XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 4490 - 4489-A




PARERE
DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 4489
          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 4489;

              rilevato che il provvedimento contiene, per sua stessa natura, disposizioni che incidono in settori diversi;

              rilevato che la tecnica della novellazione è utilizzata nel provvedimento in modo non uniforme e che molte disposizioni dovrebbero essere riformulate come novelle alle normative cui fanno riferimento (ad esempio, gli artt. 27, 29, commi 1 e 2, 55 e 56, comma 3);

              rilevato inoltre che numerose disposizioni non definiscono il termine entro il quale devono essere adottati i provvedimenti previsti dal disegno di legge in esame (ad esempio, l'articolo 5, comma 12; l'articolo 15, commi 5, 6, ultimo periodo, 15 e 17; l'articolo 20, comma 3; l'articolo 29, commi 2 e 4; l'articolo 30, commi 5 e 6; l'articolo 37, comma 3; l'articolo 48, comma 3; l'articolo 50, comma 4; l'articolo 51, comma 2; l'articolo 59, comma 1; l'articolo 63, comma 1) ovvero sopprimono termini esistenti (ad esempio, l'articolo 11, comma 4);

              rilevato infine che la rubrica di numerose disposizioni non risulta adeguata al contenuto delle medesime (ad esempio, all'articolo 27, il cui ambito di applicazione appare più ampio rispetto a quanto si evincerebbe dalla rubrica "Vittime del terrorismo"; all'articolo 39, che si riferisce soltanto al Fondo per la promozione straordinaria del made in Italy e non anche al marchio "Naturalmenteitaliano"; all'articolo 52, che fa riferimento al solo affidamento di servizi e non anche ai contratti di fornitura; all'articolo 55, il cui ambito di applicazione appare più ampio ricomprendendo anche i criteri per la fissazione delle tariffe; all'articolo 58, il cui ambito di applicazione ricomprende anche il sostegno alla ricerca scientifica e all'assistenza nel campo della prevenzione e cura della cecità e non solo alla ricerca nel settore biomedico);

                ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni,

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              agli articoli 5, comma 2, 53 e 67, comma 2, si sopprimano le relative disposizioni in quanto volte a modificare testualmente, rispettivamente, un decreto ministeriale e disposizioni di rango regolamentare;

              agli articoli 5, comma 14, comma 6, 16, comma 5 e 23, comma 3, si chiarisca la portata delle deroghe previste in modo generico rispettivamente alla normativa vigente in materia di appalti pubblici, all'accordo tra Governo, Regioni e province autonome in materia di spesa sanitaria, alle disciplina in materia di mobilità, alla normativa vigente in materia di lavori socialmente utili, alla normativa in materia previdenziale;

              all'articolo 39, comma 1, nella parte in cui si richiama l'articolo 22 del regolamento comunitario n. 2913 del 1992, si riformuli la disposizione alla luce del fatto che il riferimento normativo, per le "merci assimilate", è da intendersi all'articolo 23 del medesimo regolamento, il quale disciplina l'ipotesi in cui un prodotto sia considerato interamente ottenuto in un singolo Paese;

              all'articolo 58, comma 2, nella parte in cui si incrementa lo stanziamento annuo previsto dall'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 284, si riformuli la disposizione in quanto, essendo le risorse di tale legge confluite nel Fondo per le politiche sociali di cui alla legge 23 dicembre 2000, n. 388 (articolo 80, comma 17, lettera f)), va coordinata con l'articolo 46, commi da 1 a 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in base al quale la destinazione delle risorse affluite al Fondo per le politiche sociali è definita annualmente con decreti del Ministro del Lavoro, di concerto con quello dell'Economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata Stato, regioni ed autonomie locali; analoga valutazione per l'articolo 20, comma 1, relativo alle finalità cui destinare il Fondo per le politiche sociali;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              all'articolo 44, nella parte in cui è diretto a sanzionare la "violazione delle disposizioni di cui alla presente legge", si riformuli la disposizione individuando le disposizioni assistite da tale copertura sanzionatoria.


          Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              agli articoli 2, commi 3 e 5, 5, commi 6 e 7, 7, commi 7, 8, 9, 10, e 61, comma 1, ove si prevede la proroga dell'efficacia di norme vigenti, dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare le disposizioni in esame come novelle;

            all'articolo 2, comma 7, che introduce l'articolo 34-bis nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dovrebbe valutarsi - al fine di meglio chiarire l'ambito soggettivo di applicazione - l'opportunità di coordinare la nuova fattispecie con quella già disciplinata dall'articolo 34 dello stesso decreto;

              all'articolo 14, comma 5, che richiama i commi 5 e 7 dell'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si valuti l'opportunità di riformulare la disposizione in esame richiamando anche il comma 11, che riguarda le modalità di calcolo del disavanzo rilevante ai fini del Patto di stabilità interno a decorrere dal 2005;
              all'articolo 15, commi 8, 11 e 14, dovrebbe valutarsi la correttezza del riferimento ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, dal momento che a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la predetta fattispecie non è più prevista essendo stata "sostituita" dai contratti a progetto, disciplinata dagli articoli 61-69 del medesimo provvedimento;

              agli articoli 15, comma 13 (ove è contenuto un generico richiamo della normativa vigente in materia di procedure di mobilità), 21, comma 1 (che contiene un generico riferimento alla normativa statale in materia di assegno di maternità per il secondo figlio, previsto dall'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326), 35, comma 1 e 36, comma 1 (che contengono un generico riferimento alla normativa sulla protezione dei dati personali), 50, comma 1 (che contiene un generico riferimento ai pareri ed alle autorizzazioni previste dalla normativa vigente) 56, comma 2 (che contiene un generico riferimento alla normativa vigente in materia di svincolo della garanzia fidejussoria), dovrebbe valutarsi l'opportunità di richiamare esplicitamente le predette discipline;

              all'articolo 16, commi 2 e 3, e 63, comma 7, che recano norme di interpretazione autentica, dovrebbe valutarsi l'opportunità di integrare la rubrica al fine di far risultare la finalità delle predette disposizioni. Peraltro, con riferimento all'articolo 16, dovrebbe valutarsi se le stesse costituiscano effettivamente norme di interpretazione autentica ovvero disposizioni di portata innovativa, con effetto retroattivo. Con riferimento alla disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 16, dovrebbe inoltre valutarsi l'opportunità di fare ricorso allo strumento dell'interpretazione autentica, in considerazione del fatto che la norma che si intende "interpretare autenticamente" è una norma di rango secondario di origine pattizia (l'articolo 5, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, recante recepimento del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze armate) e che l'interpretazione autentica dovrebbe procedere dai medesimi soggetti che hanno definito la norma da interpretare;

              all'articolo 17, comma 1, che novella il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dovrebbe valutarsi se la definizione delle misure organizzatorie relative all'istituendo dipartimento sia coerente con il modello di autonomia organizzativa delineato nel predetto decreto legislativo. Si segnala, peraltro, che l'articolo 131 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 già prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, anche sulla base dei dati allo scopo acquisiti dalle regioni, presenti entro il 30 giugno di ciascun anno una relazione al Parlamento su dati relativi alle tossicodipendenze;

              all'articolo 23, comma 2, che novellando il comma 8-quater dell'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sopprime ogni limite temporale all'applicazione del principio della piena deducibilità dei contributi alle forme pensionistiche complementari in esame, tenuto conto che la medesima disposizione (piena deducibilità dei contributi) si applica, ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, anche ai soggetti che si sono iscritti alle forme pensionistiche complementari entro il 28 aprile 1997, dovrebbe valutarsi l'opportunità per ragioni di coordinamento, di novellare anche l'articolo 4, comma 3-bis, del citato decreto legislativo n. 47;

              all'articolo 37, comma 3, nella parte in cui prevede, per i procedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione, la fissazione di termini di conclusione, si valuti l'opportunità di richiamare l'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che fissa in via generale il termine di conclusione dei procedimenti amministrativi, qualora la disposizione in esame intenda derogare al predetto termine, ai sensi del punto 2, lettera c), della circolare dei Presidenti della Camera e del Senato e del Presidente del Consiglio dell'aprile 2001;

              all'articolo 50, comma 2, nella parte in cui richiama il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si valuti l'opportunità di riformulare la disposizione richiamando gli articoli 107-109 del citato regio decreto, i quali si riferiscono alla formazione dello stato passivo; con riferimento al medesimo comma, si valuti altresì l'opportunità di riformulare la disposizione facendo riferimento alla Nuova Breda Fucine s.p.a., la quale, come risulta dalla relazione della Corte dei conti sul risultato del controllo eseguito nel periodo 1^-31 gennaio 2002, a seguito del trasferimento del patrimonio delle società F.E.B. s.p.a. e Safim Factor s.p.a., è subentrata a queste ultime nei giudizi in cui erano parte;

              all'articolo 65, comma 2, lettera a), nella parte in cui si disciplina un meccanismo di definizione agevolata per i concessionari gestori del servizio di raccolta delle scommesse di avvenimenti sportivi che non abbiano aderito alle condizioni di versamento previste dai decreti interministeriali del 2 giugno 2002 e 10 agosto 2002, si valuti l'opportunità di coordinare la disposizione con l'articolo 39, comma 12 bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che estende alla fattispecie in esame le disposizioni dell'articolo 8, commi da 5 a 9, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1^ agosto 2003, n. 200, di analogo contenuto e che fissa il termine per la definizione agevolata al 31 gennaio 2004, anziché al 31 ottobre 2003;

              all'articolo 67, comma 3, nella parte in cui si prevedono procedimenti per l'erogazione di contributi per la cantieristica, si valuti l'opportunità di riformulare la disposizione richiamando anche l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che disciplina in via generale i procedimenti finalizzati all'erogazione di contributi;

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

              all'articolo 42, nella parte in cui dispone misure volte all'assistenza legale alle imprese in ambito internazionale, al fine della tutela dei prodotti italiani, si valuti l'opportunità di accorpare la disposizione con quella di cui all'articolo 43, di analogo contenuto;
              agli articoli 49 e 50, nella parte in cui dispongono misure per favorire la chiusura dei contenziosi relativi, rispettivamente, alle agevolazioni gestite da Sviluppo Italia e dall'EFIM, nonché di altre società in liquidazione coatta amministrativa, si valuti l'opportunità di riformulare le norme di cui, rispettivamente, all'articolo 49, comma 1, ultimo periodo, ed all'articolo 50, comma 1, quinto periodo, in quanto recanti disposizioni diverse per disciplinare l'analoga fattispecie degli effetti transattivi della chiusura del contenzioso; con riferimento all'articolo 49, inoltre, si valuti l'opportunità di riformulare la disposizione chiarendo altresì i termini entro cui Sviluppo Italia debba concludere l'esame delle istanze, nonché quali siano i casi e le modalità con le quali Sviluppo Italia possa richiedere agli istanti un importo superiore al 50 per cento dei crediti ad essa dovuti, nonché, infine, il significato della locuzione "termini incagliati";

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              all'articolo 2, comma 6, lettera c), dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire il senso dell'inciso, secondo il quale le disposizioni del comma stesso non incidono sull'esercizio della delega per la riforma del sistema fiscale statale di cui alla legge n. 80 del 2003;

              all'articolo 8, comma 2, dovrebbe verificarsi la congruenza della previsione secondo la quale i decreti emanati dal Ministro dell'economia e delle finanze debbono essere comunicati al Ministero medesimo;

              all'articolo 34, comma 1, si fa riferimento alle indicazioni di provenienza dei prodotti, senza ulteriori specificazioni, lasciando la possibilità di interpretare la disposizione nel senso di comprendere nel suo ambito l'importazione e la commercializzazione di ogni tipo di merce; dovrebbe invece valutarsi l'opportunità di meglio precisare l'ambito di applicazione dal momento che la rubrica dell'articolo e la relazione illustrativa fanno esplicito riferimento alla "denominazione d'origine" che solitamente si riferisce alla disciplina in materia di prodotti alimentari;

              all'articolo 28, comma 2, dovrebbe valutarsi l'opportunità di fare riferimento non già ad "un apparecchio di utente" ma ad un "apparato di utente", espressione già utilizzata nell'articolo 22 della legge finanziaria per il 2003;

              all'articolo 39, commi 1 e 3, nella parte in cui si istituisce un marchio a tutela delle merci italiane, si valuti l'opportunità di coordinare la disposizione con quella di cui al comma 2, che prevede un marchio ulteriore da utilizzare con esclusivo riferimento alle produzioni agroalimentari di qualità; inoltre, all'articolo 39, comma 3, nella parte in cui si demanda ad un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e quindi di delegificazione, la definizione delle modalità di istituzione ed uso a tutela delle merci italiane, si valuti l'opportunità di indicare le norme generali regolatrici della materia e le disposizioni che saranno abrogate dal regolamento in questione;
              all'articolo 40, comma 1, nella parte in cui si prevede l'istituzione, da parte del Ministero delle attività produttive, dell'Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy in collaborazione con la società EUR, si valuti l'opportunità di riformulare la disposizione chiarendo quale sia la forma giuridica dell'Esposizione nonché quali siano gli strumenti giuridici e finanziari della collaborazione con la società EUR ovvero demandando tali aspetti al decreto ministeriale di cui al successivo comma 2;

              all'articolo 46, comma 1, nella parte in cui si demanda ad un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e quindi di delegificazione, l'introduzione, anche in deroga alla normativa vigente, di un regime assicurativo per gli immobili privati destinati ad uso abitativo relativamente ai danni derivanti da calamità naturali, si valuti l'opportunità di riformulare la disposizione alla luce del fatto che il regolamento di delegificazione opera in sostituzione e non in deroga alla normativa vigente;

              all'articolo 51, comma 4, nella parte in cui si prevede la trasmissione della relazione annuale sul funzionamento del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese "alle competenti Commissioni parlamentari", si valuti l'opportunità di prevedere che la trasmissione dell'indicata relazione sia effettuata alle Camere, anziché alle Commissioni parlamentari competenti;

              all'articolo 68, comma 1, lettera a), nella parte in cui si modifica il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, si valuti l'opportunità di chiarire se la disposizione si riferisce alla dismissione delle partecipazioni di controllo relative a società operanti nel settore dei servizi di pubblica utilità (articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481) ovvero a tutte le dismissioni di controllo (articolo 1, comma 2, del sopra citato decreto-legge n. 332), comportando, in quest'ultimo caso, il parere parlamentare nel caso di dismissioni di partecipazioni di controllo a qualsiasi titolo detenute.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4489
(LEGGE FINANZIARIA)



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