XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4500
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 13 regio decreto-legge 14 aprile 1939, n.
636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939,
n. 1272, e successive modificazioni, dopo il secondo comma è
inserito il seguente:
"Nel caso di figli disabili gravi nati da un precedente
matrimonio e in concorso con il coniuge non genitore, la
pensione ai superstiti è stabilita nella misura del 60 per
cento ai figli e del 20 per cento al coniuge, fermo restando
il limite massimo di cui al quarto comma".