XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4109




RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni).


        L'attuazione dell'Accordo euromediterraneo di associazione tra le Comunità europee, i loro Stati membri e l'Egitto, comporta i sottoindicati oneri, quantificati dall'Agenzia delle dogane, in relazione ai seguenti articoli del Protocollo n. 5 relativo all'assistenza nel settore doganale:

Articolo 7, paragrafo 4:

        viene previsto l'invio di due funzionari in Egitto per un periodo di sei giorni, per consentire la partecipazione alle indagini nel territorio della Parte contraente. La relativa spesa è così quantificabile:

Spese di missione: euro

pernottamento (euro 139 al giorno x 2 persone
x 6 giorni) = ............................... 1.668

diaria giornaliera per ciascun funzionario: euro 106,80, cui si aggiungono euro 32 quale maggiorazione del 30 per cento prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 106,80 viene ridotto di euro 36, corrispondente a 1/3 della diaria; (euro 103 + euro 40) quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali e IRPEF, ai sensi delle leggi n. 335 dell'8 agosto 1995, n. 662 del 23 dicembre 1996 e decreto legislativo n. 44 del 15 dicembre 1997;
(euro 143 x 2 persone x 6 giorni) = ......... 1.716

Spese di viaggio:

biglietto aereo A/R Roma - Cairo (euro 1.050 x 2 persone = euro 2.100) (euro 2.100 + euro
105 quale maggiorazione del 5 per cento) = ... 2.205

Totale onere (articolo 7, paragrafo 4) ... 5.589

Articolo 11:

        si prevede la partecipazione dei funzionari che sono invitati a deporre presso l'Autorità giudiziaria, in qualità di testimoni od esperti nella materia doganale.
        A tal fine, nell'ipotesi dell'invio di due funzionari a Il Cairo, per un periodo di tre giorni, e sulla base del precedente calcolo, la relativa spesa viene cosi suddivisa:

Spese di missione: euro

pernottamento (euro 139 al giorno x 2 persone
x 3 giorni) = ................................ 834


diaria giornaliera (euro 143 x 2 persone
x 3 giorni) = ................................ 858

Spese di viaggio:

biglietto aereo A/R Roma - Cairo (euro 1.050 x 2 persone = euro 2.100, + euro 105 quale
maggiorazione del 5 per cento) = ............. 2.205

Totale onere (articolo 11) ..... 3.897

        Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dal 2003 è di euro 9.486, in cifra tonda euro 9.490. Detto importo è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia delle dogane.
        Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal presente disegno di legge relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.
        Relativamente alla disposizione di cui all'articolo 12, si fa presente che non vi sono oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, in quanto le funzioni di interpretariato e di traduzione vengono assicurate dai funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia delle dogane.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)


1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto


A) Necessità dell'intervento normativo; analisi del quadro normativo.

          Il ricorso alla legge di autorizzazione alla ratifica si rende necessario in quanto l'Accordo rientra nella fattispecie di cui all'articolo 80 della Costituzione.
          In materia di impatto normativo, l'Accordo - una volta entrato in vigore - non implica la necessità di adottare elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana, né problematiche di compatibilità con il diritto comunitario, in quanto trattasi della ratifica di un Accordo concluso in sede comunitaria, secondo le procedure proprie dell'Unione europea per la preparazione, il negoziato e la conclusione degli accordi con i Paesi terzi.


B) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

          Non si ravvisano particolari profili di impatto costituzionale, in quanto il testo risponde agli impegni assunti internazionalmente dall'Italia in ossequio alla sua partecipazione all'Unione europea. Né emergono profili di impatto normativo sull'assetto delle autonomie territoriali.


C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

          In conclusione l'AEMA non incide - modificandoli - su leggi e regolamenti interni vigenti e non comporta - oltre all'autorizzazione parlamentare di ratifica e all'ordine di esecuzione - norme di adeguamento al diritto interno né la necessità di adottare particolari misure di carattere amministrativo.


2. Elementi di drafting e linguaggio normativo

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

          Le definizioni dei termini contenuti nell'AEMA sono indicate nei pertinenti articoli, Allegati e Protocolli dell'Accordo stesso e non sono innovative rispetto a quanto già utilizzato nel quadro della normativa comunitaria.
          L'Accordo contiene riferimenti normativi alla legislazione comunitaria primaria e secondaria.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)


A) Ambito dell'intervento

          L'Accordo si propone di fornire un quadro coerente di sostegno alle strategie di stabilizzazione e di modernizzazione dell'Egitto. L'approfondimento del dialogo politico, il sostegno dell'Unione europea al processo di democratizzazione, la buona gestione degli affari pubblici, il rafforzamento della cooperazione economica e finanziaria rappresentano alcuni fra i principali elementi dell'Accordo.
          Sono destinatari diretti del provvedimento le amministrazioni egiziane, nonché gli operatori economici dell'Unione europea ed egiziani operanti in tutti i settori contemplati dall'Accordo.
          Il mercato comunitario è sostanzialmente già aperto alle esportazioni egiziane e non è da prevedere pertanto, un ulteriore rilevante impatto sugli scambi in ambito dell'Unione. Il miglioramento degli sbocchi commerciali per le imprese europee in Egitto previsto dall'Accordo dovrebbe invece avere un impatto positivo sugli operatori economici europei, ivi compresi quelli italiani.
          L'afflusso di investimenti stranieri a medio e lungo termine in Egitto è ritenuto essenziale per innestare processi duraturi di sviluppo che dovrebbero quindi, in un processo virtuoso, alimentare un maggior interesse dei nostri operatori economici verso la regione.
          Il rafforzamento delle istituzioni e delle strutture del Paese dovrebbe inoltre consentire lo sviluppo di attività di cooperazione per tutti gli enti italiani interessati nei vari settori.


B) Esigenze sociali, economiche e giuridiche

          L'instaurazione di relazioni più strette tra l'Unione europea e l'Egitto, previsto dall'AEMA mira ad ingenerare un progressivo miglioramento del tenore di vita della popolazione egiziana attraverso interventi in campo istituzionale, economico-commerciale e sociale.
          L'AEMA consente all'Unione europea di contribuire in maniera duratura al potenziamento delle istituzioni e allo sviluppo sostenibile dell'Egitto. Esso permette al Paese di confrontarsi con le prassi e l'esperienza maturata dai Paesi dell'Unione, per decidere come adeguare il quadro legislativo e l'amministrazione in modo da agevolare la libera circolazione di beni, servizi, capitali e persone attraverso i propri confini, all'interno della Regione euromediterranea, nonché con l'Unione europea, onde favorire una crescita sostenibile.
          L'AEMA contribuisce dunque ad aiutare l'Egitto a diventare uno Stato autosufficiente e ben funzionante e ad avvicinare il suo sistema giuridico ed economico con quelli dell'Unione europea. L'instaurazione di un regime di libero scambio presuppone l'esistenza di un sistema doganale efficace, di una legislazione doganale e di personale in possesso di una formazione adeguata per applicare le leggi. Per poter avere un'adeguata collocazione sul mercato aperto dell'Unione, le esportazioni egiziane devono inoltre soddisfare norme di qualità, omologate nel quadro di un sistema affidabile di norme e di certificazione.


C) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo

          Lo sviluppo durevole dell'Egitto e l'avvicinamento del suo sistema economico-commerciale a quello europeo rappresentano i principali obiettivi dell'Accordo, che punta ad un rafforzamento delle istituzioni e delle strutture economico-sociali egiziane, in termini qualitativi e quantitativi, attraverso un'attività di sostegno allo sviluppo del Paese e al suo progressivo ravvicinamento all'Europa nei settori economico e commerciale, ma anche sociale e culturale.
          L'AEMA - che ha durata illimitata - riflette gli obiettivi a lungo termine dell'Unione europea nei confronti del Paese. La sua attuazione contribuisce a far realizzare al Paese dei cambiamenti duraturi, a fare radicare la cultura dello Stato di diritto, il rispetto dei diritti individuali e una gestione economica matura che contribuiscano ulteriormente all'avvicinamento all'Unione.


D) Presupposti attinenti alle sfere organizzativa, finanziaria, economica e sociale

          L'Accordo non comporta oneri organizzativi, né finanziari, a carico delle pubbliche amministrazioni italiane.
          Esso si configura piuttosto come uno strumento di accompagnamento dell'Unione europea che sostiene le amministrazioni egiziane nel loro processo di transizione.
          Dall'attuazione dell'Accordo, oltre ad un impatto diretto sulla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale delle amministrazioni egiziane, potrà esservi un eventuale impatto diretto e/o indiretto sull'attività amministrativa degli organi dell'Unione europea, in modo particolare per quanto attiene alla gestione delle politiche di cooperazione.


E) Aree di criticità

          La principale area di criticità è collegata alla capacità effettiva del Paese di attuare concretamente gli impegni contenuti nell'Accordo.


F) Opzioni alternative

          L'Accordo si propone di consolidare i legami tra le Parti e, una volta in vigore, rappresenterà il quadro di riferimento delle prime relazioni contrattuali globali tra le Comunità europee e l'Egitto.
          Quanto alle clausole dell'Accordo, esse sono il risultato del negoziato condotto dalla Commissione delle Comunità europee - su mandato del Consiglio dell'Unione europea - e dalle Autorità egiziane e sono conformi ad una solida prassi, generalmente seguita in campo comunitario per gli Accordi di associazione. Non vi era quindi margine per negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello che è stato concordato prima a quindici e poi con la controparte.


G) Strumento tecnico normativo più adeguato

          L'autorizzazione parlamentare di ratifica e l'ordine di esecuzione sono lo strumento normativo previsto dal nostro ordinamento per l'adeguamento al diritto interno.




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