XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4480
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Destinazione di una quota dell'otto per mille dell'IRPEF
al finanziamento delle associazioni dei consumatori e degli
utenti).
1. All'atto della dichiarazione annuale dei redditi delle
persone fisiche, ciascun contribuente può destinare una quota
dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche al finanziamento delle associazioni dei consumatori e
degli utenti, mediante espressa indicazione dell'associazione
da finanziare, tra quelle proposte nel modello di
dichiarazione dei redditi.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro un
mese dalla data di entrata in vigore della presente legge,
adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, con il quale sono
stabiliti i criteri, i termini e le modalità per
l'applicazione delle disposizioni del presente articolo,
assicurando la tempestività e l'economicità di gestione,
nonché la semplificazione degli adempimenti a carico dei
contribuenti.
Art. 2.
(Requisiti per partecipare al riparto
delle risorse).
1. Sono ammesse alla ripartizione annuale delle risorse di
cui all'articolo 1, le associazioni dei consumatori, di
seguito denominate "associazioni", che ne fanno domanda,
sottoscritta dai rappresentanti legali dell'associazione, e
che risultano iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della
legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni, alla
data del 31 gennaio di ciascun anno.
2. Sono escluse dalla ripartizione annuale delle risorse
di cui all'articolo 1 le associazioni che ricevono, in via
diretta o indiretta, contributi o altre erogazioni da imprese
di produzione e di servizi in qualsiasi forma costituite,
operanti negli stessi settori in cui opera l'associazione.
3. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata da
una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dai
rappresentanti legali, attestante che l'associazione non ha
ricevuto, in via diretta o indiretta, contributi o altre
erogazioni da imprese di produzione e di servizi in qualsiasi
forma costituite, operanti negli stessi settori in cui opera
l'associazione, in conformità alle disposizioni di cui al
comma 2.
Art. 3.
(Determinazione e erogazione delle risorse).
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, determina
con proprio decreto, entro il 30 novembre di ciascun anno,
sulla base delle dichiarazioni effettuate dai contribuenti ai
sensi dell'articolo 1, l'ammontare delle risorse da ripartire
tra le associazioni.
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, il Ministro
dell'economia e delle finanze determina la ripartizione delle
risorse tra le associazioni di cui al comma 1 dell'articolo 2,
sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di
dichiarazione annuale dei redditi.
3. L'erogazione delle somme di cui al comma 2 è
effettuata, in un'unica soluzione, entro il 31 gennaio di ogni
anno.
Art. 4.
(Disposizioni in materia di entrate).
1. A decorrere dal 1^ gennaio 2004, gli articoli da 12 a
17 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive
modificazioni, sono abrogati.
2. A decorrere dal 1^ gennaio 2004 riacquistano
efficacia:
a) le disposizioni del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e
donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.
346, e successive modificazioni;
b) le disposizioni di cui all'articolo 69 della
legge 21 novembre 2000, n. 342.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano alle
successioni per causa di morte aperte e alle donazioni fatte
successivamente al 1^ gennaio 2004.
4. A decorrere dal 1^ gennaio 2004, le aliquote di accisa
sugli oli minerali si applicano nelle misure fissate
nell'allegato l annesso alla legge 23 dicembre 1998, n.
448.
5. I commi 5 e 6 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, sono abrogati.
6. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, è sostituito dai seguenti:
"1. La rivalutazione dei beni di impresa e delle
partecipazioni, di cui alla sezione II del capo I della legge
21 novembre 2000, n. 342, può essere eseguita con riferimento
a beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso
entro la data del 31 dicembre 2003.
1-bis. La rivalutazione di cui al comma 1 deve
essere effettuata entro il 30 novembre 2004 e deve risultare
nel bilancio o nel rendiconto dell'esercizio successivo a
quello di cui al medesimo comma 1 per il quale il termine di
approvazione scade successivamente alla data di entrata in
vigore della presente disposizione.
1-ter. L'imposta sostitutiva deve essere versata in
un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima con
scadenza entro il termine previsto per il versamento del saldo
delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta con
riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; le altre con
scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il
versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi
relative ai periodi di imposta successivi. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui alla sezione II del
capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342".
7. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si
applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto
delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e
dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti
alla data del 31 dicembre 2003. Le imposte sostitutive possono
essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di
pari importo, a decorrere dalla data del 16 maggio 2004;
sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli
interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare
contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia
devono essere effettuati entro la predetta data del 16 maggio
2004.
Art. 5.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge determinati in 250 milioni di euro per il 2003, in 275
milioni di euro per il 2004, e in 300 milioni di euro per il
2005 e per il 2006, si fa fronte mediante parziale utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui
all'articolo 4.