XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4483
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario,
approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e
successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"Ogni magistrato non può permanere nella sede da lui
chiesta per un periodo superiore ad otto anni, salva diversa
previsione di legge".
Art. 2.
1. I magistrati assegnati ad altre funzioni possono
continuare ad esercitare le funzioni presso la medesima sede
da loro chiesta per una sola volta per un periodo massimo di
otto anni.
2. I magistrati che esercitano le funzioni giudicanti
presso il tribunale per i minorenni e quelli addetti al
tribunale di sorveglianza non possono esercitare
continuativamente tali funzioni presso la sede da loro chiesta
per più di otto anni. Gli stessi possono esercitare le
medesime funzioni presso gli stessi tribunali per altri cinque
anni, come limite massimo, solo dopo l'assegnazione per un
periodo di otto anni a funzioni diverse, escluse per i giudici
presso il tribunale per i minorenni quelle di pubblico
ministero presso lo stesso tribunale nella medesima sede, o ad
altra sede giudiziaria.
Art. 3.
1. Il comma 2-ter dell'articolo 7-bis
dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:
"2-ter. Ogni magistrato non può esercitare
continuativamente, anche in modo promiscuo con altre, le
medesime funzioni presso lo stesso ufficio cui è tabellarmente
assegnato per un periodo superiore ad otto anni. Il giudice
incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle
indagini preliminari nonché il giudice dell'udienza
preliminare non possono esercitare tali funzioni per più di
sei anni consecutivi. Qualora alla scadenza del termine essi
abbiano in corso il compimento di un atto del quale sono stati
richiesti, l'esercizio delle funzioni è prorogato,
limitatamente al relativo procedimento, sino al compimento
dell'attività medesima".
Art. 4.
1. Ai fini della presente legge, le funzioni
giurisidizionali sono suddivise nelle seguenti:
a) funzioni giudicanti penali;
b) funzioni giudicanti penali di giudice per le
indagini preliminari e dell'udienza preliminare;
c) funzioni giudicanti civili in materia di
famiglia e diritti della persona;
d) funzioni giudicanti civili in materia
fallimentare e di esecuzioni;
e) funzioni giudicanti civili in materia di lavoro
e previdenziale;
f) funzioni giudicanti civili nelle materie non
comprese nel presente comma.
Art. 5.
1. Dopo il quarto comma dell'articolo 192 dell'ordinamento
giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12, è inserito il seguente:
"Costituisce titolo di preferenza assoluta la necessità di
tramutamento ai sensi dell'articolo 194, secondo comma".
Art. 6.
1. Costituisce titolo di preferenza assoluta, in sede di
assegnazione tabellare di funzioni presso lo stesso ufficio
cui presta servizio il magistrato, la necessità di esercizio
di differenti funzioni.
Art. 7.
1. Il comma 3 dell'articolo 7-bis dell'ordinamento
giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12, è sostituito dal seguente:
"3. Per quanto riguarda la Corte suprema di
cassazione il Consiglio superiore della magistratura delibera
sulla proposta del primo presidente della stessa Corte. La
proposta del primo presidente della cassazione assicura che
sia mutato almeno un quarto dei magistrati addetti alla
trattazione degli affari delle singole sezioni cui gli stessi
già erano stati assegnati".
Art. 8.
1. Dopo l'articolo 70-bis dell'ordinamento
giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12, è inserito il seguente:
"Art. 70-ter - (Limiti temporali all'esercizio delle
funzioni di pubblico ministero). - 1. Le funzioni di
pubblico ministero presso i tribunali non possono essere
esercitate per più di otto anni consecutivi nell'ambito dello
stesso circondario. E' possibile l'esercizio di tali funzioni
presso lo stesso tribunale per altri cinque anni, come limite
massimo, solo dopo l'assegnazione, per un periodo di otto
anni, a funzioni diverse o ad altra sede giudiziaria.
2. Le funzioni di pubblico ministero presso le corti
di appello non possono essere esercitate per più di otto anni
consecutivi nell'ambito dello stesso distretto.
3. Le funzioni di pubblico ministero presso il
tribunale per i minorenni non possono essere esercitate per
più di otto anni consecutivi nell'ambito dello stesso
distretto. E' possibile l'esercizio di tali funzioni presso lo
stesso tribunale per i minorenni per altri cinque anni, come
limite massimo, solo dopo l'assegnazione, per un periodo di
otto anni, a funzioni diverse, escluse quelle di giudice
minorile presso il medesimo tribunale, o ad altra sede
giudiziaria.
4. Le funzioni di pubblico ministero presso i
tribunali non possono essere esercitate per più di otto anni
consecutivi nell'ambito dello stesso circondario. E' possibile
l'esercizio di tali funzioni presso lo stesso tribunale per
altri cinque anni, come limite massimo, solo dopo
l'assegnazione, per un periodo di otto anni, a funzioni
diverse o ad altra sede giudiziaria.
5. Per i magistrati designati a fare parte della
direzione distrettuale antimafia o delegati dal procuratore
distrettuale, la permanenza continuativa presso lo stesso
ufficio di procura non può essere superiore complessivamente a
otto anni".
Art. 9.
1. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 70-bis
dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12, sono aggiunte le parole: "e comunque
non superiore a otto anni".
Art. 10.
1. I magistrati addetti alla Procura nazionale antimafia
non possono esercitare funzioni presso il medesimo ufficio per
un periodo superiore a sei anni, ovvero riassumere le stesse
funzioni se non dopo essere stati assegnati a funzioni diverse
per un periodo di otto anni.
Art. 11.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su proposta
del Ministro della giustizia, un decreto legislativo recante
disposizioni relative alle magistrature amministrativa e
contabile e concernenti, per gli organi delle stesse non
aventi giurisdizione su tutto il territorio nazionale, la
determinazione di limiti massimi di esercizio delle funzioni
giurisdizionali presso la medesima sede secondo i princìpi e
criteri direttivi stabiliti dalla presente legge.