XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4483




        Onorevoli Colleghi! - Una magistratura, specie quella giudicante (sia ordinaria che amministrativa), scevra da ogni forma anche incolpevole di condizionamento ambientale costituisce aspirazione diffusa e comune sentire di quanti tengono e tendono al miglioramento di funzionalità, credibilità ed efficienza della giustizia del nostro Paese.
        L'introduzione nel nostro ordinamento dell'articolo 111 della Costituzione e la nota problematica del principio del giusto processo hanno ulteriormente rafforzato la necessità di un adeguato intervento legislativo costituzionale ed ordinario tendente ad una rilettura aggiornata della guarentigia dell'inamovibilità di cui all'articolo 107, primo comma, della Costituzione, al conseguente adeguamento delle disposizioni ordinamentali con una nuova disciplina sui limiti dell'esercizio per periodi eccessivamente prolungati delle funzioni giurisdizionali nel medesimo ufficio o nella stessa sede.
        Proprio in tale prospettiva di adeguamento legislativo, innanzitutto di ordine costituzionale (vedi atto Camera n. 4432), si inserisce e si giustifica, come connessa conseguenza, la presente proposta di legge. Suo scopo specifico è quello di dettare, in armonia con una rinnovata previsione del principio di inamovibilità di cui all'articolo 107 della Costituzione, un sistema di norme che consenta di evitare per periodi di tempo eccessivamente prolungati l'esercizio delle medesime funzioni giudiziarie presso lo stesso ufficio o la medesima sede. E questo da parte di qualsiasi magistrato giudicante ordinario o amministrativo oppure requirente.
        La temporaneità e la conseguente reversibità delle funzioni giudiziarie (di tutte le funzioni e non solo di quelle direttive o semidirettive) per un verso non attentano, se previste in termini generali, alla guarentigia della inamovibilità, esaltandone anzi la sua peculiare natura di garanzia a tutela dell'ordine giudiziario e non solo del singolo magistrato.
        Per altro verso, consentono un approccio più dinamico all'esercizio della professione di magistrato più sensibile alle esigenze di servizio e più adeguato all'innegabile necessità di prevenire l'indubbio affievolimento di immagine e il pericolo di perdita di indipendenza e di credibile terzietà conseguenti ad eccessive permanenze in una stessa sede o nel medesimo ufficio con le stesse funzioni.
        Sotto altro profilo l'istituzionalizzazione di un periodo massimo di esercizio delle funzioni giurisdizionali presso un'unica sede o ufficio gioverebbe a prevenire anche la possibilità di inconvenienti altrimenti non ovviabili.
        Si ponga mente, a tale proposito, alla negatività in sé del mancato avvicendamento per eccessivi lassi di tempo, al possibile affievolimento dell'essere e dell'apparire imparziale, alla creazione, di fatto e specie nei centri giudiziari di provincia, di prassi spesso percepite come giurisdizioni domestiche, all'atrofizzazione di conoscenze, alla sedimentazione di stimoli professionali.
        Trattasi tutti di inconvenienti (peraltro già riconosciuti, specie per talune funzioni giudiziarie, anche dagli organismi rappresentativi della magistratura), per i quali difetta l'intervento risolutivo di una apposita normativa primaria.
        E' esemplificativo di tale lacuna che, con legge, si sia intervenuti più volte per determinare, al fine di evitare periodi estremamente brevi di svolgimento delle funzioni giurisdizionali, il limite minimo di permanenza in un ufficio o in una sede giudiziaria, oggi di tre anni, necessario per legittimare il trasferimento del magistrato (articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito e modificato, in ordine, dall'articolo 2 della legge l6 ottobre 1991, n. 321, dall'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 356, e dall'articolo 4 della legge 4 maggio 1998, n. 133).
        Ma mai, per converso, si è provveduto con norma primaria di portata generale a definire un limite massimo di esercizio delle funzioni giurisdizionali presso un'unica sede o un medesimo ufficio con le stesse funzioni.
        Questa situazione appare ora necessitare di un apposito intervento del legislatore, per di più proprio in un'epoca come l'attuale segnata dal mutare di tempi e di esigenze. Per effetto di tale mutamento avanza forte la tendenza ad un approccio professionale che, pur nella salvaguardia delle acquisite competenze specifiche e senza la dispersione delle stesse, sia più dinamico e versatile, ma soprattutto rispondente alla salvaguardia dell'essere e anche dell'apparire in tutto e per tutto imparziale e, quindi, indipendente da ogni e da qualunque condizionamento.
        Non si tratta di depauperare il bagaglio tecnico del singolo magistrato, ma di sottrarlo preventivamente agli innegabili condizionamenti di ambiente, di materie, di esperti, di stampa di settore e così via che, anche del tutto incolpevolmente e inconsapevolmente da parte del singolo, offuscano e ledono la credibilità dell'esercizio libero, imparziale e indipendente da ogni e da qualunque condizionamento della funzione giurisdizionale.
        Si tratta, quindi, di tutelare - in uno all'immagine del singolo - la stessa credibilità del sistema. Deve, infine, considerarsi che, sotto altro profilo, l'avvicendamento di funzioni e di sedi e, con esso, la perseguita maggiore reversibilità, funzionalità ed efficienza esaltano e arricchiscono l'esperienza del singolo e, rinvigorendo essa, finiscono per rinvigorire la credibilità e la funzionalità dell'intero ordinamento e del sistema.




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