XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 4490 - 4489-A
PARERE
DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 4489
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 4489;
rilevato che il provvedimento contiene, per sua stessa
natura, disposizioni che incidono in settori diversi;
rilevato che la tecnica della novellazione è utilizzata
nel provvedimento in modo non uniforme e che molte
disposizioni dovrebbero essere riformulate come novelle alle
normative cui fanno riferimento (ad esempio, gli artt. 27, 29,
commi 1 e 2, 55 e 56, comma 3);
rilevato inoltre che numerose disposizioni non
definiscono il termine entro il quale devono essere adottati i
provvedimenti previsti dal disegno di legge in esame (ad
esempio, l'articolo 5, comma 12; l'articolo 15, commi 5, 6,
ultimo periodo, 15 e 17; l'articolo 20, comma 3; l'articolo
29, commi 2 e 4; l'articolo 30, commi 5 e 6; l'articolo 37,
comma 3; l'articolo 48, comma 3; l'articolo 50, comma 4;
l'articolo 51, comma 2; l'articolo 59, comma 1; l'articolo 63,
comma 1) ovvero sopprimono termini esistenti (ad esempio,
l'articolo 11, comma 4);
rilevato infine che la rubrica di numerose disposizioni
non risulta adeguata al contenuto delle medesime (ad esempio,
all'articolo 27, il cui ambito di applicazione appare più
ampio rispetto a quanto si evincerebbe dalla rubrica "Vittime
del terrorismo"; all'articolo 39, che si riferisce soltanto al
Fondo per la promozione straordinaria del made in Italy
e non anche al marchio "Naturalmenteitaliano"; all'articolo
52, che fa riferimento al solo affidamento di servizi e non
anche ai contratti di fornitura; all'articolo 55, il cui
ambito di applicazione appare più ampio ricomprendendo anche i
criteri per la fissazione delle tariffe; all'articolo 58, il
cui ambito di applicazione ricomprende anche il sostegno alla
ricerca scientifica e all'assistenza nel campo della
prevenzione e cura della cecità e non solo alla ricerca nel
settore biomedico);
ritiene che, per la conformità ai parametri
stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano
essere rispettate le seguenti condizioni,
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
agli articoli 5, comma 2, 53 e 67, comma 2, si
sopprimano le relative disposizioni in quanto volte a
modificare testualmente, rispettivamente, un decreto
ministeriale e disposizioni di rango regolamentare;
agli articoli 5, comma 14, comma 6, 16, comma 5 e 23,
comma 3, si chiarisca la portata delle deroghe previste in
modo generico
rispettivamente alla normativa vigente in materia di appalti
pubblici, all'accordo tra Governo, Regioni e province autonome
in materia di spesa sanitaria, alle disciplina in materia di
mobilità, alla normativa vigente in materia di lavori
socialmente utili, alla normativa in materia previdenziale;
all'articolo 39, comma 1, nella parte in cui si
richiama l'articolo 22 del regolamento comunitario n. 2913 del
1992, si riformuli la disposizione alla luce del fatto che il
riferimento normativo, per le "merci assimilate", è da
intendersi all'articolo 23 del medesimo regolamento, il quale
disciplina l'ipotesi in cui un prodotto sia considerato
interamente ottenuto in un singolo Paese;
all'articolo 58, comma 2, nella parte in cui si
incrementa lo stanziamento annuo previsto dall'articolo 1
della legge 28 agosto 1997, n. 284, si riformuli la
disposizione in quanto, essendo le risorse di tale legge
confluite nel Fondo per le politiche sociali di cui alla legge
23 dicembre 2000, n. 388 (articolo 80, comma 17, lettera
f)), va coordinata con l'articolo 46, commi da 1 a 5,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in base al quale la
destinazione delle risorse affluite al Fondo per le politiche
sociali è definita annualmente con decreti del Ministro del
Lavoro, di concerto con quello dell'Economia e delle finanze,
d'intesa con la Conferenza Unificata Stato, regioni ed
autonomie locali; analoga valutazione per l'articolo 20, comma
1, relativo alle finalità cui destinare il Fondo per le
politiche sociali;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della
formulazione:
all'articolo 44, nella parte in cui è diretto a
sanzionare la "violazione delle disposizioni di cui alla
presente legge", si riformuli la disposizione individuando le
disposizioni assistite da tale copertura sanzionatoria.
Il Comitato osserva altresì che:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
agli articoli 2, commi 3 e 5, 5, commi 6 e 7, 7, commi
7, 8, 9, 10, e 61, comma 1, ove si prevede la proroga
dell'efficacia di norme vigenti, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di riformulare le disposizioni in esame come
novelle;
all'articolo 2, comma 7, che introduce l'articolo
34-bis nel decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, dovrebbe valutarsi - al fine di meglio
chiarire l'ambito soggettivo di applicazione - l'opportunità
di coordinare la nuova fattispecie con quella già disciplinata
dall'articolo 34 dello stesso decreto;
all'articolo 14, comma 5, che richiama i commi 5 e 7
dell'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si
valuti l'opportunità di riformulare la disposizione in esame
richiamando anche il comma 11, che riguarda le modalità di
calcolo del disavanzo rilevante ai fini del Patto di stabilità
interno a decorrere dal 2005;
all'articolo 15, commi 8, 11 e 14, dovrebbe valutarsi
la correttezza del riferimento ai contratti di collaborazione
coordinata e continuativa, dal momento che a seguito
dell'entrata in vigore del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, la predetta fattispecie non è più prevista
essendo stata "sostituita" dai contratti a progetto,
disciplinata dagli articoli 61-69 del medesimo
provvedimento;
agli articoli 15, comma 13 (ove è contenuto un generico
richiamo della normativa vigente in materia di procedure di
mobilità), 21, comma 1 (che contiene un generico riferimento
alla normativa statale in materia di assegno di maternità per
il secondo figlio, previsto dall'articolo 21 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326), 35, comma 1 e 36, comma
1 (che contengono un generico riferimento alla normativa sulla
protezione dei dati personali), 50, comma 1 (che contiene un
generico riferimento ai pareri ed alle autorizzazioni previste
dalla normativa vigente) 56, comma 2 (che contiene un generico
riferimento alla normativa vigente in materia di svincolo
della garanzia fidejussoria), dovrebbe valutarsi l'opportunità
di richiamare esplicitamente le predette discipline;
all'articolo 16, commi 2 e 3, e 63, comma 7, che recano
norme di interpretazione autentica, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di integrare la rubrica al fine di far risultare
la finalità delle predette disposizioni. Peraltro, con
riferimento all'articolo 16, dovrebbe valutarsi se le stesse
costituiscano effettivamente norme di interpretazione
autentica ovvero disposizioni di portata innovativa, con
effetto retroattivo. Con riferimento alla disposizione di cui
al comma 1 dell'articolo 16, dovrebbe inoltre valutarsi
l'opportunità di fare ricorso allo strumento
dell'interpretazione autentica, in considerazione del fatto
che la norma che si intende "interpretare autenticamente" è
una norma di rango secondario di origine pattizia (l'articolo
5, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31
luglio 1995, n. 394, recante recepimento del provvedimento di
concertazione del 20 luglio 1995 riguardante il personale
delle Forze armate) e che l'interpretazione autentica dovrebbe
procedere dai medesimi soggetti che hanno definito la norma da
interpretare;
all'articolo 17, comma 1, che novella il decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dovrebbe valutarsi se la
definizione delle misure organizzatorie relative
all'istituendo dipartimento sia coerente con il modello di
autonomia organizzativa delineato nel predetto decreto
legislativo. Si segnala, peraltro, che l'articolo 131 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 309 del 1990 già prevede che il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, anche sulla base dei dati allo scopo
acquisiti dalle regioni, presenti entro il 30 giugno di
ciascun anno una relazione al Parlamento su dati relativi alle
tossicodipendenze;
all'articolo 23, comma 2, che novellando il comma
8-quater dell'articolo 18 del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, sopprime ogni limite temporale
all'applicazione del principio della piena deducibilità dei
contributi alle forme pensionistiche complementari in esame,
tenuto conto che la medesima disposizione (piena deducibilità
dei contributi) si applica, ai sensi dell'articolo 4, comma 3
del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, anche ai
soggetti che si sono iscritti alle forme pensionistiche
complementari entro il 28 aprile 1997, dovrebbe valutarsi
l'opportunità per ragioni di coordinamento, di novellare anche
l'articolo 4, comma 3-bis, del citato decreto
legislativo n. 47;
all'articolo 37, comma 3, nella parte in cui prevede,
per i procedimenti amministrativi che concorrono
all'assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed
esportazione, la fissazione di termini di conclusione, si
valuti l'opportunità di richiamare l'articolo 2, comma 2,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, che fissa in via generale
il termine di conclusione dei procedimenti amministrativi,
qualora la disposizione in esame intenda derogare al predetto
termine, ai sensi del punto 2, lettera c), della
circolare dei Presidenti della Camera e del Senato e del
Presidente del Consiglio dell'aprile 2001;
all'articolo 50, comma 2, nella parte in cui richiama
il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si valuti
l'opportunità di riformulare la disposizione richiamando gli
articoli 107-109 del citato regio decreto, i quali si
riferiscono alla formazione dello stato passivo; con
riferimento al medesimo comma, si valuti altresì l'opportunità
di riformulare la disposizione facendo riferimento alla Nuova
Breda Fucine s.p.a., la quale, come risulta dalla relazione
della Corte dei conti sul risultato del controllo eseguito nel
periodo 1^-31 gennaio 2002, a seguito del trasferimento del
patrimonio delle società F.E.B. s.p.a. e Safim Factor s.p.a.,
è subentrata a queste ultime nei giudizi in cui erano
parte;
all'articolo 65, comma 2, lettera a), nella parte
in cui si disciplina un meccanismo di definizione agevolata
per i concessionari gestori del servizio di raccolta delle
scommesse di avvenimenti sportivi che non abbiano aderito alle
condizioni di versamento previste dai decreti
interministeriali del 2 giugno 2002 e 10 agosto 2002, si
valuti l'opportunità di coordinare la disposizione con
l'articolo 39, comma 12 bis, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, che estende alla fattispecie
in esame le disposizioni dell'articolo 8, commi da 5 a 9, del
decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1^ agosto 2003, n. 200, di analogo
contenuto e che fissa il termine per la definizione agevolata
al 31 gennaio 2004, anziché al 31 ottobre 2003;
all'articolo 67, comma 3, nella parte in cui si
prevedono procedimenti per l'erogazione di contributi per la
cantieristica, si valuti l'opportunità di riformulare la
disposizione richiamando anche l'articolo 12 della legge 7
agosto 1990, n. 241, che disciplina in via generale i
procedimenti finalizzati all'erogazione di contributi;
sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:
all'articolo 42, nella parte in cui dispone misure
volte all'assistenza legale alle imprese in ambito
internazionale, al fine della tutela dei prodotti italiani, si
valuti l'opportunità di accorpare la disposizione con quella
di cui all'articolo 43, di analogo contenuto;
agli articoli 49 e 50, nella parte in cui dispongono
misure per favorire la chiusura dei contenziosi relativi,
rispettivamente, alle agevolazioni gestite da Sviluppo Italia
e dall'EFIM, nonché di altre società in liquidazione coatta
amministrativa, si valuti l'opportunità di riformulare le
norme di cui, rispettivamente, all'articolo 49, comma 1,
ultimo periodo, ed all'articolo 50, comma 1, quinto periodo,
in quanto recanti disposizioni diverse per disciplinare
l'analoga fattispecie degli effetti transattivi della chiusura
del contenzioso; con riferimento all'articolo 49, inoltre, si
valuti l'opportunità di riformulare la disposizione chiarendo
altresì i termini entro cui Sviluppo Italia debba concludere
l'esame delle istanze, nonché quali siano i casi e le modalità
con le quali Sviluppo Italia possa richiedere agli istanti un
importo superiore al 50 per cento dei crediti ad essa dovuti,
nonché, infine, il significato della locuzione "termini
incagliati";
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della
formulazione:
all'articolo 2, comma 6, lettera c), dovrebbe
valutarsi l'opportunità di chiarire il senso dell'inciso,
secondo il quale le disposizioni del comma stesso non incidono
sull'esercizio della delega per la riforma del sistema fiscale
statale di cui alla legge n. 80 del 2003;
all'articolo 8, comma 2, dovrebbe verificarsi la
congruenza della previsione secondo la quale i decreti emanati
dal Ministro dell'economia e delle finanze debbono essere
comunicati al Ministero medesimo;
all'articolo 34, comma 1, si fa riferimento alle
indicazioni di provenienza dei prodotti, senza ulteriori
specificazioni, lasciando la possibilità di interpretare la
disposizione nel senso di comprendere nel suo ambito
l'importazione e la commercializzazione di ogni tipo di merce;
dovrebbe invece valutarsi l'opportunità di meglio precisare
l'ambito di applicazione dal momento che la rubrica
dell'articolo e la relazione illustrativa fanno esplicito
riferimento alla "denominazione d'origine" che solitamente si
riferisce alla disciplina in materia di prodotti
alimentari;
all'articolo 28, comma 2, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di fare riferimento non già ad "un apparecchio
di utente" ma ad un "apparato di utente", espressione già
utilizzata nell'articolo 22 della legge finanziaria per il
2003;
all'articolo 39, commi 1 e 3, nella parte in cui si
istituisce un marchio a tutela delle merci italiane, si valuti
l'opportunità di coordinare la disposizione con quella di cui
al comma 2, che prevede un marchio ulteriore da utilizzare con
esclusivo riferimento alle produzioni agroalimentari di
qualità; inoltre, all'articolo 39, comma 3, nella parte in cui
si demanda ad un regolamento emanato ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e quindi di
delegificazione, la definizione delle modalità di istituzione
ed uso a tutela delle merci italiane, si valuti l'opportunità
di indicare le norme generali regolatrici della materia e le
disposizioni che saranno abrogate dal regolamento in
questione;
all'articolo 40, comma 1, nella parte in cui si prevede
l'istituzione, da parte del Ministero delle attività
produttive, dell'Esposizione permanente del design
italiano e del made in Italy in collaborazione con la
società EUR, si valuti l'opportunità di riformulare la
disposizione chiarendo quale sia la forma giuridica
dell'Esposizione nonché quali siano gli strumenti giuridici e
finanziari della collaborazione con la società EUR ovvero
demandando tali aspetti al decreto ministeriale di cui al
successivo comma 2;
all'articolo 46, comma 1, nella parte in cui si demanda
ad un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e quindi di
delegificazione, l'introduzione, anche in deroga alla
normativa vigente, di un regime assicurativo per gli immobili
privati destinati ad uso abitativo relativamente ai danni
derivanti da calamità naturali, si valuti l'opportunità di
riformulare la disposizione alla luce del fatto che il
regolamento di delegificazione opera in sostituzione e non in
deroga alla normativa vigente;
all'articolo 51, comma 4, nella parte in cui si prevede
la trasmissione della relazione annuale sul funzionamento del
Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei
lavoratori nelle imprese "alle competenti Commissioni
parlamentari", si valuti l'opportunità di prevedere che la
trasmissione dell'indicata relazione sia effettuata alle
Camere, anziché alle Commissioni parlamentari competenti;
all'articolo 68, comma 1, lettera a), nella parte
in cui si modifica il comma 2 dell'articolo 1 del
decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, si valuti
l'opportunità di chiarire se la disposizione si riferisce alla
dismissione delle partecipazioni di controllo relative a
società operanti nel settore dei servizi di pubblica utilità
(articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481)
ovvero a tutte le dismissioni di controllo (articolo 1, comma
2, del sopra citato decreto-legge n. 332), comportando, in
quest'ultimo caso, il parere parlamentare nel caso di
dismissioni di partecipazioni di controllo a qualsiasi titolo
detenute.
TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4489
(LEGGE FINANZIARIA)