XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4196
Onorevoli Deputati! - Il presente disegno di legge reca
l'autorizzazione alla ratifica del Protocollo di Cartagena.
La questione della tutela della biodiversità dei possibili
rischi causati dall'immissione nell'ambiente, volontaria o
accidentale, di organismi geneticamente modificati (OGM) è
stata affrontata nella stesura della Convenzione sulla
biodiversità (CBD), ratificata in Italia con la legge 14
febbraio 1994, n. 124.
Infatti, l'articolo 19, paragrafo 3, della Convenzione
citata dispone che: "Le Parti esamineranno l'opportunità di
adottare misure e di stabilirne le modalità, se del caso sotto
forma di un protocollo che comprenda in particolare un accordo
preliminare dato in cognizione di causa e che stabilisca le
appropriate procedure per quanto riguarda il trasferimento, la
manipolazione e l'utilizzazione, in condizioni di sicurezza,
di ogni organismo vivente modificato originato dalla
biotecnologia che rischierebbe di avere effetti sfavorevoli
sulla conservazione e l'uso durevole della diversità
biologica".
La I Conferenza delle Parti della CBD (Nassau, 1994) ha,
quindi, stabilito la costituzione di un Gruppo di lavoro
specifico sulla biosicurezza, che si è riunito ufficialmente a
Madrid nel 1995 e che ha individuato i principali temi
d'interesse del futuro Protocollo ed in particolare:
1) l'obiettivo del Protocollo: di assicurare un
appropriato livello di garanzia e protezione nel settore della
sicurezza degli organismi viventi modificati derivati dalle
moderne biotecnologie, e specificatamente, sul movimento
transfrontaliero di qualsiasi OGM risultante da tali
metodologie, che possa avere effetti negativi sulla
conservazione e sull'utilizzazione della ricchezza della
diversità biologica, nonché sulla salute umana;
2) la procedura di notifica: per procedere
all'esportazione di un OGM l'esportatore deve notificare
preventivamente per iscritto alla Parte contraente di voler
procedere a tale esportazione. Il sistema di notifica è
ritenuto di particolare utilità per consentire una adeguata
valutazione e gestione del rischio, comprese le attività di
monitoraggio. In particolare, si valutava la necessità di un
assenso "informato" formalmente espresso, in contrapposizione
ad un consenso implicito, in assenza di risposta della Parte
importatrice;
3) distinzione tra le varie tipologie di OGM;
soprattutto tra gli OGM destinati ad essere immessi
nell'ambiente e quelli che invece sono contenuti negli
alimenti e nei mangimi o che sono destinati alla successiva
lavorazione. In ogni caso, il Protocollo riguarda solo gli
organismi viventi e non i derivati non viventi come olio o
farina, che, non potendo riprodursi, non presentano i
presupposti di un rischio ambientale.
A seguito di tali valutazioni, la II Conferenza delle
Parti della CBD (Buenos Aires, 1995), con la decisione II/5,
ha stabilito che il primo Protocollo attuativo della
Convenzione sulla biodiversità sarebbe stato dedicato alla
definizione di procedure atte a garantire il trasferimento, la
manipolazione e l'utilizzazione, in condizioni di sicurezza,
degli OGM.
Dopo quattro anni di lavoro, nel febbraio del 1999, si è
svolto a Cartagena de Indias, in Colombia, l'incontro che
avrebbe dovuto formalizzare la chiusura del processo di
elaborazione del Protocollo. Tuttavia, i forti contrasti
presenti in quella sede, tra Paesi esportatori di OGM
(cosiddetto "Gruppo di Miami") composto da Australia, USA,
Canada, Argentina, Uruguay, Paraguay e Cile) e gli altri Paesi
(compresi quelli dell'Unione europea) hanno impedito in quella
sede la finalizzazione del Protocollo sulla biosicurezza,
anche se, in ossequio agli sforzi del Paese che ha organizzato
la riunione, si decideva comunque di denominare il Protocollo
sulla biosicurezza, una volta concluso il negoziato
"Protocollo di Cartagena".
Dopo altre due riunioni intermedie, il processo negoziale
del Protocollo si è quindi concluso a Montreal, nel gennaio
del 2000, ed il "Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza
della Convenzione sulla biodiversità" è stato firmato
dall'Italia il 24 maggio 2000 a Nairobi (Kenia) nel corso
della V Conferenza delle Parti della Convenzione sulla
biodiversità insieme ad altri 67 Paesi.
L'obiettivo del Protocollo di Cartagena è quello di
contribuire ad assicurare un adeguato livello di protezione
nel campo del trasferimento, manipolazione ed uso in sicurezza
di organismi viventi modificati che risultano dalle moderne
biotecnologie, che possono avere effetti negativi sulla
conservazione e sull'uso sostenibile della diversità
biologica, considerando anche i rischi per la salute umana.
Il Protocollo distingue tra 4 classi di OGM:
1) OGM per uso confinato (OGM-UC);
2) OGM considerati farmaci (OGM-F);
3) OGM per rilascio deliberato (OGM-RD);
4) OGM per mangimi, alimentazione o lavorazione
(OGM-MAL).
La prima categoria è trattata solo in modo piuttosto
marginale (ad esempio nell'articolo 18, su modalità d'uso,
trasporto ed identificazione e per eventuali rilasci
accidentali) e la seconda è esplicitamente esclusa dal
Protocollo (articolo 5), ove esistano "altri accordi o
organizzazioni internazionali pertinenti". Le ultime due
categorie sono quelle trattate in modo più esteso e rilevante
dal Protocollo, che prevede in sintesi:
l'accordo informato preventivo del Paese nel quale
vengono importati organismi transgenici destinati al rilascio
nell'ambiente (OGM-RD);
la trasmissione di informazioni definite per quegli OGM
contenuti in prodotti destinati all'alimentazione, ai mangimi
o alla lavorazione (OGM-MAL), fatta salva la possibilità delle
Parti di adottare una procedura più restrittiva (di
notifica);
l'analisi e la valutazione del rischio relative anche
all'emissione nell'ambiente degli OGM. Tale analisi è
effettuata con metodi scientifici applicando anche il
"Principio di precauzione" per vietare l'importazione di un
prodotto OGM nel Paese;
l'obbligo della chiara identificazione degli OGM sia
attraverso l'etichettatura che durante la loro
movimentazione;
la creazione di un meccanismo uffciale di scambio di
informazioni (basato su supporto informatico, tranne che per
quei Paesi che dichiarano di avere problemi tecnici in tal
senso) relativamente ad aspetti tecnici, normativi ed ai
pareri sulla valutazione e sulla gestione del rischio degli
OGM.
Il Protocollo (articolo 19) stabilisce, in particolare,
che ogni Paese identifichi una (o più) autorità nazionale
competente (ANC), responsabile delle procedure del Protocollo,
un punto di contatto per le emergenze ed un focal poins,
responsabile dei contatti con il Segretariato. Se le ANC sono
più di una, per ognuna di esse si deve comunicare al
Segretariato la competenza specifica.
Il decreto legislativo, in via di approvazione definitiva
da parte del Governo, con il quale viene recepita la direttiva
2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
marzo 2001, prevede che sia il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio a svolgere il ruolo di ANC per il
rilascio nell'ambiente di organismi geneticamente modificati,
mentre, ai sensi del vigente decreto legislativo 12 aprile
2001, n. 206, è il Ministro della salute l'ANC per gli usi
confinati di microorganismi geneticamente modificati.
Conseguentemente, sarà comunicato al Segretariato della
Convenzione sulla biodiversità che in Italia esistono due
differenti ANC, con funzioni definite come sopra descritto.
L'articolo 19 del Protocollo prevede inoltre che le Parti
nominino un punto focale nazionale: pare logico che tale
funzione sia gestita in continuità con l'attuale punto focale
per il Comitato intergovernativo del Protocollo di Cartagena
(ICCP: Intergovernmental Committee for the Cartagena
Protocol), il Comitato ad interim che ha gestito (e
negoziato) la fase intermedia tra la firma del Protocollo
(maggio 2000) e la data della sua entrata in vigore. Tale
funzione è svolta dal Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio (Direzione per la conservazione della natura
del Dipartimento per l'assetto dei valori ambientali del
territorio).
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
svolge anche la funzione ad interim di centro focale
previsto dal Protocollo, con il compito di sostenere il flusso
delle informazioni tra il Segretariato e le altre strutture
del Protocollo e le Amministrazioni coinvolte nella tematica
della biosicurezza, dell'ICCP, che è l'organismo diplomatico
internazionale che negli ultimi due anni ha negoziato alcuni
dettagli tecnici del Protocollo, in attesa della sua entrata
in vigore. L'ICCP ovviamente terminerà la sua attività con
l'entrata in vigore del Protocollo.
Tra i compiti del centro focale si ricordano quelli di:
diffondere tempestivamente presso le Amministrazioni
nazionali competenti, che potrebbero essere collegate in una
rete, le comunicazioni e le richieste del Segretariato e delle
altre strutture del Protocollo (comitati tecnici, comitati per
la conformità);
garantire la tempestiva comunicazione al Segretariato
della CBD (o alle altre strutture del Protocollo) delle
posizioni ovvero delle richieste provenienti dalle
Amministrazioni nazionali, ovvero la rappresentazione stessa
di tali posizioni o richieste sia nei confronti del
Segretariato e delle altre strutture del Protocollo, sia nei
gruppi tecnici di negoziato definiti in sede comunitaria
(attualmente, le questioni relative al Protocollo di Cartagena
sono discusse in seno al Working Party on Environmente
International)- WPEI, che si riunisce a Bruxelles con
cadenza mensile o bimestrale, ma talvolta, in previsione di
incontri importanti, anche con cadenza quindicinale);
garantire l'operatività del meccanismo di scambio delle
informazioni (Biosafety Clearing House-BCH) e la
diffusione delle informazioni ivi contenute al pubblico. La
BCH è una struttura stabilita dal Protocollo stesso (articolo
20); è parte dell'analogo meccanismo già funzionante
nell'ambito della CBD, il Clearing House Machanism
(CHM). Il nodo italiano del CHM è attualmente sotto la
responsabilità del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio. In tal senso, il punto focale del Protocollo
istituito presso il Ministero avrà il compito di fare da
tramite tra la BCH e le varie amministrazioni competenti (e
viceversa), favorendo la circolazione appropriata delle
informazioni e promuovendo al tempo stesso il flusso di tali
informazioni verso i cittadini (ai sensi del paragrafo 3
dell'articolo 23 del Protocollo).