XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4480




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Destinazione di una quota dell'otto per mille dell'IRPEF
al finanziamento delle associazioni dei consumatori e degli
utenti).

        1. All'atto della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, ciascun contribuente può destinare una quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al finanziamento delle associazioni dei consumatori e degli utenti, mediante espressa indicazione dell'associazione da finanziare, tra quelle proposte nel modello di dichiarazione dei redditi.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con il quale sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, assicurando la tempestività e l'economicità di gestione, nonché la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti.


Art. 2.

(Requisiti per partecipare al riparto
delle risorse).

        1. Sono ammesse alla ripartizione annuale delle risorse di cui all'articolo 1, le associazioni dei consumatori, di seguito denominate "associazioni", che ne fanno domanda, sottoscritta dai rappresentanti legali dell'associazione, e che risultano iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni, alla data del 31 gennaio di ciascun anno.
        2. Sono escluse dalla ripartizione annuale delle risorse di cui all'articolo 1 le associazioni che ricevono, in via diretta o indiretta, contributi o altre erogazioni da imprese di produzione e di servizi in qualsiasi forma costituite, operanti negli stessi settori in cui opera l'associazione.
        3. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dai rappresentanti legali, attestante che l'associazione non ha ricevuto, in via diretta o indiretta, contributi o altre erogazioni da imprese di produzione e di servizi in qualsiasi forma costituite, operanti negli stessi settori in cui opera l'associazione, in conformità alle disposizioni di cui al comma 2.


Art. 3.

(Determinazione e erogazione delle risorse).

        1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, determina con proprio decreto, entro il 30 novembre di ciascun anno, sulla base delle dichiarazioni effettuate dai contribuenti ai sensi dell'articolo 1, l'ammontare delle risorse da ripartire tra le associazioni.
        2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze determina la ripartizione delle risorse tra le associazioni di cui al comma 1 dell'articolo 2, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi.
        3. L'erogazione delle somme di cui al comma 2 è effettuata, in un'unica soluzione, entro il 31 gennaio di ogni anno.


Art. 4.

(Disposizioni in materia di entrate).

        1. A decorrere dal 1^ gennaio 2004, gli articoli da 12 a 17 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, sono abrogati.
        2. A decorrere dal 1^ gennaio 2004 riacquistano efficacia:

                a) le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni;

                b) le disposizioni di cui all'articolo 69 della legge 21 novembre 2000, n. 342.

        3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano alle successioni per causa di morte aperte e alle donazioni fatte successivamente al 1^ gennaio 2004.
        4. A decorrere dal 1^ gennaio 2004, le aliquote di accisa sugli oli minerali si applicano nelle misure fissate nell'allegato l annesso alla legge 23 dicembre 1998, n. 448.
        5. I commi 5 e 6 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono abrogati.
        6. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dai seguenti:

            "1. La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, può essere eseguita con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2003.
        1-bis. La rivalutazione di cui al comma 1 deve essere effettuata entro il 30 novembre 2004 e deve risultare nel bilancio o nel rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al medesimo comma 1 per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
        1-ter. L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi relative ai periodi di imposta successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342".
        7. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 31 dicembre 2003. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 16 maggio 2004; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 16 maggio 2004.


Art. 5.

(Copertura finanziaria).

        1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge determinati in 250 milioni di euro per il 2003, in 275 milioni di euro per il 2004, e in 300 milioni di euro per il 2005 e per il 2006, si fa fronte mediante parziale utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 4.



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