XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4196




RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni).


          L'attuazione del protocollo di Cartagena comporta le seguenti implicazioni finanziarie:

              1. Adempimenti che derivano dall'applicazione delle disposizioni previste dal Protocollo, ed in particolare:

                a) designazione del punto focale nazionale previsto dall'articolo 19, paragrafo 1 (centro responsabile dei collegamenti con il Segretariato a suo nome);

                b) le attività previste all'articolo 23 (informazione al pubblico, attività di sensibilizzazione e di educazione);

                c) partecipazione alle riunioni negoziali.

          Per l'adempimento di tali attività si prevedono i seguenti costi stimati:

                a) Centro focale nazionale (funzionamento, gestione e attività): costo stimato annuo 75.000 euro;

                b) Attività di informazione, partecipazione e sensibilizzazione al pubblico (attività di scambio di informazioni tra Segretariato della CBD ed Amministrazioni centrali e locali, attività di informazione ai cittadini, promozione di attività per l'istruzione e l'educazione dei cittadini, realizzazione di progetti per l'accesso alle informazioni: 155.000 euro;

                c) Partecipazione alle riunioni negoziali nel corso di un anno:

                Partecipazione alle riunioni ordinarie delle Parti (articolo 29, paragrafo 6, del Protocollo) o a riunioni straordinarie delle Parti (articolo 29, paragrafo 7, del Protocollo) o a riunioni intersessionali (su mandato della riunione delle Parti (articolo 29, paragrafo 4, lettera a).

          Cadenza: con cadenza biennale si tiene una riunione ordinaria delle Parti. L'anno in cui non si tiene la predetta riunione solitamente si tiene una riunione straordinaria o una riunione intersessionale.
          Localizzazione: in qualunque Paese che sia Parte del Protocollo. La prima riunione delle Parti del Protocollo si terrà in Malesia. Si sono già avviati contatti diplomatici per tenere, l'anno dopo la prima riunione delle Parti, una riunione intersessionale (in un Paese dell'Africa).
          Membri della delegazione italiana (per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio): 3 funzionari e 2 esperti.
          Durata della missione: 7 giorni (viaggio compreso) con 6 pernottamenti.
          Stima dei costi per 1 persona:

              pernottamento: 324 euro;

              diaria giornaliera: 219 euro;

              spese di viaggio: 832 euro.

          Spese per la delegazione italiana:

              pernottamento: 324 per 6 giorni per 5 persone: 9.720 euro;

              diaria giornaliera: 219 euro per 7 giorni per 5 persone: 7.665 euro;

              spese di viaggio: 832 euro per 5 persone: 4.160 euro;

              Totale: 21.545 euro;

              Totale stimato annuale: 21.545 euro.

          Partecipazione alle riunioni tecniche di esperti osservatori. Queste riunioni sono convocate dal Segretariato della CBD (cui il Protocollo di Cartagena è annesso) su mandato emanato dalla Conferenza delle Parti (articolo 29, paragrafo 4, lettera a).
          Cadenza: per la CBD si svolgono (attualmente) decine di riunioni di esperti ogni anno. Si stima la partecipazione per questo Protocollo a 10 riunioni l'anno.
          Localizzazione: in qualunque Paese che sia Parte del protocollo. La sede più frequente è Montreal (Canada), sede del Segretariato della CBD.
              Membri della delegazione italiana (per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio) 1 funzionario e 1 esperto.
Durata della missione: 4 giorni (viaggio compreso) con 3 pernottamenti.
          Stima dei costi per 1 persona:

              pernottamento: 324 euro;

              diaria giornaliera: 219 euro;

              spese di viaggio: 832 euro.

          Spese per la delegazione italiana:

              pernottamento: 324 per 3 giorni per 2 persone: 1.944 euro;

              diaria giornaliera: 219 euro per 4 giorni per 2 persone: 1.752; euro;

              spese di viaggio: 832 euro per 2 persone: 1.664 euro;

              Totale per riunione: 5.360 euro;

              Totale annuale: 53.600 euro.

          Riepilogo complessivo della stima delle spese annue di missione conseguenti alla ratifica del Protocollo di Cartagena.
          Stima annuale dei costi previsti per la partecipazione alle riunioni delle Parti (ordinarie, straordinarie e intersessionali): 21.545 euro.
          Stima annuale dei costi previsti per la partecipazione alle riunioni tecniche: 53.600 euro.
          Totale della stima annuale dei costi di missione previsti a seguito della ratifica del Protocollo di Cartagena: 75.145 euro.

          2. Adempimenti che derivano dall'adesione al Protocollo:

              contributi specifici che l'Italia deve versare, in quanto Parte contraente del Protocollo, al Segretariato della CBD.

          Attualmente, i costi di partecipazione al Protocollo (meglio ancora, al Comitato intergovernativo per il Protocollo di Cartagena, un organo ad interim che cesserà di esistere una volta che il Protocollo entrerà in vigore) sono ripartiti sui fondi della Convenzione sulla biodiversità: si tratta del fondo obbligatorio (core budget) BY e dei due fondi volontari:

              fondo BE (contributi per le attività della Convenzione);

              fondo BZ (contributi per la partecipazione dei Paesi in via di sviluppo).

          Solo di recente, come stabilito dalla decisione della VI Conferenza delle Parti della Convenzione (decisione VI/29.27) è stato stabilito, come fase pilota, il fondo volontario BF (General trust Fund to Support Developing Country Parties on Biosafety Issues) in conformità all'articolo 22, paragrafo 2, del Protocollo di Cartagena.
          Non è ancora stabilito se e come saranno creati altri fondi (obbligatori e/o volontari) per il Protocollo, ma l'articolo 31, paragrafo 3, stabilisce sia che i costi del Protocollo devono essere separati da quelli della Convenzione, sia che la decisione relativa a tale separazione dei fondi dovrà essere decisa dalla prima riunione delle Parti del Protocollo (prevista in Malesia nel 2004).
          In questo schema si farà quindi riferimento a un fondo obbligatorio e a fondi volontari per attività del Protocollo, per la partecipazione dei Paesi in via di sviluppo (PVS) e per il sostegno (a Paesi in via di sviluppo) sulle questioni della biosicurezza.
          La somma complessiva destinata al contributo per il Segretariato, stimata in 350.000 euro viene ripartita come segue:

              Fondo obbligatorio: 250.000 euro;

              Fondo volontario per attività del Protocollo: 30.000 euro;

              Fondo volontario per la partecipazione dei PVS: 30.000 euro;

              Fondo volontario per il sostegno sulle questioni della biosicurezza: 40.000 euro.

          L'ammontare dei contributi per la partecipazione al Protocollo, stimati in euro 350.000, sono in linea con le ipotesi di bilancio annesse alla Raccomandazione 2/3 dell'ICCP2 (adottata in seno alla seconda riunione dell'ICCP) e con il prestigio internazionale del nostro Paese.
          Occorre inoltre precisare che per quanto attiene alla costituzione degli organismi sussidiari, previsti all'articolo 29, paragrafo 4, lettera b), del Protocollo, non è stata ad oggi prevista la loro costituzione. Pertanto quando in seno alla riunione delle Parti del protocollo verrà presa la decisione di costituire uno o più di tali organismi, i costi relativi graveranno sul budget ordinario (core budget). Relativamente alla questione dell'eliminazione degli OGM in caso di rilascio illecito transfrontaliero (articolo 25, paragrafo 2, del Protocollo), occorre evidenziare che la materia è in continua evoluzione. Infatti in sede comunitaria si stanno mettendo a punto, in specifici settori (sicurezza alimentare e responsabilità del danno) strumenti tecnici e normativi, ma l'eventuale onere per il funzionamento di tali strumenti dovrà essere stabilito al momento della loro istituzione. Fino ad allora, queste attività devono ritenersi parte delle attività generali a tutela dell'ambiente.

              Riepilogo spese:

              Centro focale nazionale: 75.000 euro;

              Attività di informazione, partecipazione e sensibilizzazione al pubblico: 155.000 euro;

              Partecipazione alle riunioni negoziali: 75.145 euro;

              Contributi al Segretariato: 350.000 euro;

              Totale: 655.145 euro.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA


1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo, analisi del quadro normativo.

          L'attuazione del Protocollo di Cartagena, di seguito denominato "Protocollo", è, a parte alcuni aspetti secondari, di competenza prevalentemente comunitaria. E' il caso di ricordare che l'ambito del protocollo non comprende derivati da OGM che non contengono organismi transgenici viventi (esempio: olio, farina, fibre). Queste disposizioni hanno l'obiettivo di prevenire i rischi per l'ambiente e per la biodiversità, dovuti ad un potenziale effetto negativo degli OGM viventi rilasciati nell'ambiente (volontariamente o meno). Tali effetti sono considerati nulli o trascurabili nel caso di derivati non viventi degli OGM che non si moltiplicano, né possono interagire con gli elementi dell'ecosistema.
          Schematicamente, gli ambiti normativi relativi al protocollo si possono distinguere in due gruppi principali, legati alle norme sull'importazione e l'esportazione degli OGM, o di prodotti che li contengano, da o verso l'Unione europea (e quindi l'Italia). Se per quel che riguarda il primo aspetto la norma comunitaria è già completa, per le esportazioni di OGM la norma è ancora in preparazione.
          L'Unione europea si è infatti già dotata di una norma che rispetta (ed in molti casi con maggior dettaglio) gli obblighi previsti dal Protocollo (compresi i suoi allegati) riguardo alle importazioni di OGM: si tratta della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sul rilascio di OGM. La direttiva riguarda sia i rilasci a scopo sperimentale, sia quelli a scopo commerciale, e per questi ultimi essa comprende sia i rilasci diretti nell'ambiente (articoli 7, 8, 9, 10 e 12 del Protocollo), sia gli usi come alimento, mangime o per la successiva lavorazione (articolo 11 del Protocollo). Questa direttiva ha sostituito la precedente 90/220/CEE, del Consiglio del 23 aprile 1990, recepita con decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, e aggiorna la norma comunitaria anche dal punto di vista tecnico, in modo da soddisfare ampiamente quanto richiesto dagli allegati del Protocollo <Allegato 1 (articolo 8, paragrafo 1, articolo 10, paragrafo 3 e articolo 13, paragrafo 2); Allegato II (articolo 10, pragrafo 3, articolo 11, paragrafi 1 e 3), e allegato III (articolo 11, paragrafo 6)>. Il recepimento nazionale della direttiva 2001/18/CE è ormai in via di completamento, ed in questa nota si assume che l'assetto definitivo non si discosti di molto da quello della bozza attualmente in discussione.
          Dalla direttiva 2001/18/CE sono esclusi in pratica solo gli usi confinati di OGM, che peraltro hanno una importanza secondaria nel contesto del Protocollo. In ogni caso, rispetto agli usi confinati di microorganismi transgenici, l'Unione europea si è dotata della direttiva 98/81/CE del Consiglio, del 26 ottobre 1998, recepita in Italia con decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, che modifica la precedente direttiva 90/219/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, a suo tempo recepita con decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91. Riguardo agli usi confinati di organismi superiori geneticamente modificati, la direttiva 2001/18/CE rimanda ampiamente alle disposizioni della direttiva 98/81/CE, in relazione alle disposizioni di biosicurezza.
          La direttiva 2001/18/CE prevede procedure dettagliate per la valutazione e la gestione del rischio degli OGM (rispettivamente, articolo 15 e articolo 16 del Protocollo), prevede il divieto di rilascio di OGM non autorizzati (articolo 25 del Protocollo) ed un'ampia informazione e partecipazione pubblica sulle attività di rilascio di OGM (articolo 23 del Protocollo) prendendo anche in considerazione i rilevanti aspetti socio-economici (articolo 26 del Protocollo). Essa prevede inoltre un adeguato trattamento per le informazioni riservate, in linea con l'articolo 21 del Protocollo.
          In relazione al processo di ratifica del Protocollo per gli Stati membri dell'Unione europea (e di adesione della Comunità europea), si è prospettata l'esigenza di un adeguamento normativo per una completa applicazione del protocollo, in particolare riguardo alle esportazioni degli OGM. Per tale ragione la Commissione europea ha redatto un "Regolamento sui movimenti transfrontalieri di organismi geneticamente modificati", che in pratica integra le disposizioni della direttiva 2001/18/CE con norme sulle esportazioni di OGM che sono analoghe a quelle previste della direttiva stessa, esse si riferiscono sia al rilascio diretto nell'ambiente (articoli 7, 8, 9, 10 e 12 del Protocollo) sia a OGM destinati ad essere usati come alimento, mangime o per la successiva lavorazione (articolo 11 del Protocollo). Tale regolamento definisce, inoltre, la ripartizione tra Stati membri e Commissione europea dei compiti relativi alla trasmissione delle informazioni alla Biosafety Clearing House (BCH, Meccanismo di scambio di informazioni sulla biosicurezza: articolo 20 del Protocollo), nonché tratta anche il caso dei movimenti transfrontalieri non intenzionali di OGM (articolo 17 del Protocollo). Lo schema di regolamento è all'esame del Parlamento europeo, in seconda lettura, e la sua adozione si prevede nel corso del secondo semestre del 2003.
          L'Unione europea è in procinto di emanare, inoltre, altre due disposizioni relative all'ambito normativo di applicazione del Protocollo. La prima è la proposta di regolamento su etichettatura e tracciabilità degli organismi geneticamente modificati, che integra alcune disposizioni della direttiva 2001/18/CE e si riferisce (anche) a disposizioni dell'articolo 18 del Protocollo, la seconda è quella del regolamento su alimenti e mangimi geneticamente modificati. In particolare, questa ultima colma un vuoto normativo relativamente allo status dei mangimi che contengono OGM, che pure sono esplicitamente considerati dal Protocollo (ad esempio all'articolo 11 e all'articolo 18). Si prevede l'adozione dei due regolamenti nel secondo semestre del 2003.
          Gran parte delle normative per la piena applicazione del protocollo sono dunque già state o saranno prossimamente emanate in sede comunitaria. Il Consiglio sull'ambiente ha già evidenziato, d'altra parte, l'importanza di procedere ad una rapida ratifica del Protocollo anche se il completamento delle norme di esecuzione è ancora in atto, sia a causa del fatto che comunque i nuovi regolamenti saranno verosimilmente adottati prima della data di entrata in vigore del Protocollo, sia per il fatto che, comunque, il principale vuoto normativo, relativo all'export di OGM, pare riferirsi ad attività assolutamente minime o residuali e dunque, al momento, di scarsa importanza pratica (essendo quasi nulle le esportazioni comunitarie di OGM).
          Riguardo al punto di contatto per le emergenze ed i rilasci non intenzionali (articolo 17), occorrerà individuare con un atto di normazione secondaria un Corpo operativo che possa attivarsi ed intervenire in qualsiasi momento ed in tempi rapidi.


B) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

          In relazione alla normativa italiana di riferimento occorre ricordare in particolare i seguenti atti:

              legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette;

              legge 14 febbraio 1994, n. 124, recante autorizzazione alla ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992;

              decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, recante attuazione della direttiva 90/220/CEE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati;

              decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, recante attuazione della direttiva 98/81/CE che modifica la direttiva 90/219/CEE, concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati;

              regolamento (CE) n. 258 del 1997 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari;

              regolamento (CE) n. 49 del 2000 della Commissione, del 10 gennaio 2000, concernente l'obbligo di indicare nell'etichettatura di alcuni prodotti alimentari derivati da organismi geneticamente modificati caratteristiche diverse da quelle di cui alla direttiva 79/112/CEE;

              regolamento (CE) n. 50 del 2000 della Commissione, del 10 gennaio 2000, concernente l'etichettatura dei prodotti e ingredienti alimentari, contenenti additivi e aromi geneticamente modificati o derivati da organismi geneticamente modificati.
C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario e con la competenza delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

          Nel contenuto del protocollo non si rilevano aspetti di incompatibilità con l'ordinamento comunitario e con l'ordinamento giuridico interno.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)


A) Analisi dell'intervento: destinatari diretti e indiretti.

          Per quanto attiene agli elementi d'impatto si ritiene che i destinatari diretti siano le Amministrazioni centrali e gli enti locali, in particolare le regioni che detengono rilevanti competenze (ad esempio per i monitoraggi e i controlli) in numerose questioni agricole. Indirettamente, il Protocollo interessa tutta la popolazione italiana, sia per quanto riguarda le questioni di tipo ambientale, sia per le possibili conseguenze sanitarie e socio-economiche, oltre che per risvolti non secondari sul piano etico.


B) Ricognizione degli obiettivi e risultati attesi.

          Gli obiettivi sono riconducibili agli elementi indicati nella relazione illustrativa e nell'analisi tecnico-normativa.


C) Valutazione dell'esistenza di oneri organizzativi a carico delle pubbliche amministrazioni.

          Si ritiene che l'impatto sull'organizzazione può essere fronteggiato dalle Amministrazioni senza la necessità di appositi e specifici modelli organizzativi, salvo eventuali azioni di migliore distribuzione delle risorse umane, idonee a rendere più efficace l'attività istituzionale.


D) Valutazione dell'eventuale previsione della creazione di nuove strutture amministrative e del coordinamento con le strutture esistenti.

          Si ritiene che l'impatto sull'organizzazione potrà essere fronteggiato, utilizzando le risorse già disponibili, potenziando le strutture già responsabili dei compiti di collegamento con la Convenzione sulla biodiversità (punto focale, meccanismo di scambio di informazioni).


E) Impatto sui destinatari diretti e indiretti.

          L'impatto sui destinatari non produce squilibri in quanto la normativa vigente a livello comunitario di fatto già copre gran parte degli obiettivi del Protocollo. Anzi, il Protocollo generalizza alla comunità internazionale standards già adottati nell'Unione europea, e quindi in Italia, aumentando la competitività delle imprese italiane e generalizzando norme di tutela ambientale in gran parte adottate nella legislazione nazionale.




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