XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4499
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, è inserito il seguente:
"1-bis. I fabbricati realizzati mediante concessione
di lavori pubblici ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e
seguenti, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, sono esenti dall'imposta se e nella parte in
cui sono utilizzati per gli scopi che, ai sensi delle lettere
a) e i) del comma 1 del presente articolo,
comportano esenzione, ancorché siano posseduti e gestiti dal
soggetto concessionario".