XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4492
Onorevoli Colleghi! - Il fenomeno immigratorio è
questione epocale: non solo richiede l'impegno politico
prioritario dei governi e dei parlamenti, ma investe valori di
fondo che segnano il grado di civiltà di un Paese, di una
società. Nel corso di questi anni le politiche concrete
dell'Italia e dell'Europa si sono misurate spesso su un
terreno che ha rimosso o cancellato la condizione di vita
quotidiana degli immigrati. I morti senza nome sepolti nei
nostri mari o nelle isole come Lampedusa, fanno notizia per
qualche giorno. Poi quelle persone, che cercano di sfuggire
alla fame e alle guerre, diventano numeri. Numeri che non
possono superare i flussi programmati, salvo entrare
automaticamente nella categoria dei clandestini; fantasmi che
turbano i sonni e alimentano le insicurezze dei cittadini
italiani a cui sono proposti come responsabili di tutti i
guai, o comunque come sicuri criminali. Nella migliore delle
ipotesi diventano braccia da sfruttare per una stagione.
Nelle dichiarazioni e nelle statistiche, che pure segnano
la differenza tra civiltà e barbarie, non si va mai oltre un
pur meritevole concetto di solidarietà umana, fermo restando
un contesto dato, cioè un'operazione di razionalizzazione
dentro questo mercato, dentro questo sviluppo. Così, si tenta
persino di ordinare la domanda e l'offerta di immigrazione,
ridotta essa stessa ad uno statuto di merci. In tal modo non
si vedono o non si vogliono vedere, le persone, il dolore, la
sofferenza e la deprivazione. In tal modo non si riesce a
partire dalla considerazione della persona, dell'immigrato,
per ragionare sul modello di sviluppo, ma lo si riduce invece
ad entità di compatibilità.
La collocazione sempre precaria sul mercato del lavoro
dello straniero extracomunitario o la sua condizione spesso di
clandestino, condizioni non scelte ma subite per sopravvivere,
ne sono la concreta testimonianza. Non è un caso che la
cosiddetta "legge Bossi-Fini" (legge n. 189 del 2002), nel
costruire persino un doppio binario giuridico nel trattamento
di cittadini italiani e stranieri extracomunitari, trasforma
il permesso di soggiorno in contratto di soggiorno. Fissa per
legge, cioè, che la permanenza in Italia dello straniero
extracomunitario è limitata al periodo in cui il suo lavoro
sarà considerato utile alla nostra economia o alle nostre
famiglie. Si nega così, in via di principio, la cittadinanza
piena agli immigrati, e per questo si consente loro di
accedere al massimo alla categoria dell'elemosina per
giustificare le ricorrenti sanatorie cui attingere manodopera
per i nostri lavori poveri.
Parliamo di un fenomeno sociale e per questo politico. Un
modello sociale, il nostro, che genera lavoro povero, e che,
all'estremo di questo lavoro povero, non è in grado di
garantire nemmeno la copertura. Un fenomeno che chiama in
causa l'organizzazione del lavoro e la distribuzione del
reddito da lavoro. Ma questa è la condizione prodotta da una
globalizzazione capitalista che causa crisi, che genera
mobilità assoluta delle merci e dei capitali, ma non consente
quella degli uomini e delle donne.
La clandestinità, dunque, si presenta come patologia
propria di un sistema socio-economico, di un mondo
attraversato da guerre "preventive ed infinite", e di un
impianto legislativo che tenta di costruire fortezze
invalicabili. Ma l'immigrazione è ormai fenomeno strutturale,
che non verrà impedito con i cannoneggiamenti alle frontiere e
con i rimpatri forzati, né verrà disincentivato con i regimi
separati che negano diritti e generano precarietà. Si tratta
perciò di invertire le politiche italiane ed europee fin qui
praticate e di tradurle in modelli di società e di sviluppo
davvero alternativi.
In questo contesto, la questione del diritto di voto ai
cittadini stranieri extracomunitari si impone con particolare
rilevanza. Essa rappresenta simbolicamente e concretamente il
riconoscimento dei diritti civili, giuridici e politici,
requisiti indispensabili per una effettiva partecipazione in
una realtà sociale. Non è un caso che la maggioranza dei
cittadini italiani si dichiari favorevole al diritto di voto
per chi lavora e paga le tasse. Perché questo è nell'ordine
del buon senso comune. Ma riconoscere la legittimità del
diritto di voto, significa, nella società globale, anche
riconoscere altre soggettività in un quadro di diritti
universali e universalmente riconosciuti. Significa invertire
la tendenza ad imporre precarietà per garantire lavori e
servizi. Significa affrontare per tutte e tutti, italiani e
stranieri, la questione della rappresentanza politica e
istituzionale, anche mettendo in discussione gli attuali
sistemi.
Il diritto di voto chiama in causa una nuova stagione di
diritti fondamentali per tutte e tutti, in un mondo
attraversato da migrazioni irrefrenabili e da soggetti
migranti destinati a incrociare e a relazionarsi con altre
storie, culture, abitudini. Il livello di accoglienza e di
ricchezza umana e sociale che si potrà trarre da queste
esperienze (o il suo contrario) è destinato a segnare la vita
delle nostre città e dei nostri quartieri, nonché il grado di
civile convivenza del continente Europa. Per queste ragioni,
consideriamo necessario, oggi, affrontare insieme la questione
dei diritti, ponendo il tema della cittadinanza.
Il primo provvedimento organico sulla cittadinanza
italiana è rappresentato dalla legge 13 giugno 1912, n. 555.
Questa legge, pur con dei limiti, ha introdotto
nell'ordinamento italiano un sistema omogeneo destinato a
rimanere in vigore, sia pure con significative modifiche, per
ottant'anni fino cioè, all'entrata in vigore della legge 5
febbraio 1992, n. 91. Tale legge, pur essendo stata emanata da
poco più di un decennio, risente dei clima socio-economico di
quegli anni, ed ha recepito solo marginalmente il fenomeno
rappresentato dall'immigrazione dall'estero di consistenti
flussi di stranieri senza alcun precedente legame con
l'Italia. Anche confrontandola con quelle degli altri Stati
membri dell'Unione europea, la legge 5 febbraio 1992, n. 91,
non appare in grado di recepire la domanda derivante dalle
attuali dimensioni del fenomeno dell'immigrazione. Di qui la
totale inadeguatezza della normativa vigente in tema di
concessione della cittadinanza. Un esempio per tutti è
rappresentato dallo jus sanguinis, il diritto di sangue,
il principio in base al quale è cittadino italiano chi nasce
da genitori italiani o chi ha uno degli ascendenti in linea
diretta di secondo grado con cittadinanza italiana. Tale
criterio fondante si contrappone allo jus soli, basato
sul luogo di nascita, che nella normativa vigente è
subordinato a condizioni fortemente restrittive.
La diversità socio-culturale rappresenta per il nostro
Paese una ricchezza da non disperdere e uno dei pilastri della
costruzione democratica della Repubblica. Non a caso riteniamo
che la parola chiave sia "interculturalità" concettualmente
diversa dalla parola "integrazione", che mantiene un'ambiguità
di fondo. Il fine ultimo è dunque creare un maggiore senso di
identificazione, nel rispetto delle diversità linguistiche,
religiose e etiche, e un maggiore coinvolgimento nelle
istituzioni politiche, anche, e non solo, attraverso il
diritto di voto.
La cittadinanza è la condizione giuridica di chi
appartiene a uno Stato ed è titolare dei diritti politici, che
si esercitano secondo il suo ordinamento, e dei relativi
obblighi. L'odierno dibattito politico concentra la sua
attenzione sul problema del diritto di voto dei cittadini
stranieri. Per le ragioni di ordine sociale, etico e politico
che abbiamo fin qui illustrato, si rende necessario fare un
salto in avanti ed affrontare il tema dei diritti degli
stranieri in modo più complessivo. E' fin troppo evidente che
è il diritto di voto a dover discendere dallo status di
cittadino e non viceversa. Il concetto di cittadinanza esprime
dal punto di vista giuridico il complesso di diritti e doveri
che legano i cittadini allo Stato.
La presente proposta di legge si pone un obiettivo
rilevante: riconoscere la cittadinanza quale diritto
soggettivo, ovvero riconoscere tale condizione giuridica quale
posizione direttamente garantita dal legislatore, in modo da
assicurare al titolare il soddisfacimento di una propria
utilità sostanziale.
Tale obiettivo è raggiunto tenendo conto di due criteri
fondanti: scardinare i rigidi princìpi che hanno ispirato la
normativa vigente ampliando e semplificando i criteri di
acquisizione della cittadinanza italiana, tra cui,
fondamentale, l'abbassamento a tre anni dell'obbligo di
risiedere in Italia; snellire la procedura di acquisizione
affidando gli adempimenti burocratici - la cui disposizione è
rinviata ad un apposito regolamento - all'ufficio territoriale
del Governo della provincia nel cui territorio risulta
risiedere il richiedente. Ne consegue pertanto che la
cittadinanza diventa a tutti gli effetti un diritto
soggettivo, designando la posizione giuridica del cittadino
nei confronti della pubblica amministrazione.
Riteniamo che questi due aspetti insieme possano garantire
il necessario adeguamento delle parti sostanziali della
normativa vigente all'attuale situazione socio-economica
caratterizzata da un fenomeno immigratorio rilevante.
La presente proposta di legge è concepita come modifica
della normativa vigente (legge 5 febbraio 1992, n. 91) di cui
tuttavia si mantengono inalterate alcune parti (articoli 1, 2,
12, 14, 17, 19, 20, 21, 23). Altri articoli della medesima
legge sono stati invece abrogati perché incompatibili con il
nuovo impianto o perché ripresi con qualche modifica in altre
parti del presente progetto di legge.
L'articolo 1 prevede i casi che precludono il
riconoscimento della cittadinanza, ovvero la condanna per uno
dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e
III del codice penale e la sussistenza di comprovati motivi
inerenti alla sicurezza della Repubblica.
L'articolo 2 stabilisce che l'organo competente per il
riconoscimento della cittadinanza è il prefetto. Questo
articolo estende tale procedura a tutti casi in cui è previsto
il riconoscimento della cittadinanza (vedi articolo 4 della
presente proposta di legge) consegnando al prefetto competente
per territorio il compito di istruire la pratica di
riconoscimento della cittadinanza, verificare la sussistenza
dei requisiti e concluderla attraverso il rilascio
dell'"attestato di riconoscimento della cittadinanza
italiana".
L'articolo 3 prevede il respingimento delle istanze da
parte del prefetto qualora sussistano cause ostative.
L'articolo 4 introduce i requisiti per il riconoscimento
della cittadinanza. E' qui che al principio dello jus
sanguinis si affianca quello dello jus soli
estendendo ai figli degli stranieri nati sul territorio della
Repubblica il riconoscimento della cittadinanza. L'obbligo di
residenza per la presentazione dell'istanza è abbassato per
tutti i casi a tre anni.
L'articolo 5 stabilisce le condizioni in base alle quali è
previsto un nuovo riconoscimento della cittadinanza se persa
ai sensi dell'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992,
n. 91.
L'articolo 6 stabilisce l'esercizio dei diritti civili per
l'apolide e per lo straniero a cui è riconosciuto lo
status di rifugiato.
L'articolo 7 stabilisce norme per gli stranieri,
maggiorenni e minorenni, adottati da cittadini italiani in
caso di revoca dell'adozione.
L'articolo 8 stabilisce il termine di un anno per la
definizione del procedimento di riconoscimento della
cittadinanza.
L'articolo 9 stabilisce le modalità di conservazione o
rinuncia della cittadinanza italiana.
L'articolo 10 stabilisce l'abrogazione delle disposizioni
incompatibili con la legge, fatte salve le disposizioni più
favorevoli previste da leggi italiane o da accordi
internazionali e rimanda l'emanazione delle disposizioni
necessarie per l'attuazione della legge ad un regolamento
abrogando quelli oggi in vigore.