XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4483




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "Ogni magistrato non può permanere nella sede da lui chiesta per un periodo superiore ad otto anni, salva diversa previsione di legge".


Art. 2.

        1. I magistrati assegnati ad altre funzioni possono continuare ad esercitare le funzioni presso la medesima sede da loro chiesta per una sola volta per un periodo massimo di otto anni.
        2. I magistrati che esercitano le funzioni giudicanti presso il tribunale per i minorenni e quelli addetti al tribunale di sorveglianza non possono esercitare continuativamente tali funzioni presso la sede da loro chiesta per più di otto anni. Gli stessi possono esercitare le medesime funzioni presso gli stessi tribunali per altri cinque anni, come limite massimo, solo dopo l'assegnazione per un periodo di otto anni a funzioni diverse, escluse per i giudici presso il tribunale per i minorenni quelle di pubblico ministero presso lo stesso tribunale nella medesima sede, o ad altra sede giudiziaria.


Art. 3.

        1. Il comma 2-ter dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

            "2-ter. Ogni magistrato non può esercitare continuativamente, anche in modo promiscuo con altre, le medesime funzioni presso lo stesso ufficio cui è tabellarmente assegnato per un periodo superiore ad otto anni. Il giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonché il giudice dell'udienza preliminare non possono esercitare tali funzioni per più di sei anni consecutivi. Qualora alla scadenza del termine essi abbiano in corso il compimento di un atto del quale sono stati richiesti, l'esercizio delle funzioni è prorogato, limitatamente al relativo procedimento, sino al compimento dell'attività medesima".


Art. 4.

        1. Ai fini della presente legge, le funzioni giurisidizionali sono suddivise nelle seguenti:

            a) funzioni giudicanti penali;

            b) funzioni giudicanti penali di giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare;

            c) funzioni giudicanti civili in materia di famiglia e diritti della persona;

            d) funzioni giudicanti civili in materia fallimentare e di esecuzioni;

            e) funzioni giudicanti civili in materia di lavoro e previdenziale;

            f) funzioni giudicanti civili nelle materie non comprese nel presente comma.


Art. 5.

        1. Dopo il quarto comma dell'articolo 192 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è inserito il seguente:

        "Costituisce titolo di preferenza assoluta la necessità di tramutamento ai sensi dell'articolo 194, secondo comma".


Art. 6.

        1. Costituisce titolo di preferenza assoluta, in sede di assegnazione tabellare di funzioni presso lo stesso ufficio cui presta servizio il magistrato, la necessità di esercizio di differenti funzioni.


Art. 7.

        1. Il comma 3 dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

            "3. Per quanto riguarda la Corte suprema di cassazione il Consiglio superiore della magistratura delibera sulla proposta del primo presidente della stessa Corte. La proposta del primo presidente della cassazione assicura che sia mutato almeno un quarto dei magistrati addetti alla trattazione degli affari delle singole sezioni cui gli stessi già erano stati assegnati".


Art. 8.

        1. Dopo l'articolo 70-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è inserito il seguente:

        "Art. 70-ter - (Limiti temporali all'esercizio delle funzioni di pubblico ministero). - 1. Le funzioni di pubblico ministero presso i tribunali non possono essere esercitate per più di otto anni consecutivi nell'ambito dello stesso circondario. E' possibile l'esercizio di tali funzioni presso lo stesso tribunale per altri cinque anni, come limite massimo, solo dopo l'assegnazione, per un periodo di otto anni, a funzioni diverse o ad altra sede giudiziaria.
        2. Le funzioni di pubblico ministero presso le corti di appello non possono essere esercitate per più di otto anni consecutivi nell'ambito dello stesso distretto.
        3. Le funzioni di pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni non possono essere esercitate per più di otto anni consecutivi nell'ambito dello stesso distretto. E' possibile l'esercizio di tali funzioni presso lo stesso tribunale per i minorenni per altri cinque anni, come limite massimo, solo dopo l'assegnazione, per un periodo di otto anni, a funzioni diverse, escluse quelle di giudice minorile presso il medesimo tribunale, o ad altra sede giudiziaria.
        4. Le funzioni di pubblico ministero presso i tribunali non possono essere esercitate per più di otto anni consecutivi nell'ambito dello stesso circondario. E' possibile l'esercizio di tali funzioni presso lo stesso tribunale per altri cinque anni, come limite massimo, solo dopo l'assegnazione, per un periodo di otto anni, a funzioni diverse o ad altra sede giudiziaria.
        5. Per i magistrati designati a fare parte della direzione distrettuale antimafia o delegati dal procuratore distrettuale, la permanenza continuativa presso lo stesso ufficio di procura non può essere superiore complessivamente a otto anni".


Art. 9.

        1. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 70-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono aggiunte le parole: "e comunque non superiore a otto anni".


Art. 10.

        1. I magistrati addetti alla Procura nazionale antimafia non possono esercitare funzioni presso il medesimo ufficio per un periodo superiore a sei anni, ovvero riassumere le stesse funzioni se non dopo essere stati assegnati a funzioni diverse per un periodo di otto anni.


Art. 11.

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia, un decreto legislativo recante disposizioni relative alle magistrature amministrativa e contabile e concernenti, per gli organi delle stesse non aventi giurisdizione su tutto il territorio nazionale, la determinazione di limiti massimi di esercizio delle funzioni giurisdizionali presso la medesima sede secondo i princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge.



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