XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4499




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è inserito il seguente:

        "1-bis. I fabbricati realizzati mediante concessione di lavori pubblici ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e seguenti, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono esenti dall'imposta se e nella parte in cui sono utilizzati per gli scopi che, ai sensi delle lettere a) e i) del comma 1 del presente articolo, comportano esenzione, ancorché siano posseduti e gestiti dal soggetto concessionario".



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