XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4500




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 13 regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

        "Nel caso di figli disabili gravi nati da un precedente matrimonio e in concorso con il coniuge non genitore, la pensione ai superstiti è stabilita nella misura del 60 per cento ai figli e del 20 per cento al coniuge, fermo restando il limite massimo di cui al quarto comma".



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