XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4109
Onorevoli Deputati! - 1.1 Contesto dell'Accordo.
L 'Accordo euromediterraneo di associazione (AEMA) tra le
Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la
Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, rappresenta uno degli
strumenti del Processo di Barcellona, anche denominato
Partenariato Euro-Mediterraneo. Quest'ultimo, lanciato con la
Conferenza euromediterranea dei Ministri degli esteri tenutasi
a Barcellona nel novembre 1995, costituisce il quadro di
riferimento delle relazioni esterne dell'Unione europea nei
confronti della sponda sud del Mediterraneo e consiste nel più
importante tentativo nella storia moderna di creare legami
forti e durevoli fra i Paesi dell'Unione europea e i Paesi
rivieraschi del Mediterraneo (si tratta di tre Stati del
Maghreb (Algeria, Tunisia, Marocco), cinque del Mashrek
(Egitto, Israele, Giordania, Libano, e Siria) e Autorità
Palestinese e i tre Paesi mediterranei attualmente coinvolti
nel processo di allargamento dell'Unione europea (Malta, Cipro
e Turchia), attraverso relazioni politiche, economiche e
sociali approfondite e strutturate con periodici incontri ai
massimi livelli istituzionali.
Sulla base della Dichiarazione di Barcellona, la politica
dell'Unione europea nei confronti dei Paesi mediterranei si
articola su tre volet:
dimensione politica e di sicurezza, che mira a far si
che il Mediterraneo diventi un'area comune di pace e
stabilità, attraverso il rispetto dei diritti dell'uomo, dello
Statuto delle Nazioni Unite, dei princìpi democratici e il
controllo degli armamenti;
dimensione economica e finanziaria, che punta a
realizzare gradualmente una zona di libero scambio nel bacino
mediterraneo entro il 2010, attraverso la conclusione di
Accordi euromediterranei di associazione;
dimensione sociale, culturale e umana, che integra il
partenariato politico ed economico e mira all'avvicinamento e
alla mutua comprensione tra i popoli delle due sponde del
Mediterraneo.
Il Partenariato euromediterraneo si sviluppa sulla
complementarietà tra livello regionale e bilaterale. La
cooperazione regionale tra i 12 Paesi mediterranei riguarda
tanto gli aspetti politici quanto quelli economici e culturali
delle relazioni tra l'Unione europea e i partner della
sponda sud del Mediterraneo ed è un efficace strumento di
incentivo al dialogo politico infraregionale, che mira a
contribuire al mantenimento di stabilità e prosperità
nell'area. Essa è complementare e anzi rafforza la
cooperazione bilaterale, che si manifesta, tanto dal punto di
vista politico quanto da quello economico, nel negoziato - e
relativa esecuzione - di Accordi euromediterranei di
associazione (AEMA) (ad oggi, sono in vigore gli AEMA con
Israele, Marocco, Autorità Palestinese, Tunisia, Giordania.
Sono in corso di ratifica di parte degli Stati membri gli
Accordi con lo stesso Egitto, l'Algeria ed il Libano.
L'Accordo con la Siria è in avanzato stato negoziale), con i
singoli Paesi (deputati a sostituire i precedenti Accordi di
cooperazione conclusi negli anni settanta) e nella
cooperazione finanziaria bilaterale.
1.2 Motivazioni dell'Accordo.
L'obiettivo primario dell'Accordo è il consolidamento dei
legami tra le Parti e l'instaurazione tra esse di relazioni
strette e durature, basate sulla reciprocità e sul
partenariato. Esso instaura e contribuisce a sviluppare un
dialogo politico continuativo sulle questioni bilaterali e
internazionali di reciproco interesse. L'AEMA favorisce
inoltre lo sviluppo delle relazioni economiche tra le Parti,
in particolare la cooperazione in materia di commercio,
investimenti, tecnologia, sostenuta da un dialogo continuativo
in campo economico, scientifico, tecnologico, culturale, nel
settore degli audiovisivi e in relazione alle questioni
sociali al fine di migliorare la conoscenza e la comprensione
reciproche.
1.3 Esame degli articoli.
L'AEMA-Egitto, che si fonda sul rispetto dei princìpi
democratici e dei diritti umani, instaura un'Associazione tra
le Parti e mira a costituire un ambito adeguato per il dialogo
politico, in modo da sviluppare strette relazioni politiche
tra le Parti; creare le condizioni per la progressiva
liberalizzazione degli scambi di beni, di servizi e di
capitali; favorire lo sviluppo di relazioni economiche e
sociali equilibrate tra le Parti attraverso il dialogo e la
cooperazione; contribuire allo sviluppo economico e sociale
dell'Egitto; incoraggiare la cooperazione regionale al fine di
consolidare la convivenza pacifica e la stabilità economica e
politica, nonché a promuovere la cooperazione in altri settori
di reciproco interesse (articoli 1 e 2).
L'Accordo è concluso per un periodo illimitato (articolo
89) (ciascuna delle Parti può tuttavia denunciare l'accordo
dandone notifica all'altra Parte. L'ASA cessa allora di essere
applicabile dopo sei mesi dalla data di tale notifica), ed
entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo
alla data in cui le Parti si comunicano reciprocamente
l'espletamento delle procedure interne di recepimento
(articolo 92). A decorrere dalla data sua entrata in vigore,
esso sostituisce peraltro l'accordo tra la Comunità economica
europea e l'Egitto e l'Accordo tra la Comunità europea del
carbone e dell'acciaio e l'Egitto, firmati a Bruxelles il 18
gennaio 1977.
1.3.1 Dialogo politico (Titolo I, articoli 3-5).
Sulla base dell'Accordo, le Parti istituiscono un dialogo
politico, che concerne qualsiasi aspetto di comune interesse,
in modo particolare la pace, la sicurezza, la democrazia e lo
sviluppo regionale. Il dialogo mira ad: i) incrementare
la comprensione reciproca e la convergenza di posizioni tra le
Parti sulle questioni internazionali; ii) rafforzare la
stabilità e la sicurezza regionale; iii) promuovere
iniziative comuni. L'AEMA prevede che il dialogo politico
possa svolgersi a livello ministeriale, soprattutto
nell'ambito del Consiglio di associazione, a livello di alti
funzionari e tramite i canali diplomatici (articolo 5), nonché
attraverso qualsiasi altro mezzo che possa contribuire a
consolidarlo, svilupparlo e intensificarlo.
Accanto alla collaborazione tra gli organi governativi,
l'AEMA prevede altresì il dialogo politico a livello
parlamentare, tra il Parlamento europeo e l'Assemblea popolare
egiziana (articolo 5).
1.3.2 Disposizioni commerciali e cooperazione
economica.
L'AEMA è un accordo commerciale preferenziale compatibile
con le disposizioni dell'Organizzazione mondiale del commercio
(OMC), le cui disposizioni commerciali disciplinano: la libera
circolazione delle merci (Titolo II), il diritto di
stabilimento e prestazione di servizi (Titolo III) nonché i
movimenti di capitale e le altre questioni economiche (Titolo
IV). Esso passa poi in rassegna i settori in cui si sviluppa
la cooperazione economica.
1.3.2.1 Libera circolazione delle merci (Titolo II,
articoli 6-28).
In conformità ai disposti dell'AEMA, le Parti instaurano
progressivamente una zona di libero scambio nel corso di un
periodo della durata massima di dodici anni (articolo 6) dalla
data di entrata in vigore dell'Accordo.
Per i prodotti industriali (Capitolo 1), il regime si
differenzia a seconda che essi siano di origine egiziana o
comunitaria. Nel primo caso, i prodotti sono ammessi
all'importazione nella Comunità in esenzione dai dazi e dalle
restrizioni quantitative o dalle misure di effetto equivalente
nel secondo, i prodotti beneficeranno di una progressiva
abolizione dei dazi, inclusi quelli di carattere fiscale, e
degli oneri di effetto equivalente, secondo i calendari
indicati all'articolo 9 per le tipologie di prodotti
individuate dagli Allegati II, III, IV e V. In caso di
difficoltà relative ad un determinato prodotto, è possibile
una revisione del relativo calendario, effettuata di comune
accordo dal Comitato di associazione, senza tuttavia giungere
a prolungarlo oltre il limite massimo del periodo transitorio.
L'Egitto potrà adottare misure eccezionali di durata limitata,
maggiorando o reintroducendo dazi doganali, nei limiti del 25
per cento ad valorem, in caso di industrie nuove o di
settori in corso di ristrutturazione od in gravi difficoltà.
L'intera disciplina richiamata si applica ai prodotti che
rientrano nei capitoli da 25 a 97 della nomenclatura combinata
e della tariffa doganale egiziana, fatta eccezione per i
prodotti indicati nell'Allegato I. L'Egitto è tenuto ad
informare il Comitato di associazione di ogni misura
eccezionale che intende adottare e, su richiesta della
Comunità, si tengono consultazioni sulle suddette misure e sui
settori di applicazione prima di attuarle. In occasione
dell'adozione di tali misure, l'Egitto presenta al Comitato un
calendario per l'abolizione dei dazi doganali di cui ha deciso
la reintroduzione. Detto calendario prevede la graduale
eliminazione di tali dazi, a tassi annuali uniformi, con
inizio al più tardi due anni dopo la loro introduzione. Il
Comitato di associazione può decidere un calendario
diverso.
E' altresì previsto che il Comitato di associazione possa,
in via eccezionale, per tener conto delle difficoltà attinenti
alla creazione di nuove industrie, autorizzare l'Egitto a
mantenere le misure eccezionali per un periodo massimo di
quattro anni oltre il periodo di transizione di dodici
anni.
Con riferimento ai prodotti agricoli, della pesca ed
agricoli trasformati (Capitolo 2), le Parti procedono alla
progressiva liberalizzazione degli scambi. In particolare, ai
prodotti agricoli si applicano le disposizioni dell'Allegato I
se sono di origine egiziana, dell'Allegato II se sono di
origine comunitaria; ai prodotti agricoli trasformati si
applicano le disposizioni dell'Allegato III. Un esame della
situazione verrà condotto dopo tre anni dalla data di entrata
in vigore dell'Accordo, al fine di determinare le misure da
applicare. Nell'Ambito del Consiglio di associazione le Parti
potranno accordarsi ulteriori concessioni. Ciascuna Parte può
modificare il regime previsto dall'Accordo in caso di
introduzione di una normativa specifica o di modifica o di
ampliamento delle disposizioni relative all'attuazione della
sua politica agricola, limitatamente ai prodotti toccati da
tali misure. Le disposizioni di tale capitolo si applicano ai
prodotti che rientrano nei capitoli da 1 a 24 della
nomenclatura combinata e della tariffa doganale egiziana ed ai
prodotti dell'Allegato I.
Tra le disposizioni comuni (Capitolo 3), l'articolo 17
introduce una clausola di standstill, in materia di
restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente, e
prevede altresì l'abolizione delle stesse dalla data di
entrata in vigore dell'Accordo. Inoltre, la norma pone il
divieto di restrizioni quantitative all'esportazione e misure
di effetto equivalente, fatte salve le ipotesi di
riesportazione verso un Paese terzo, nei confronti del quale
la Parte esportatrice applica restrizioni quantitative
all'esportazione, dazi all'esportazione o misure di effetto
equivalente; e di penuria grave o di minaccia di penuria grave
di un prodotto essenziale per la Parte esportatrice (articolo
25). Alle importazioni tra le Parti si applica l'aliquota
consolidata in sede di OMC o, se inferiore, quella in vigore
dopo il 1^ gennaio 1999. Le Parti si astengono dall'introdurre
qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna, che
provochi discriminazioni, anche in modo indiretto, tra
prodotti comunitari e prodotti egiziani simili.
Conseguentemente, i prodotti esportati verso il territorio di
una delle Parti non possono beneficiare di un rimborso delle
imposte indirette interne superiore all'ammontare delle
imposte indirette cui sono stati assoggettati. Le Parti sono
libere di mantenere ed istituire unioni doganali, zone di
libero scambio o stipulare Accordi di scambio
transfrontaliero, purché non incidano sul regime commerciale
previsto dall'Accordo e ne informino il Consiglio di
assoociazione. Infine, si applicano le disposizioni dell'OMC
relative alle contromisure in case di pratiche di
dumping; alle sovvenzioni ed alle misure compensative;
alle misure di salvaguardia.
1.3.2.2 Diritto di stabilimento e prestazione di servizi
(Titolo III, articoli 29-30).
Nel ribadire l'impegno a rispettare l'Accordo generale
sugli scambi di servizi (GATS), le Parti accettano di
considerare l'eventualità di concedere il diritto di
stabilimento alle società di una Parte nel territorio
dell'altra Parte e la liberalizzazione dei servizi prestati
dalle società di una Parte ad utenti dell'altra Parte. Il
Consiglio di associazione formulerà le raccomandazioni
relative, iniziando l'esame della questione al più tardi entro
cinque anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo.
1.3.2.3 Movimenti di capitale e altre disposizioni
economiche (Titolo IV, articoli 3l-38).
In materia di pagamenti e di movimenti di capitali
(Capitolo 1), le Parti si impegnano ad autorizzare tutti i
pagamenti correnti in moneta pienamente convertibile; a
garantire, dalla data di entrata in vigore dell'Accordo, la
libera circolazione dei capitali connessi agli investimenti
diretti effettuati per società costituite in conformità alle
leggi del Paese ospitante, la liquidazione od il rimpatrio di
tali investimenti e degli utili ad essi relativi; a tenere
consultazioni per agevolare la circolazione dei capitali e
giungere alla completa liberalizzazione. Tuttavia, in caso di
gravi difficoltà della bilancia dei pagamenti, sono ammesse le
misure restrittive dei pagamenti correnti che siano
strettamente necessarie.
Relativamente alla concorrenza ed alle altre questioni
economiche (Capitolo 2), l'AEMA vieta, nella misura in cui
possano incidere sugli scambi tra la Comunità e l'Egitto, gli
accordi tra imprese, ed associazioni di imprese e le pratiche
concordate che falsino la concorrenza; lo sfruttamento abusivo
di una posizione dominante; gli aiuti pubblici che falsino o
minaccino di falsare la concorrenza. Per gli aiuti pubblici
che non incidono sulla concorrenza, le Parti devono garantire
la trasparenza, mentre in materia di pratiche concordate
vietate è prevista la possibilità per le Parti di adottare
delle contromisure secondo le modalità di cui all'articolo 34,
paragrafo 5.
Le Parti si impegnano altresì ad adeguare i monopoli di
Stato di natura commerciale; ad eliminare le misure in grado
di distorcere gli scambi che siano relative alle imprese
pubbliche o a quelle cui siano stati concessi diritti speciali
od esclusivi; ad assicurare un'adeguata ed efficace tutela dei
diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale;
ad indirizzarsi verso la progressiva liberalizzazione degli
appalti pubblici.
1.3.2.4 Cooperazione economica (Titolo V articoli
39-61).
Le Parti si impegnano ad intensificare la loro
cooperazione economica nel reciproco interesse, al fine di
agevolare il conseguimento degli obiettivi globali
dell'Accordo, favorire le relazioni economiche tra le Parti
sostenere lo sviluppo economico e sociale dell'Egitto. Tale
cooperazione interessa, in via prioritaria, quei settori di
attività in cui si riscontrano delle difficoltà interne o che
risentono negativamente del processo di liberalizzazione
dell'economia egiziana e degli scambi tra l'Egitto e la
Comunità. La cooperazione, che terra conto della tutela
ambientale, privilegia inoltre I settori che possono favorire
il ravvicinamento delle economie comunitaria ed egiziana e le
misure volte a sviluppare la cooperazione intraregionale. Le
Parti possono anche concordare di estendere la cooperazione a
settori non contemplati dalle disposizioni del titolo in
esame.
In materia di istruzione e formazione, le Parti cooperano
al fine di migliorare la situazione di tali settori e di
rivolgere particolare attenzione all'accesso agli stessi da
parte delle donne. Detta cooperazione agevola inoltre
l'istituzione di legami tra organismi specializzati della
Comunità e dell'Egitto e promuove lo scambio di informazioni e
di esperienze e la condivisione di risorse tecniche
(articolo 42).
In merito al settore scientifico e tecnologico, le Parti
favoriscono l'instaurazione di vincoli permanenti tra le
comunità scientifiche delle Parti, in particolare, attraverso
l'accesso dell'Egitto ai programmi comunitari di ricerca e
sviluppo; la partecipazione dello stesso alle reti di
cooperazione decentrata, nonché la promozione di sinergie tra
formazione e ricerca. Esse riconoscono altresì che le
tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni rivestono
un ruolo fondamentale nello sviluppo economico e sociale e
pertanto si adoperano per una loro ulteriore diffusione
(articolo 52).
Con riferimento all'ambiente, l'Accordo individua una
serie di aspetti, quali la desertificazione e la gestione
delle risorse idriche; l'uso razionale dell'energia, l'impatto
dello sviluppo industriale e dell'agricoltura, sui quali
verterà la cooperazione, anche a livello regionale (articolo
44).
La cooperazione industriale, che può avvenire anche
tramite l'accesso dell'Egitto alle reti comunitarie di
ravvicinamento delle imprese ed alle reti create nel contesto
della cooperazione decentrata, concerne in particolare gli
investimenti, la cui promozione passa necessariamente
attraverso l'incremento dei trasferimenti di capitali, di
esperienze e di tecnologie verso l'Egitto. Una attenzione
particolare verrà prestata alla possibilità di creare joint
venture, specie a livello delle piccole e medie imprese
(articoli 45 e 46).
Al fine di attuare efficacemente l'Accordo, le Parti
procederanno al ravvicinamento delle legislazioni, dedicando
speciale attenzione ai servizi finanziari. In materia di
normalizzazione e di valutazione della conformità, l'Accordo
sottolinea anche la necessità d'innalzare il livello degli
organismi egiziani di valutazione, in vista della stipulazione
di accordi di reciproco riconoscimento (articoli 47-49).
Le Parti hanno inoltre stabilito di procedere alla
modernizzazione e alla ristrutturazione dei settori
dell'agricoltura e della pesca, nonché alla diversificazione
della relativa produzione e degli sbocchi (articolo 50),
In materia di trasporti, si attuerà la ristrutturazione e
l'ammodernamento delle infrastrutture e si interverrà per
migliorarne la gestione (articolo 51).
In ambito energetico, l'Accordo promuove lo sfruttamento
di energie rinnovabili; il perseguimento del risparmio e
dell'efficienza; il sostegno per l'ammodernamento e lo
sviluppo di reti energetiche e per la loro interconnessione
con le reti comunitarie (articolo 53).
La cooperazione si estende anche alla materia del turismo,
le cui priorità sono, inter alia, la promozione degli
investimenti nel settore, la coerenza delle politiche ad esso
relative, il sostegno della professionalità degli operatori
(articolo 54).
Le Parti si impegnano a sviluppare la cooperazione nel
settore doganale, anche in chiave regionale, al fine di
semplificare i controlli e le procedure di sdoganamento delle
merci; e di introdurre un documento amministrativo unico ed un
sistema che colleghi i regimi di transito della Comunità e
dell'Egitto (articolo 55).
Infine, la cooperazione concernerà anche il settore
statistico e materie, quali la tutela dei consumatori la
cooperazione nella lotta contro il riciclaggio del denaro
contro la fornitura ed il traffico illecito di sostanze
stupefacenti e psicotrope; contro il terrorismo.
1.3.3 Disposizioni non commerciali: Cooperazione sociale e
culturale
Accanto alle disposizioni commerciali, l'AEMA disciplina
altresì, nel Titolo VI, le relazioni tra le Parti in materia
di dialogo e cooperazione in campo sociale (Capitolo 1);
cooperazione per la prevenzione ed il controllo
dell'immigrazione clandestina (Capitolo 2), nonché
cooperazione per le questioni culturali, i mezzi audiovisivi e
l'informazione (Capitolo 3).
1.3.3.1 Dialogo e cooperazione in campo sociale (Titolo
VI, Capitolo 1, articoli 62-67).
Le Parti instaurano un dialogo continuativo su tutte le
questioni sociali di reciproco interesse, al fine di avviarsi
verso la libera circolazione dei lavoratori, la parità di
trattamento e l'integrazione sociale. Esse acconsentono ad
avviare il dialogo sulle condizioni di lavoro ed i diritti
previdenziali dei lavoratori di ciascuna Parte che risiedono e
sono occupati legalmente nel territorio dell'altra Parte
(articolo 62). A tal fine, le Parti intraprendono progetti e
programmi che sostengano le azioni volte a ridurre la
pressione migratoria; promuovere il ruolo della donna nello
sviluppo economico e sociale; sviluppare e consolidare i
programmi egiziani di pianificazione familiare e di tutela
della madre e del bambino; migliorare il sistema
previdenziale, nonché potenziare il sistema sanitario.
1.3.3.2 Cooperazione per la prevenzione ed il controllo
dell'immigrazione clandestina e delle altre questioni
consolari (Titolo VI, Capitolo 2, articoli 68-70).
Al fine di cooperare per prevenire e controllare
l'immigrazione clandestina, ciascuna Parte accetta di
riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul
territorio dell'altra Parte su richiesta di quest'ultima. Dopo
l'entrata in vigore dell'Accordo, le Parti negoziano e
concludono, su richiesta di una di esse, un Accordo bilaterale
che disciplini gli obblighi che stabiliscano obblighi
particolari per la riammissione dei loro cittadini. Se una
delle Parti lo ritiene necessario, tali Accordi comprendono
anche disposizioni per la riammissione di cittadini di Paesi
terzi. Detti Accordi precisano le categorie di persone a cui
si applicano queste disposizioni, nonché le modalità della
loro riammissione. L'Egitto si è impegnato a fornire
un'adeguata assistenza finanziaria per l'attuazione di tali
Accordi (articolo 69). Il Consiglio di associazione è
competente ad esaminane le iniziative comuni volte a
combattere l'immigrazione clandestina, nonché a risolvere le
altre questioni consolari (articolo 70).
1.3.3.3 Cooperazione per le questioni culturali, i mezzi
audiovisivi e l'informazione (Titolo VI, Capitolo 3, articolo
71).
La cooperazione culturale riguarda sia la conservazione ed
il restauro del patrimonio storico e culturale; gli scambi di
mostre d'arte, di compagnie dello spettacolo, di artisti,
letterati e intellettuali e di manifestazioni culturali; le
traduzioni; la formazione degli operatori culturali; le
iniziative di natura commerciale. Le Parti hanno, inoltre,
stabilito di consentire all'Egitto di partecipane ai programmi
comunitari relativi a tale settore. Una particolare attenzione
verrà, infine, dedicata ai giovani ed alle tecniche di
espressione e di comunicazione attraverso i mezzi scritti e
audiovisivi, alle questioni relative alla tutela del
patrimonio ed alla diffusione della cultura.
Un gruppo di lavoro, da istituire entro un anno dalla data
di entrata in vigore dell'Accordo, valuterà i progressi
registrati nei settori disciplinati in tali capitoli
(articolo 67).
1.3.4 Cooperazione finanziaria (Titolo VII, articoli
72-73).
La cooperazione in tale settore riguarderà numerosi
aspetti, quali la promozione delle riforme finalizzate alla
modernizzazione dell'economia; il potenziamento delle
infrastrutture economiche; la promozione degli investimenti
privati e delle attività generatrici di posti di lavoro;
l'adeguamento alle ripercussioni sull'economia egiziana della
progressiva introduzione di una zona di libero scambio; la
determinazione di misure di accompagnamento delle politiche
sociali; il miglioramento delle capacità e delle competenze
egiziane in materia di tutela dei diritti di proprietà
intellettuale; la determinazione di misure per l'attuazione
degli accordi bilaterali in materia di immigrazione
clandestina; ed, infine, l'individuazione di misure di
accompagnamento per l'adozione e l'attuazione della
legislazione sulla concorrenza.
1.3.5 Disposizioni istituzionali, generali e finali
(Titolo VIII, articoli 74-92).
L'AEMA istituisce un Consiglio di associazione (ConsAss)
incaricato di sorvegliare l'applicazione e l'attuazione
dell'Accordo. Il ConsAss è composto, da un lato, dai membri
del Consiglio dell'Unione europea e da membri della
Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da membri
del Governo egiziano. Il ConsAss si riunisce a livello
ministeriale una volta l'anno, nonché tutte le volte che
risulti necessario od opportuno. Il ConsAss è presieduto a
turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea e da un
membro del Governo egiziano. Esso ha il potere di prendere
decisioni nei casi specificamente indicati dall'Accordo e può,
altresì, formulare delle raccomandazioni. Entrambe sono
adottate di comune accordo tra le Parti. Il ConsAss esamina
tutte le questioni importanti relative all'Accordo, nonché le
questioni bilaterali ed internazionali di reciproco
interesse.
Il ConsAss è affiancato da un Comitato di associazione
(ComAss), incaricato dell'attuazione dell'Accordo e di
esercitare le competenze delegategli dal Consiglio stesso. Il
ComAss è composto da funzionari rappresentanti i membri del
Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle
Comunità europee, da un lato, e da rappresentanti del Governo
egiziano, dall'altro. Esso é presieduto a turno da un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dell'Unione
europea e da un rappresentante del Governo egiziano. Anche il
ComAss può adottare decisioni, di comune accordo tra le
Parti.
L'Accordo prevede un meccanismo per la soluzione delle
controversie, che si svolge in seno al ConsAss e termina con
una decisione. Qualora non sia possibile pervenire ad una
soluzione in tal modo, ciascuna Parte può attivare una
procedura di arbitrato (articolo 82).
Le disposizioni contenute negli articoli da 83 a 86
dettano alcuni pnincìpi generali, vietando misure
discriminatorie (articolo 84), ma consentendo di adottare
provvedimenti necessari a precludere la divulgazione di
informazioni contrarie agli interessi essenziali in materia di
sicurezza o, comunque, provvedimenti in qualche modo inerenti
alla sicurezza (articolo 83). In materia di imposte dirette,
l'Accordo non determina un ampliamento dei benefìci concessi
da una delle Parti con accordo internazionale; né impedisce
l'adozione o l'applicazione di misure volte a combattere
l'evasione o l'elusione fiscale. Infine, l'articolo 86 dispone
che ciascuna Parte può adottare contromisure nel caso l'altra
Parte violi l'Accordo. Eccetto i casi di violazione
sostanziale (si ha violazione sostanziale in caso di denuncia
dell'Accordo non sancita dalle norme generali di diritto
internazionale ed in caso di inosservanza di uno degli
elementi base dell'Accordo, così da determinare un contesto
pregiudizievole per le consultazioni tra le Parti e per gli
obiettivi dell'Accordo) essa dovrà preventivamente informare
della violazione il ConsAss, affinché questo possa trovare una
soluzione accettabile per entrambe le parti.
1.3.6 Allegati e Protocolli.
L'Accordo è corredato da sei Allegati e cinque Protocolli
che costituiscono parte integrante dell'Accordo (articolo
87):
Allegato I Elenco dei prodotti agricoli e dei
prodotti agricoli trasformati contemplati dai capitoli da 25 a
97 del sistema armonizzato di cui agli articoli 7 e 12;
Allegato II Elenco dei prodotti industriali
originari della Comunità ai quali si applica all'importazione
in Egitto, il calendario di smantellamento tariffario di cui
all'articolo 9, paragrafo 1;
Allegato III Elenco dei prodotti industriali
originari della Comunità ai quali si applica, all'importazione
in Egitto, il calendario di smantellamento tariffario di cui
all'articolo 9, paragrafo 2;
Allegato IV Elenco dei prodotti industriali
originari della Comunità ai quali si applica, all'importazione
in Egitto, il calendario di smantellamento tariffario di cui
all'articolo 9, paragrafo 3;
Allegato V Elenco dei prodotti industriali
originari della Comunità di cui all'articolo 9, paragrafo
4;
Allegato VI Diritti di proprietà intellettuale di
cui all'articolo 37;
Protocollo n. 1: Regime applicabile alle
importazioni nella Comunità di prodotti agricoli originari
dell'Egitto;
Protocollo n. 2: Regime applicabile alle
importazioni in Egitto di prodotti agricoli originari della
Comunità;
Protocollo n. 3: Regime applicabile ai prodotti
agricoli trasformati;
Protocollo n. 4: Definizione della nozione di
"prodotti originari" e metodi di cooperazione
amministrativa;
Protocollo n. 5: Assistenza reciproca tra le
autorità amministrative nel settore doganale.