XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 4490 - 4489-A




        Onorevoli Colleghi! - Prima di procedere ad una rapida illustrazione delle modifiche apportate al disegno di legge finanziaria per il 2004 nel corso del suo esame presso la Commissione bilancio, ritengo opportuno, in qualità di relatore, svolgere alcune brevi considerazioni di metodo.
        Mi riferisco alle modalità, per alcuni aspetti originali, in cui si è svolta la sessione finanziaria di quest'anno.
        La sessione si è avviata quando in Parlamento era già pervenuto ad un avanzato stato di approfondimento il confronto sulla necessità di apportare alcuni correttivi, sulla base dell'esperienza degli ultimi anni, allo scopo di assicurare uno svolgimento più ordinato e proficuo della sessione.
        Su tale questione si era registrato un largo consenso delle diverse forze politiche nella comune consapevolezza della necessità di preservare lo strumento della legge finanziaria valorizzandone la funzione del tutto peculiare che essa svolge nell'ambito dell'attività legislativa.
        Nel caso specifico della sessione in corso, l'elemento di novità è costituito dalla scelta del Governo di accompagnare il disegno di legge finanziaria con il decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, il cui iter si è parzialmente sovrapposto a quello per l'esame del disegno di legge finanziaria.
        Se per un verso è innegabile che già in passato il Governo ha fatto ricorso all'adozione di provvedimenti di urgenza diretti a concorrere in misura quantitativamente e qualitativamente determinante alla composizione della manovra, per l'altro si deve rilevare che l'entità degli interventi inseriti nell'ambito del decreto-legge n. 269 ha per certi versi ridimensionato il contenuto del testo originario del disegno di legge finanziaria.
        La Commissione bilancio, nell'intraprendere l'esame del disegno di legge finanziaria, ha ritenuto che le novità intervenute, con particolare riferimento al decreto-legge n. 269, non dovessero pregiudicare l'impegno ad applicare concretamente, nell'organizzazione dei suoi lavori, le intese che erano state raggiunte allo scopo di garantire un ordinato svolgimento della sessione, allo stesso tempo senza rinunciare all'obiettivo di apportare al testo governativo le modifiche ritenute necessarie.
        Si è, quindi, provveduto a riattivare la procedura prevista all'articolo 120, comma 5 del Regolamento, in base al quale, quando i documenti di bilancio sono in discussione in prima lettura al Senato, le Commissioni della Camera possono comunque procedere al loro esame, alla sola condizione di non effettuare votazioni. Il recupero di questa procedura ha consentito alla Commissione di svolgere un esame preliminare assai approfondito sul complesso delle misure inserite nell'ambito della manovra, a prescindere dal fatto che le stesse fossero contenute nell'ambito del decreto-legge n. 269, ovvero nel disegno di legge finanziaria.
        Allo stesso scopo rispondeva la decisione, assunta dalla Commissione, di organizzare i suoi lavori per sessioni tematiche, ciascuna delle quali destinata ad approfondire specifici aspetti di particolare rilievo. In questo modo si è cercato di inquadrare la discussione della manovra in una logica complessiva, evitando di disperdersi in una prospettiva frammentaria.
        Lo svolgimento dei lavori in questi termini ha consentito di fare il punto della situazione su alcuni argomenti quali, tra gli altri, l'entità delle disponibilità finanziarie connesse all'ammodernamento delle infrastrutture, con particolare riferimento alle cosiddette infrastrutture strategiche; l'ammontare delle risorse destinate al sostegno della ricerca e dello sviluppo, dell'istruzione e dell'università; le condizioni della finanza locale e regionale; i problemi relativi alle aree sottoutilizzate, con riferimento sia all'entità delle risorse disponibili sia alle diverse tipologie di interventi di incentivazione.
        Il Governo, attraverso i suoi rappresentanti, ha fornito informazioni e dati che sono risultati estremamente utili nella successiva fase di esame degli articoli e dei relativi emendamenti.
        Un secondo aspetto che desidero segnalare all'attenzione dei colleghi attiene al fatto che la Commissione bilancio ha deciso di esaminare tutto il provvedimento, senza limitarsi, com'è avvenuto negli anni scorsi, ad alcuni articoli.
        In sostanza, la discussione ha toccato tutti gli articoli del testo.
        E' questo un elemento di estrema importanza che deriva dalla scelta, concordemente assunta nell'ambito della Commissione bilancio, di non rinunciare ad esercitare appieno la funzione istruttoria propria dell'esame in sede referente. Tale scelta, che pure ha comportato un impegno particolarmente gravoso per la Commissione, vista anche la oggettiva ristrettezza dei tempi a disposizione per la fase di votazione, ha permesso di apportare numerosissime modifiche migliorative al testo trasmesso dal Senato, risolvendo molte delle questioni che erano state sollevate nel corso della discussione.
        A questo riguardo voglio dare atto al senso di responsabilità e allo spirito collaborativo dimostrato da tutti i gruppi in Commissione bilancio che ha consentito di arrivare a soluzioni, se non interamente condivise, comunque espressione di un dibattito approfondito e aperto. Mi riferisco, in particolare, ai temi del trasporto pubblico locale, degli interventi di carattere sociale e del potenziamento delle attività di ricerca.
        Venendo al merito delle modifiche apportate dalla Commissione, si può osservare che molta parte degli interventi integrativi e correttivi possono essere ricondotti alle seguenti finalità:

                a) particolare attenzione per le esigenze delle categorie disagiate. Lo sforzo compiuto al riguardo ha indotto, giustamente, alcuni osservatori a definire il provvedimento nei termini di "finanziaria sociale";

                b) incremento delle risorse assegnate agli enti locali, recependo in larga parte le sollecitazioni provenienti dalle organizzazioni rappresentative degli stessi. Su questo aspetto, il progresso rispetto al testo iniziale del provvedimento appare evidente, anche se occorrerà valutare se qualche ulteriore correzione non possa essere apportata nel prosieguo dell'esame, con particolare riferimento alle esigenze delle comunità montane e delle province;

                c) rafforzamento degli interventi finalizzati al recupero di competitività e all'ammodernamento del sistema produttivo nazionale, in particolare mediante la promozione di interventi di sostegno per le produzioni di eccellenza e la valorizzazione del ruolo che a tale scopo può svolgere il potenziamento dell'attività di ricerca, con particolare riguardo a quelle effettuate dalle università. A questo proposito desidero rilevare che la Commissione ha inteso rafforzare l'obiettivo di connotare la manovra finanziaria quale strumento decisivo per la realizzazione di una politica indirizzata alla inversione del ciclo e all'avvio di una più intensa fase di ripresa economica.

        Venendo più in dettaglio ai singoli articoli del provvedimento, segnalo che l'articolo 2 dispone la proroga di un complesso di norme di contenuto prevalentemente agevolativo a favore del settore agricolo, tra le quali merita in particolare segnalare la fissazione dell'aliquota IRAP e il differimento del regime speciale IVA. Si tratta di un complesso di disposizioni che, essendo state oggetto di successive proroghe, si sono consolidate nel tempo, assumendo carattere strutturale.
        L'articolo 3 dispone l'istituzione dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri e merci sugli aeromobili, i cui proventi vengono ripartiti secondo criteri specificamente indicati. La Commissione ha inteso pervenire ad una più equa ripartizione, tesa fra le altre cose a privilegiare l'esigenza della prevenzione e del contrasto della criminalità e del potenziamento della sicurezza nelle stazioni aeroportuali e nelle stazioni ferroviarie.
        L'articolo 4, divenuto, nel testo approvato dalla Commissione, articolo 68-bis, provvede a dare copertura agli oneri derivanti dalla disposizione, di cui all'articolo 15, con la quale si è opportunamente risolto il problema della deroga al blocco delle assunzioni con riferimento ai ricercatori già vincitori di concorso. La copertura viene assicurata mediante l'incremento dell'aliquota dell'accisa sull'alcool etilico. La Commissione ha peraltro corretto il testo approvato dal Senato ripartendo l'incremento del gettito tra i prodotti alcolici e la birra. I relativi proventi sono stati destinati anche alla proroga per il periodo di imposta 2004 delle disposizioni già previste dalla legge n. 448 del 1998 in materia di deduzione forfetaria per gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante.
        L'articolo 5 reca ulteriori disposizioni di carattere tributario.
        Merita in particolare segnalare la proroga anche per l'anno 2004 della clausola di salvaguardia relativa ai soggetti IRPEF, volta a tutelare gli stessi a fronte della eventualità che dalle modifiche apportate con la legge finanziaria dello scorso anno potesse derivare un aggravio del carico fiscale.
        Lo stesso articolo provvede ad estendere anche al 2004 il regime più favorevole previsto per i cosiddetti lavoratori transfrontalieri e dispone la proroga a tutto il periodo di imposta 2004 degli incentivi per gli interventi di ristrutturazione edilizia. A questo ultimo riguardo si può rilevare che opportunamente il Senato aveva già provveduto a riportare dal 36 al 41 per cento la misura della detrazione, stante la impossibilità, allo stato, di prorogare per il medesimo anno anche il regime agevolato IVA, in considerazione dei vincoli derivanti dalla normativa comunitaria. La Commissione bilancio ha inoltre stabilito l'importo massimo della detrazione, qualora si tratti di interventi realizzate da imprese immobiliari, nella misura di 60.000 euro.
        L'articolo 5 conferma anche per il 2004 la misura dell'addizionale IRPEF, rispettivamente al 6,5 per cento per i comuni e all'1 per cento per le province.
        Al comma 8 si provvede poi a prorogare la durata dell'Alta Commissione di studio per il coordinamento della finanza pubblica, incaricata di presentare al Governo proposte specifiche, da sottoporre successivamente al Parlamento, in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. Il differimento del termine per la conclusione dei lavori della Commissione discende dalla constatazione della oggettiva difficoltà di riportare ad organicità il complesso degli interventi posti in essere nel corso della precedente legislatura per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra i diversi livelli di Governo, con particolare riferimento ai profili di carattere finanziario, a partire dalla definizione dell'ampiezza dell'autonomia finanziaria degli enti locali e delle regioni.
        E' infatti evidente che il progressivo ampliamento dell'ambito delle competenze legislative o amministrative riconosciute agli enti territoriali debba realizzarsi in termini che risultino vantaggiosi per le imprese e i cittadini. Va quindi evitato il rischio di un appesantimento delle procedure e di un aggravio dei costi a carico della collettività, cui farebbe inevitabilmente seguito un aumento della pressione fiscale. Tale eventualità è assolutamente da escludere, ponendosi in palese contraddizione con l'obiettivo politico di una progressiva riduzione della pressione fiscale e di una semplificazione della normativa tributaria.
        La Commissione bilancio ha peraltro ritenuto di dover impegnare il Governo a presentare al Parlamento le conclusioni dei lavori dell'Alta Commissione entro il 30 settembre 2004, prevedendo altresì che, qualora ciò non avvenga, nel mese successivo il Governo debba comunque riferire al Parlamento i motivi per i quali non è riuscito a elaborare una propria proposta. La scadenza di tale ultimo termine comporta, inoltre, l'automatico scioglimento della Commissione.
        L'articolo 5-ter reca alcune disposizioni in materia di canoni, proventi, diritti erariali e indennizzi per l'utilizzo di beni immobili del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato.
        Nel corso dell'esame in Commissione è emersa l'esigenza di accompagnare a tali disposizioni una più ampia revisione della normativa vigente, ivi compresa quella adottata nell'ambito del decreto-legge n. 269, in materia di determinazione dell'entità e della misura dei canoni. E' stato infatti sottolineato che un incremento eccessivo, tanto più se non differenziato a seconda delle caratteristiche e della destinazione delle aree interessate potrebbe, per un verso, comportare un aggravio intollerabile per gli operatori del settore e, per l'altro, indurre taluni soggetti a sottrarsi all'obbligazione tributaria.
        L'articolo 5-quater riapre per i periodo di imposta 2002 i termini per la regolarizzazione e per la definizione delle pendenze tributarie di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge finanziaria dello scorso anno (integrazione degli imponibili, definizione degli omessi o ritardati versamenti, cd. condono tombale, regolarizzazione delle scritture contabili e definizioni delle liti pendenti).
        Alla previsione, da parte del Governo, della riapertura dei termini del cosiddetto condono, si sono inevitabilmente accompagnate diffuse polemiche in Commissione. Al riguardo, va chiarito che la riapertura non prelude ad ulteriori differimenti. E' infatti evidente che il condono non può costituire uno strumento ordinario nella politica tributaria ma rappresenta un rimedio estremo in presenza di problemi particolari che possono determinarsi in ragione di modifiche consistenti alla disciplina fiscale, quali sono quelle che si sono ripetutamente succedute, in particolare nel corso della precedente legislatura ma anche, in conseguenza del cambio di maggioranza, nel primo anno della legislatura in corso.
        Al di là del merito occorre, peraltro, rilevare che l'inserimento nell'ambito della legge finanziaria delle norme di cui all'articolo 5-quater rappresenta in ogni caso un elemento di chiarezza. Nel corso dell'esame in Commissione era infatti stata segnalata con preoccupazione l'eventualità che il Governo adottasse un decreto-legge in materia, tale da interferire inevitabilmente con la legge finanziaria introducendo un elemento di confusione, anche per quanto concerne le ricadute sui saldi.
        L'articolo 6 stabilisce le regole cui debbono attenersi le università e i principali enti pubblici di ricerca ai fini del concorso al conseguimento degli obiettivi previsti per la finanza pubblica.
        In proposito si può osservare che il Governo aveva preferito evitare di modificare, in sede di legge finanziaria, la disciplina prevista in materia di patto di stabilità interno, in quanto le disposizioni della normativa vigente, con particolare riferimento agli enti locali, erano considerate già soddisfacenti per garantire il rispetto degli impegni assunti a livello europeo.
        Occorre peraltro considerare che le organizzazioni rappresentative degli enti locali hanno segnalato che dalla mancata conferma di alcune disposizioni che erano state inserite nella scorsa finanziaria in materia di trasferimenti erariali sarebbero potuti scaturire gravi pregiudizi per l'attività di comuni e province, a scapito dei cittadini. E' questo un aspetto su cui nel corso dell'esame in Commissione bilancio si sono registrati i più significativi progressi, tali da pervenire a soluzioni che possono considerarsi soddisfacenti, nel rispetto delle compatibilità finanziarie complessive. La Commissione ha infatti introdotto un articolo 10-bis che, tra le altre cose:

            ha aumentato di 20 milioni di euro il contributo spettante alle unioni dei comuni;

            ha incrementato di 180 milioni di euro la misura dei trasferimenti erariali per gli enti locali, in applicazione del tasso di inflazione programmata per il 2004; l'incremento è ripartito per il 50 per cento tra i cosiddetti comuni sottodotati e per la restante parte tra la generalità dei comuni;

            ha consentito al Ministero dell'economia e delle finanze di concedere alle regioni a statuto ordinario, nonché alla Sicilia e alla Sardegna, anticipazioni di cassa, nella misura massima del 95 per cento, delle somme previste a titolo di IRAP e di addizionale IRPEF;

            ha previsto un contributo, fino all'importo complessivo di 50 milioni di euro, a favore dei comuni con popolazioni inferiore a 3 mila abitanti per la realizzazione di investimenti;

            ha ripristinato le disposizioni di cui agli articoli 54 e 55 della legge finanziaria per il 2002 per la progettazione e la realizzazione di infrastrutture ed opere pubbliche di interesse locali (articolo 55-bis);

            ha stanziato risorse consistenti per sostenere lo sviluppo del trasporto pubblico locale. Le modifiche allo scopo che sono state apportate dalla Commissione all'articolo 56 derivano dalla consapevolezza dell'importanza strategica che riveste la modernizzazione delle dotazioni destinate al trasporto pubblico locale per il miglioramento della qualità della vita dei centri urbani del nostro Paese. La situazione del comparto è infatti assai critica, fermo restando che talune manifestazioni di alcune frange estremiste del mondo sindacale, poste in essere recentemente con risultati clamorosi, recano un gravissimo danno alle collettività interessate e non contribuiscono alla positiva soluzione dei problemi.

        Su questi aspetti in Commissione è prevalso un atteggiamento responsabile, nella consapevolezza che le maggiori risorse da assegnare non possano essere destinate esclusivamente al trattamento economico del personale, ma debbano anche concorrere all'ammodernamento del parco veicoli. A tal fine è previsto il ricorso a forme innovative per l'acquisizione di beni da destinare al trasporto pubblico locali, quali il leasing.
        La Commissione non si è tuttavia limitata a reperire le risorse per un consistente incremento delle disponibilità finanziarie degli enti territoriali. Essa ha infatti introdotto anche alcune importanti disposizioni di carattere generale, quali:

                a) la previsione, all'articolo 8-bis, di un monitoraggio delle operazioni finanziarie poste in essere delle singole amministrazioni pubbliche con istituzioni creditizie e finanziarie, allo scopo di assicurare un quadro aggiornato e tendenzialmente esaustivo del complesso delle iniziative che possono avere effetti per quanto concerne i saldi di finanza pubblica;

                b) la previsione di specifiche disposizioni volte a tutelare il gettito ICI sia per quanto concerne i fabbricati oggetto di condono edilizio (articolo 5-bis), sia per quanto concerne la proroga al 31 dicembre 2004 dei termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta scadenti al 31 dicembre 2003;

                c) la previsione di una chiara individuazione delle tipologie di spese da ricondurre, rispettivamente, nelle categorie dell'indebitamento e degli investimenti. In questo modo si fornisce un importantissimo contributo di chiarezza ai fini della gestione finanziaria degli enti territoriali.

        Raccomando inoltre all'attenzione dei colleghi la disposizione di cui all'articolo 7 che, recependo una esplicita indicazione della nostra Commissione, provvede all'istituzione di un apposito fondo per la copertura degli oneri connessi alle missioni internazionali di pace che vedono impegnato il nostro paese in misura crescente. La Commissione aveva infatti segnalato l'inopportunità di continuare a finanziare tali missioni ricorrendo ad altre autorizzazioni di spesa ovvero al fondo per le spese impreviste, trattandosi di impegni pressoché stabili. Nel corso dell'esame in Assemblea si potrà valutare se stabilire un termine entro il quale il Ministro dell'economia e delle finanze deve provvedere ad inviare al Parlamento le deliberazioni relative all'utilizzo del fondo.
        Venendo alle ulteriori misure contenute nel provvedimento, segnalo che gli articoli 14 e 15 recano disposizioni riconducibili al contenuto tipico della legge finanziaria riguardanti, rispettivamente, lo stanziamento delle risorse da destinare ai rinnovi contrattuali del pubblico impiego e le regole da applicare per le assunzioni del personale, da effettuare in deroga al principio generale del blocco del turn-over.
        A questo riguardo merita sottolineare che la Commissione ha inteso migliorare ulteriormente le modifiche già apportate al Senato a favore delle università e dei ricercatori.
        A questa medesima finalità risponde la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 6, che consente alle strutture universitarie specialistiche di promuovere accordi con enti e imprese pubblici e privati per la formazione di figure professionali e manageriali che possano contribuire all'internazionalizzazione del sistema produttivo. Va inoltre segnalata la previsione della possibilità per le università di consentire il trasferimento di docenti ad altre università.
        L'articolo 18, analogamente alle leggi finanziarie per il 2002 e 2003, contiene una serie di misure volte alla razionalizzazione della spesa e all'organizzazione scolastica, con riferimento sia ai profili che attengono al personale docente soprannumerario, sia alla realizzazione di un piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici.
        Al contenuto tipico della legge finanziaria rispondono anche le disposizioni di cui all'articolo 19, che definiscono l'entità dei trasferimenti statali a favore degli istituti di previdenza.
        Portata innovativa hanno le disposizioni di cui all'articolo 20 che, oltre a stabilire l'istituzione del reddito di ultima istanza, rimesso alla competenza delle regioni e finalizzato a favorire il reinserimento sociale di famiglie a rischio di esclusione sociale, dispongono lo stanziamento di un importo fino a 20 milioni di euro per il 2004 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 per incrementare le risorse del cosiddetto "buono scuola". A tale disposizione si aggiunge lo stanziamento di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per il potenziamento della attività di ricerca scientifica e tecnologica.
        Tra gli interventi in materia sociale, particolare rilievo assumono le disposizioni di cui agli articoli 22-bis e 22-ter, di per sé sufficienti a connotare in senso positivo la finanziaria del 2004.
        L'articolo 22-bis si aggiunge alla normativa già esistente, a partire dalla legge 431 del 1998, prevedendo l'istituzione di un apposito fondo per l'edilizia a canone speciale.
        Il fondo è destinato alla realizzazione e al recupero di unità immobiliari nei comuni ad alta tensione abitativa destinate ad essere locate a condizioni specificamente definite a soggetti di reddito medio-basso.
        Si tratta di un intervento che potrà contribuire in misura determinante, per un verso, a rispondere alle vere e proprie emergenze abitative che si verificano soprattutto nei maggiori centri urbani e, per l'altro, a riqualificare il patrimonio immobiliare delle nostre città. Anche in questo caso, pertanto, si prefigura la combinazione di due finalità: quella di concorrere al sostegno di comparti produttivi di primaria importanza, qual è, nell'esperienza del nostro paese, il settore immobiliare, e quella di introdurre misure di sostegno per alcune categorie disagiate.
        Ancora più rilevante appare la portata della modifica recata dall'articolo 22-ter che destina le ulteriori risorse attribuite al fondo nazionale per le politiche sociali dal decreto-legge n. 269 per la realizzazione di interventi a favore della famiglia, in particolare per gli anziani e i disabili, per l'abbattimento delle barriere architettoniche, per l'integrazione scolastica per gli alunni portatori di handicap e per i servizi e le scuole di prima infanzia.
        L'articolo 23-bis reca alcune disposizioni volte a favorire l'avvio delle attività dei fondi immobiliari chiusi; anche in questo caso si tratta di uno strumento che potrà risultare utile non soltanto per l'ammodernamento dei mercati finanziari ma anche per la riqualificazione del patrimonio edilizio.
        All'articolo 26, in relazione al quale l'esame parlamentare ha permesso di rivedere in senso positivo la disciplina dei benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, si è provveduto ad introdurre una norma di tutela anche a favore dei lavoratori esposti a rischio chimico da cloronitroammine.
        Tra le misure volte a sostenere lo sviluppo, con particolare riferimento ai settori a più elevato contenuto tecnologico, occorre ricordare la concessione di contributi per la diffusione di ricevitori per la diffusione satellitare terrestre e per l'accesso a banda larga ad Internet (comma 1 dell'articolo 28); l'attribuzione di un contributo pari a 75 euro per l'acquisto di apparecchi per la trasmissione e la ricezione del sistema mobile UMTS (comma 2 del medesimo articolo) e lo stanziamento di ingenti risorse per il finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico (articolo 29).
        Notevole rilievo hanno le integrazioni apportate al medesimo articolo 29 dalla Commissione relativamente all'utilizzo di disponibilità derivanti da versamenti apportati all'ENAV e all'ASI che tuttavia non risultano ancora impegnate. Si prevede, infatti, che tali disponibilità debbano essere destinate, tra le altre, a favorire lo sviluppo di imprese che si fondino sulle strutture satellitare Galileo; a promuovere programmi di ricerca di base applicate al settore spaziale e a realizzare infrastrutture utili a sostenere la candidatura italiana per ospitare la sede di Agenzia europea di navigazione satellitare.
        Alla diffusione della strumentazione informatica concorrono anche le norme di cui allo stesso articolo 29 volte a rifinanziare il progetto "PC ai giovani" e a favorire l'acquisto di personal computer da parte dei docenti scolastici e universitari.
        Notevole rilievo hanno anche le disposizioni di cui all'articolo 32 con le quali si rifinanziano gli interventi per la realizzazione di lavori necessari al miglioramento della gestione delle risorse idriche e per l'adozione di un apposito programma nazionale nel settore idrico.
        I dati acquisiti dalla Commissione bilancio nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'utilizzo dei fondi strutturali, in corso di svolgimento, hanno confermato la gravità della situazione del comparto, soprattutto nel Mezzogiorno, e la necessità di porre in essere adeguate iniziative, avvalendosi delle professionalità e delle esperienze più avanzate in materia, in modo eliminare o quanto meno circoscrivere le situazione di emergenza idrica.
        Gli articoli da 34 a 45 recano un complesso di interventi destinati a sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, sia industriale che agricolo e, soprattutto, a combattere la concorrenza sleale derivante dalla contraffazione di marchi e prodotti nazionali. A tal fine si prospetta anche un potenziamento dei controlli doganali e la previsione di adeguate sanzioni nel caso di violazione dei diritti di proprietà intellettuale.
        Tali disposizioni intendono costituire una risposta concreta al problema, ripetutamente segnalato dai rappresentanti del sistema produttivo, di una insufficiente salvaguardia delle specificità che caratterizzano positivamente il nostro Paese, che risultano fortemente minacciate da concorrenti agguerriti e spesso con pochi scrupoli, che si avvantaggiano, oltre che dei più bassi costi di produzione, anche del mancato rispetto delle regole che disciplinano gli scambi commerciali.
        E' comunque evidente che non si intende prospettare il ricorso ad una politica protezionistica, l'adozione di strumenti idonei a preservare un tessuto produttivo diffuso e ramificato, qual è quello che caratterizza il nostro Paese, strutturato prevalentemente in piccole imprese in grado di garantire produzioni di alta qualità e di elevato valore aggiunto ma nel quale operano anche tante medie imprese meritevoli di attenzione.
        A questo riguardo, occorre segnalare le disposizioni introdotte dalla Commissione bilancio all'articolo 49-bis che prevedono l'istituzione di un fondo rotativo per gli interventi per il capitale di rischio, la cui gestione è affidata a Sviluppo Italia Spa.
        Non meno significative risultano le disposizioni di cui all'articolo 54-bis, che consentono di avviare la realizzazione degli investimenti che si avvalgono del credito di imposta di cui all'articolo 62 della legge finanziaria del 2003 entro il 31 marzo 2004 ed utilizzare il contributo entro il terzo anno successivo rispetto a quello in cui è stata presentata l'istanza di ammissione. In questo modo si è data risposta a richieste ampiamente giustificate del sistema produttivo nel Mezzogiorno.
        In questo quadro si inseriscono le modifiche apportate dalla Commissione dirette a sostenere le attività di ricerca e di sperimentazione agraria, così come la previsione della creazione di un istituto per la ricerca e le applicazioni biotecnologiche per la sicurezza e la valorizzazione dei prodotti agroalimentari di qualità del Mezzogiorno.
        Il rafforzamento degli strumenti di lotta alle contraffazioni ha comportato anche la previsione di un rafforzamento delle risorse, in primo luogo umane, destinate al contrasto dell'economa sommersa, in particolare mediante un incremento dell'organico della Guardia di finanza.
        L'articolo 46 reca una disposizione che ha suscitato sia al Senato che nella Commissione bilancio della Camera qualche polemica: si tratta della previsione dell'introduzione di una assicurazione obbligatoria sugli immobili privati destinati ad uso abitativo, in relazione ai danni causati da calamità naturali. Nel prosieguo dell'esame si dovrà ulteriormente approfondire la portata della norma, in particolare verificando se l'estensione obbligatoria del rischio calamità naturali non possa comportare un aggravio eccessivo degli oneri a carico dei proprietari degli immobili.
        Gli articoli 46-bis e 47 recano un complesso di misure, in primo luogo di sostegno finanziario, dirette al completamento delle opere di ricostruzione di diverse aree del Paese colpite da calamità naturali.
        L'articolo 51 stanzia 50 milioni di euro per l'istituzione, presso il Ministero del lavoro, di un fondo per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese.
        L'articolo 54 provvede a ridotare il fondo per le aree sottoutilizzate di 2.700 milioni di euro per l'anno 2007, che si aggiungono agli ulteriori stanziamenti disposti per ciascuno degli oneri del triennio 2004-2006 nella tabella D.
        Al riguardo, occorre considerare che i risultati ottenuti, in particolare per quanto concerne l'aumento dell'occupazione, debbono essere consolidati nei prossimi anni; in questo modo il Mezzogiorno potrà sempre più efficacemente diventare un elemento di traino e non più di freno per il superamento della difficile fase congiunturale che sta attraversando il nostro paese, al pari dei maggiori partners europei.
        Gli articoli 55 e 56 recano alcuni interventi di parziale modifica e integrazione della disciplina recentemente adottata in materia di infrastrutture strategiche.
        Si tratta di interventi che risultano coerenti con il carattere prioritario assegnato all'ammodernamento della dotazione infrastrutturale, per la rimozione di quelle strozzature che hanno concorso in misura decisiva, negli scorsi anni, a determinare congestioni e impedimenti nello sviluppo dei traffici e che hanno contribuito a marginalizzare alcune aree del Paese. A tali disposizioni devono aggiungersi gli ulteriori stanziamenti, in forma di limiti di impegno, disposti all'articolo 62 a favore della legge n. 166 del 2002.
        L'articolo 57 stanzia un contributo fino a 20 milioni di euro per il sostegno ed il potenziamento dell'attività di ricerca scientifica e tecnologica. Tale intervento si inquadra in un complesso di disposizioni, cui ho accennato in precedenza, volte a promuovere la crescita delle risorse destinate alla ricerca per allineare il nostro Paese ai principali concorrenti.
        Da ultimo, gli articoli 63 e 64 recano alcune disposizioni a sostegno dei settori dell'editoria, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiofoniche.
        In conclusione, desidero svolgere alcune considerazioni di carattere generale sulle modalità di organizzazione dei nostri lavori, alla luce della articolazione della manovra posta in essere dal Governo in più strumenti legislativi.
        La discussione del disegno di legge finanziaria si conferma un passaggio fondamentale per la definizione delle scelte di politica economica. Per una piena valorizzazione dell'esame parlamentare è peraltro evidente che si debba fare tutto il possibile per condurre la discussione in termini ordinati che si concentri su alcune questioni fondamentali, evitando di disperdersi in un numero eccessivo di problemi difficilmente componibili in una logica coerente.
        La Commissione bilancio ha già svolto un notevole lavoro sul terreno delle iniziative che possono essere assunte per una razionalizzazione del processo decisionale sui documenti di bilancio.
        Personalmente ritengo che il lavoro compiuto e i risultati cui siamo pervenuti non debbano essere dispersi. Per questo motivo, nell'esprimere l'auspicio che l'esame in Assemblea possa svolgersi in modo proficuo, così come è accaduto in Commissione, ritengo che si debba riprendere la discussione da tempo avviata per valutare quali iniziative assumere per migliorare le modalità di esame della legge finanziaria, mantenendone intatta la centralità ai fini della determinazione delle scelte fondamentali in materia di politica economica e finanziaria.

Gianfranco BLASI,
Relatore per la maggioranza.




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