XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4483
Onorevoli Colleghi! - Una magistratura, specie quella
giudicante (sia ordinaria che amministrativa), scevra da ogni
forma anche incolpevole di condizionamento ambientale
costituisce aspirazione diffusa e comune sentire di quanti
tengono e tendono al miglioramento di funzionalità,
credibilità ed efficienza della giustizia del nostro Paese.
L'introduzione nel nostro ordinamento dell'articolo 111
della Costituzione e la nota problematica del principio del
giusto processo hanno ulteriormente rafforzato la necessità di
un adeguato intervento legislativo costituzionale ed ordinario
tendente ad una rilettura aggiornata della guarentigia
dell'inamovibilità di cui all'articolo 107, primo comma, della
Costituzione, al conseguente adeguamento delle disposizioni
ordinamentali con una nuova disciplina sui limiti
dell'esercizio per periodi eccessivamente prolungati delle
funzioni giurisdizionali nel medesimo ufficio o nella stessa
sede.
Proprio in tale prospettiva di adeguamento legislativo,
innanzitutto di ordine costituzionale (vedi atto Camera n.
4432), si inserisce e si giustifica, come connessa
conseguenza, la presente proposta di legge. Suo scopo
specifico è quello di dettare, in armonia con una rinnovata
previsione del principio di inamovibilità di cui all'articolo
107 della Costituzione, un sistema di norme che consenta di
evitare per periodi di tempo eccessivamente prolungati
l'esercizio delle medesime funzioni giudiziarie presso lo
stesso ufficio o la medesima sede. E questo da parte di
qualsiasi magistrato giudicante ordinario o amministrativo
oppure requirente.
La temporaneità e la conseguente reversibità delle
funzioni giudiziarie (di tutte le funzioni e non solo di
quelle direttive o semidirettive) per un verso non attentano,
se previste in termini generali, alla guarentigia della
inamovibilità, esaltandone anzi la sua peculiare natura di
garanzia a tutela dell'ordine giudiziario e non solo del
singolo magistrato.
Per altro verso, consentono un approccio più dinamico
all'esercizio della professione di magistrato più sensibile
alle esigenze di servizio e più adeguato all'innegabile
necessità di prevenire l'indubbio affievolimento di immagine e
il pericolo di perdita di indipendenza e di credibile terzietà
conseguenti ad eccessive permanenze in una stessa sede o nel
medesimo ufficio con le stesse funzioni.
Sotto altro profilo l'istituzionalizzazione di un periodo
massimo di esercizio delle funzioni giurisdizionali presso
un'unica sede o ufficio gioverebbe a prevenire anche la
possibilità di inconvenienti altrimenti non ovviabili.
Si ponga mente, a tale proposito, alla negatività in sé
del mancato avvicendamento per eccessivi lassi di tempo, al
possibile affievolimento dell'essere e dell'apparire
imparziale, alla creazione, di fatto e specie nei centri
giudiziari di provincia, di prassi spesso percepite come
giurisdizioni domestiche, all'atrofizzazione di conoscenze,
alla sedimentazione di stimoli professionali.
Trattasi tutti di inconvenienti (peraltro già
riconosciuti, specie per talune funzioni giudiziarie, anche
dagli organismi rappresentativi della magistratura), per i
quali difetta l'intervento risolutivo di una apposita
normativa primaria.
E' esemplificativo di tale lacuna che, con legge, si sia
intervenuti più volte per determinare, al fine di evitare
periodi estremamente brevi di svolgimento delle funzioni
giurisdizionali, il limite minimo di permanenza in un ufficio
o in una sede giudiziaria, oggi di tre anni, necessario per
legittimare il trasferimento del magistrato (articolo 194
dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, come sostituito e modificato, in ordine,
dall'articolo 2 della legge l6 ottobre 1991, n. 321,
dall'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 356, e
dall'articolo 4 della legge 4 maggio 1998, n. 133).
Ma mai, per converso, si è provveduto con norma primaria
di portata generale a definire un limite massimo di esercizio
delle funzioni giurisdizionali presso un'unica sede o un
medesimo ufficio con le stesse funzioni.
Questa situazione appare ora necessitare di un apposito
intervento del legislatore, per di più proprio in un'epoca
come l'attuale segnata dal mutare di tempi e di esigenze. Per
effetto di tale mutamento avanza forte la tendenza ad un
approccio professionale che, pur nella salvaguardia delle
acquisite competenze specifiche e senza la dispersione delle
stesse, sia più dinamico e versatile, ma soprattutto
rispondente alla salvaguardia dell'essere e anche
dell'apparire in tutto e per tutto imparziale e, quindi,
indipendente da ogni e da qualunque condizionamento.
Non si tratta di depauperare il bagaglio tecnico del
singolo magistrato, ma di sottrarlo preventivamente agli
innegabili condizionamenti di ambiente, di materie, di
esperti, di stampa di settore e così via che, anche del tutto
incolpevolmente e inconsapevolmente da parte del singolo,
offuscano e ledono la credibilità dell'esercizio libero,
imparziale e indipendente da ogni e da qualunque
condizionamento della funzione giurisdizionale.
Si tratta, quindi, di tutelare - in uno all'immagine del
singolo - la stessa credibilità del sistema. Deve, infine,
considerarsi che, sotto altro profilo, l'avvicendamento di
funzioni e di sedi e, con esso, la perseguita maggiore
reversibilità, funzionalità ed efficienza esaltano e
arricchiscono l'esperienza del singolo e, rinvigorendo essa,
finiscono per rinvigorire la credibilità e la funzionalità
dell'intero ordinamento e del sistema.