XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 4490 - 4489-A
Onorevoli Colleghi! - Prima di procedere ad una rapida
illustrazione delle modifiche apportate al disegno di legge
finanziaria per il 2004 nel corso del suo esame presso la
Commissione bilancio, ritengo opportuno, in qualità di
relatore, svolgere alcune brevi considerazioni di metodo.
Mi riferisco alle modalità, per alcuni aspetti originali,
in cui si è svolta la sessione finanziaria di quest'anno.
La sessione si è avviata quando in Parlamento era già
pervenuto ad un avanzato stato di approfondimento il confronto
sulla necessità di apportare alcuni correttivi, sulla base
dell'esperienza degli ultimi anni, allo scopo di assicurare
uno svolgimento più ordinato e proficuo della sessione.
Su tale questione si era registrato un largo consenso
delle diverse forze politiche nella comune consapevolezza
della necessità di preservare lo strumento della legge
finanziaria valorizzandone la funzione del tutto peculiare che
essa svolge nell'ambito dell'attività legislativa.
Nel caso specifico della sessione in corso, l'elemento di
novità è costituito dalla scelta del Governo di accompagnare
il disegno di legge finanziaria con il decreto-legge n.
269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, il cui iter si è
parzialmente sovrapposto a quello per l'esame del disegno di
legge finanziaria.
Se per un verso è innegabile che già in passato il Governo
ha fatto ricorso all'adozione di provvedimenti di urgenza
diretti a concorrere in misura quantitativamente e
qualitativamente determinante alla composizione della manovra,
per l'altro si deve rilevare che l'entità degli interventi
inseriti nell'ambito del decreto-legge n. 269 ha per certi
versi ridimensionato il contenuto del testo originario del
disegno di legge finanziaria.
La Commissione bilancio, nell'intraprendere l'esame del
disegno di legge finanziaria, ha ritenuto che le novità
intervenute, con particolare riferimento al decreto-legge n.
269, non dovessero pregiudicare l'impegno ad applicare
concretamente, nell'organizzazione dei suoi lavori, le intese
che erano state raggiunte allo scopo di garantire un ordinato
svolgimento della sessione, allo stesso tempo senza rinunciare
all'obiettivo di apportare al testo governativo le modifiche
ritenute necessarie.
Si è, quindi, provveduto a riattivare la procedura
prevista all'articolo 120, comma 5 del Regolamento, in base al
quale, quando i documenti di bilancio sono in discussione in
prima lettura al Senato, le Commissioni della Camera possono
comunque procedere al loro esame, alla sola condizione di non
effettuare votazioni. Il recupero di questa procedura ha
consentito alla Commissione di svolgere un esame preliminare
assai approfondito sul complesso delle misure inserite
nell'ambito della manovra, a prescindere dal fatto che le
stesse fossero contenute nell'ambito del decreto-legge n. 269,
ovvero nel disegno di legge finanziaria.
Allo stesso scopo rispondeva la decisione, assunta dalla
Commissione, di organizzare i suoi lavori per sessioni
tematiche, ciascuna delle quali destinata ad approfondire
specifici aspetti di particolare rilievo. In questo modo si è
cercato di inquadrare la discussione della manovra in una
logica complessiva, evitando di
disperdersi in una prospettiva frammentaria.
Lo svolgimento dei lavori in questi termini ha consentito
di fare il punto della situazione su alcuni argomenti quali,
tra gli altri, l'entità delle disponibilità finanziarie
connesse all'ammodernamento delle infrastrutture, con
particolare riferimento alle cosiddette infrastrutture
strategiche; l'ammontare delle risorse destinate al sostegno
della ricerca e dello sviluppo, dell'istruzione e
dell'università; le condizioni della finanza locale e
regionale; i problemi relativi alle aree sottoutilizzate, con
riferimento sia all'entità delle risorse disponibili sia alle
diverse tipologie di interventi di incentivazione.
Il Governo, attraverso i suoi rappresentanti, ha fornito
informazioni e dati che sono risultati estremamente utili
nella successiva fase di esame degli articoli e dei relativi
emendamenti.
Un secondo aspetto che desidero segnalare all'attenzione
dei colleghi attiene al fatto che la Commissione bilancio ha
deciso di esaminare tutto il provvedimento, senza limitarsi,
com'è avvenuto negli anni scorsi, ad alcuni articoli.
In sostanza, la discussione ha toccato tutti gli articoli
del testo.
E' questo un elemento di estrema importanza che deriva
dalla scelta, concordemente assunta nell'ambito della
Commissione bilancio, di non rinunciare ad esercitare appieno
la funzione istruttoria propria dell'esame in sede referente.
Tale scelta, che pure ha comportato un impegno particolarmente
gravoso per la Commissione, vista anche la oggettiva
ristrettezza dei tempi a disposizione per la fase di
votazione, ha permesso di apportare numerosissime modifiche
migliorative al testo trasmesso dal Senato, risolvendo molte
delle questioni che erano state sollevate nel corso della
discussione.
A questo riguardo voglio dare atto al senso di
responsabilità e allo spirito collaborativo dimostrato da
tutti i gruppi in Commissione bilancio che ha consentito di
arrivare a soluzioni, se non interamente condivise, comunque
espressione di un dibattito approfondito e aperto. Mi
riferisco, in particolare, ai temi del trasporto pubblico
locale, degli interventi di carattere sociale e del
potenziamento delle attività di ricerca.
Venendo al merito delle modifiche apportate dalla
Commissione, si può osservare che molta parte degli interventi
integrativi e correttivi possono essere ricondotti alle
seguenti finalità:
a) particolare attenzione per le esigenze delle
categorie disagiate. Lo sforzo compiuto al riguardo ha
indotto, giustamente, alcuni osservatori a definire il
provvedimento nei termini di "finanziaria sociale";
b) incremento delle risorse assegnate agli enti
locali, recependo in larga parte le sollecitazioni provenienti
dalle organizzazioni rappresentative degli stessi. Su questo
aspetto, il progresso rispetto al testo iniziale del
provvedimento appare evidente, anche se occorrerà valutare se
qualche ulteriore correzione non possa essere apportata nel
prosieguo dell'esame, con particolare riferimento alle
esigenze delle comunità montane e delle province;
c) rafforzamento degli interventi finalizzati al
recupero di competitività e all'ammodernamento del sistema
produttivo nazionale, in particolare mediante la promozione di
interventi di sostegno per le produzioni di eccellenza e la
valorizzazione del ruolo che a tale scopo può svolgere il
potenziamento dell'attività di ricerca, con particolare
riguardo a quelle effettuate dalle università. A questo
proposito desidero rilevare che la Commissione ha inteso
rafforzare l'obiettivo di connotare la manovra finanziaria
quale strumento decisivo per la realizzazione di una politica
indirizzata alla inversione del ciclo e all'avvio di una più
intensa fase di ripresa economica.
Venendo più in dettaglio ai singoli articoli del
provvedimento, segnalo che l'articolo 2 dispone la proroga di
un complesso di norme di contenuto prevalentemente agevolativo
a favore del settore agricolo, tra le quali merita in
particolare
segnalare la fissazione dell'aliquota IRAP e il differimento
del regime speciale IVA. Si tratta di un complesso di
disposizioni che, essendo state oggetto di successive
proroghe, si sono consolidate nel tempo, assumendo carattere
strutturale.
L'articolo 3 dispone l'istituzione dell'addizionale
comunale sui diritti di imbarco di passeggeri e merci sugli
aeromobili, i cui proventi vengono ripartiti secondo criteri
specificamente indicati. La Commissione ha inteso pervenire ad
una più equa ripartizione, tesa fra le altre cose a
privilegiare l'esigenza della prevenzione e del contrasto
della criminalità e del potenziamento della sicurezza nelle
stazioni aeroportuali e nelle stazioni ferroviarie.
L'articolo 4, divenuto, nel testo approvato dalla
Commissione, articolo 68-bis, provvede a dare copertura
agli oneri derivanti dalla disposizione, di cui all'articolo
15, con la quale si è opportunamente risolto il problema della
deroga al blocco delle assunzioni con riferimento ai
ricercatori già vincitori di concorso. La copertura viene
assicurata mediante l'incremento dell'aliquota dell'accisa
sull'alcool etilico. La Commissione ha peraltro corretto il
testo approvato dal Senato ripartendo l'incremento del gettito
tra i prodotti alcolici e la birra. I relativi proventi sono
stati destinati anche alla proroga per il periodo di imposta
2004 delle disposizioni già previste dalla legge n. 448 del
1998 in materia di deduzione forfetaria per gli esercenti di
impianti di distribuzione di carburante.
L'articolo 5 reca ulteriori disposizioni di carattere
tributario.
Merita in particolare segnalare la proroga anche per
l'anno 2004 della clausola di salvaguardia relativa ai
soggetti IRPEF, volta a tutelare gli stessi a fronte della
eventualità che dalle modifiche apportate con la legge
finanziaria dello scorso anno potesse derivare un aggravio del
carico fiscale.
Lo stesso articolo provvede ad estendere anche al 2004 il
regime più favorevole previsto per i cosiddetti lavoratori
transfrontalieri e dispone la proroga a tutto il periodo di
imposta 2004 degli incentivi per gli interventi di
ristrutturazione edilizia. A questo ultimo riguardo si può
rilevare che opportunamente il Senato aveva già provveduto a
riportare dal 36 al 41 per cento la misura della detrazione,
stante la impossibilità, allo stato, di prorogare per il
medesimo anno anche il regime agevolato IVA, in considerazione
dei vincoli derivanti dalla normativa comunitaria. La
Commissione bilancio ha inoltre stabilito l'importo massimo
della detrazione, qualora si tratti di interventi realizzate
da imprese immobiliari, nella misura di 60.000 euro.
L'articolo 5 conferma anche per il 2004 la misura
dell'addizionale IRPEF, rispettivamente al 6,5 per cento per i
comuni e all'1 per cento per le province.
Al comma 8 si provvede poi a prorogare la durata dell'Alta
Commissione di studio per il coordinamento della finanza
pubblica, incaricata di presentare al Governo proposte
specifiche, da sottoporre successivamente al Parlamento, in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo
119 della Costituzione. Il differimento del termine per la
conclusione dei lavori della Commissione discende dalla
constatazione della oggettiva difficoltà di riportare ad
organicità il complesso degli interventi posti in essere nel
corso della precedente legislatura per quanto concerne il
riparto di competenze legislative tra i diversi livelli di
Governo, con particolare riferimento ai profili di carattere
finanziario, a partire dalla definizione dell'ampiezza
dell'autonomia finanziaria degli enti locali e delle
regioni.
E' infatti evidente che il progressivo ampliamento
dell'ambito delle competenze legislative o amministrative
riconosciute agli enti territoriali debba realizzarsi in
termini che risultino vantaggiosi per le imprese e i
cittadini. Va quindi evitato il rischio di un appesantimento
delle procedure e di un aggravio dei costi a carico della
collettività, cui farebbe inevitabilmente seguito un aumento
della pressione fiscale. Tale eventualità è assolutamente da
escludere, ponendosi in palese contraddizione con l'obiettivo
politico di una progressiva
riduzione della pressione fiscale e di una semplificazione
della normativa tributaria.
La Commissione bilancio ha peraltro ritenuto di dover
impegnare il Governo a presentare al Parlamento le conclusioni
dei lavori dell'Alta Commissione entro il 30 settembre 2004,
prevedendo altresì che, qualora ciò non avvenga, nel mese
successivo il Governo debba comunque riferire al Parlamento i
motivi per i quali non è riuscito a elaborare una propria
proposta. La scadenza di tale ultimo termine comporta,
inoltre, l'automatico scioglimento della Commissione.
L'articolo 5-ter reca alcune disposizioni in materia
di canoni, proventi, diritti erariali e indennizzi per
l'utilizzo di beni immobili del demanio o del patrimonio
indisponibile dello Stato.
Nel corso dell'esame in Commissione è emersa l'esigenza di
accompagnare a tali disposizioni una più ampia revisione della
normativa vigente, ivi compresa quella adottata nell'ambito
del decreto-legge n. 269, in materia di determinazione
dell'entità e della misura dei canoni. E' stato infatti
sottolineato che un incremento eccessivo, tanto più se non
differenziato a seconda delle caratteristiche e della
destinazione delle aree interessate potrebbe, per un verso,
comportare un aggravio intollerabile per gli operatori del
settore e, per l'altro, indurre taluni soggetti a sottrarsi
all'obbligazione tributaria.
L'articolo 5-quater riapre per i periodo di imposta
2002 i termini per la regolarizzazione e per la definizione
delle pendenze tributarie di cui agli articoli 7, 8 e 9 della
legge finanziaria dello scorso anno (integrazione degli
imponibili, definizione degli omessi o ritardati versamenti,
cd. condono tombale, regolarizzazione delle scritture
contabili e definizioni delle liti pendenti).
Alla previsione, da parte del Governo, della riapertura
dei termini del cosiddetto condono, si sono inevitabilmente
accompagnate diffuse polemiche in Commissione. Al riguardo, va
chiarito che la riapertura non prelude ad ulteriori
differimenti. E' infatti evidente che il condono non può
costituire uno strumento ordinario nella politica tributaria
ma rappresenta un rimedio estremo in presenza di problemi
particolari che possono determinarsi in ragione di modifiche
consistenti alla disciplina fiscale, quali sono quelle che si
sono ripetutamente succedute, in particolare nel corso della
precedente legislatura ma anche, in conseguenza del cambio di
maggioranza, nel primo anno della legislatura in corso.
Al di là del merito occorre, peraltro, rilevare che
l'inserimento nell'ambito della legge finanziaria delle norme
di cui all'articolo 5-quater rappresenta in ogni caso un
elemento di chiarezza. Nel corso dell'esame in Commissione era
infatti stata segnalata con preoccupazione l'eventualità che
il Governo adottasse un decreto-legge in materia, tale da
interferire inevitabilmente con la legge finanziaria
introducendo un elemento di confusione, anche per quanto
concerne le ricadute sui saldi.
L'articolo 6 stabilisce le regole cui debbono attenersi le
università e i principali enti pubblici di ricerca ai fini del
concorso al conseguimento degli obiettivi previsti per la
finanza pubblica.
In proposito si può osservare che il Governo aveva
preferito evitare di modificare, in sede di legge finanziaria,
la disciplina prevista in materia di patto di stabilità
interno, in quanto le disposizioni della normativa vigente,
con particolare riferimento agli enti locali, erano
considerate già soddisfacenti per garantire il rispetto degli
impegni assunti a livello europeo.
Occorre peraltro considerare che le organizzazioni
rappresentative degli enti locali hanno segnalato che dalla
mancata conferma di alcune disposizioni che erano state
inserite nella scorsa finanziaria in materia di trasferimenti
erariali sarebbero potuti scaturire gravi pregiudizi per
l'attività di comuni e province, a scapito dei cittadini. E'
questo un aspetto su cui nel corso dell'esame in Commissione
bilancio si sono registrati i più significativi progressi,
tali da pervenire a soluzioni che possono considerarsi
soddisfacenti, nel rispetto delle compatibilità finanziarie
complessive.
La Commissione ha infatti introdotto un articolo 10-bis
che, tra le altre cose:
ha aumentato di 20 milioni di euro il contributo
spettante alle unioni dei comuni;
ha incrementato di 180 milioni di euro la misura dei
trasferimenti erariali per gli enti locali, in applicazione
del tasso di inflazione programmata per il 2004; l'incremento
è ripartito per il 50 per cento tra i cosiddetti comuni
sottodotati e per la restante parte tra la generalità dei
comuni;
ha consentito al Ministero dell'economia e delle finanze
di concedere alle regioni a statuto ordinario, nonché alla
Sicilia e alla Sardegna, anticipazioni di cassa, nella misura
massima del 95 per cento, delle somme previste a titolo di
IRAP e di addizionale IRPEF;
ha previsto un contributo, fino all'importo complessivo
di 50 milioni di euro, a favore dei comuni con popolazioni
inferiore a 3 mila abitanti per la realizzazione di
investimenti;
ha ripristinato le disposizioni di cui agli articoli 54
e 55 della legge finanziaria per il 2002 per la progettazione
e la realizzazione di infrastrutture ed opere pubbliche di
interesse locali (articolo 55-bis);
ha stanziato risorse consistenti per sostenere lo
sviluppo del trasporto pubblico locale. Le modifiche allo
scopo che sono state apportate dalla Commissione all'articolo
56 derivano dalla consapevolezza dell'importanza strategica
che riveste la modernizzazione delle dotazioni destinate al
trasporto pubblico locale per il miglioramento della qualità
della vita dei centri urbani del nostro Paese. La situazione
del comparto è infatti assai critica, fermo restando che
talune manifestazioni di alcune frange estremiste del mondo
sindacale, poste in essere recentemente con risultati
clamorosi, recano un gravissimo danno alle collettività
interessate e non contribuiscono alla positiva soluzione dei
problemi.
Su questi aspetti in Commissione è prevalso un
atteggiamento responsabile, nella consapevolezza che le
maggiori risorse da assegnare non possano essere destinate
esclusivamente al trattamento economico del personale, ma
debbano anche concorrere all'ammodernamento del parco veicoli.
A tal fine è previsto il ricorso a forme innovative per
l'acquisizione di beni da destinare al trasporto pubblico
locali, quali il leasing.
La Commissione non si è tuttavia limitata a reperire le
risorse per un consistente incremento delle disponibilità
finanziarie degli enti territoriali. Essa ha infatti
introdotto anche alcune importanti disposizioni di carattere
generale, quali:
a) la previsione, all'articolo 8-bis, di un
monitoraggio delle operazioni finanziarie poste in essere
delle singole amministrazioni pubbliche con istituzioni
creditizie e finanziarie, allo scopo di assicurare un quadro
aggiornato e tendenzialmente esaustivo del complesso delle
iniziative che possono avere effetti per quanto concerne i
saldi di finanza pubblica;
b) la previsione di specifiche disposizioni volte
a tutelare il gettito ICI sia per quanto concerne i fabbricati
oggetto di condono edilizio (articolo 5-bis), sia per
quanto concerne la proroga al 31 dicembre 2004 dei termini per
la liquidazione e l'accertamento dell'imposta scadenti al 31
dicembre 2003;
c) la previsione di una chiara individuazione
delle tipologie di spese da ricondurre, rispettivamente, nelle
categorie dell'indebitamento e degli investimenti. In questo
modo si fornisce un importantissimo contributo di chiarezza ai
fini della gestione finanziaria degli enti territoriali.
Raccomando inoltre all'attenzione dei colleghi la
disposizione di cui all'articolo 7 che, recependo una
esplicita indicazione della nostra Commissione, provvede
all'istituzione di un apposito fondo per la copertura degli
oneri connessi alle missioni internazionali di pace che vedono
impegnato il nostro paese in misura crescente. La Commissione
aveva infatti segnalato
l'inopportunità di continuare a finanziare tali missioni
ricorrendo ad altre autorizzazioni di spesa ovvero al fondo
per le spese impreviste, trattandosi di impegni pressoché
stabili. Nel corso dell'esame in Assemblea si potrà valutare
se stabilire un termine entro il quale il Ministro
dell'economia e delle finanze deve provvedere ad inviare al
Parlamento le deliberazioni relative all'utilizzo del
fondo.
Venendo alle ulteriori misure contenute nel provvedimento,
segnalo che gli articoli 14 e 15 recano disposizioni
riconducibili al contenuto tipico della legge finanziaria
riguardanti, rispettivamente, lo stanziamento delle risorse da
destinare ai rinnovi contrattuali del pubblico impiego e le
regole da applicare per le assunzioni del personale, da
effettuare in deroga al principio generale del blocco del
turn-over.
A questo riguardo merita sottolineare che la Commissione
ha inteso migliorare ulteriormente le modifiche già apportate
al Senato a favore delle università e dei ricercatori.
A questa medesima finalità risponde la disposizione di cui
al comma 4 dell'articolo 6, che consente alle strutture
universitarie specialistiche di promuovere accordi con enti e
imprese pubblici e privati per la formazione di figure
professionali e manageriali che possano contribuire
all'internazionalizzazione del sistema produttivo. Va inoltre
segnalata la previsione della possibilità per le università di
consentire il trasferimento di docenti ad altre università.
L'articolo 18, analogamente alle leggi finanziarie per il
2002 e 2003, contiene una serie di misure volte alla
razionalizzazione della spesa e all'organizzazione scolastica,
con riferimento sia ai profili che attengono al personale
docente soprannumerario, sia alla realizzazione di un piano
straordinario di messa in sicurezza degli edifici
scolastici.
Al contenuto tipico della legge finanziaria rispondono
anche le disposizioni di cui all'articolo 19, che definiscono
l'entità dei trasferimenti statali a favore degli istituti di
previdenza.
Portata innovativa hanno le disposizioni di cui
all'articolo 20 che, oltre a stabilire l'istituzione del
reddito di ultima istanza, rimesso alla competenza delle
regioni e finalizzato a favorire il reinserimento sociale di
famiglie a rischio di esclusione sociale, dispongono lo
stanziamento di un importo fino a 20 milioni di euro per il
2004 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e
2006 per incrementare le risorse del cosiddetto "buono
scuola". A tale disposizione si aggiunge lo stanziamento di 15
milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per
il potenziamento della attività di ricerca scientifica e
tecnologica.
Tra gli interventi in materia sociale, particolare rilievo
assumono le disposizioni di cui agli articoli 22-bis e
22-ter, di per sé sufficienti a connotare in senso
positivo la finanziaria del 2004.
L'articolo 22-bis si aggiunge alla normativa già
esistente, a partire dalla legge 431 del 1998, prevedendo
l'istituzione di un apposito fondo per l'edilizia a canone
speciale.
Il fondo è destinato alla realizzazione e al recupero di
unità immobiliari nei comuni ad alta tensione abitativa
destinate ad essere locate a condizioni specificamente
definite a soggetti di reddito medio-basso.
Si tratta di un intervento che potrà contribuire in misura
determinante, per un verso, a rispondere alle vere e proprie
emergenze abitative che si verificano soprattutto nei maggiori
centri urbani e, per l'altro, a riqualificare il patrimonio
immobiliare delle nostre città. Anche in questo caso,
pertanto, si prefigura la combinazione di due finalità: quella
di concorrere al sostegno di comparti produttivi di primaria
importanza, qual è, nell'esperienza del nostro paese, il
settore immobiliare, e quella di introdurre misure di sostegno
per alcune categorie disagiate.
Ancora più rilevante appare la portata della modifica
recata dall'articolo 22-ter che destina le ulteriori
risorse attribuite al fondo nazionale per le politiche sociali
dal decreto-legge n. 269 per la realizzazione di interventi a
favore della famiglia, in
particolare per gli anziani e i disabili, per l'abbattimento
delle barriere architettoniche, per l'integrazione scolastica
per gli alunni portatori di handicap e per i servizi e le
scuole di prima infanzia.
L'articolo 23-bis reca alcune disposizioni volte a
favorire l'avvio delle attività dei fondi immobiliari chiusi;
anche in questo caso si tratta di uno strumento che potrà
risultare utile non soltanto per l'ammodernamento dei mercati
finanziari ma anche per la riqualificazione del patrimonio
edilizio.
All'articolo 26, in relazione al quale l'esame
parlamentare ha permesso di rivedere in senso positivo la
disciplina dei benefici previdenziali per i lavoratori esposti
all'amianto, si è provveduto ad introdurre una norma di tutela
anche a favore dei lavoratori esposti a rischio chimico da
cloronitroammine.
Tra le misure volte a sostenere lo sviluppo, con
particolare riferimento ai settori a più elevato contenuto
tecnologico, occorre ricordare la concessione di contributi
per la diffusione di ricevitori per la diffusione satellitare
terrestre e per l'accesso a banda larga ad Internet (comma 1
dell'articolo 28); l'attribuzione di un contributo pari a 75
euro per l'acquisto di apparecchi per la trasmissione e la
ricezione del sistema mobile UMTS (comma 2 del medesimo
articolo) e lo stanziamento di ingenti risorse per il
finanziamento per i progetti strategici nel settore
informatico (articolo 29).
Notevole rilievo hanno le integrazioni apportate al
medesimo articolo 29 dalla Commissione relativamente
all'utilizzo di disponibilità derivanti da versamenti
apportati all'ENAV e all'ASI che tuttavia non risultano ancora
impegnate. Si prevede, infatti, che tali disponibilità debbano
essere destinate, tra le altre, a favorire lo sviluppo di
imprese che si fondino sulle strutture satellitare Galileo; a
promuovere programmi di ricerca di base applicate al settore
spaziale e a realizzare infrastrutture utili a sostenere la
candidatura italiana per ospitare la sede di Agenzia europea
di navigazione satellitare.
Alla diffusione della strumentazione informatica
concorrono anche le norme di cui allo stesso articolo 29 volte
a rifinanziare il progetto "PC ai giovani" e a favorire
l'acquisto di personal computer da parte dei docenti
scolastici e universitari.
Notevole rilievo hanno anche le disposizioni di cui
all'articolo 32 con le quali si rifinanziano gli interventi
per la realizzazione di lavori necessari al miglioramento
della gestione delle risorse idriche e per l'adozione di un
apposito programma nazionale nel settore idrico.
I dati acquisiti dalla Commissione bilancio nell'ambito
dell'indagine conoscitiva sull'utilizzo dei fondi strutturali,
in corso di svolgimento, hanno confermato la gravità della
situazione del comparto, soprattutto nel Mezzogiorno, e la
necessità di porre in essere adeguate iniziative, avvalendosi
delle professionalità e delle esperienze più avanzate in
materia, in modo eliminare o quanto meno circoscrivere le
situazione di emergenza idrica.
Gli articoli da 34 a 45 recano un complesso di interventi
destinati a sostenere la competitività del sistema produttivo
nazionale, sia industriale che agricolo e, soprattutto, a
combattere la concorrenza sleale derivante dalla
contraffazione di marchi e prodotti nazionali. A tal fine si
prospetta anche un potenziamento dei controlli doganali e la
previsione di adeguate sanzioni nel caso di violazione dei
diritti di proprietà intellettuale.
Tali disposizioni intendono costituire una risposta
concreta al problema, ripetutamente segnalato dai
rappresentanti del sistema produttivo, di una insufficiente
salvaguardia delle specificità che caratterizzano
positivamente il nostro Paese, che risultano fortemente
minacciate da concorrenti agguerriti e spesso con pochi
scrupoli, che si avvantaggiano, oltre che dei più bassi costi
di produzione, anche del mancato rispetto delle regole che
disciplinano gli scambi commerciali.
E' comunque evidente che non si intende prospettare il
ricorso ad una politica protezionistica, l'adozione di
strumenti idonei a preservare un tessuto produttivo diffuso e
ramificato, qual è quello che
caratterizza il nostro Paese, strutturato prevalentemente in
piccole imprese in grado di garantire produzioni di alta
qualità e di elevato valore aggiunto ma nel quale operano
anche tante medie imprese meritevoli di attenzione.
A questo riguardo, occorre segnalare le disposizioni
introdotte dalla Commissione bilancio all'articolo
49-bis che prevedono l'istituzione di un fondo rotativo
per gli interventi per il capitale di rischio, la cui gestione
è affidata a Sviluppo Italia Spa.
Non meno significative risultano le disposizioni di cui
all'articolo 54-bis, che consentono di avviare la
realizzazione degli investimenti che si avvalgono del credito
di imposta di cui all'articolo 62 della legge finanziaria del
2003 entro il 31 marzo 2004 ed utilizzare il contributo entro
il terzo anno successivo rispetto a quello in cui è stata
presentata l'istanza di ammissione. In questo modo si è data
risposta a richieste ampiamente giustificate del sistema
produttivo nel Mezzogiorno.
In questo quadro si inseriscono le modifiche apportate
dalla Commissione dirette a sostenere le attività di ricerca e
di sperimentazione agraria, così come la previsione della
creazione di un istituto per la ricerca e le applicazioni
biotecnologiche per la sicurezza e la valorizzazione dei
prodotti agroalimentari di qualità del Mezzogiorno.
Il rafforzamento degli strumenti di lotta alle
contraffazioni ha comportato anche la previsione di un
rafforzamento delle risorse, in primo luogo umane, destinate
al contrasto dell'economa sommersa, in particolare mediante un
incremento dell'organico della Guardia di finanza.
L'articolo 46 reca una disposizione che ha suscitato sia
al Senato che nella Commissione bilancio della Camera qualche
polemica: si tratta della previsione dell'introduzione di una
assicurazione obbligatoria sugli immobili privati destinati ad
uso abitativo, in relazione ai danni causati da calamità
naturali. Nel prosieguo dell'esame si dovrà ulteriormente
approfondire la portata della norma, in particolare
verificando se l'estensione obbligatoria del rischio calamità
naturali non possa comportare un aggravio eccessivo degli
oneri a carico dei proprietari degli immobili.
Gli articoli 46-bis e 47 recano un complesso di
misure, in primo luogo di sostegno finanziario, dirette al
completamento delle opere di ricostruzione di diverse aree del
Paese colpite da calamità naturali.
L'articolo 51 stanzia 50 milioni di euro per
l'istituzione, presso il Ministero del lavoro, di un fondo per
l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle
imprese.
L'articolo 54 provvede a ridotare il fondo per le aree
sottoutilizzate di 2.700 milioni di euro per l'anno 2007, che
si aggiungono agli ulteriori stanziamenti disposti per
ciascuno degli oneri del triennio 2004-2006 nella tabella
D.
Al riguardo, occorre considerare che i risultati ottenuti,
in particolare per quanto concerne l'aumento dell'occupazione,
debbono essere consolidati nei prossimi anni; in questo modo
il Mezzogiorno potrà sempre più efficacemente diventare un
elemento di traino e non più di freno per il superamento della
difficile fase congiunturale che sta attraversando il nostro
paese, al pari dei maggiori partners europei.
Gli articoli 55 e 56 recano alcuni interventi di parziale
modifica e integrazione della disciplina recentemente adottata
in materia di infrastrutture strategiche.
Si tratta di interventi che risultano coerenti con il
carattere prioritario assegnato all'ammodernamento della
dotazione infrastrutturale, per la rimozione di quelle
strozzature che hanno concorso in misura decisiva, negli
scorsi anni, a determinare congestioni e impedimenti nello
sviluppo dei traffici e che hanno contribuito a marginalizzare
alcune aree del Paese. A tali disposizioni devono aggiungersi
gli ulteriori stanziamenti, in forma di limiti di impegno,
disposti all'articolo 62 a favore della legge n. 166 del
2002.
L'articolo 57 stanzia un contributo fino a 20 milioni di
euro per il sostegno ed il potenziamento dell'attività di
ricerca
scientifica e tecnologica. Tale intervento si inquadra in un
complesso di disposizioni, cui ho accennato in precedenza,
volte a promuovere la crescita delle risorse destinate alla
ricerca per allineare il nostro Paese ai principali
concorrenti.
Da ultimo, gli articoli 63 e 64 recano alcune disposizioni
a sostegno dei settori dell'editoria, delle agenzie di stampa
e delle emittenti radiofoniche.
In conclusione, desidero svolgere alcune considerazioni di
carattere generale sulle modalità di organizzazione dei nostri
lavori, alla luce della articolazione della manovra posta in
essere dal Governo in più strumenti legislativi.
La discussione del disegno di legge finanziaria si
conferma un passaggio fondamentale per la definizione delle
scelte di politica economica. Per una piena valorizzazione
dell'esame parlamentare è peraltro evidente che si debba fare
tutto il possibile per condurre la discussione in termini
ordinati che si concentri su alcune questioni fondamentali,
evitando di disperdersi in un numero eccessivo di problemi
difficilmente componibili in una logica coerente.
La Commissione bilancio ha già svolto un notevole lavoro
sul terreno delle iniziative che possono essere assunte per
una razionalizzazione del processo decisionale sui documenti
di bilancio.
Personalmente ritengo che il lavoro compiuto e i risultati
cui siamo pervenuti non debbano essere dispersi. Per questo
motivo, nell'esprimere l'auspicio che l'esame in Assemblea
possa svolgersi in modo proficuo, così come è accaduto in
Commissione, ritengo che si debba riprendere la discussione da
tempo avviata per valutare quali iniziative assumere per
migliorare le modalità di esame della legge finanziaria,
mantenendone intatta la centralità ai fini della
determinazione delle scelte fondamentali in materia di
politica economica e finanziaria.
Gianfranco BLASI,
Relatore per la maggioranza.