e le regole tecnico-operative di
servizio e quelli comprovanti il possesso delle capacità
tecniche e direzionali occorrenti, nonché i pareri tecnici e
tecnico-operativi da acquisire.
Art. 2.
(Disciplina generale delle autorizzazioni).
1. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 1,
sottoposto alle autorizzazioni di polizia disciplinate dalla
presente legge, è svolto solo in relazione a specifici
incarichi di natura contrattuale, conferiti dall'avente
diritto. Per le attività di vigilanza privata i relativi
contratti possono essere stipulati solo dai soggetti che
hanno, a qualsiasi titolo la piena disponibilità dei beni da
vigilare o da custodire. Salvo quanto previsto da altra
espressa disposizione di legge, le autorizzazioni non possono
essere rilasciate per attività che importano l'esercizio di
pubbliche potestà o limitazioni della libertà personale. Sono
fatte salve le disposizioni di legge o di regolamento che
consentono o prescrivono specifiche attività di autotutela o
di prevenzione.
2. Possono ottenere le autorizzazioni di cui alla presente
legge coloro che:
a) sono cittadini italiani o di uno Stato
appartenente all'Unione europea;
b) hanno la capacità di obbligarsi e non sono
falliti;
c) hanno le capacità tecniche, ovvero tecniche e
direzionali occorrenti in relazione all' attività da
esercitare;
d) non hanno riportato condanne, ancorché non
definitive, per delitto non colposo, non risultano essere
stati destinatari di una misura di prevenzione, anche
interdittiva o patrimoniale, o di sicurezza personale, salvi
gli effetti della riabilitazione;
e) sono in possesso degli altri requisiti
soggettivi indicati dal testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni;
f) non risultano aver esercitato taluna delle
attività di cui all'articolo 1 in assenza del titolo
autorizzatorio prescritto o aver subito la revoca dello stesso
in data non anteriore al decennio.
3. I requisiti soggettivi di cui al comma 2 si riferiscono
altresì al legale rappresentante nel caso di società,
all'institore, al direttore tecnico dell'istituto o alla sua
articolazione secondaria, agli altri soggetti provvisti di
poteri di direzione, amministrazione o gestione, anche
parziali, se esistenti, e di quelli che possono determinarne
in qualsiasi modo scelte e indirizzi.
4. Le autorizzazioni di cui alla presente legge possono
essere negate quando gli interessati sono sottoposti a
procedimento penale per uno dei reati previsti dall' articolo
15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, se
nei loro confronti è stata esercitata l'azione penale. Nei
medesimi casi di cui al presente comma la licenza già
rilasciata può essere revocata.
5. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente
articolo la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di
procedura penale è equiparata a quella di condanna.
6. Le licenze per l'esercizio di un istituto o di
un'impresa disciplinati dalla presente legge hanno durata
quinquennale e sono rinnovabili.
7. Nel caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, se si
tratta di un istituto esercitato in forma societaria, colui
che vi subentra quale legale rappresentante, possono
continuare ad esercitare l'attività per un periodo non
superiore a sei mesi dalla data della morte, previa
comunicazione all'autorità competente al rilascio della
licenza. Entro tale termine deve essere richiesta una nuova
licenza per la prosecuzione dell'attività. La competente
autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione
immediata dell'attività se l'interessato o il rappresentante
esercente è privo dei requisiti soggettivi di cui al presente
articolo.
8. Oltre a quanto previsto dall'articolo 3, il rilascio
della licenza è subordinato all'esibizione della
documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi
assicurativi e contributivi a favore del personale dipendente,
nonché al deposito di una cauzione, a garanzia del regolare
adempimento degli obblighi connessi alla licenza.
9. L'ammontare della cauzione è definito dal prefetto ed è
commisurato alle caratteristiche dell'attività soggetta a
licenza ed alle specifiche esigenze di garanzia. L'ammontare
della cauzione può essere modificato in ogni tempo, in
relazione alle esigenze e allo sviluppo dell'attività soggetta
a licenza.
10. L'estensione dell'attività in ambiti più ampi di
quelli originari è sottoposta a preventiva approvazione del
progetto organizzativo e tecnico-operativo con conseguente
integrazione della licenza, o al rilascio di ulteriori
licenze.
11. Oltre a quanto previsto per taluna delle attività
disciplinate dalla presente legge, l'autorità di pubblica
sicurezza competente al rilascio delle licenze può imporre le
prescrizioni necessarie nel pubblico interesse e, per motivate
esigenze di ordine e sicurezza pubblica, può vietare il
compimento di operazioni determinate, nonché l'espletamento,
nei confronti di soggetti determinati, di taluna delle
attività di cui all'articolo 1. Essa può prescrivere, inoltre,
limiti all'assunzione, aggregazione o cessione temporanea di
guardie giurate.
Art. 3.
(Progetto organizzativo e regole
tecnico-operative).
1. Il rilascio delle licenze relative all'esercizio di un
istituto di vigilanza o di un istituto di investigazione,
ricerca o raccolta di informazioni, all'esercizio di taluno
dei servizi di cui all'articolo 1, comma 3, nonché
all'esercizio di un'agenzia di recupero stragiudiziale dei
crediti è subordinato all'approvazione, da parte dell'
autorità competente al rilascio della licenza, del relativo
progetto organizzativo e tecnico-operativo, nonché, per gli
istituti di vigilanza, all'approvazione, da parte del
questore, delle regole tecnico-operative del servizio delle
guardie giurate.
2. Il progetto deve contenere:
a) l'indicazione del soggetto che richiede la
licenza, unitamente alla composizione dell'assetto
proprietario o delle partecipazioni azionarie dell'istituto o
impresa di servizi, alla indicazione delle persone di cui
all'articolo 2, comma 3, e per gli istituti, agenzie o imprese
organizzate in forma societaria di coloro che comunque
detengono una quota di partecipazione superiore al 5 per cento
o, anche se inferiore, una partecipazione utile ai fini del
controllo dell'istituto;
b) l'indicazione delle attività che si intendono
esercitare ed il relativo ambito territoriale;
c) la documentazione attestante il possesso delle
capacità tecniche e direzionali occorrenti, proprie e delle
persone preposte alle unità organizzative dell'istituto;
d) l'indicazione del numero delle guardie giurate,
dei collaboratori investigativi, dei custodi, degli altri
operatori di sicurezza abilitati, del personale tecnico e di
supporto e degli agenti di recupero crediti che si intendono
impiegare;
e) la documentazione attestante la disponibilità
di mezzi finanziari, logistici e tecnici occorrenti per
l'attività da svolgere e le relative caratteristiche.
3. L'approvazione può essere negata per inadeguatezza del
progetto e per gli stessi motivi per i quali può essere negata
la licenza.
4. La licenza può essere richiesta contestualmente alla
presentazione del progetto o, al più tardi, entro sei mesi
dalla sua approvazione.
Art. 4.
(Disciplina generale
delle attività autorizzate).
1. Oltre a quanto previsto per ciascuna delle attività
disciplinate dalla presente legge, i titolari della licenza ed
i loro institori sono tenuti a:
a) tenere permanentemente affissa nei locali in
cui svolgono l'attività con il pubblico la tabella delle
operazioni alle quali attendono, con la tariffa prevista per
ciascuna di esse, vidimata dall'autorità competente al
rilascio o da un funzionario da questi delegato;
b) tenere un registro giornaliero delle operazioni
e dei soggetti per conto dei quali esse sono svolte, con le
annotazioni prescritte dalla presente legge, dal regolamento
di attuazione o dall'autorità;
c) comunicare al prefetto e al questore gli
elenchi del personale disciplinato dalla presente legge
dipendente o comunque impiegato e a dare notizia, appena si
verifichi, di ogni variazione;
d) vigilare scrupolosamente sull'attività del
personale impiegato;
e) informare immediatamente le autorità di
pubblica sicurezza su quanto comunque abbia attinenza con
l'ordine e con la sicurezza pubblica nella provincia.
2. Le tariffe praticate devono essere commisurate alla
qualità dei servizi assicurati ed ai costi derivanti
dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro
stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative
per il personale impiegato nelle diverse attività, oltre che
dagli oneri retributivi, previdenziali ed assicurativi in
relazione al servizio prestato dal personale dipendente e
dalle prescrizioni dell'autorità, ovvero delle spese sostenute
per gli incaricati non dipendenti ove ammessi.
3. Il registro di cui al comma 1 deve essere esibito ad
ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza
incaricati del controllo.
4. L'attività tecnico-operativa degli istituti, imprese ed
agenzie di cui alla presente legge ed il servizio delle
guardie giurate e dei collaboratori investigativi, ad
eccezione delle attività inerenti alle indagini difensive,
sono posti sotto la diretta vigilanza del questore, il quale
ha facoltà:
a) di aggiungere alle regole tecnico-operative
specifiche prescrizioni per esigenze di ordine e sicurezza
pubblica;
b) di fare effettuare in qualsiasi momento
controlli e ispezioni nei locali e sui mezzi di pertinenza
dell'istituto, impresa o agenzia autorizzati e nei luoghi in
cui il servizio è svolto;
c) di sospendere cautelarmente dal servizio le
guardie giurate, i collaboratori investigativi, gli agenti di
recupero crediti, in caso di grave inosservanza degli obblighi
inerenti all'espletamento del servizio;
d) di adottare o di proporre al prefetto
l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza nei
confronti dell'istituto, impresa o agenzia e delle guardie
giurate, dei collaboratori investigativi e degli altri
operatori o agenti disciplinati dalla presente legge.
5. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 4, il
questore si avvale degli ufficiali e agenti di pubblica
sicurezza della Polizia di Stato e può avvalersi di ufficiali
e agenti di pubblica sicurezza di altre Forze di polizia per
specifiche attività inerenti ai loro compiti di istituto.
6. Il questore può altresì avvalersi degli accertamenti
svolti dagli organi territoriali del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali competenti a rilevare infrazioni alle
disposizioni vigenti in materia di lavoro, di previdenza, di
sanità, degli organi paritetici costituiti presso gli enti
bilaterali e deputati alla certificazione liberatoria circa la
regolarità degli adempimenti retributivi previsti dai
contratti collettivi per le guardie giurate o per il personale
interessato e dalle norme previdenziali ed assicurative,
nonché, relativamente alla vigilanza sulla qualità dei
servizi, dagli organi aventi competenza nella materia o aventi
compiti di tutela del consumatore e della fede pubblica.
Relativamente alle attività di recupero crediti, il questore
può altresì avvalersi degli accertamenti svolti dagli organi
aventi compiti di vigilanza sulle attività di credito, di
intermediazione finanziaria ed altre connesse.
Art. 5.
(Diniego, sospensione e revoca
delle autorizzazioni).
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, le
autorizzazioni di polizia previste dalla presente legge sono
negate o revocate quando non sono soddisfatte o vengono a
mancare le condizioni previste dalla medesima legge e dal
regolamento di attuazione e possono essere negate o revocate
per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica.
2. Costituiscono, altresì, motivo di diniego o di revoca
delle licenze previste dalla presente legge, delle relative
integrazioni o di taluna di esse:
a) il mancato avvio delle attività autorizzate,
decorso un anno dal rilascio della licenza;
b) la mancanza, anche sopravvenuta, dei requisiti
professionali ed organizzativi occorrenti, in rapporto alle
attività da svolgere o svolte;
c) la violazione grave o reiterata degli obblighi
inerenti alla licenza;
d) il fondato pericolo che l'istituto, la società
o l'impresa interessata acquisisca una posizione predominante
nel territorio o nel settore di attività;
e) la presenza, nel territorio, di un numero non
proporzionato di istituti o imprese di servizi, di guardie
giurate o di altri operatori abilitati.
3. La revoca della licenza, delle relative integrazioni o
di taluna di esse è disposta previa comunicazione
all'interessato dei motivi e previa valutazione degli elementi
addotti a giustificazione nel termine prescritto. La revoca
della licenza per l'esercizio di un istituto di vigilanza e
sicurezza di cui all' articolo 1, comma 2, ovvero di quella
per l'esercizio di un istituto di investigazione e ricerca di
cui all'articolo 17, comma 1, comporta la immediata cessazione
delle funzioni delle guardie e dei collaboratori investigativi
dipendenti dall'istituto.
4. L'autorità di pubblica sicurezza competente può
disporre la sospensione del titolo autorizzatorio fino alla
conclusione del procedimento di revoca. La stessa autorità
può, altresì, disporre la sospensione della licenza, delle
relative integrazioni o di taluna di esse, fino ad un massimo
di sessanta giorni, nonché la devoluzione all'erario, totale o
parziale, della cauzione per motivate esigenze di ordine
pubblico o per violazioni di taluno degli obblighi inerenti
alla licenza, previa comunicazione all'interessato dei motivi
e previa valutazione degli elementi addotti a
giustificazione.
5. Con il provvedimento che ordina la sospensione della
licenza, delle relative integrazioni o approvazioni,
l'autorità adotta i provvedimenti occorrenti per assicurare la
continuità delle attività di sicurezza sussidiaria, a mezzo di
commissari straordinari, ovvero autorizzando l'istituto
all'esecuzione dei contratti in corso.
Art. 6.
(Esercizio in forma diretta
delle attività di sicurezza sussidiaria).
1. Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi ed i
privati possono, previo nulla osta del prefetto competente in
relazione al luogo in cui hanno la sede o la residenza,
esercitare direttamente, a mezzo di guardie giurate, ovvero di
dipendenti abilitati, le attività di sicurezza sussidiaria di
cui all'articolo 1, commi 2 e 3, per la tutela dei beni di cui
dispongono, indicandone il responsabile.
2. Il nulla osta di cui al comma 1, con l'indicazione del
responsabile, è richiesto anche per la costituzione di unità
organizzative addette alla promozione o al coordinamento delle
attività di sicurezza sussidiaria svolte direttamente, ovvero,
anche in parte, dagli istituti o imprese di servizi
autorizzati a norma della presente legge.
3. I soggetti di cui al comma 1 che impiegano guardie
giurate dipendenti per la tutela dei beni di cui dispongono in
province diverse da quelle in cui gli stessi hanno la sede o
la residenza ne danno comunicazione all'autorità competente
per territorio.
4. Il nulla osta di cui al comma 1 non è richiesto per le
attività di sicurezza sussidiaria di cui all'articolo 1, comma
3, svolte a mezzo di custodi o altro personale dipendente.
5. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le
condizioni e le modalità per il rilascio, la sospensione e la
revoca del nulla osta, tenuto conto di quanto previsto dalla
presente legge e dallo stesso regolamento relativamente alle
attività svolte dagli istituti autorizzati.
Art. 7.
(Commissione consultiva centrale per le attività di
sicurezza sussidiaria).
1. E' istituita, presso il Ministero dell'interno, la
Commissione consultiva centrale per le attività di sicurezza
sussidiaria. Essa è presieduta da un prefetto ed è
composta:
a) dal direttore dell'Ufficio per gli affari della
polizia amministrativa e sociale del Dipartimento della
pubblica sicurezza;
b) da un questore;
c) da quattro rappresentati del Ministero della
giustizia e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri
delle attività produttive e del lavoro e delle politiche
sociali;
d) da due funzionari di qualifica dirigenziale
preposti ai servizi di polizia amministrativa presso uffici
territoriali del Governo e da due preposti agli stessi servizi
presso questure aventi sede in un capoluogo di regione,
designati a rotazione biennale;
e) da non più di due rappresentanti delle
associazioni degli istituti di vigilanza privata, designati a
rotazione biennale;
f) da non più di due rappresentanti delle
associazioni degli istituti di investigazione privata e di
raccolta e ricerca delle informazioni, anche commerciali,
designati a rotazione biennale;
g) da non più di due rappresentanti delle
associazioni delle agenzie di recupero crediti, designati a
rotazione biennale;
h) da non più di due rappresentanti dei sindacati
rappresentativi delle guardie giurate, designati a rotazione
biennale;
i) da un rappresentante per ciascuna delle
categorie di cui all' articolo 8, comma 1, lettere c), d)
ed e), e da un rappresentante degli agenti di
recupero crediti;
l) da non più dì due rappresentanti delle
associazioni o società di livello almeno nazionale,
rappresentative delle categorie di utenti della sicurezza
sussidiaria.
2. La Commissione di cui al comma 1 è integrata con la
partecipazione di un rappresentante del Ministero delle
comunicazioni e di un rappresentante del Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio
dei ministri, nei casi in cui è chiamata a pronunciarsi sulle
questioni riguardanti le attività di sicurezza sussidiaria
indicate all'articolo 1, comma 2, lettere f) e
g).
3. Delle sedute della Commissione e del relativo ordine
del giorno sono informate le Autorità indipendenti che
esercitano competenze in materia di tutela dei dati personali,
di tutela della concorrenza e del mercato e di libertà delle
telecomunicazioni, che possono inviare propri
rappresentanti.
4. Il presidente può invitare alle sedute della
Commissione e richiedere pareri a esperti in
telecomunicazioni, in informatica, in sistemi di criptazione,
in sistemi anti-intrusione, in sistemi di difesa passiva e di
deterrenza ed in ogni altra materia per la quale ravvisi la
necessità di un supporto tecnico.
5. Le mansioni di segretario sono esercitate da un
funzionario del Dipartimento della pubblica sicurezza.
6. Il presidente e i componenti della Commissione sono
nominati con decreto del Ministro dell'interno, durano in
carica quattro anni e possono essere riconfermati. I
componenti designati a rotazione durano in carica due anni e
possono essere riconfermati nel biennio successivo solo se con
la partecipazione dei nuovi componenti è assicurato il
criterio della rotazione. Per ciascun componente effettivo è
nominato un supplente.
7. In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne
esercita le funzioni il componente effettivo annualmente
delegato dal presidente; in caso di assenza o di impedimento
dei componenti effettivi, ne fanno le veci i supplenti.
L'eventuale assenza di uno o più rappresentanti delle
categorie di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i)
e l), regolarmente invitati, non inficia la
regolarità delle sedute.
8. La Commissione esprime il proprio parere sullo schema
di regolamento di attuazione della presente legge e negli
altri casi previsti dalla stessa legge, nonché su ogni altra
questione, attinente all'attività degli istituti di cui
all'articolo 1, per la quale il Ministro dell'interno o il
Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica
sicurezza ritengano di richiederlo.
9. Ai componenti della Commissione consultiva centrale di
cui al comma 1 non è dovuto alcun compenso né rimborso
spese.
Art. 8.
(Registro professionale).
1. E' istituito presso il Ministero dell'interno ed è
tenuto dalla Commissione di cui all'articolo 7 il registro
delle persone che esercitano professionalmente taluna delle
attività di sicurezza previste dalla presente legge, distinto
nelle seguenti sezioni:
a) dei direttori e degli institori degli istituti
di vigilanza e di sicurezza;
b) dei direttori degli istituti di investigazioni
e dei direttori degli istituti di raccolta e ricerca delle
informazioni anche commerciali;
c) dei collaboratori investigativi, anche per le
informazioni commerciali;
d) degli operatori tecnologici per le attività di
vigilanza, di sicurezza, di investigazione e ricerca,
individuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro della giustizia;
e) dei responsabili dei servizi di sicurezza delle
imprese e dei loro coadiutori.
2. Al registro possono iscriversi le persone che:
a) sono cittadini italiani o di uno Stato membro
dell'Unione europea;
b) hanno maggiore età;
c) godono dei diritti civili;
d) sono in possesso di titolo di studio, non
inferiore a quello di scuola media superiore, delle
qualificazioni professionali corrispondenti a quelle richieste
per le attività da esercitare;
e) sono in possesso degli altri requisiti
soggettivi richiesti per l'esercizio di talune delle attività
disciplinate dalla presente legge;
f) sono assicurate per i rischi di responsabilità
civile inerenti all'attività o alla professione esercitata,
nonché, per le persone iscritte nelle sezioni di cui al comma
1, lettere a), b) ed e), per i rischi di
responsabilità civile per fatto dei dipendenti, nei massimali
previsti con decreto del Ministro dell'interno;
g) mantengono condotta costantemente idonea a
dimostrare l'attuale attitudine ed affidabilità ad esercitare
i compiti di sicurezza inerenti alla professione.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro della giustizia, previo parere della Commissione
di cui all'articolo 7, sono adottate le disposizioni
regolamentari relative:
a) alla composizione delle sezioni della
Commissione di cui all'articolo 7 incaricate della tenuta dei
registri, in modo da assicurare l'adeguata rappresentanza
delle categorie interessate;
b) alle modalità di iscrizione, sospensione e
cancellazione dal registro,
compresi i criteri e le procedure di valutazione della
condotta;
c) all'individuazione delle attività o delle
professionalità per le quali occorre un titolo di studio di
livello universitario, ed al riconoscimento delle
qualificazioni professionali, tenuto conto di quanto stabilito
con i provvedimenti di cui all'articolo 13;
d) ai collegamenti fra il registro di cui al
presente articolo e l'albo di cui all'articolo 18, comma 2;
e) alle procedure per l'adozione di codici di
deontologia professionali, da predisporre a cura delle sezioni
della Commissione di cui alla lettera a);
f) alle modalità di controllo della qualità dei
servizi prestati.
4. Il decreto di cui al comma 3, lettera c), è
adottato di concerto anche con il Ministro dell' istruzione,
dell'università e della ricerca.
5. Le spese per la tenuta dei registri di cui al comma 1
sono a carico degli iscritti.
Capo II
DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA
E DI SICUREZZA E DELLE
GUARDIE GIURATE
Art. 9.
(Requisiti e condizioni per il rilascio
delle licenze).
1. La licenza per l'esercizio delle attività di cui
all'articolo 1, comma 2, o di taluna di esse è rilasciata dal
prefetto della provincia in cui ha sede la direzione operativa
dell'istituto di vigilanza o di sicurezza privata.
2. Le attività autorizzate sono svolte entro l'ambito
territoriale, non superiore alla provincia, stabilito nella
licenza. L'ambito provinciale può essere superato per le
attività, quali la gestione di sistemi di allarme su cose
mobili, la vigilanza su mezzi di trasporto, il trasporto e la
scorta di valori e per quelle, aventi simili caratteristiche,
individuate con il regolamento di cui all'articolo 1, comma 6,
sempre che non sussistano particolari esigenze di direzione e
di gestione delle guardie giurate dipendenti. Deroghe
specifiche al limite territoriale della provincia possono
essere concesse dal prefetto, d'intesa con il prefetto della
provincia confinante, per l'esercizio delle attività di
vigilanza in comune appartenente ad altra provincia
direttamente confinante con quello in cui ha sede la direzione
operativa dell'istituto di vigilanza o di sicurezza
privata.
3. Fuori dei casi di cui al comma 2, l'espletamento delle
attività di vigilanza e custodia di cui all'articolo 1, comma
4, che richiedono l'impiego continuativo di guardie
particolari giurate in province diverse da quella in cui ha
sede la direzione operativa di cui al comma 1, è consentito
avvalendosi:
a) di una o più sedi secondarie costituite in
ciascuna delle province in cui si intende operare, munite
della licenza del prefetto competente per territorio;
b) di altro istituto avente sede nella provincia
interessata con il quale sono stati sottoscritti accordi per
la partecipazione congiunta a gare di appalto, fermo restando
il divieto di subappalto dei servizi, approvati dai prefetti
rispettivamente competenti;
c) di un'unità operativa mobile, specificamente
autorizzata dal prefetto competente per il luogo di inizio dei
servizi, nel caso di attività di vigilanza di cantieri
mobili.
Art. 10.
(Obblighi inerenti alle autorizzazioni).
1. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma
2, è sottoposto all'osservanza delle disposizioni di legge e
di regolamento e delle regole tecnico-operative di servizio
approvate dal questore, che può apportarvi le modificazioni
occorrenti per esigenze di ordine e sicurezza pubblica.
2. Oltre a quanto previsto dall' articolo 4, gli istituti
di vigilanza e di sicurezza sono tenuti:
a) ad annotare nel registro di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera b), i luoghi e i beni vigilati o
custoditi ed i soggetti per conto dei quali le operazioni sono
svolte, nonché gli elementi essenziali delle relazioni di
servizio delle guardie impiegate e le altre indicazioni
prescritte;
b) ad assicurare i collegamenti con le centrali
operative degli uffici o comandi di polizia competenti per
territorio, senza oneri per il bilancio dello Stato;
c) a prestare la loro opera a richiesta
dell'autorità di pubblica sicurezza.
3. Gli agenti degli istituti autorizzati sono obbligati ad
aderire a tutte le richieste ad essi rivolte dagli ufficiali o
dagli agenti di pubblica sicurezza o di polizia
giudiziaria.
Art. 11.
(Impiego delle guardie giurate).
1. Gli istituti autorizzati a norma dell'articolo 9
svolgono le attività di sicurezza sussidiaria di cui
all'artico1o 1, comma 2, avvalendosi delle guardie giurate e
del personale tecnico iscritto nel registro di cui
all'articolo 8.
2. Oltre ai servizi specificamente indicati in attuazione
delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, devono
essere svolti, a mezzo di guardie giurate, i servizi:
a) di visione e ascolto dei sistemi di
video-sorveglianza e di teleallarme, di gestione operativa dei
sistemi di sicurezza e anti-intrusione e degli altri sistemi
di vigilanza a mezzo di apparati tecnologici;
b) di attivazione ed esecuzione dei servizi di
pronto intervento;
c) di vigilanza e di custodia armata di beni
mobili o immobili;
d) di scorta al trasporto di valori o di altri
beni.
3. Le guardie giurate non possono essere impiegate in modo
difforme alle norme di servizio approvate dal questore. Fatte
salve le disposizioni di legge o di regolamento dello Stato
che attribuiscono loro specifiche facoltà o qualificazioni
giuridiche, le guardie giurate assolvono i compiti di
vigilanza, di protezione e di sicurezza previsti dalla
presente legge e dal relativo regolamento di attuazione e sono
tenute ad aderire a tutte le richieste ad esse rivolte dagli
ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza o di polizia
giudiziaria.
4. Nell'ambito del servizio in cui sono impiegate, le
guardie giurate svolgono le attività autorizzate, stendono
verbali che fanno fede fino a prova contraria, procedono
all'arresto, sempre che la legge lo consenta, delle persone
colte in flagranza dei delitti che sono tenute a prevenire e
possono trattenerle per il tempo strettamente necessario
all'intervento degli organi di polizia. Le persone arrestate
sono immediatamente consegnate all'organo di polizia che
interviene sul posto, unitamente ai mezzi di prova
eventualmente raccolti.
5. Agli addetti ai servizi di vigilanza cui la legge
attribuisce compiti di esecuzione di speciali disposizioni di
legge o di regolamento dello Stato e di repressione delle
infrazioni ivi previste, che sono in possesso dei requisiti
prescritti e prestino giuramento, il prefetto, in attuazione
delle direttive del Ministro dell'interno e sulla richiesta
delle amministrazioni interessate, può attribuire la qualità
di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia
giudiziaria.
6. Le guardie giurate vestono l'uniforme, o, in mancanza,
portano il distintivo, approvati dal prefetto su domanda del
titolare dell'istituto. Possono essere autorizzate dal
prefetto a portare armi per difesa personale, alle condizioni
stabilite dal regolamento di attuazione e previo pagamento
della tassa di concessione governativa in misura ridotta, come
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. Con lo
stesso regolamento sono altresì stabilite le modalità e la
frequenza delle esercitazioni pratiche di tiro.
7. I trasferimenti delle guardie giurate, nell'ambito
delle previsioni del contratto nazionale in vigore, sono
ammessi solo se giustificati da obbiettive esigenze di
funzionalità dei servizi e devono essere approvati dal
prefetto.
Art. 12.
(Nomina delle guardie giurate).
1. Possono essere nominate guardie giurate le persone in
possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro
dell'Unione europea;
b) maggiore età;
c) adempimento degli obblighi scolastici e il
possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo
13;
d) idoneità psico-fisica e attitudinale al porto
delle armi;
e) assenza di condanne a pena detentiva per
delitti non colposi e di misure di prevenzione, anche
patrimoniali o interdittive, salvi gli effetti della
riabilitazione;
f) possesso degli altri requisiti soggettivi
indicati dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni;
g) tenuta di una condotta idonea a dimostrare
l'attuale attitudine ed affidabilità ad esercitare i compiti
di guardia giurata;
h) iscrizione al Servizio sanitario nazionale ed
ai servizi assicurativi ed antinfortunistici prescritti.
2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente
articolo la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di
procedura penale è equiparata a quella di condanna.
3. La nomina delle guardie giurate deve essere approvata
dal prefetto della provincia in cui ha sede la persona fisica
o giuridica o l'unità operativa dell'istituto di vigilanza o
di sicurezza che richiede la nomina, essa è valida per un anno
e può essere rinnovata. L'approvazione può essere negata nei
casi previsti dall'articolo 2, comma 4.
4. Prima di assumere servizio, la guardia giurata presta
giuramento davanti al questore della provincia in cui il
servizio deve essere svolto o un funzionario di polizia
delegato, il quale rilascia alla stessa apposito tesserino
munito di fotografia, conforme al modello approvato con
decreto del Ministro dell'interno, idoneo ad attestare la
qualità e l'identità personale del titolare.
5. L'approvazione di cui al comma 3 ed il giuramento di
cui al comma 4 non sono necessari per le guardie giurate
iscritte nell'apposito registro nazionale tenuto dal Ministero
dell'interno. Le modalità di iscrizione nel registro, le
professionalità suscettibili di annotazione, le verifiche
periodiche relative alla condotta delle persone iscritte, le
cause di cancellazione o di sospensione dell'iscrizione e le
modalità di riattivazione delle funzioni di guardia giurata
sono disciplinate dal regolamento di attuazione della presente
legge.
Art. 13.
(Requisiti professionali
delle guardie giurate).
1. I requisiti professionali minimi delle guardie giurate
sono determinati con decreto del Ministro dell'interno,
sentite la Commissione di cui all'articolo 7 e la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Fatte salve le attribuzioni delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza di cui
al comma 1, alla quale partecipa il Ministro dell'interno ai
fini di quanto previsto dal presente articolo, promuove
l'adozione da parte dello stesso Ministro dei programmi
formativi che devono essere osservati quando alla formazione
ed all'aggiornamento professionali provvedono gli istituti di
vigilanza e di sicurezza o gli enti bilaterali previsti dai
contratti collettivi delle guardie giurate, nonché l'adozione
da parte delle regioni delle normative comuni per la
formazione delle guardie giurate e degli altri operatori della
sicurezza sussidiaria.
3. Le regioni e le province autonome, nonché gli enti
interessati, possono porre totalmente o parzialmente a carico
dei partecipanti ai corsi gli oneri relativi alla
formazione.
4. Il possesso dei requisiti per l'iscrizione ai registri
professionali di cui alla presente legge è accertato, senza
ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, da una
apposita commissione istituita presso gli uffici territoriali
del Governo aventi sede nei capoluoghi di regione, mediante
l'espletamento di un colloquio e di una prova pratica.
5. L'accertamento di cui al comma 4 non è richiesto per la
nomina a guardia giurata degli appartenenti alle Forze armate
congedati senza demerito dopo una ferma almeno triennale, in
possesso di una attestazione professionale rilasciata dal
comando di appartenenza e di coloro che hanno prestato
servizio per almeno un anno, senza demerito, nelle Forze di
polizia dello Stato o nella polizia municipale.
Capo III
DEI SERVIZI DI CUSTODIA
E DEGLI ALTRI SERVIZI DI SICUREZZA SECONDARIA
Art. 14.
(Disciplina delle licenze).
1. Fermo restando quanto previsto dal codice della strada
e dalle altre disposizioni di legge o di regolamento
concernenti taluno dei servizi di cui all'articolo 1, comma 3,
e degli altri servizi individuati a norma del comma 5 dello
stesso articolo non riservati alle guardie giurate, l'attività
finalizzata alla prestazione dei predetti servizi per conto di
terzi è soggetta alla licenza del prefetto della provincia in
cui ha sede l'impresa di servizi interessata.
2. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma
3, svolto attraverso dipendenti dell'impresa, dell'ufficio,
del condominio o di ogni altro titolare dei beni da custodire,
non è soggetto alla licenza di cui al comma 1.
3. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è
sottoposto all'osservanza delle disposizioni di legge e di
regolamento e delle regole tecnico-operative di servizio
approvate dal questore che può apportarvi le modificazioni o
le prescrizioni occorrenti per esigenze di ordine e sicurezza
pubblica e disporre i controlli a norma dell'articolo 4.
Art. 15.
(Impiego dei custodi abilitati).
1. I custodi abilitati all'espletamento dei servizi di cui
all'articolo 14, comma 1, operano sotto la diretta
responsabilità di coloro che nell'impresa, ufficio, o
condominio si avvalgono della loro attività o del titolare dei
beni da custodire, salvo che il fatto dipenda dalle
disposizioni impartite dal titolare dell'impresa fornitrice
del servizio.
2. Gli operatori di cui al comma 1 non possono svolgere
attività di sicurezza diverse da quelle indicate a norma
dell'articolo 1, commi 5 e 6, né attività o interventi che la
legge riserva agli organi di polizia o alle guardie giurate.
Essi sono tenuti a corrispondere ad ogni richiesta
dell'autorità di pubblica sicurezza ed a riferire ogni
circostanza utile per la prevenzione e la repressione dei
reati.
3. Le eventuali uniformi di cui possono essere muniti gli
operatori di cui al comma 1, di foggia diversa di quella delle
uniformi delle guardie giurate, devono essere approvate dal
prefetto.
Art. 16.
(Registro dei custodi abilitati).
1. Gli operatori delle imprese di servizi autorizzate a
norma dell'articolo 14, addetti alle attività individuate a
norma dell'articolo 1, commi 3 e 5, devono ottenere
l'iscrizione in un apposito registro tenuto presso la questura
competente per territorio.
2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 deve essere
rinnovata ogni anno. Essa è rifiutata o revocata a chi non
risulta in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro
dell'Unione europea ovvero di altro Stato, se in possesso di
carta di soggiorno;
b) maggiore età;
c) idoneità psico-fisica e attitudinale;
d) assenza di condanne a pene detentive superiori
ad un anno per delitti non colposi e di misure di prevenzione,
anche patrimoniali o interdittive, salvi gli effetti della
riabilitazione;
e) possesso degli altri requisiti soggettivi
indicati dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni;
f) tenuta di una condotta idonea a dimostrare
l'attuale attitudine ed affidabilità ad esercitare i compiti
di custode;
g) iscrizione al Servizio sanitario nazionale ed
ai servizi assicurativi ed antinfortunistici prescritti.
3. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente
articolo la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di
procedura penale è equiparata a quella di condanna.
4. Nel registro di cui al comma 1 possono chiedere di
essere iscritti anche i custodi dipendenti da imprese, società
o privati che provvedono direttamente alle attività
individuate a norma dell'articolo 1, commi 3 e 5, non
riservate alle guardie giurate. L'iscrizione può essere negata
nei casi previsti dall'articolo 2, comma 4.
5. Le spese per la tenuta del registro di cui al comma 1
sono a carico degli iscritti.
Capo IV
DEGLI ISTITUTI DI INVESTIGAZIONE E RICERCA E DEGLI
INVESTIGATORI PRIVATI
Art. 17.
(Disciplina delle licenze).
1. La licenza per l'esercizio di un istituto di
investigazione e di ricerca e raccolta delle informazioni,
comprese quelle commerciali, per conto di privati è rilasciata
dal prefetto della provincia in cui ha sede l'istituto, al
direttore dello stesso che sia iscritto nel registro
professionale di cui all'articolo 8 ed abbia gli altri
requisiti prescritti dall'articolo 2.
2. Gli istituti assumono gli incarichi nell'ambito
territoriale indicato dalla licenza in relazione al progetto
organizzativo e tecnico-operativo di cui all'articolo 4 ed
esercitano le attività autorizzate a mezzo di collaboratori
investigativi dipendenti, muniti della licenza di cui al comma
3, ovvero, con l'assenso del committente, attraverso altro
istituto o collaboratore investigativo con il quale siano
stati sottoscritti accordi associativi o di collaborazione,
anche saltuaria. Gli accordi fra gli istituti di cui al comma
1 debbono essere approvati dalle autorità che hanno rilasciato
le rispettive licenze.
3. La licenza per l'esercizio individuale delle attività
di investigazione, ricerca e raccolta delle informazioni
nell'ambito di accordi di collaborazione professionale o di
rapporti di lavoro dipendente con gli istituti di cui al comma
1 è rilasciata dal questore della provincia di residenza al
collaboratore investigativo che sia iscritto nel registro
professionale di cui all'articolo 8 e abbia i requisiti
soggettivi prescritti dall'articolo 2, comma 2. La licenza è
quinquennale e non è trasmissibile.
4. I collaboratori investigativi autorizzati a norma del
comma 3, svolgono le attività autorizzate esclusivamente
nell'ambito dei rapporti di lavoro o degli accordi di
collaborazione professionale di cui allo stesso comma.
5. Al titolare delle licenze di cui ai commi 1 e 3 e agli
iscritti all'albo di cui all'articolo 18 è rilasciato un
tesserino di identificazione conforme al modello approvato con
decreto del Ministro dell'interno, che attesta l'identità e la
qualità professionale dell'interessato.
6. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente
legge e dal codice di procedura penale relativamente alle
investigazioni difensive, le attività di cui ai commi 1 e 3
non comportano l'esercizio di facoltà che la legge riserva
agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o di pubblica
sicurezza o ad altri soggetti investiti di pubbliche
funzioni.
7. Nessuna attività di investigazione o ricerca e raccolta
delle informazioni o di analisi dei dati raccolti può essere
svolta al di fuori di un incarico professionale annotato nel
registro di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).
8. Fermo restando quanto previsto dall'artico1o 115 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, o da altre disposizioni di
legge concernenti analoghe attività per conto di terzi, la
licenza di cui al comma 1 del presente articolo non è
richiesta per la ricerca e la raccolta di informazioni presso
albi, registri o repertori, comunque denominati, istituiti per
fini di pubblica notizia o destinati alla pubblica
consultazione.
Art. 18.
(Albo degli investigatori difensivi).
1. Le investigazioni difensive sono svolte dal titolare di
un istituto di investigazione e ricerche in possesso della
licenza di cui all'articolo 17, comma 1, e dal collaboratore
investigativo in possesso della licenza di cui allo stesso
articolo 17, comma 3, che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo
di cui al comma 2.
2. Il presidente della corte d'appello del distretto in
cui ha sede l'istituto o il collaboratore investigativo ha la
residenza, sentiti il procuratore generale e il questore,
sulla base dei parametri determinati dalla competente sezione
istituita nell'ambito della Commissione di cui all'articolo 7,
ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a), dispone
l'iscrizione dell'interessato in apposito albo da tenere
presso ogni corte d'appello, la cui tenuta, comprese le
disposizioni inerenti all'iscrizione, alla sospensione e
cancellazione, anche in relazione a quanto previsto
dall'articolo 20, è determinata con regolamento da emanare
entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia,
di concerto con il Ministro dell'interno.
3. Il presidente della corte d'appello, sentiti il
procuratore generale e il questore, impartisce le direttive
generali che devono essere osservate per la regolarità
dell'attività investigativa autorizzata.
4. Le spese per la tenuta dell'albo di cui al comma 2 sono
a carico degli iscritti.
Art. 19.
(Obblighi inerenti alla licenza)
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 4 e dalle altre
disposizioni di legge o di regolamento, i titolari della
licenza di cui all'articolo 17, comma 1, devono:
a) annotare nel registro di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera b), gli elementi essenziali
dell'incarico ricevuto, la specie degli atti investigativi
richiesti e la durata delle indagini o degli accertamenti,
nonché i riferimenti relativi agli atti d'archivio e le altre
indicazioni prescritte dal regolamento di attuazione;
b) comunicare al presidente della corte d'appello,
nel caso di istituti abilitati all'esercizio delle
investigazioni difensive, gli elenchi del personale dipendente
e dei collaboratori investigativi privati impiegati e a dare
notizia, appena si verifichi, di ogni variazione
intervenuta;
c) osservare gli obblighi di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera d), fatte salve le disposizioni di
legge che tutelano il segreto relativamente alle indagini
difensive previste dal codice di procedura penale;
d) comunicare, a richiesta degli interessati,
l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarli,
compresi quelli attinenti alle investigazioni difensive, anche
preventive, fatta salva la riservatezza della fonte delle
notizie ed osservare le altre disposizioni vigenti per la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali.
2. Le informazioni e le notizie raccolte ai sensi del
comma 1 possono essere trattate nei limiti e per le finalità
dell'incarico ricevuto. Al termine dello stesso, la relativa
documentazione deve essere conservata per cinque anni e non
può essere utilizzata senza il consenso degli interessati,
fatte salve le prescrizioni dell'autorità.
3. Gli obblighi di cui al comma 1, lettere c) e
d), e quelli di cui al comma 2, devono essere adempiuti
anche dai titolari delle licenze di cui all'articolo 17, comma
3. Delle violazioni degli obblighi di cui al citato comma 1,
lettera d), e di quelle di cui al comma 2 è data notizia
al Garante per la protezione dei dati personali, con le
modalità previste dal regolamento di attuazione.
4. I titolari delle licenze di cui all'articolo 17 sono,
altresì, tenuti a prestare la loro opera a richiesta
dell'autorità di pubblica sicurezza e ad aderire alle
richieste ad essi rivolte dagli ufficiali o dagli agenti di
pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, nello svolgimento
delle attività di controllo di cui alla presente legge. Gli
stessi sono, inoltre, tenuti a denunciare i fatti costituenti
delitto di cui hanno avuto notizia nell'esercizio
dell'attività autorizzata. Relativamente alle attività di
investigazione difensiva, sono fatte salve le garanzie e le
prerogative relative alle professioni forensi.
Art. 20.
(Vigilanza e controlli).
1. Il servizio degli istituti di cui al presente capo e
dei collaboratori investigativi muniti della licenza di cui
all'articolo 17, comma 3, è sottoposto alla vigilanza e ai
controlli di cui all'articolo 4.
2. Relativamente alle attività di investigazioni
difensive, le funzioni di vigilanza e di controllo sono svolte
sotto la diretta vigilanza del presidente della corte
d'appello che ha rilasciato il nulla osta di cui all'articolo
18, e di quello competente per il luogo in cui i servizi sono
espletati, o loro delegati.
3. Il presidente della corte d'appello di cui al comma 2,
per le attività di investigazione difensiva, e il questore
negli altri casi, hanno facoltà:
a) di adottare specifiche prescrizioni per
esigenze, rispettivamente, di garanzia della regolarità delle
modalità di acquisizione delle prove in materia processuale
penale, ovvero di ordine e sicurezza pubblica;
b) di effettuare o fare effettuare in qualsiasi
momento visite ispettive e controlli, osservate, relativamente
alle attività di investigazione difensiva, le garanzie e le
prerogative relative alle professioni forensi;
c) di sospendere cautelarmente dal servizio gli
investigatori privati titolari della licenza di cui
all'articolo 17, comma 1, ed i collaboratori investigativi di
cui al medesimo articolo 17, comma 3, in caso di inosservanza
degli obblighi inerenti all'espletamento del servizio. Con il
provvedimento di sospensione è disposto il ritiro immediato
del tesserino di cui al citato articolo 17, comma 5;
d) di adottare i provvedimenti di revoca di
propria competenza o di proporre quelli di competenza di altra
autorità, osservate le procedure previste dalla presente
legge, dal regolamento di attuazione e di quello di cui
all'articolo 18, comma 2.
Capo V
DELLE ATTIVITA' DI RECUPERO
CREDITI
Art. 21.
(Disciplina delle licenze e delle attività).
1. La licenza per l'esercizio di un'agenzia di recupero
stragiudiziale crediti per conto di terzi è rilasciata dal
questore della provincia in cui ha sede la direzione operativa
dell'impresa al titolare che:
a) è in possesso di un titolo di studio non
inferiore al diploma di scuola media superiore e di
un'esperienza lavorativa nel settore del recupero crediti
ovvero della riscossione e tasse non inferiore a cinque
anni;
b) non è stato condannato con sentenza
irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena
detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei
reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività
bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme
in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di
pagamento, ovvero per uno dei delitti previsti nel titolo XI
del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, e successive modificazioni;
c) è in possesso degli altri requisiti di cui
all'articolo 2.
2. Per attività di recupero crediti stragiudiziale si
intende l'attività di recupero crediti insoluti presso i
debitori e di trasmissione delle disponibilità finanziarie
recuperate ai clienti creditori, dietro corresponsione di
onorari e rimborsi spese, svolta anche con l'ausilio degli
agenti di recupero.
3. Le agenzie assumono gli incarichi nell'ambito
territoriale indicato dalla licenza in relazione al progetto
organizzativo e tecnico-operativo di cui all'articolo 3, ed
esercitano le attività autorizzate a mezzo di agenti di
recupero dei crediti dipendenti, iscritti nel registro di cui
all'articolo 22, ovvero, con l'assenso del committente,
attraverso altra agenzia o agenti di recupero crediti con i
quali sono stati sottoscritti accordi associativi o di
collaborazione, anche saltuaria. Gli accordi fra agenzie di
recupero crediti devono essere approvati dalle autorità che
hanno rilasciato le rispettive licenze. Quelli fra l'agenzia
ed uno o più agenti devono essere documentati a corredo degli
elenchi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c).
4. Oltre a quanto previsto dall'articolo 4 e dalle altre
disposizioni di legge o di regolamento, i titolari della
licenza di cui al comma 1 del presente articolo devono:
a) annotare nel registro di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera b), anche le somme riscosse e quelle
versate al committente;
b) assicurare la costante conformità delle
attività degli agenti di recupero crediti alle regole tecniche
ed alle norme di condotta stabilite con il regolamento di
attuazione della presente legge;
c) comunicare, a richiesta degli interessati,
l'esistenza di trattamenti di dati che possano riguardarli, ed
osservare le altre disposizioni vigenti per la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali.
5. Le informazioni e le notizie raccolte possono essere
trattate nei limiti e per le finalità dell'incarico ricevuto.
Al termine dello stesso, la relativa documentazione deve
essere conservata per cinque anni e non può essere utilizzata
senza il consenso degli interessati, fatte salve le
prescrizioni dell'autorità.
6. Gli obblighi di cui al comma 4, lettera c), e di
cui al comma 5, devono essere osservati anche dagli agenti di
recupero. Delle eventuali violazioni è data notizia al Garante
per la protezione dei dati personali.
Art. 22.
(Registro degli agenti di recupero).
1. In ciascuna questura è istituito il registro degli
agenti di recupero operanti nella provincia, al quale possono
essere iscritte le persone in possesso dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro
dell'Unione europea;
b) maggiore età;
c) adempimento degli obblighi scolastici e
possesso dei requisiti professionali richiesti;
d) assenza di condanne a pena detentiva per
delitti non colposi e di misure di prevenzione, anche
patrimoniali o interdittive, fatti salvi gli effetti della
riabilitazione;
e) possesso degli altri requisiti soggettivi
indicati dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni;
f) tenuta di una condotta idonea a dimostrare
l'attuale attitudine ed affidabilità ad esercitare i compiti
di agente di recupero crediti.
2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente
articolo la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di
procedura penale è equiparata a quella di condanna.
3. L'iscrizione nel registro di cui al comma 1 abilita
all'esercizio delle attività di recupero crediti per conto di
terzi esclusivamente nell'ambito e per conto di un'agenzia
autorizzata a norma dell'articolo 21. Nessuna attività di
recupero crediti per conto di terzi può essere svolta dagli
agenti di recupero crediti al di fuori di un documentato
rapporto di lavoro o di collaborazione con l'agenzia
autorizzata. L'approvazione può essere negata nei casi
previsti dall'articolo 2, comma 4.
4. Prima di assumere servizio, l'agente di recupero presta
giuramento davanti al questore della provincia in cui il
servizio deve essere svolto, il quale rilascia allo stesso
apposito tesserino munito di fotografia, conforme al modello
approvato con decreto del Ministro dell'interno, idoneo ad
attestare la qualità e l'identità personale del titolare.
5. Per la formazione degli agenti di recupero si osservano
le disposizioni di cui agli articoli 8 e 13, tenuto conto
delle specifiche esigenze professionali.
6. Il possesso dei requisiti professionali è accertato,
senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato, da una
apposita commissione istituita presso gli uffici territoriali
del Governo aventi sede nei capoluoghi di regione, mediante
l'espletamento di un colloquio e di una prova pratica.
7. Le spese per la tenuta del registro di cui al comma 1
sono a carico degli iscritti.
Capo VI
DISPOSIZIONI DIVERSE E FINALI
Art. 23.
(Disposizioni penali).
1. L'esercizio senza licenza delle attività di sicurezza
previste dalla presente legge è punito con la reclusione da
due a sei anni e con la multa fino 100 mila euro.
2. L'inosservanza dei provvedimenti amministrativi
adottati dall'autorità competente a seguito di abuso del
titolo autorizzatorio, ovvero dei provvedimenti adottati a
seguito di inosservanza degli obblighi o delle prescrizioni
inerenti all'attività soggetta ad autorizzazione, è punita con
la pena prevista dal comma 1 ridotta da un terzo alla metà.
3. L'esercizio dell'attività senza aver ottenuto le
necessarie iscrizioni nei registri, elenchi o albi, ovvero
senza aver ottenuto le approvazioni o gli altri titoli
autorizzatori previsti dalla presente legge, è punito con la
reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 200 euro a
1.200 euro.
4. Le pene di cui ai commi 1 e 3 si applicano anche nei
confronti di chiunque si avvale, per l'espletamento di
attività di sicurezza previste dalla presente legge o per lo
svolgimento di attività in violazione della presente legge,
dell'opera di persone o di imprese prive del titolo
autorizzatorio prescritto.
Art. 24.
(Agevolazioni finanziarie).
1. Al contributo di cui all'articolo 74 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, possono accedere anche le piccole e
medie imprese commerciali interessate a programmi di spesa per
la realizzazione o il potenziamento della sicurezza
sussidiaria mediante contratti pluriennali con istituti di
vigilanza e di sicurezza per attività di sicurezza da svolgere
mediante l'impiego di guardie giurate.
Art. 25.
(Disposizioni transitorie e finali).
1. La presente legge entra in vigore il primo giorno del
sesto mese successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
2. Le attività non sottoposte a licenza anteriormente alla
data di entrata in vigore della presente legge possono essere
proseguite per non oltre i sei mesi successivi. Gli stessi
termini si applicano relativamente alle iscrizioni previste
dagli articoli 8, 12, 16, 18 e 22.
3. Le licenze, le autorizzazioni e le iscrizioni
rilasciate in applicazione delle disposizioni vigenti
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
legge continuano ad avere efficacia fino alla data del rinnovo
che è disposto con le modalità previste dalla presente legge e
dal relativo regolamento di attuazione. I provvedimenti di
attuazione dei registri o degli elenchi previsti dalla
presente legge provvedono, con disposizioni di prima
applicazione, a disciplinare l'iscrizione a domanda nei
medesimi registri ed elenchi dei soggetti già in possesso di
autorizzazioni, licenze, approvazioni o nulla osta, rilasciate
a norma delle disposizioni vigenti anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge, anche se privi del
titolo di studio, ovvero delle qualificazioni professionali
richieste.
4. Al fine di agevolare il passaggio dal regime
vincolistico stabilito dall'articolo 136 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n.773, a quello previsto dagli articoli 2 e seguenti
della presente legge, il Ministro dell'interno può, con propri
decreti, da adottare sentita la Commissione di cui
all'articolo 7, stabilire, per non oltre un quinquennio,
speciali modalità per il rilascio di licenze per l'esercizio
di nuovi istituti di vigilanza e sicurezza o di
investigazione, ricerche e raccolta di informazioni o di nuove
agenzie per il recupero stragiudiziale dei crediti.
5. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di
attuazione, il Ministro dell'interno può impartire le
disposizioni e le direttive occorrenti per l'applicazione
della presente legge.
6. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze,
sono individuate le somme dovute e le relative modalità di
pagamento per le iscrizioni di cui agli articoli 8, 12, 16,
18, 22 e per le verifiche di professionalità previste dalla
presente legge o dal regolamento di attuazione.
7. Gli adempimenti connessi all'attuazione della presente
legge sono svolti utilizzando le risorse strumentali ed umane
degli uffici centrali o periferici delle amministrazioni
interessate.
Art. 26.
(Abrogazioni).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono abrogate le disposizioni:
a) del titolo IV del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni;
b) del titolo IV, paragrafi 20 e 21, del relativo
regolamento di esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio
1940, n. 635.
2. Le disposizioni di cui al regio decreto-legge 26
settembre 1935, n. 1952, convertito dalla legge 19 marzo 1936,
n. 508, ed al regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144,
convertito dalla legge 3 aprile 1937, n. 526, sono abrogate
dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione
della presente legge.
3. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, le
disposizioni dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e quelle corrispondenti del relativo regolamento di
esecuzione cessano di trovare applicazione relativamente alle
agenzie di recupero crediti.