XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4196
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni).
L'attuazione del protocollo di Cartagena comporta le
seguenti implicazioni finanziarie:
1. Adempimenti che derivano dall'applicazione delle
disposizioni previste dal Protocollo, ed in particolare:
a) designazione del punto focale nazionale
previsto dall'articolo 19, paragrafo 1 (centro responsabile
dei collegamenti con il Segretariato a suo nome);
b) le attività previste all'articolo 23
(informazione al pubblico, attività di sensibilizzazione e di
educazione);
c) partecipazione alle riunioni negoziali.
Per l'adempimento di tali attività si prevedono i
seguenti costi stimati:
a) Centro focale nazionale (funzionamento,
gestione e attività): costo stimato annuo 75.000 euro;
b) Attività di informazione, partecipazione e
sensibilizzazione al pubblico (attività di scambio di
informazioni tra Segretariato della CBD ed Amministrazioni
centrali e locali, attività di informazione ai cittadini,
promozione di attività per l'istruzione e l'educazione dei
cittadini, realizzazione di progetti per l'accesso alle
informazioni: 155.000 euro;
c) Partecipazione alle riunioni negoziali nel
corso di un anno:
Partecipazione alle riunioni ordinarie delle Parti
(articolo 29, paragrafo 6, del Protocollo) o a riunioni
straordinarie delle Parti (articolo 29, paragrafo 7, del
Protocollo) o a riunioni intersessionali (su mandato della
riunione delle Parti (articolo 29, paragrafo 4,
lettera a).
Cadenza: con cadenza biennale si tiene una riunione
ordinaria delle Parti. L'anno in cui non si tiene la predetta
riunione solitamente si tiene una riunione straordinaria o una
riunione intersessionale.
Localizzazione: in qualunque Paese che sia Parte del
Protocollo. La prima riunione delle Parti del Protocollo si
terrà in Malesia. Si sono già avviati contatti diplomatici per
tenere, l'anno dopo la prima riunione delle Parti, una
riunione intersessionale (in un Paese dell'Africa).
Membri della delegazione italiana (per il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio): 3 funzionari e 2
esperti.
Durata della missione: 7 giorni (viaggio compreso) con 6
pernottamenti.
Stima dei costi per 1 persona:
pernottamento: 324 euro;
diaria giornaliera: 219 euro;
spese di viaggio: 832 euro.
Spese per la delegazione italiana:
pernottamento: 324 per 6 giorni per 5 persone: 9.720
euro;
diaria giornaliera: 219 euro per 7 giorni per 5
persone: 7.665 euro;
spese di viaggio: 832 euro per 5 persone: 4.160
euro;
Totale: 21.545 euro;
Totale stimato annuale: 21.545 euro.
Partecipazione alle riunioni tecniche di esperti
osservatori. Queste riunioni sono convocate dal Segretariato
della CBD (cui il Protocollo di Cartagena è annesso) su
mandato emanato dalla Conferenza delle Parti (articolo 29,
paragrafo 4, lettera a).
Cadenza: per la CBD si svolgono (attualmente) decine di
riunioni di esperti ogni anno. Si stima la partecipazione per
questo Protocollo a 10 riunioni l'anno.
Localizzazione: in qualunque Paese che sia Parte del
protocollo. La sede più frequente è Montreal (Canada), sede
del Segretariato della CBD.
Membri della delegazione italiana (per il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio) 1 funzionario e 1
esperto.
Durata della missione: 4 giorni (viaggio compreso) con 3
pernottamenti.
Stima dei costi per 1 persona:
pernottamento: 324 euro;
diaria giornaliera: 219 euro;
spese di viaggio: 832 euro.
Spese per la delegazione italiana:
pernottamento: 324 per 3 giorni per 2 persone: 1.944
euro;
diaria giornaliera: 219 euro per 4 giorni per 2
persone: 1.752; euro;
spese di viaggio: 832 euro per 2 persone: 1.664
euro;
Totale per riunione: 5.360 euro;
Totale annuale: 53.600 euro.
Riepilogo complessivo della stima delle spese annue di
missione conseguenti alla ratifica del Protocollo di
Cartagena.
Stima annuale dei costi previsti per la partecipazione
alle riunioni delle Parti (ordinarie, straordinarie e
intersessionali): 21.545 euro.
Stima annuale dei costi previsti per la partecipazione
alle riunioni tecniche: 53.600 euro.
Totale della stima annuale dei costi di missione previsti
a seguito della ratifica del Protocollo di Cartagena: 75.145
euro.
2. Adempimenti che derivano dall'adesione al
Protocollo:
contributi specifici che l'Italia deve versare, in
quanto Parte contraente del Protocollo, al Segretariato della
CBD.
Attualmente, i costi di partecipazione al Protocollo
(meglio ancora, al Comitato intergovernativo per il Protocollo
di Cartagena, un organo ad interim che cesserà di
esistere una volta che il Protocollo entrerà in vigore) sono
ripartiti sui fondi della Convenzione sulla biodiversità: si
tratta del fondo obbligatorio (core budget) BY e dei due
fondi volontari:
fondo BE (contributi per le attività della
Convenzione);
fondo BZ (contributi per la partecipazione dei Paesi in
via di sviluppo).
Solo di recente, come stabilito dalla decisione della VI
Conferenza delle Parti della Convenzione (decisione VI/29.27)
è stato stabilito, come fase pilota, il fondo volontario BF
(General trust Fund to Support Developing Country Parties
on Biosafety Issues) in conformità all'articolo 22,
paragrafo 2, del Protocollo di Cartagena.
Non è ancora stabilito se e come saranno creati altri
fondi (obbligatori e/o volontari) per il Protocollo, ma
l'articolo 31, paragrafo 3, stabilisce sia che i costi del
Protocollo devono essere separati da quelli della Convenzione,
sia che la decisione relativa a tale separazione dei fondi
dovrà essere decisa dalla prima riunione delle Parti del
Protocollo (prevista in Malesia nel 2004).
In questo schema si farà quindi riferimento a un fondo
obbligatorio e a fondi volontari per attività del Protocollo,
per la partecipazione dei Paesi in via di sviluppo (PVS) e per
il sostegno (a Paesi in via di sviluppo) sulle questioni della
biosicurezza.
La somma complessiva destinata al contributo per il
Segretariato, stimata in 350.000 euro viene ripartita come
segue:
Fondo obbligatorio: 250.000 euro;
Fondo volontario per attività del Protocollo: 30.000
euro;
Fondo volontario per la partecipazione dei PVS: 30.000
euro;
Fondo volontario per il sostegno sulle questioni della
biosicurezza: 40.000 euro.
L'ammontare dei contributi per la partecipazione al
Protocollo, stimati in euro 350.000, sono in linea con le
ipotesi di bilancio annesse alla Raccomandazione 2/3
dell'ICCP2 (adottata in seno alla seconda riunione dell'ICCP)
e con il prestigio internazionale del nostro Paese.
Occorre inoltre precisare che per quanto attiene alla
costituzione degli organismi sussidiari, previsti all'articolo
29, paragrafo 4, lettera b), del Protocollo, non è stata
ad oggi prevista la loro costituzione. Pertanto quando in seno
alla riunione delle Parti del protocollo verrà presa la
decisione di costituire uno o più di tali organismi, i costi
relativi graveranno sul budget ordinario (core
budget). Relativamente alla questione dell'eliminazione
degli OGM in caso di rilascio illecito transfrontaliero
(articolo 25, paragrafo 2, del Protocollo), occorre
evidenziare che la materia è in continua evoluzione. Infatti
in sede comunitaria si stanno mettendo a punto, in specifici
settori (sicurezza alimentare e responsabilità del danno)
strumenti tecnici e normativi, ma l'eventuale onere per il
funzionamento di tali strumenti dovrà essere stabilito al
momento della loro istituzione. Fino ad allora, queste
attività devono ritenersi parte delle attività generali a
tutela dell'ambiente.
Riepilogo spese:
Centro focale nazionale: 75.000 euro;
Attività di informazione, partecipazione e
sensibilizzazione al pubblico: 155.000 euro;
Partecipazione alle riunioni negoziali: 75.145 euro;
Contributi al Segretariato: 350.000 euro;
Totale: 655.145 euro.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
A) Necessità dell'intervento normativo, analisi del quadro
normativo.
L'attuazione del Protocollo di Cartagena, di seguito
denominato "Protocollo", è, a parte alcuni aspetti secondari,
di competenza prevalentemente comunitaria. E' il caso di
ricordare che l'ambito del protocollo non comprende derivati
da OGM che non contengono organismi transgenici viventi
(esempio: olio, farina, fibre). Queste disposizioni hanno
l'obiettivo di prevenire i rischi per l'ambiente e per la
biodiversità, dovuti ad un potenziale effetto negativo degli
OGM viventi rilasciati nell'ambiente (volontariamente o meno).
Tali effetti sono considerati nulli o trascurabili nel caso di
derivati non viventi degli OGM che non si moltiplicano, né
possono interagire con gli elementi dell'ecosistema.
Schematicamente, gli ambiti normativi relativi al
protocollo si possono distinguere in due gruppi principali,
legati alle norme sull'importazione e l'esportazione degli
OGM, o di prodotti che li contengano, da o verso l'Unione
europea (e quindi l'Italia). Se per quel che riguarda il primo
aspetto la norma comunitaria è già completa, per le
esportazioni di OGM la norma è ancora in preparazione.
L'Unione europea si è infatti già dotata di una norma che
rispetta (ed in molti casi con maggior dettaglio) gli obblighi
previsti dal Protocollo (compresi i suoi allegati) riguardo
alle importazioni di OGM: si tratta della direttiva 2001/18/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sul
rilascio di OGM. La direttiva riguarda sia i rilasci a scopo
sperimentale, sia quelli a scopo commerciale, e per questi
ultimi essa comprende sia i rilasci diretti nell'ambiente
(articoli 7, 8, 9, 10 e 12 del Protocollo), sia gli usi come
alimento, mangime o per la successiva lavorazione (articolo 11
del Protocollo). Questa direttiva ha sostituito la precedente
90/220/CEE, del Consiglio del 23 aprile 1990, recepita con
decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, e aggiorna la norma
comunitaria anche dal punto di vista tecnico, in modo da
soddisfare ampiamente quanto richiesto dagli allegati del
Protocollo <Allegato 1 (articolo 8, paragrafo 1, articolo 10,
paragrafo 3 e articolo 13, paragrafo 2); Allegato II (articolo
10, pragrafo 3, articolo 11, paragrafi 1 e 3), e allegato III
(articolo 11, paragrafo 6)>. Il recepimento nazionale della
direttiva 2001/18/CE è ormai in via di completamento, ed in
questa nota si assume che l'assetto definitivo non si discosti
di molto da quello della bozza attualmente in discussione.
Dalla direttiva 2001/18/CE sono esclusi in pratica solo
gli usi confinati di OGM, che peraltro hanno una importanza
secondaria nel contesto del Protocollo. In ogni caso, rispetto
agli usi confinati di microorganismi transgenici, l'Unione
europea si è dotata della direttiva 98/81/CE del Consiglio,
del 26 ottobre 1998, recepita in Italia con decreto
legislativo 12 aprile 2001, n. 206, che modifica la precedente
direttiva 90/219/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, a suo
tempo recepita con decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91.
Riguardo agli usi confinati di organismi superiori
geneticamente modificati, la direttiva 2001/18/CE rimanda
ampiamente alle disposizioni della direttiva 98/81/CE, in
relazione alle disposizioni di biosicurezza.
La direttiva 2001/18/CE prevede procedure dettagliate per
la valutazione e la gestione del rischio degli OGM
(rispettivamente, articolo 15 e articolo 16 del Protocollo),
prevede il divieto di rilascio di OGM non autorizzati
(articolo 25 del Protocollo) ed un'ampia informazione e
partecipazione pubblica sulle attività di rilascio di OGM
(articolo 23 del Protocollo) prendendo anche in considerazione
i rilevanti aspetti socio-economici (articolo 26 del
Protocollo). Essa prevede inoltre un adeguato trattamento per
le informazioni riservate, in linea con l'articolo 21 del
Protocollo.
In relazione al processo di ratifica del Protocollo per
gli Stati membri dell'Unione europea (e di adesione della
Comunità europea), si è prospettata l'esigenza di un
adeguamento normativo per una completa applicazione del
protocollo, in particolare riguardo alle esportazioni degli
OGM. Per tale ragione la Commissione europea ha redatto un
"Regolamento sui movimenti transfrontalieri di organismi
geneticamente modificati", che in pratica integra le
disposizioni della direttiva 2001/18/CE con norme sulle
esportazioni di OGM che sono analoghe a quelle previste della
direttiva stessa, esse si riferiscono sia al rilascio diretto
nell'ambiente (articoli 7, 8, 9, 10 e 12 del Protocollo) sia a
OGM destinati ad essere usati come alimento, mangime o per la
successiva lavorazione (articolo 11 del Protocollo). Tale
regolamento definisce, inoltre, la ripartizione tra Stati
membri e Commissione europea dei compiti relativi alla
trasmissione delle informazioni alla Biosafety Clearing
House (BCH, Meccanismo di scambio di informazioni sulla
biosicurezza: articolo 20 del Protocollo), nonché tratta anche
il caso dei movimenti transfrontalieri non intenzionali di OGM
(articolo 17 del Protocollo). Lo schema di regolamento è
all'esame del Parlamento europeo, in seconda lettura, e la sua
adozione si prevede nel corso del secondo semestre del
2003.
L'Unione europea è in procinto di emanare, inoltre, altre
due disposizioni relative all'ambito normativo di applicazione
del Protocollo. La prima è la proposta di regolamento su
etichettatura e tracciabilità degli organismi geneticamente
modificati, che integra alcune disposizioni della direttiva
2001/18/CE e si riferisce (anche) a disposizioni dell'articolo
18 del Protocollo, la seconda è quella del regolamento su
alimenti e mangimi geneticamente modificati. In particolare,
questa ultima colma un vuoto normativo relativamente allo
status dei mangimi che contengono OGM, che pure sono
esplicitamente considerati dal Protocollo (ad esempio
all'articolo 11 e all'articolo 18). Si prevede l'adozione dei
due regolamenti nel secondo semestre del 2003.
Gran parte delle normative per la piena applicazione del
protocollo sono dunque già state o saranno prossimamente
emanate in sede comunitaria. Il Consiglio sull'ambiente ha già
evidenziato, d'altra parte, l'importanza di procedere ad una
rapida ratifica del Protocollo anche se il completamento delle
norme di esecuzione è ancora in atto, sia a causa del fatto
che comunque i nuovi regolamenti saranno verosimilmente
adottati prima della data di entrata in vigore del Protocollo,
sia per il fatto che, comunque, il principale vuoto normativo,
relativo all'export di OGM, pare riferirsi ad attività
assolutamente minime o residuali e dunque, al momento, di
scarsa importanza pratica (essendo quasi nulle le esportazioni
comunitarie di OGM).
Riguardo al punto di contatto per le emergenze ed i
rilasci non intenzionali (articolo 17), occorrerà individuare
con un atto di normazione secondaria un Corpo operativo che
possa attivarsi ed intervenire in qualsiasi momento ed in
tempi rapidi.
B) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i
regolamenti vigenti.
In relazione alla normativa italiana di riferimento
occorre ricordare in particolare i seguenti atti:
legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro
sulle aree protette;
legge 14 febbraio 1994, n. 124, recante autorizzazione
alla ratifica ed esecuzione della convenzione sulla
biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno
1992;
decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, recante
attuazione della direttiva 90/220/CEE concernente l'emissione
deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente
modificati;
decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, recante
attuazione della direttiva 98/81/CE che modifica la direttiva
90/219/CEE, concernente l'impiego confinato di microrganismi
geneticamente modificati;
regolamento (CE) n. 258 del 1997 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i
nuovi ingredienti alimentari;
regolamento (CE) n. 49 del 2000 della Commissione, del
10 gennaio 2000, concernente l'obbligo di indicare
nell'etichettatura di alcuni prodotti alimentari derivati da
organismi geneticamente modificati caratteristiche diverse da
quelle di cui alla direttiva 79/112/CEE;
regolamento (CE) n. 50 del 2000 della Commissione, del
10 gennaio 2000, concernente l'etichettatura dei prodotti e
ingredienti alimentari, contenenti additivi e aromi
geneticamente modificati o derivati da organismi geneticamente
modificati.
C) Analisi della compatibilità dell'intervento con
l'ordinamento comunitario e con la competenza delle regioni
ordinarie ed a statuto speciale.
Nel contenuto del protocollo non si rilevano aspetti di
incompatibilità con l'ordinamento comunitario e con
l'ordinamento giuridico interno.
ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)
A) Analisi dell'intervento: destinatari diretti e
indiretti.
Per quanto attiene agli elementi d'impatto si ritiene che
i destinatari diretti siano le Amministrazioni centrali e gli
enti locali, in particolare le regioni che detengono rilevanti
competenze (ad esempio per i monitoraggi e i controlli) in
numerose questioni agricole. Indirettamente, il Protocollo
interessa tutta la popolazione italiana, sia per quanto
riguarda le questioni di tipo ambientale, sia per le possibili
conseguenze sanitarie e socio-economiche, oltre che per
risvolti non secondari sul piano etico.
B) Ricognizione degli obiettivi e risultati attesi.
Gli obiettivi sono riconducibili agli elementi indicati
nella relazione illustrativa e nell'analisi
tecnico-normativa.
C) Valutazione dell'esistenza di oneri organizzativi a
carico delle pubbliche amministrazioni.
Si ritiene che l'impatto sull'organizzazione può essere
fronteggiato dalle Amministrazioni senza la necessità di
appositi e specifici modelli organizzativi, salvo eventuali
azioni di migliore distribuzione delle risorse umane, idonee a
rendere più efficace l'attività istituzionale.
D) Valutazione dell'eventuale previsione della creazione
di nuove strutture amministrative e del coordinamento con le
strutture esistenti.
Si ritiene che l'impatto sull'organizzazione potrà essere
fronteggiato, utilizzando le risorse già disponibili,
potenziando le strutture già responsabili dei compiti di
collegamento con la Convenzione sulla biodiversità (punto
focale, meccanismo di scambio di informazioni).
E) Impatto sui destinatari diretti e indiretti.
L'impatto sui destinatari non produce squilibri in quanto
la normativa vigente a livello comunitario di fatto già copre
gran parte degli obiettivi del Protocollo. Anzi, il Protocollo
generalizza alla comunità internazionale standards già
adottati nell'Unione europea, e quindi in Italia, aumentando
la competitività delle imprese italiane e generalizzando norme
di tutela ambientale in gran parte adottate nella legislazione
nazionale.