XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4196




        Onorevoli Deputati! - Il presente disegno di legge reca l'autorizzazione alla ratifica del Protocollo di Cartagena.
        La questione della tutela della biodiversità dei possibili rischi causati dall'immissione nell'ambiente, volontaria o accidentale, di organismi geneticamente modificati (OGM) è stata affrontata nella stesura della Convenzione sulla biodiversità (CBD), ratificata in Italia con la legge 14 febbraio 1994, n. 124.
        Infatti, l'articolo 19, paragrafo 3, della Convenzione citata dispone che: "Le Parti esamineranno l'opportunità di adottare misure e di stabilirne le modalità, se del caso sotto forma di un protocollo che comprenda in particolare un accordo preliminare dato in cognizione di causa e che stabilisca le appropriate procedure per quanto riguarda il trasferimento, la manipolazione e l'utilizzazione, in condizioni di sicurezza, di ogni organismo vivente modificato originato dalla biotecnologia che rischierebbe di avere effetti sfavorevoli sulla conservazione e l'uso durevole della diversità biologica".
        La I Conferenza delle Parti della CBD (Nassau, 1994) ha, quindi, stabilito la costituzione di un Gruppo di lavoro specifico sulla biosicurezza, che si è riunito ufficialmente a Madrid nel 1995 e che ha individuato i principali temi d'interesse del futuro Protocollo ed in particolare:

            1) l'obiettivo del Protocollo: di assicurare un appropriato livello di garanzia e protezione nel settore della sicurezza degli organismi viventi modificati derivati dalle moderne biotecnologie, e specificatamente, sul movimento transfrontaliero di qualsiasi OGM risultante da tali metodologie, che possa avere effetti negativi sulla conservazione e sull'utilizzazione della ricchezza della diversità biologica, nonché sulla salute umana;

            2) la procedura di notifica: per procedere all'esportazione di un OGM l'esportatore deve notificare preventivamente per iscritto alla Parte contraente di voler procedere a tale esportazione. Il sistema di notifica è ritenuto di particolare utilità per consentire una adeguata valutazione e gestione del rischio, comprese le attività di monitoraggio. In particolare, si valutava la necessità di un assenso "informato" formalmente espresso, in contrapposizione ad un consenso implicito, in assenza di risposta della Parte importatrice;

            3) distinzione tra le varie tipologie di OGM; soprattutto tra gli OGM destinati ad essere immessi nell'ambiente e quelli che invece sono contenuti negli alimenti e nei mangimi o che sono destinati alla successiva lavorazione. In ogni caso, il Protocollo riguarda solo gli organismi viventi e non i derivati non viventi come olio o farina, che, non potendo riprodursi, non presentano i presupposti di un rischio ambientale.

        A seguito di tali valutazioni, la II Conferenza delle Parti della CBD (Buenos Aires, 1995), con la decisione II/5, ha stabilito che il primo Protocollo attuativo della Convenzione sulla biodiversità sarebbe stato dedicato alla definizione di procedure atte a garantire il trasferimento, la manipolazione e l'utilizzazione, in condizioni di sicurezza, degli OGM.
        Dopo quattro anni di lavoro, nel febbraio del 1999, si è svolto a Cartagena de Indias, in Colombia, l'incontro che avrebbe dovuto formalizzare la chiusura del processo di elaborazione del Protocollo. Tuttavia, i forti contrasti presenti in quella sede, tra Paesi esportatori di OGM (cosiddetto "Gruppo di Miami") composto da Australia, USA, Canada, Argentina, Uruguay, Paraguay e Cile) e gli altri Paesi (compresi quelli dell'Unione europea) hanno impedito in quella sede la finalizzazione del Protocollo sulla biosicurezza, anche se, in ossequio agli sforzi del Paese che ha organizzato la riunione, si decideva comunque di denominare il Protocollo sulla biosicurezza, una volta concluso il negoziato "Protocollo di Cartagena".
        Dopo altre due riunioni intermedie, il processo negoziale del Protocollo si è quindi concluso a Montreal, nel gennaio del 2000, ed il "Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della Convenzione sulla biodiversità" è stato firmato dall'Italia il 24 maggio 2000 a Nairobi (Kenia) nel corso della V Conferenza delle Parti della Convenzione sulla biodiversità insieme ad altri 67 Paesi.
        L'obiettivo del Protocollo di Cartagena è quello di contribuire ad assicurare un adeguato livello di protezione nel campo del trasferimento, manipolazione ed uso in sicurezza di organismi viventi modificati che risultano dalle moderne biotecnologie, che possono avere effetti negativi sulla conservazione e sull'uso sostenibile della diversità biologica, considerando anche i rischi per la salute umana.
        Il Protocollo distingue tra 4 classi di OGM:

            1) OGM per uso confinato (OGM-UC);

            2) OGM considerati farmaci (OGM-F);

            3) OGM per rilascio deliberato (OGM-RD);

            4) OGM per mangimi, alimentazione o lavorazione (OGM-MAL).

        La prima categoria è trattata solo in modo piuttosto marginale (ad esempio nell'articolo 18, su modalità d'uso, trasporto ed identificazione e per eventuali rilasci accidentali) e la seconda è esplicitamente esclusa dal Protocollo (articolo 5), ove esistano "altri accordi o organizzazioni internazionali pertinenti". Le ultime due categorie sono quelle trattate in modo più esteso e rilevante dal Protocollo, che prevede in sintesi:

            l'accordo informato preventivo del Paese nel quale vengono importati organismi transgenici destinati al rilascio nell'ambiente (OGM-RD);

            la trasmissione di informazioni definite per quegli OGM contenuti in prodotti destinati all'alimentazione, ai mangimi o alla lavorazione (OGM-MAL), fatta salva la possibilità delle Parti di adottare una procedura più restrittiva (di notifica);

            l'analisi e la valutazione del rischio relative anche all'emissione nell'ambiente degli OGM. Tale analisi è effettuata con metodi scientifici applicando anche il "Principio di precauzione" per vietare l'importazione di un prodotto OGM nel Paese;

            l'obbligo della chiara identificazione degli OGM sia attraverso l'etichettatura che durante la loro movimentazione;

            la creazione di un meccanismo uffciale di scambio di informazioni (basato su supporto informatico, tranne che per quei Paesi che dichiarano di avere problemi tecnici in tal senso) relativamente ad aspetti tecnici, normativi ed ai pareri sulla valutazione e sulla gestione del rischio degli OGM.

        Il Protocollo (articolo 19) stabilisce, in particolare, che ogni Paese identifichi una (o più) autorità nazionale competente (ANC), responsabile delle procedure del Protocollo, un punto di contatto per le emergenze ed un focal poins, responsabile dei contatti con il Segretariato. Se le ANC sono più di una, per ognuna di esse si deve comunicare al Segretariato la competenza specifica.
        Il decreto legislativo, in via di approvazione definitiva da parte del Governo, con il quale viene recepita la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, prevede che sia il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio a svolgere il ruolo di ANC per il rilascio nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, mentre, ai sensi del vigente decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, è il Ministro della salute l'ANC per gli usi confinati di microorganismi geneticamente modificati. Conseguentemente, sarà comunicato al Segretariato della Convenzione sulla biodiversità che in Italia esistono due differenti ANC, con funzioni definite come sopra descritto. L'articolo 19 del Protocollo prevede inoltre che le Parti nominino un punto focale nazionale: pare logico che tale funzione sia gestita in continuità con l'attuale punto focale per il Comitato intergovernativo del Protocollo di Cartagena (ICCP: Intergovernmental Committee for the Cartagena Protocol), il Comitato ad interim che ha gestito (e negoziato) la fase intermedia tra la firma del Protocollo (maggio 2000) e la data della sua entrata in vigore. Tale funzione è svolta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (Direzione per la conservazione della natura del Dipartimento per l'assetto dei valori ambientali del territorio).
        Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio svolge anche la funzione ad interim di centro focale previsto dal Protocollo, con il compito di sostenere il flusso delle informazioni tra il Segretariato e le altre strutture del Protocollo e le Amministrazioni coinvolte nella tematica della biosicurezza, dell'ICCP, che è l'organismo diplomatico internazionale che negli ultimi due anni ha negoziato alcuni dettagli tecnici del Protocollo, in attesa della sua entrata in vigore. L'ICCP ovviamente terminerà la sua attività con l'entrata in vigore del Protocollo.
        Tra i compiti del centro focale si ricordano quelli di:

            diffondere tempestivamente presso le Amministrazioni nazionali competenti, che potrebbero essere collegate in una rete, le comunicazioni e le richieste del Segretariato e delle altre strutture del Protocollo (comitati tecnici, comitati per la conformità);

            garantire la tempestiva comunicazione al Segretariato della CBD (o alle altre strutture del Protocollo) delle posizioni ovvero delle richieste provenienti dalle Amministrazioni nazionali, ovvero la rappresentazione stessa di tali posizioni o richieste sia nei confronti del Segretariato e delle altre strutture del Protocollo, sia nei gruppi tecnici di negoziato definiti in sede comunitaria (attualmente, le questioni relative al Protocollo di Cartagena sono discusse in seno al Working Party on Environmente International)- WPEI, che si riunisce a Bruxelles con cadenza mensile o bimestrale, ma talvolta, in previsione di incontri importanti, anche con cadenza quindicinale);

            garantire l'operatività del meccanismo di scambio delle informazioni (Biosafety Clearing House-BCH) e la diffusione delle informazioni ivi contenute al pubblico. La BCH è una struttura stabilita dal Protocollo stesso (articolo 20); è parte dell'analogo meccanismo già funzionante nell'ambito della CBD, il Clearing House Machanism (CHM). Il nodo italiano del CHM è attualmente sotto la responsabilità del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. In tal senso, il punto focale del Protocollo istituito presso il Ministero avrà il compito di fare da tramite tra la BCH e le varie amministrazioni competenti (e viceversa), favorendo la circolazione appropriata delle informazioni e promuovendo al tempo stesso il flusso di tali informazioni verso i cittadini (ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 23 del Protocollo).




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