XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4109




        Onorevoli Deputati! - 1.1 Contesto dell'Accordo.

        L 'Accordo euromediterraneo di associazione (AEMA) tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, rappresenta uno degli strumenti del Processo di Barcellona, anche denominato Partenariato Euro-Mediterraneo. Quest'ultimo, lanciato con la Conferenza euromediterranea dei Ministri degli esteri tenutasi a Barcellona nel novembre 1995, costituisce il quadro di riferimento delle relazioni esterne dell'Unione europea nei confronti della sponda sud del Mediterraneo e consiste nel più importante tentativo nella storia moderna di creare legami forti e durevoli fra i Paesi dell'Unione europea e i Paesi rivieraschi del Mediterraneo (si tratta di tre Stati del Maghreb (Algeria, Tunisia, Marocco), cinque del Mashrek (Egitto, Israele, Giordania, Libano, e Siria) e Autorità Palestinese e i tre Paesi mediterranei attualmente coinvolti nel processo di allargamento dell'Unione europea (Malta, Cipro e Turchia), attraverso relazioni politiche, economiche e sociali approfondite e strutturate con periodici incontri ai massimi livelli istituzionali.
        Sulla base della Dichiarazione di Barcellona, la politica dell'Unione europea nei confronti dei Paesi mediterranei si articola su tre volet:

            dimensione politica e di sicurezza, che mira a far si che il Mediterraneo diventi un'area comune di pace e stabilità, attraverso il rispetto dei diritti dell'uomo, dello Statuto delle Nazioni Unite, dei princìpi democratici e il controllo degli armamenti;

            dimensione economica e finanziaria, che punta a realizzare gradualmente una zona di libero scambio nel bacino mediterraneo entro il 2010, attraverso la conclusione di Accordi euromediterranei di associazione;

            dimensione sociale, culturale e umana, che integra il partenariato politico ed economico e mira all'avvicinamento e alla mutua comprensione tra i popoli delle due sponde del Mediterraneo.

        Il Partenariato euromediterraneo si sviluppa sulla complementarietà tra livello regionale e bilaterale. La cooperazione regionale tra i 12 Paesi mediterranei riguarda tanto gli aspetti politici quanto quelli economici e culturali delle relazioni tra l'Unione europea e i partner della sponda sud del Mediterraneo ed è un efficace strumento di incentivo al dialogo politico infraregionale, che mira a contribuire al mantenimento di stabilità e prosperità nell'area. Essa è complementare e anzi rafforza la cooperazione bilaterale, che si manifesta, tanto dal punto di vista politico quanto da quello economico, nel negoziato - e relativa esecuzione - di Accordi euromediterranei di associazione (AEMA) (ad oggi, sono in vigore gli AEMA con Israele, Marocco, Autorità Palestinese, Tunisia, Giordania. Sono in corso di ratifica di parte degli Stati membri gli Accordi con lo stesso Egitto, l'Algeria ed il Libano. L'Accordo con la Siria è in avanzato stato negoziale), con i singoli Paesi (deputati a sostituire i precedenti Accordi di cooperazione conclusi negli anni settanta) e nella cooperazione finanziaria bilaterale.

1.2 Motivazioni dell'Accordo.

        L'obiettivo primario dell'Accordo è il consolidamento dei legami tra le Parti e l'instaurazione tra esse di relazioni strette e durature, basate sulla reciprocità e sul partenariato. Esso instaura e contribuisce a sviluppare un dialogo politico continuativo sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse. L'AEMA favorisce inoltre lo sviluppo delle relazioni economiche tra le Parti, in particolare la cooperazione in materia di commercio, investimenti, tecnologia, sostenuta da un dialogo continuativo in campo economico, scientifico, tecnologico, culturale, nel settore degli audiovisivi e in relazione alle questioni sociali al fine di migliorare la conoscenza e la comprensione reciproche.

1.3 Esame degli articoli.

        L'AEMA-Egitto, che si fonda sul rispetto dei princìpi democratici e dei diritti umani, instaura un'Associazione tra le Parti e mira a costituire un ambito adeguato per il dialogo politico, in modo da sviluppare strette relazioni politiche tra le Parti; creare le condizioni per la progressiva liberalizzazione degli scambi di beni, di servizi e di capitali; favorire lo sviluppo di relazioni economiche e sociali equilibrate tra le Parti attraverso il dialogo e la cooperazione; contribuire allo sviluppo economico e sociale dell'Egitto; incoraggiare la cooperazione regionale al fine di consolidare la convivenza pacifica e la stabilità economica e politica, nonché a promuovere la cooperazione in altri settori di reciproco interesse (articoli 1 e 2).
        L'Accordo è concluso per un periodo illimitato (articolo 89) (ciascuna delle Parti può tuttavia denunciare l'accordo dandone notifica all'altra Parte. L'ASA cessa allora di essere applicabile dopo sei mesi dalla data di tale notifica), ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si comunicano reciprocamente l'espletamento delle procedure interne di recepimento (articolo 92). A decorrere dalla data sua entrata in vigore, esso sostituisce peraltro l'accordo tra la Comunità economica europea e l'Egitto e l'Accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e l'Egitto, firmati a Bruxelles il 18 gennaio 1977.

1.3.1 Dialogo politico (Titolo I, articoli 3-5).

        Sulla base dell'Accordo, le Parti istituiscono un dialogo politico, che concerne qualsiasi aspetto di comune interesse, in modo particolare la pace, la sicurezza, la democrazia e lo sviluppo regionale. Il dialogo mira ad: i) incrementare la comprensione reciproca e la convergenza di posizioni tra le Parti sulle questioni internazionali; ii) rafforzare la stabilità e la sicurezza regionale; iii) promuovere iniziative comuni. L'AEMA prevede che il dialogo politico possa svolgersi a livello ministeriale, soprattutto nell'ambito del Consiglio di associazione, a livello di alti funzionari e tramite i canali diplomatici (articolo 5), nonché attraverso qualsiasi altro mezzo che possa contribuire a consolidarlo, svilupparlo e intensificarlo.
        Accanto alla collaborazione tra gli organi governativi, l'AEMA prevede altresì il dialogo politico a livello parlamentare, tra il Parlamento europeo e l'Assemblea popolare egiziana (articolo 5).

1.3.2 Disposizioni commerciali e cooperazione economica.

        L'AEMA è un accordo commerciale preferenziale compatibile con le disposizioni dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), le cui disposizioni commerciali disciplinano: la libera circolazione delle merci (Titolo II), il diritto di stabilimento e prestazione di servizi (Titolo III) nonché i movimenti di capitale e le altre questioni economiche (Titolo IV). Esso passa poi in rassegna i settori in cui si sviluppa la cooperazione economica.

1.3.2.1 Libera circolazione delle merci (Titolo II, articoli 6-28).

        In conformità ai disposti dell'AEMA, le Parti instaurano progressivamente una zona di libero scambio nel corso di un periodo della durata massima di dodici anni (articolo 6) dalla data di entrata in vigore dell'Accordo.
        Per i prodotti industriali (Capitolo 1), il regime si differenzia a seconda che essi siano di origine egiziana o comunitaria. Nel primo caso, i prodotti sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione dai dazi e dalle restrizioni quantitative o dalle misure di effetto equivalente nel secondo, i prodotti beneficeranno di una progressiva abolizione dei dazi, inclusi quelli di carattere fiscale, e degli oneri di effetto equivalente, secondo i calendari indicati all'articolo 9 per le tipologie di prodotti individuate dagli Allegati II, III, IV e V. In caso di difficoltà relative ad un determinato prodotto, è possibile una revisione del relativo calendario, effettuata di comune accordo dal Comitato di associazione, senza tuttavia giungere a prolungarlo oltre il limite massimo del periodo transitorio. L'Egitto potrà adottare misure eccezionali di durata limitata, maggiorando o reintroducendo dazi doganali, nei limiti del 25 per cento ad valorem, in caso di industrie nuove o di settori in corso di ristrutturazione od in gravi difficoltà. L'intera disciplina richiamata si applica ai prodotti che rientrano nei capitoli da 25 a 97 della nomenclatura combinata e della tariffa doganale egiziana, fatta eccezione per i prodotti indicati nell'Allegato I. L'Egitto è tenuto ad informare il Comitato di associazione di ogni misura eccezionale che intende adottare e, su richiesta della Comunità, si tengono consultazioni sulle suddette misure e sui settori di applicazione prima di attuarle. In occasione dell'adozione di tali misure, l'Egitto presenta al Comitato un calendario per l'abolizione dei dazi doganali di cui ha deciso la reintroduzione. Detto calendario prevede la graduale eliminazione di tali dazi, a tassi annuali uniformi, con inizio al più tardi due anni dopo la loro introduzione. Il Comitato di associazione può decidere un calendario diverso.
        E' altresì previsto che il Comitato di associazione possa, in via eccezionale, per tener conto delle difficoltà attinenti alla creazione di nuove industrie, autorizzare l'Egitto a mantenere le misure eccezionali per un periodo massimo di quattro anni oltre il periodo di transizione di dodici anni.
        Con riferimento ai prodotti agricoli, della pesca ed agricoli trasformati (Capitolo 2), le Parti procedono alla progressiva liberalizzazione degli scambi. In particolare, ai prodotti agricoli si applicano le disposizioni dell'Allegato I se sono di origine egiziana, dell'Allegato II se sono di origine comunitaria; ai prodotti agricoli trasformati si applicano le disposizioni dell'Allegato III. Un esame della situazione verrà condotto dopo tre anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo, al fine di determinare le misure da applicare. Nell'Ambito del Consiglio di associazione le Parti potranno accordarsi ulteriori concessioni. Ciascuna Parte può modificare il regime previsto dall'Accordo in caso di introduzione di una normativa specifica o di modifica o di ampliamento delle disposizioni relative all'attuazione della sua politica agricola, limitatamente ai prodotti toccati da tali misure. Le disposizioni di tale capitolo si applicano ai prodotti che rientrano nei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata e della tariffa doganale egiziana ed ai prodotti dell'Allegato I.
        Tra le disposizioni comuni (Capitolo 3), l'articolo 17 introduce una clausola di standstill, in materia di restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente, e prevede altresì l'abolizione delle stesse dalla data di entrata in vigore dell'Accordo. Inoltre, la norma pone il divieto di restrizioni quantitative all'esportazione e misure di effetto equivalente, fatte salve le ipotesi di riesportazione verso un Paese terzo, nei confronti del quale la Parte esportatrice applica restrizioni quantitative all'esportazione, dazi all'esportazione o misure di effetto equivalente; e di penuria grave o di minaccia di penuria grave di un prodotto essenziale per la Parte esportatrice (articolo 25). Alle importazioni tra le Parti si applica l'aliquota consolidata in sede di OMC o, se inferiore, quella in vigore dopo il 1^ gennaio 1999. Le Parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna, che provochi discriminazioni, anche in modo indiretto, tra prodotti comunitari e prodotti egiziani simili. Conseguentemente, i prodotti esportati verso il territorio di una delle Parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte indirette interne superiore all'ammontare delle imposte indirette cui sono stati assoggettati. Le Parti sono libere di mantenere ed istituire unioni doganali, zone di libero scambio o stipulare Accordi di scambio transfrontaliero, purché non incidano sul regime commerciale previsto dall'Accordo e ne informino il Consiglio di assoociazione. Infine, si applicano le disposizioni dell'OMC relative alle contromisure in case di pratiche di dumping; alle sovvenzioni ed alle misure compensative; alle misure di salvaguardia.

1.3.2.2 Diritto di stabilimento e prestazione di servizi (Titolo III, articoli 29-30).

        Nel ribadire l'impegno a rispettare l'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS), le Parti accettano di considerare l'eventualità di concedere il diritto di stabilimento alle società di una Parte nel territorio dell'altra Parte e la liberalizzazione dei servizi prestati dalle società di una Parte ad utenti dell'altra Parte. Il Consiglio di associazione formulerà le raccomandazioni relative, iniziando l'esame della questione al più tardi entro cinque anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo.
1.3.2.3 Movimenti di capitale e altre disposizioni economiche (Titolo IV, articoli 3l-38).

        In materia di pagamenti e di movimenti di capitali (Capitolo 1), le Parti si impegnano ad autorizzare tutti i pagamenti correnti in moneta pienamente convertibile; a garantire, dalla data di entrata in vigore dell'Accordo, la libera circolazione dei capitali connessi agli investimenti diretti effettuati per società costituite in conformità alle leggi del Paese ospitante, la liquidazione od il rimpatrio di tali investimenti e degli utili ad essi relativi; a tenere consultazioni per agevolare la circolazione dei capitali e giungere alla completa liberalizzazione. Tuttavia, in caso di gravi difficoltà della bilancia dei pagamenti, sono ammesse le misure restrittive dei pagamenti correnti che siano strettamente necessarie.
        Relativamente alla concorrenza ed alle altre questioni economiche (Capitolo 2), l'AEMA vieta, nella misura in cui possano incidere sugli scambi tra la Comunità e l'Egitto, gli accordi tra imprese, ed associazioni di imprese e le pratiche concordate che falsino la concorrenza; lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante; gli aiuti pubblici che falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Per gli aiuti pubblici che non incidono sulla concorrenza, le Parti devono garantire la trasparenza, mentre in materia di pratiche concordate vietate è prevista la possibilità per le Parti di adottare delle contromisure secondo le modalità di cui all'articolo 34, paragrafo 5.
        Le Parti si impegnano altresì ad adeguare i monopoli di Stato di natura commerciale; ad eliminare le misure in grado di distorcere gli scambi che siano relative alle imprese pubbliche o a quelle cui siano stati concessi diritti speciali od esclusivi; ad assicurare un'adeguata ed efficace tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale; ad indirizzarsi verso la progressiva liberalizzazione degli appalti pubblici.

1.3.2.4 Cooperazione economica (Titolo V articoli 39-61).

        Le Parti si impegnano ad intensificare la loro cooperazione economica nel reciproco interesse, al fine di agevolare il conseguimento degli obiettivi globali dell'Accordo, favorire le relazioni economiche tra le Parti sostenere lo sviluppo economico e sociale dell'Egitto. Tale cooperazione interessa, in via prioritaria, quei settori di attività in cui si riscontrano delle difficoltà interne o che risentono negativamente del processo di liberalizzazione dell'economia egiziana e degli scambi tra l'Egitto e la Comunità. La cooperazione, che terra conto della tutela ambientale, privilegia inoltre I settori che possono favorire il ravvicinamento delle economie comunitaria ed egiziana e le misure volte a sviluppare la cooperazione intraregionale. Le Parti possono anche concordare di estendere la cooperazione a settori non contemplati dalle disposizioni del titolo in esame.
        In materia di istruzione e formazione, le Parti cooperano al fine di migliorare la situazione di tali settori e di rivolgere particolare attenzione all'accesso agli stessi da parte delle donne. Detta cooperazione agevola inoltre l'istituzione di legami tra organismi specializzati della Comunità e dell'Egitto e promuove lo scambio di informazioni e di esperienze e la condivisione di risorse tecniche (articolo 42).
        In merito al settore scientifico e tecnologico, le Parti favoriscono l'instaurazione di vincoli permanenti tra le comunità scientifiche delle Parti, in particolare, attraverso l'accesso dell'Egitto ai programmi comunitari di ricerca e sviluppo; la partecipazione dello stesso alle reti di cooperazione decentrata, nonché la promozione di sinergie tra formazione e ricerca. Esse riconoscono altresì che le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni rivestono un ruolo fondamentale nello sviluppo economico e sociale e pertanto si adoperano per una loro ulteriore diffusione (articolo 52).
        Con riferimento all'ambiente, l'Accordo individua una serie di aspetti, quali la desertificazione e la gestione delle risorse idriche; l'uso razionale dell'energia, l'impatto dello sviluppo industriale e dell'agricoltura, sui quali verterà la cooperazione, anche a livello regionale (articolo 44).
        La cooperazione industriale, che può avvenire anche tramite l'accesso dell'Egitto alle reti comunitarie di ravvicinamento delle imprese ed alle reti create nel contesto della cooperazione decentrata, concerne in particolare gli investimenti, la cui promozione passa necessariamente attraverso l'incremento dei trasferimenti di capitali, di esperienze e di tecnologie verso l'Egitto. Una attenzione particolare verrà prestata alla possibilità di creare joint venture, specie a livello delle piccole e medie imprese (articoli 45 e 46).
        Al fine di attuare efficacemente l'Accordo, le Parti procederanno al ravvicinamento delle legislazioni, dedicando speciale attenzione ai servizi finanziari. In materia di normalizzazione e di valutazione della conformità, l'Accordo sottolinea anche la necessità d'innalzare il livello degli organismi egiziani di valutazione, in vista della stipulazione di accordi di reciproco riconoscimento (articoli 47-49).
        Le Parti hanno inoltre stabilito di procedere alla modernizzazione e alla ristrutturazione dei settori dell'agricoltura e della pesca, nonché alla diversificazione della relativa produzione e degli sbocchi (articolo 50),
        In materia di trasporti, si attuerà la ristrutturazione e l'ammodernamento delle infrastrutture e si interverrà per migliorarne la gestione (articolo 51).
        In ambito energetico, l'Accordo promuove lo sfruttamento di energie rinnovabili; il perseguimento del risparmio e dell'efficienza; il sostegno per l'ammodernamento e lo sviluppo di reti energetiche e per la loro interconnessione con le reti comunitarie (articolo 53).
        La cooperazione si estende anche alla materia del turismo, le cui priorità sono, inter alia, la promozione degli investimenti nel settore, la coerenza delle politiche ad esso relative, il sostegno della professionalità degli operatori (articolo 54).
        Le Parti si impegnano a sviluppare la cooperazione nel settore doganale, anche in chiave regionale, al fine di semplificare i controlli e le procedure di sdoganamento delle merci; e di introdurre un documento amministrativo unico ed un sistema che colleghi i regimi di transito della Comunità e dell'Egitto (articolo 55).
        Infine, la cooperazione concernerà anche il settore statistico e materie, quali la tutela dei consumatori la cooperazione nella lotta contro il riciclaggio del denaro contro la fornitura ed il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope; contro il terrorismo.

1.3.3 Disposizioni non commerciali: Cooperazione sociale e culturale

        Accanto alle disposizioni commerciali, l'AEMA disciplina altresì, nel Titolo VI, le relazioni tra le Parti in materia di dialogo e cooperazione in campo sociale (Capitolo 1); cooperazione per la prevenzione ed il controllo dell'immigrazione clandestina (Capitolo 2), nonché cooperazione per le questioni culturali, i mezzi audiovisivi e l'informazione (Capitolo 3).

1.3.3.1 Dialogo e cooperazione in campo sociale (Titolo VI, Capitolo 1, articoli 62-67).

        Le Parti instaurano un dialogo continuativo su tutte le questioni sociali di reciproco interesse, al fine di avviarsi verso la libera circolazione dei lavoratori, la parità di trattamento e l'integrazione sociale. Esse acconsentono ad avviare il dialogo sulle condizioni di lavoro ed i diritti previdenziali dei lavoratori di ciascuna Parte che risiedono e sono occupati legalmente nel territorio dell'altra Parte (articolo 62). A tal fine, le Parti intraprendono progetti e programmi che sostengano le azioni volte a ridurre la pressione migratoria; promuovere il ruolo della donna nello sviluppo economico e sociale; sviluppare e consolidare i programmi egiziani di pianificazione familiare e di tutela della madre e del bambino; migliorare il sistema previdenziale, nonché potenziare il sistema sanitario.

1.3.3.2 Cooperazione per la prevenzione ed il controllo dell'immigrazione clandestina e delle altre questioni consolari (Titolo VI, Capitolo 2, articoli 68-70).

        Al fine di cooperare per prevenire e controllare l'immigrazione clandestina, ciascuna Parte accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio dell'altra Parte su richiesta di quest'ultima. Dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, le Parti negoziano e concludono, su richiesta di una di esse, un Accordo bilaterale che disciplini gli obblighi che stabiliscano obblighi particolari per la riammissione dei loro cittadini. Se una delle Parti lo ritiene necessario, tali Accordi comprendono anche disposizioni per la riammissione di cittadini di Paesi terzi. Detti Accordi precisano le categorie di persone a cui si applicano queste disposizioni, nonché le modalità della loro riammissione. L'Egitto si è impegnato a fornire un'adeguata assistenza finanziaria per l'attuazione di tali Accordi (articolo 69). Il Consiglio di associazione è competente ad esaminane le iniziative comuni volte a combattere l'immigrazione clandestina, nonché a risolvere le altre questioni consolari (articolo 70).

1.3.3.3 Cooperazione per le questioni culturali, i mezzi audiovisivi e l'informazione (Titolo VI, Capitolo 3, articolo 71).

        La cooperazione culturale riguarda sia la conservazione ed il restauro del patrimonio storico e culturale; gli scambi di mostre d'arte, di compagnie dello spettacolo, di artisti, letterati e intellettuali e di manifestazioni culturali; le traduzioni; la formazione degli operatori culturali; le iniziative di natura commerciale. Le Parti hanno, inoltre, stabilito di consentire all'Egitto di partecipane ai programmi comunitari relativi a tale settore. Una particolare attenzione verrà, infine, dedicata ai giovani ed alle tecniche di espressione e di comunicazione attraverso i mezzi scritti e audiovisivi, alle questioni relative alla tutela del patrimonio ed alla diffusione della cultura.
        Un gruppo di lavoro, da istituire entro un anno dalla data di entrata in vigore dell'Accordo, valuterà i progressi registrati nei settori disciplinati in tali capitoli (articolo 67).

1.3.4 Cooperazione finanziaria (Titolo VII, articoli 72-73).

        La cooperazione in tale settore riguarderà numerosi aspetti, quali la promozione delle riforme finalizzate alla modernizzazione dell'economia; il potenziamento delle infrastrutture economiche; la promozione degli investimenti privati e delle attività generatrici di posti di lavoro; l'adeguamento alle ripercussioni sull'economia egiziana della progressiva introduzione di una zona di libero scambio; la determinazione di misure di accompagnamento delle politiche sociali; il miglioramento delle capacità e delle competenze egiziane in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale; la determinazione di misure per l'attuazione degli accordi bilaterali in materia di immigrazione clandestina; ed, infine, l'individuazione di misure di accompagnamento per l'adozione e l'attuazione della legislazione sulla concorrenza.

1.3.5 Disposizioni istituzionali, generali e finali (Titolo VIII, articoli 74-92).

        L'AEMA istituisce un Consiglio di associazione (ConsAss) incaricato di sorvegliare l'applicazione e l'attuazione dell'Accordo. Il ConsAss è composto, da un lato, dai membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da membri del Governo egiziano. Il ConsAss si riunisce a livello ministeriale una volta l'anno, nonché tutte le volte che risulti necessario od opportuno. Il ConsAss è presieduto a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea e da un membro del Governo egiziano. Esso ha il potere di prendere decisioni nei casi specificamente indicati dall'Accordo e può, altresì, formulare delle raccomandazioni. Entrambe sono adottate di comune accordo tra le Parti. Il ConsAss esamina tutte le questioni importanti relative all'Accordo, nonché le questioni bilaterali ed internazionali di reciproco interesse.
        Il ConsAss è affiancato da un Comitato di associazione (ComAss), incaricato dell'attuazione dell'Accordo e di esercitare le competenze delegategli dal Consiglio stesso. Il ComAss è composto da funzionari rappresentanti i membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunità europee, da un lato, e da rappresentanti del Governo egiziano, dall'altro. Esso é presieduto a turno da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dell'Unione europea e da un rappresentante del Governo egiziano. Anche il ComAss può adottare decisioni, di comune accordo tra le Parti.
        L'Accordo prevede un meccanismo per la soluzione delle controversie, che si svolge in seno al ConsAss e termina con una decisione. Qualora non sia possibile pervenire ad una soluzione in tal modo, ciascuna Parte può attivare una procedura di arbitrato (articolo 82).
        Le disposizioni contenute negli articoli da 83 a 86 dettano alcuni pnincìpi generali, vietando misure discriminatorie (articolo 84), ma consentendo di adottare provvedimenti necessari a precludere la divulgazione di informazioni contrarie agli interessi essenziali in materia di sicurezza o, comunque, provvedimenti in qualche modo inerenti alla sicurezza (articolo 83). In materia di imposte dirette, l'Accordo non determina un ampliamento dei benefìci concessi da una delle Parti con accordo internazionale; né impedisce l'adozione o l'applicazione di misure volte a combattere l'evasione o l'elusione fiscale. Infine, l'articolo 86 dispone che ciascuna Parte può adottare contromisure nel caso l'altra Parte violi l'Accordo. Eccetto i casi di violazione sostanziale (si ha violazione sostanziale in caso di denuncia dell'Accordo non sancita dalle norme generali di diritto internazionale ed in caso di inosservanza di uno degli elementi base dell'Accordo, così da determinare un contesto pregiudizievole per le consultazioni tra le Parti e per gli obiettivi dell'Accordo) essa dovrà preventivamente informare della violazione il ConsAss, affinché questo possa trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti.

1.3.6 Allegati e Protocolli.

        L'Accordo è corredato da sei Allegati e cinque Protocolli che costituiscono parte integrante dell'Accordo (articolo 87):

                Allegato I Elenco dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati contemplati dai capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato di cui agli articoli 7 e 12;

                Allegato II Elenco dei prodotti industriali originari della Comunità ai quali si applica all'importazione in Egitto, il calendario di smantellamento tariffario di cui all'articolo 9, paragrafo 1;

                Allegato III Elenco dei prodotti industriali originari della Comunità ai quali si applica, all'importazione in Egitto, il calendario di smantellamento tariffario di cui all'articolo 9, paragrafo 2;

                Allegato IV Elenco dei prodotti industriali originari della Comunità ai quali si applica, all'importazione in Egitto, il calendario di smantellamento tariffario di cui all'articolo 9, paragrafo 3;

                Allegato V Elenco dei prodotti industriali originari della Comunità di cui all'articolo 9, paragrafo 4;

                Allegato VI Diritti di proprietà intellettuale di cui all'articolo 37;

                Protocollo n. 1: Regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti agricoli originari dell'Egitto;

                Protocollo n. 2: Regime applicabile alle importazioni in Egitto di prodotti agricoli originari della Comunità;

                Protocollo n. 3: Regime applicabile ai prodotti agricoli trasformati;

                Protocollo n. 4: Definizione della nozione di "prodotti originari" e metodi di cooperazione amministrativa;

                Protocollo n. 5: Assistenza reciproca tra le autorità amministrative nel settore doganale.




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