XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4480
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è
intesa ad introdurre un nuovo meccanismo per il finanziamento,
da parte dei contribuenti, delle associazioni dei
consumatori.
La normativa vigente, a livello regionale, statale e
comunitario, prevede diverse forme di finanziamento pubblico,
destinate a sostenere specifiche iniziative, progetti e
attività delle associazioni dei consumatori.
Si tratta di strumenti sicuramente apprezzabili che,
tuttavia, beneficiano, in via occasionale, solo specifici
segmenti dell'attività delle medesime associazioni.
Manca, invece, nel nostro ordinamento un meccanismo
generale e stabile di finanziamento che consenta alle
associazioni dei consumatori di perseguire adeguatamente le
proprie finalità, garantendo anche la copertura delle spese di
funzionamento.
La maggior parte delle associazioni dei consumatori ha
carattere indipendente, è senza fini di lucro e non riceve
alcun contributo per le spese ordinarie di funzionamento,
fatta eccezione per le quote annuali versate dagli iscritti e
per eventuali lasciti, sussidi, donazioni ed erogazioni
liberali.
Queste risorse risultano palesemente inadeguate a fronte
delle numerose e crescenti attività di promozione e di tutela
degli interessi collettivi e generali perseguite dalle
associazioni.
L'importanza dell'associazionismo tra i consumatori è
ormai riconosciuta dalla normativa europea, nazionale e
regionale.
L'articolo 153 del Trattato istituivo della Comunità
europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla
legge n. 209 del 1998 stabilisce che la Comunità contribuisce
a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici
dei consumatori nonché a promuovere il loro diritto
all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la
salvaguardia dei propri interessi.
In attuazione di tale previsione sono state adottate
numerose misure di diritto derivato che riconoscono più
specificamente il ruolo delle associazioni dei consumatori; da
ultimo, con la decisione 2003/709/CE della Commissione, del 9
ottobre 2003, è stata disposta l'istituzione di un Gruppo
consultivo europeo dei consumatori che sostituisce il
precedente Comitato dei consumatori, al fine di ampliare e
rendere più efficace e trasparente la consultazione delle
associazioni rappresentative dei consumatori.
A livello nazionale, in sede di recepimento della
normativa europea, la legge n. 281 del 1998, nel quadro della
promozione e della tutela degli interessi dei consumatori,
attribuisce grande rilievo all'associazionismo, prevedendo la
istituzione dell'apposito elenco e la costituzione del
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.
Analoghi provvedimenti sono stati adottati a livello
regionale. A titolo di esempio, si può citare la legge
regionale della Toscana 12 gennaio 2000, n. 1, recante norme
per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti.
A parte il quadro normativo richiamato, l'importanza
dell'attività delle associazioni dei consumatori è emersa nei
fatti, con grande evidenza, negli ultimi anni.
Le vicende connesse agli scandali finanziari che hanno più
direttamente riguardato i cittadini italiani, quali, tra gli
altri, il caso delle obbligazioni Cirio, dei titoli di Stato
argentini, all'aumento ingiustificato dei prezzi al consumo
conseguente alla introduzione dell'euro e delle tariffe per
responsabilità civile auto, hanno dimostrato quanto sia
fondamentale il ruolo delle associazioni ai fini della
educazione e dell'informazione dei consumatori, nonché della
effettività della rappresentanza e tutela dei loro
interessi.
Queste stesse vicende hanno, inoltre, confermato che le
associazioni dei consumatori possono contribuire in misura
essenziale al miglioramento della trasparenza e della
correttezza dei comportamenti di tutti gli operatori economici
e fornire, sotto molti aspetti, insostituibili elementi di
informazione e valutazione agli organi decisionali.
A questo generale riconoscimento della rilevanza generale
del ruolo delle associazioni dei consumatori sembra dover
conseguire la previsione di adeguate forme di finanziamento
pubblico. Tenuto conto della natura associativa delle stesse,
appare opportuno prevedere strumenti che consentano una
correlazione diretta e trasparente tra le scelte del singolo
contribuente e ciascuna delle associazioni rappresentative.
Per queste ragioni, la presente proposta di legge
ripropone, con gli opportuni adattamenti, il meccanismo della
destinazione dell'otto per mille dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche (IRPEF) ai fini del finanziamento delle
associazioni dei consumatori e degli utenti.
In particolare, l'articolo 1 consente a ciascun
contribuente di destinare annualmente una quota dell'otto per
mille dell'IRPEF al finanziamento delle associazioni dei
consumatori e degli utenti, indicando l'associazione da
finanziare, tra quelle proposte nel modello di dichiarazione
dei redditi.
In base all'articolo 2, sono ammesse alla ripartizione
annuale delle risorse derivanti dalla destinazione dell'otto
per mille, le associazioni nazionali dei consumatori iscritte
nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge n. 4 n. 281 del
1998.
Si è inteso, tuttavia, in coerenza con l'obiettivo di
finanziarie le associazioni effettivamente indipendenti,
escludere dal meccanismo di finanziamento proposto quelle
associazioni che ricevano, in via diretta o indiretta,
contributi o altre erogazioni da imprese di produzione e di
servizi in qualsiasi forma costituite, operanti negli stessi
settori in cui opera l'associazione.
La previsione normativa di cui al comma 2 dell'articolo 2
è formulata in termini volutamente ampi al fine di
disincentivare, nel momento in cui si introduce un meccanismo
di finanziamento stabile, ogni potenziale conflitto di
interesse tra le associazioni dei consumatori e quei soggetti
economici la cui attività è suscettibile di incidere sugli
interessi dei consumatori stessi.
L'articolo 3 disciplina le modalità di determinazione e
ripartizione del fondo costituito dall'ammontare complessivo
delle destinazioni dell'otto per mille a favore delle
associazioni dei consumatori.
In conformità con i princìpi ispiratori della presente
proposta di legge si è individuato quale criterio per la
ripartizione la scelta espressa dai contribuenti in sede di
dichiarazione annuale dei redditi attraverso la designazione
dell'associazione beneficiaria.
Gli articoli 4 e 5 dettano, infine, disposizioni relative
alla copertura finanziaria degli oneri derivanti
dall'attuazione della legge.