XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4109
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni).
L'attuazione dell'Accordo euromediterraneo di associazione
tra le Comunità europee, i loro Stati membri e l'Egitto,
comporta i sottoindicati oneri, quantificati dall'Agenzia
delle dogane, in relazione ai seguenti articoli del Protocollo
n. 5 relativo all'assistenza nel settore doganale:
Articolo 7, paragrafo 4:
viene previsto l'invio di due funzionari in Egitto per un
periodo di sei giorni, per consentire la partecipazione alle
indagini nel territorio della Parte contraente. La relativa
spesa è così quantificabile:
Spese di missione: euro
pernottamento (euro 139 al giorno x 2 persone
x 6 giorni) = ............................... 1.668
diaria giornaliera per ciascun funzionario:
euro 106,80, cui si aggiungono euro 32 quale
maggiorazione del 30 per cento prevista
dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno
1926, n. 941; l'importo di euro 106,80 viene
ridotto di euro 36, corrispondente a 1/3 della
diaria; (euro 103 + euro 40) quale quota media
per contributi previdenziali, assistenziali e
IRPEF, ai sensi delle leggi n. 335 dell'8
agosto 1995, n. 662 del 23 dicembre 1996 e
decreto legislativo n. 44 del 15 dicembre 1997;
(euro 143 x 2 persone x 6 giorni) = ......... 1.716
Spese di viaggio:
biglietto aereo A/R Roma - Cairo (euro 1.050
x 2 persone = euro 2.100) (euro 2.100 + euro
105 quale maggiorazione del 5 per cento) = ... 2.205
Totale onere (articolo 7, paragrafo 4) ... 5.589
Articolo 11:
si prevede la partecipazione dei funzionari che sono
invitati a deporre presso l'Autorità giudiziaria, in qualità
di testimoni od esperti nella materia doganale.
A tal fine, nell'ipotesi dell'invio di due funzionari a Il
Cairo, per un periodo di tre giorni, e sulla base del
precedente calcolo, la relativa spesa viene cosi suddivisa:
Spese di missione: euro
pernottamento (euro 139 al giorno x 2 persone
x 3 giorni) = ................................ 834
diaria giornaliera (euro 143 x 2 persone
x 3 giorni) = ................................ 858
Spese di viaggio:
biglietto aereo A/R Roma - Cairo (euro 1.050
x 2 persone = euro 2.100, + euro 105 quale
maggiorazione del 5 per cento) = ............. 2.205
Totale onere (articolo 11) ..... 3.897
Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello
Stato, a decorrere dal 2003 è di euro 9.486, in cifra tonda
euro 9.490. Detto importo è da iscrivere nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
Agenzia delle dogane.
Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il
calcolo degli oneri recati dal presente disegno di legge
relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro
durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini
dell'attuazione dell'indicato provvedimento.
Relativamente alla disposizione di cui all'articolo 12, si
fa presente che non vi sono oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato, in quanto le funzioni di interpretariato
e di traduzione vengono assicurate dai funzionari del
Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia delle
dogane.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto
A) Necessità dell'intervento normativo; analisi del quadro
normativo.
Il ricorso alla legge di autorizzazione alla ratifica si
rende necessario in quanto l'Accordo rientra nella fattispecie
di cui all'articolo 80 della Costituzione.
In materia di impatto normativo, l'Accordo - una volta
entrato in vigore - non implica la necessità di adottare
elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana, né
problematiche di compatibilità con il diritto comunitario, in
quanto trattasi della ratifica di un Accordo concluso in sede
comunitaria, secondo le procedure proprie dell'Unione europea
per la preparazione, il negoziato e la conclusione degli
accordi con i Paesi terzi.
B) Analisi della compatibilità dell'intervento con
l'ordinamento comunitario.
Non si ravvisano particolari profili di impatto
costituzionale, in quanto il testo risponde agli impegni
assunti internazionalmente dall'Italia in ossequio alla sua
partecipazione all'Unione europea. Né emergono profili di
impatto normativo sull'assetto delle autonomie
territoriali.
C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i
regolamenti vigenti.
In conclusione l'AEMA non incide - modificandoli - su
leggi e regolamenti interni vigenti e non comporta - oltre
all'autorizzazione parlamentare di ratifica e all'ordine di
esecuzione - norme di adeguamento al diritto interno né la
necessità di adottare particolari misure di carattere
amministrativo.
2. Elementi di drafting e linguaggio normativo
A) Individuazione delle nuove definizioni normative
introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con
quelle già in uso.
Le definizioni dei termini contenuti nell'AEMA sono
indicate nei pertinenti articoli, Allegati e Protocolli
dell'Accordo stesso e non sono innovative rispetto a quanto
già utilizzato nel quadro della normativa comunitaria.
L'Accordo contiene riferimenti normativi alla
legislazione comunitaria primaria e secondaria.
ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)
A) Ambito dell'intervento
L'Accordo si propone di fornire un quadro coerente di
sostegno alle strategie di stabilizzazione e di
modernizzazione dell'Egitto. L'approfondimento del dialogo
politico, il sostegno dell'Unione europea al processo di
democratizzazione, la buona gestione degli affari pubblici, il
rafforzamento della cooperazione economica e finanziaria
rappresentano alcuni fra i principali elementi
dell'Accordo.
Sono destinatari diretti del provvedimento le
amministrazioni egiziane, nonché gli operatori economici
dell'Unione europea ed egiziani operanti in tutti i settori
contemplati dall'Accordo.
Il mercato comunitario è sostanzialmente già aperto alle
esportazioni egiziane e non è da prevedere pertanto, un
ulteriore rilevante impatto sugli scambi in ambito
dell'Unione. Il miglioramento degli sbocchi commerciali per le
imprese europee in Egitto previsto dall'Accordo dovrebbe
invece avere un impatto positivo sugli operatori economici
europei, ivi compresi quelli italiani.
L'afflusso di investimenti stranieri a medio e lungo
termine in Egitto è ritenuto essenziale per innestare processi
duraturi di sviluppo che dovrebbero quindi, in un processo
virtuoso, alimentare un maggior interesse dei nostri operatori
economici verso la regione.
Il rafforzamento delle istituzioni e delle strutture del
Paese dovrebbe inoltre consentire lo sviluppo di attività di
cooperazione per tutti gli enti italiani interessati nei vari
settori.
B) Esigenze sociali, economiche e giuridiche
L'instaurazione di relazioni più strette tra l'Unione
europea e l'Egitto, previsto dall'AEMA mira ad ingenerare un
progressivo miglioramento del tenore di vita della popolazione
egiziana attraverso interventi in campo istituzionale,
economico-commerciale e sociale.
L'AEMA consente all'Unione europea di contribuire in
maniera duratura al potenziamento delle istituzioni e allo
sviluppo sostenibile dell'Egitto. Esso permette al Paese di
confrontarsi con le prassi e l'esperienza maturata dai Paesi
dell'Unione, per decidere come adeguare il quadro legislativo
e l'amministrazione in modo da agevolare la libera
circolazione di beni, servizi, capitali e persone attraverso i
propri confini, all'interno della Regione euromediterranea,
nonché con l'Unione europea, onde favorire una crescita
sostenibile.
L'AEMA contribuisce dunque ad aiutare l'Egitto a
diventare uno Stato autosufficiente e ben funzionante e ad
avvicinare il suo sistema giuridico ed economico con quelli
dell'Unione europea. L'instaurazione di un regime di libero
scambio presuppone l'esistenza di un sistema doganale
efficace, di una legislazione doganale e di personale in
possesso di una formazione adeguata per applicare le leggi.
Per poter avere un'adeguata collocazione sul mercato aperto
dell'Unione, le esportazioni egiziane devono inoltre
soddisfare norme di qualità, omologate nel quadro di un
sistema affidabile di norme e di certificazione.
C) Obiettivi generali e specifici, immediati e di
medio/lungo periodo
Lo sviluppo durevole dell'Egitto e l'avvicinamento del
suo sistema economico-commerciale a quello europeo
rappresentano i principali obiettivi dell'Accordo, che punta
ad un rafforzamento delle istituzioni e delle strutture
economico-sociali egiziane, in termini qualitativi e
quantitativi, attraverso un'attività di sostegno allo sviluppo
del Paese e al suo progressivo ravvicinamento all'Europa nei
settori economico e commerciale, ma anche sociale e
culturale.
L'AEMA - che ha durata illimitata - riflette gli
obiettivi a lungo termine dell'Unione europea nei confronti
del Paese. La sua attuazione contribuisce a far realizzare al
Paese dei cambiamenti duraturi, a fare radicare la cultura
dello Stato di diritto, il rispetto dei diritti individuali e
una gestione economica matura che contribuiscano ulteriormente
all'avvicinamento all'Unione.
D) Presupposti attinenti alle sfere organizzativa,
finanziaria, economica e sociale
L'Accordo non comporta oneri organizzativi, né
finanziari, a carico delle pubbliche amministrazioni
italiane.
Esso si configura piuttosto come uno strumento di
accompagnamento dell'Unione europea che sostiene le
amministrazioni egiziane nel loro processo di transizione.
Dall'attuazione dell'Accordo, oltre ad un impatto diretto
sulla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale
delle amministrazioni egiziane, potrà esservi un eventuale
impatto diretto e/o indiretto sull'attività amministrativa
degli organi dell'Unione europea, in modo particolare per
quanto attiene alla gestione delle politiche di
cooperazione.
E) Aree di criticità
La principale area di criticità è collegata alla capacità
effettiva del Paese di attuare concretamente gli impegni
contenuti nell'Accordo.
F) Opzioni alternative
L'Accordo si propone di consolidare i legami tra le Parti
e, una volta in vigore, rappresenterà il quadro di riferimento
delle prime relazioni contrattuali globali tra le Comunità
europee e l'Egitto.
Quanto alle clausole dell'Accordo, esse sono il risultato
del negoziato condotto dalla Commissione delle Comunità
europee - su mandato del Consiglio dell'Unione europea - e
dalle Autorità egiziane e sono conformi ad una solida prassi,
generalmente seguita in campo comunitario per gli Accordi di
associazione. Non vi era quindi margine per negoziare un testo
sostanzialmente diverso da quello che è stato concordato prima
a quindici e poi con la controparte.
G) Strumento tecnico normativo più adeguato
L'autorizzazione parlamentare di ratifica e l'ordine di
esecuzione sono lo strumento normativo previsto dal nostro
ordinamento per l'adeguamento al diritto interno.