XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4492
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è
sostituito dal seguente:
"Art. 6. - 1. Precludono il riconoscimento della
cittadinanza ai sensi delle lettere a), b), d), e), f), g)
ed i) del comma 1 dell'articolo 9:
a) la condanna per uno dei delitti previsti nel
libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice
penale;
b) la sussistenza, nel caso specifico, di
comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.
2. La riabilitazione fa cessare gli effetti
preclusivi della condanna.
3. Il riconoscimento della cittadinanza è sospeso
fino a comunicazione della sentenza definitiva, se sia stata
promossa azione penale per uno dei delitti di cui al comma 1,
lettera a)".
Art. 2.
1. L'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è
sostituito dal seguente:
"Art. 7. - 1. La cittadinanza è riconosciuta con
atto del prefetto competente per territorio, denominato
"Attestato di riconoscimento della cittadinanza italiana", a
richiesta dell'interessato, presentata al sindaco del comune
di residenza o alla competente autorità consolare".
Art. 3.
1. L'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è
sostituito dal seguente:
"Art. 8. - 1. Il prefetto competente per territorio
respinge l'istanza di riconoscimento della cittadinanza di cui
all'articolo 7 ove sussistano le cause ostative previste
all'articolo 6. Ove si tratti di ragioni inerenti la sicurezza
della Repubblica, è richiesto il parere conforme del Consiglio
di Stato. L'istanza respinta può essere riproposta dopo due
anni dall'emanazione del relativo provvedimento.
2. L'emanazione dell'ordinanza di rigetto
dell'istanza è preclusa quando dalla data di presentazione
dell'istanza medesima, corredata dalla prescritta
documentazione, sia decorso il termine di un anno.
3. L'attestato di riconoscimento della cittadinanza
italiana di cui all'articolo 7 non ha effetto se la persona a
cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica
dell'attestato medesimo, giuramento di essere fedele alla
Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello
Stato".
Art. 4.
1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992,
n. 91, è sostituito dal seguente:
"1. La cittadinanza italiana è riconosciuta dal
prefetto della provincia di residenza:
a) allo straniero o all'apolide del quale il padre
o la madre o uno degli ascendenti in linea diretta di secondo
grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel
territorio della Repubblica e, in entrambi casi, vi risiede
legalmente da almeno tre anni;
b) allo straniero maggiorenne adottato da
cittadino italiano;
c) allo straniero minorenne adottato da cittadino
italiano;
d) allo straniero che ha prestato servizio, anche
all'estero, per almeno tre anni alle dipendenze dello
Stato;
e) al cittadino di uno Stato membro dell'Unione
europea se risiede legalmente da almeno tre anni nel
territorio della Repubblica;
f) all'apolide che risiede legalmente da almeno
tre anni nel territorio della Repubblica;
g) allo straniero che risiede legalmente da almeno
tre anni nel territorio della Repubblica;
h) ai figli di stranieri nati sul territorio della
Repubblica;
i) al coniuge, straniero o apolide, di cittadino
italiano che risiede legalmente nel territorio della
Repubblica da almeno sei mesi ovvero dopo tre anni dalla data
del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o
cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione
legale".
Art. 5.
1. L'articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è
sostituito dal seguente:
"Art. 13. - 1. A coloro che hanno perduto la
cittadinanza, la stessa è nuovamente riconosciuta se:
a) avendola perduta per non aver ottemperato
all'intimazione di abbandonare l'impiego o la carica accettati
da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente
internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato
estero, dichiarano di volerla riacquistare, sempre che abbiano
stabilito la residenza da un anno nel territorio della
Repubblica e dimostrino di avere abbandonato l'impiego o la
carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante
l'intimazione di cui all'articolo 12;
b) dichiarano di volerla riacquistare ed hanno
stabilito o stabiliscono, entro un anno dalla dichiarazione,
la residenza nel territorio della Repubblica;
c) assumendo o avendo assunto un pubblico impiego
alle dipendenze dello Stato italiano, anche all'estero,
dichiarano di volerla riacquistare;
d) è decorso un anno dalla data in cui hanno
stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo
espressa rinuncia entro lo stesso termine.
2. Nei casi indicati al comma 1, lettere b), c)
e d), il riacquisto della cittadinanza non ha effetto
se viene inibito con atto del prefetto competente per
territorio in presenza di gravi e comprovati motivi e previo
conforme parere del Consiglio di Stato. Tale inibizione può
intervenire entro il termine di un anno dal verificarsi delle
condizioni stabilite".
Art. 6.
1. L'articolo 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è
sostituito dal seguente:
"Art. 16. - 1. L'apolide che risiede legalmente nel
territorio della Repubblica è soggetto alla legge italiana per
quanto attiene all'esercizio dei diritti civili.
2. Lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato
italiano secondo le condizioni stabilite dalla legge o dalle
convenzioni internazionali è equiparato all'apolide ai fini
dell'applicazione delle disposizioni della presente legge".
Art. 7.
1. Gli stranieri di cui alle lettere b) e c)
del comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992,
n. 91, come sostituito dall'articolo 4 della presente legge,
qualora l'adozione sia revocata, conservano la cittadinanza
italiana. Qualora la revoca intervenga durante la maggiore età
dell'adottato, lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza
può comunque rinunciare alla cittadinanza italiana, anche se
riacquistata, entro un anno dalla revoca stessa.
2. I figli minorenni di coloro ai quali è riconosciuta la
cittadinanza ai sensi dell'articolo 9 della legge 5 febbraio
1992, n. 91, acquistano la cittadinanza italiana e, divenuti
maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra
cittadinanza.
3. Le disposizioni delle lettere b) e c) del
comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91,
come sostituito dall'articolo 4 della presente legge, si
applicano anche agli adottati anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 8.
1. Il termine per la definizione dei procedimenti di
riconoscimento della cittadinanza è di trecentosessantacinque
giorni dalla data di presentazione della domanda.
2. Il riconoscimento della cittadinanza o il suo eventuale
riacquisto, hanno effetto, salvo quanto stabilito all'articolo
13, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come
sostituito dall'articolo 5 della presente legge, dal giorno
successivo a quello del rilascio dell'attestato di
riconoscimento della cittadinanza italiana di cui all'articolo
7, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come
sostituito dall'articolo 2 della presente legge.
Art. 9.
1. Il cittadino che possiede, acquista o riacquista la
cittadinanza straniera conserva quella italiana, ovvero può ad
essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la propria
residenza all'estero.
2. Lo straniero che acquista la cittadinanza italiana può
conservare la propria cittadinanza di origine, in conformità
alla legge dello Stato di appartenenza, ovvero può comunicare
all'ufficiale dello stato civile o alla competente autorità
consolare italiana la rinuncia alla cittadinanza di
origine.
Art. 10.
1. Sono abrogati gli articoli 3, 4, 5, 10, 11 e 15 della
legge 5 febbraio 1992, n. 91, nonché il regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993,
n. 572, e successive modificazioni, e il regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n. 362.
2. Restano salve le norme più favorevoli previste da leggi
o accordi internazionali in vigore per l'Italia.
3. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono emanate le disposizioni per
l'attuazione della medesima legge.