XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4499
Onorevoli Colleghi! - L'adozione del project
financing per la costruzione di opere pubbliche, introdotto
in sede di revisione della legge quadro sui lavori pubblici,
legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni, cosiddetta
"legge Merloni", rappresenta ormai uno strumento efficace e
necessario per consentire al capitale privato di partecipare
allo sviluppo e all'ammodernamento del Paese.
In sede di attuazione del project financing, in
alcuni casi specifici, si sono presentate delle problematiche
non considerate dal legislatore, in particolare in merito al
coordinamento con la disciplina inerente l'imposta comunale
sugli immobili.
Infatti, la legge Merloni prevede che per realizzare opere
pubbliche o di pubblica utilità si possa affidare in
concessione la "progettazione definitiva, la progettazione
esecutiva e la progettazione dei lavori pubblici o di pubblica
utilità , e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente
collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica" a
soggetti privati (project financing) verso un
corrispettivo rappresentato dal diritto di gestirla
funzionalmente e di sfruttarla economicamente.
Contestualmente, il decreto legislativo n. 504 del 1992,
che ha istituito l'imposta comunale sugli immobili (ICI)
all'articolo 7 (Esenzioni), comma 1, lettera a),
dispone l'esenzione dall'ICI per gli immobili posseduti da una
serie di enti pubblici fra cui le aziende sanitarie locali,
destinati esclusivamente agli scopi istituzionali dei
medesimi; la lettera i) del medesimo comma 1 esenta gli
immobili utilizzati da enti non commerciali per scopi
umanitari, quali attività assistenziali, previdenziali,
sanitarie, didattiche, culturali, ricreative e similari.
Nel caso in cui, mediante il project financing,
siano realizzate opere pubbliche destinate ai medesimi scopi
istituzionali previsti dalle citate lettere a) e i)
del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 504 del
1992, utilizzando dunque risorse private che sopperiscono alla
carenza di risorse finanziarie delle amministrazioni pubbliche
locali, si dovrebbero per principio ricreare le medesime
situazioni per cui la legge prevede l'esenzione ai fini
ICI.
Tuttavia, nella pratica, il requisito di "possesso
diretto" da parte della pubblica amministrazione non viene
soddisfatto nei casi in cui, per assicurare il finanziamento
dei privati che realizzano l'opera, si attribuisce ai
medesimi, in funzione di garanzia patrimoniale dei prestiti
ottenuti dai privati dagli istituti bancari, la proprietà
degli immobili costruiti.
Sotto altro profilo, il diritto di gestire funzionalmente
e di sfruttare con profitto l'opera può sembrare incompatibile
con la destinazione esclusiva di essa agli scopi suddetti,
pure se lo sfruttamento consista nel mettere l'opera a
disposizione dell'ente concedente verso il pagamento di
tariffe o di canoni.
Questa non coincidenza con i requisiti di legge per
l'esenzione dall'ICI rischia di comportare una palese
dissuasione dall'impiego di una forma di finanziamento delle
opere pubbliche che il legislatore intende favorire e una
conseguente penalizzazione di situazioni in realtà del tutto
corrispondenti a quelle cui l'esenzione spetta.
Si valuti, ad esempio, il caso di un ospedale costruito
mediante il ricorso al project financing, con
finanziamento in parte della regione, in parte dell'azienda
sanitaria locale (ASL) competente per territorio. L'immobile,
in tale caso, non godrebbe dell'esenzione dall'ICI, in quanto
la proprietà dell'opera sarebbe della società concessionaria,
che per recuperare i costi della realizzazione riceve dalla
ASL un canone o una tariffa, a titolo di pagamento differito
dei lavori pubblici eseguiti.
In realtà si tratta pur sempre di un ospedale destinato ai
medesimi scopi di sanità pubblica, che le norme in materia di
esenzioni ICI intendono favorire.
Appare pertanto inopportuno che l'opera in questione sia
soggetta all'ICI, in conseguenza della mera titolarità della
proprietà in capo a soggetto diverso dalla ASL.
Pertanto, la presente proposta di legge è finalizzata a
superare la disparità di trattamento, che si verifica a causa
della mancanza di un riferimento normativo che equipari le
fattispecie ugualmente meritevoli di esenzione dall'ICI,
estendendo la medesima esenzione anche alle opere pubbliche,
realizzate mediante il ricorso al project financing.