XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4500
Onorevoli Colleghi! - Il legislatore attento, deve
saper cogliere gli aspetti allarmanti che si nascondono dietro
fenomeni che, pur se rientrano apparentemente nella libertà di
scelta e nella sfera privata dei singoli cittadini, comportano
conseguenze sotto il profilo sociale ed economico di non
trascurabile rilevanza per la collettività e che pongono a
rischio princìpi di tutela dei soggetti più deboli presenti
già nella nostra Carta costituzionale.
Negli ultimi anni nel nostro Paese si è presentato un
fenomeno di crescita esponenziale di unioni matrimoniali tra
persone in età avanzata e giovani, o addirittura giovanissime
donne; si tratta in particolar modo di seconde nozze.
L'incremento di questo fenomeno, a causa del massiccio
flusso migratorio che ha interessato il nostro Paese e ai ben
noti benefìci relativi all'acquisizione della cittadinanza
italiana e alla reversibilità della pensione, ha registrato
negli ultimi tempi una decisiva impennata.
L'enorme divario nella differenza di età tra i coniugi fa
sorgere spesso nell'opinione pubblica e negli amministratori
chiamati a celebrare questi matrimoni un ragionevole dubbio
sulla sincera veridicità e purezza d'intenti di queste unioni
che appaiono essere condizionate da interessi di natura
diversa.
Questo pensiero diffuso è spesso confermato da fatti
concreti: sono oramai centinaia, in tutta Italia, i matrimoni
"fasulli" scoperti dalle Forze dell'ordine.
In questa società sempre più fondata su una visione
economica della vita prettamente consumistica, anche il
matrimonio può divenire una sorta di affare finalizzato al
raggiungimento di determinati benefìci: permesso di soggiorno,
cittadinanza e anche una più adeguata sistemazione
economica.
La presente proposta di legge va, infatti, inquadrata nel
contesto storico e sociale in cui si colloca. Il legislatore è
pertanto chiamato ad intervenire per limitare le iniquità che
da queste unioni matrimoniali, quantomeno atipiche, ricadono
sui figli nati dal primo matrimonio.
La ratio che spinge ad intervenire in questo ambito
è quella di correggere necessariamente l'aspetto più
preoccupante legato alle conseguenze dirette che scaturiscono
da queste unioni matrimoniali, e in particolare quelle a danno
di eventuali figli disabili nati dal primo matrimonio rispetto
ai benefìci di reversibilità sulla pensione del genitore in
caso di morte. La normativa vigente ai sensi dell'articolo 13
del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 636, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, come
modificato dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218,
e sostituito dall'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n.
903, prevede che il trattamento indiretto e di reversibilità
spetta nella misura del 60 per cento al coniuge e del 20 per
cento a ciascun figlio se in concorso con il coniuge, ovvero
il 40 per cento a ciascun figlio in assenza del coniuge; in
ogni caso la somma delle quote non può superare il tetto
massimo della pensione che sarebbe spettata al lavoratore.
Questa disposizione appare, alla luce dei fatti descritti,
decisamente penalizzante nei riguardi dei soggetti più deboli,
quali i figli disabili.
Riteniamo quindi doveroso, in sede di ripartizione
dell'assegno di reversibilità, privilegiare il figlio
superstite disabile rispetto al coniuge superstite non
genitore e soggetto normodotato, e non necessariamente
nell'ipotesi che in questi casi le nozze rappresentino un
espediente per ottenere a spese della collettività benefìci
indebiti.
Vale la pena di ricordare comunque che l'istituto della
reversibilità nella ratio del legislatore nasceva al
fine di tutelare la vedova del titolare di pensione che
presumibilmente aveva trascorso con lui una intera vita, che
aveva contribuito con il proprio lavoro al benessere della
famiglia e destinata a sopravvivere alcuni anni al marito.
Oggi con l'espediente illustrato le casse previdenziali
rischiano di dover versare la pensione di reversibilità per
30-40 anni oltre il previsto. Questo è uno spunto comunque di
riflessione, ma non materia trattata da questa proposta di
legge.
Premessa quindi la libertà di scelta di tutti i cittadini
di poter agire e comportarsi nel modo che ritengano più
corretto a meno che, ovviamente, non sia in contrasto con la
legge, appare ovvio dover intervenire almeno in favore dei
figli disabili al fine di apportare le dovute modifiche in
modo tale che i primi beneficiari e coloro che debbano godere
di maggiori diritti rispetto alla ripartizione delle quote
sulla pensione di reversibilità siano i figli avuti nel
precedente matrimonio almeno se disabili gravi.
La presente proposta di legge, usando la tecnica
legislativa della novella, va a modificare la vigente
normativa, arginando l'uso strumentale dell'istituto della
pensione ai superstiti e rafforzando la legislazione già
vigente in materia di tutela di portatori di
handicap.