XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4500




        Onorevoli Colleghi! - Il legislatore attento, deve saper cogliere gli aspetti allarmanti che si nascondono dietro fenomeni che, pur se rientrano apparentemente nella libertà di scelta e nella sfera privata dei singoli cittadini, comportano conseguenze sotto il profilo sociale ed economico di non trascurabile rilevanza per la collettività e che pongono a rischio princìpi di tutela dei soggetti più deboli presenti già nella nostra Carta costituzionale.
        Negli ultimi anni nel nostro Paese si è presentato un fenomeno di crescita esponenziale di unioni matrimoniali tra persone in età avanzata e giovani, o addirittura giovanissime donne; si tratta in particolar modo di seconde nozze.
        L'incremento di questo fenomeno, a causa del massiccio flusso migratorio che ha interessato il nostro Paese e ai ben noti benefìci relativi all'acquisizione della cittadinanza italiana e alla reversibilità della pensione, ha registrato negli ultimi tempi una decisiva impennata.
        L'enorme divario nella differenza di età tra i coniugi fa sorgere spesso nell'opinione pubblica e negli amministratori chiamati a celebrare questi matrimoni un ragionevole dubbio sulla sincera veridicità e purezza d'intenti di queste unioni che appaiono essere condizionate da interessi di natura diversa.
        Questo pensiero diffuso è spesso confermato da fatti concreti: sono oramai centinaia, in tutta Italia, i matrimoni "fasulli" scoperti dalle Forze dell'ordine.
        In questa società sempre più fondata su una visione economica della vita prettamente consumistica, anche il matrimonio può divenire una sorta di affare finalizzato al raggiungimento di determinati benefìci: permesso di soggiorno, cittadinanza e anche una più adeguata sistemazione economica.
        La presente proposta di legge va, infatti, inquadrata nel contesto storico e sociale in cui si colloca. Il legislatore è pertanto chiamato ad intervenire per limitare le iniquità che da queste unioni matrimoniali, quantomeno atipiche, ricadono sui figli nati dal primo matrimonio.
        La ratio che spinge ad intervenire in questo ambito è quella di correggere necessariamente l'aspetto più preoccupante legato alle conseguenze dirette che scaturiscono da queste unioni matrimoniali, e in particolare quelle a danno di eventuali figli disabili nati dal primo matrimonio rispetto ai benefìci di reversibilità sulla pensione del genitore in caso di morte. La normativa vigente ai sensi dell'articolo 13 del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, come modificato dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e sostituito dall'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, prevede che il trattamento indiretto e di reversibilità spetta nella misura del 60 per cento al coniuge e del 20 per cento a ciascun figlio se in concorso con il coniuge, ovvero il 40 per cento a ciascun figlio in assenza del coniuge; in ogni caso la somma delle quote non può superare il tetto massimo della pensione che sarebbe spettata al lavoratore.
        Questa disposizione appare, alla luce dei fatti descritti, decisamente penalizzante nei riguardi dei soggetti più deboli, quali i figli disabili.
        Riteniamo quindi doveroso, in sede di ripartizione dell'assegno di reversibilità, privilegiare il figlio superstite disabile rispetto al coniuge superstite non genitore e soggetto normodotato, e non necessariamente nell'ipotesi che in questi casi le nozze rappresentino un espediente per ottenere a spese della collettività benefìci indebiti.
        Vale la pena di ricordare comunque che l'istituto della reversibilità nella ratio del legislatore nasceva al fine di tutelare la vedova del titolare di pensione che presumibilmente aveva trascorso con lui una intera vita, che aveva contribuito con il proprio lavoro al benessere della famiglia e destinata a sopravvivere alcuni anni al marito. Oggi con l'espediente illustrato le casse previdenziali rischiano di dover versare la pensione di reversibilità per 30-40 anni oltre il previsto. Questo è uno spunto comunque di riflessione, ma non materia trattata da questa proposta di legge.
        Premessa quindi la libertà di scelta di tutti i cittadini di poter agire e comportarsi nel modo che ritengano più corretto a meno che, ovviamente, non sia in contrasto con la legge, appare ovvio dover intervenire almeno in favore dei figli disabili al fine di apportare le dovute modifiche in modo tale che i primi beneficiari e coloro che debbano godere di maggiori diritti rispetto alla ripartizione delle quote sulla pensione di reversibilità siano i figli avuti nel precedente matrimonio almeno se disabili gravi.
        La presente proposta di legge, usando la tecnica legislativa della novella, va a modificare la vigente normativa, arginando l'uso strumentale dell'istituto della pensione ai superstiti e rafforzando la legislazione già vigente in materia di tutela di portatori di handicap.




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