XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4477
Onorevoli Colleghi! - Le regioni, in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, hanno adottato
norme per disciplinare l'attività di commercio sulle aree
pubbliche e nei locali privati. In particolare, osservando i
princìpi dell'articolo 6, sono stati fissati i criteri di
programmazione delle attività, tenendo conto delle
caratteristiche dei diversi ambiti territoriali.
Attraverso la programmazione regionale, il legislatore ha
ritenuto di valorizzare e favorire lo sviluppo della rete
commerciale nazionale contestualmente alla riqualificazione
dei centri urbani fissando un legame più stretto fra
programmazione urbanistica e programmazione commerciale.
Infatti, tra gli obiettivi di cui all'articolo 6, comma 1,
lettere da a) a g), del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, è previsto per i centri storici lo scopo
di "salvaguardare e qualificare" le attività commerciali
esistenti e di tutelare "gli esercizi aventi valore storico e
artistico" anche per evitare processi di espulsione dalle
stesse attività.
Sulla base dei criteri di programmazione regionale i
comuni sono chiamati ad individuare, negli strumenti
urbanistici comunali, i limiti a cui sono sottoposti gli
insediamenti commerciali per i centri storici e le località di
particolare interesse artistico e naturale, ai fini della
tutela dei beni artistici, culturali e ambientali, nonché
dell'arredo urbano a cui sono tenuti a provvedere.
L'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 114 del
1998, prevede che, per favorire e rivitalizzare il tessuto
sociale e culturale dei centri storici, le regioni provvedano
ad emanare disposizioni per attribuire ai comuni maggiori
poteri riferiti alla localizzazione e all'apertura dei servizi
di vendita, in particolare per rendere compatibili le attività
commerciali con le funzioni territoriali, relativamente alla
viabilità, alla mobilità dei centri storici e all'arredo
urbano, accordando eventuali agevolazioni tributarie e
contributi di carattere finanziario.
L'esigenza di potenziare l'attività di commercio delle
piccole e medie imprese legate al contesto sociale e alle
tradizioni della città, sostenendone la competizione con le
società multinazionali della grande distribuzione, è quindi da
tempo avvertita dal Parlamento.
Tuttavia è necessario individuare forme di incentivazione
per aiutare i comuni e le regioni ad attuare la valorizzazione
delle attività commerciali e artigianali, nonché per favorire
forme di associazionismo e di cooperazione fra gli operatori
rafforzando il nesso fra commercio, artigianato, produzione
locale e riqualificazione dei centri urbani.
Scopo della proposta di legge è appunto quello di
sviluppare nuovi tipi di organizzazione consentendo alle
piccole e medie imprese di ammodernare la rete distributiva e
di "fare sistema" realizzando servizi comuni e promuovendo lo
sviluppo del territorio nel contesto in cui si trovano ad
operare, anche attraverso attività fieristico-espositive e
mostre-mercato permanenti dei prodotti.
Come ricordato, il decreto legislativo n. 114 del 1998
attribuisce ai comuni la potestà di concedere facilitazioni
tributarie e contributi di sostegno finanziario per agevolare
il commercio nei centri storici. E' necessario, a tale fine,
attraverso l'istituzione di un Fondo nazionale, anche un
intervento dello Stato per potenziare il commercio e
realizzare interventi di urbanizzazione primaria e secondaria
finalizzati a migliorare l'accessibilità dei centri storici,
favorendo progetti di iniziativa pubblica convenzionati con
gli operatori interessati.
Inoltre, è necessario estendere le agevolazioni previste
con il Fondo nazionale ai centri commerciali naturali, che
possono anche essere localizzati all'esterno del perimetro dei
centri storici, ma che si configurano come centri commerciali
programmati dai comuni e gestiti in forma convenzionata da
dettaglianti, artigiani, produttori che sviluppano
l'occupazione e l'economia del territorio.
L'articolo 1 stabilisce le finalità della proposta di
legge e definisce i concetti di centro storico e di centro
commerciale naturale, prevedendo forme di intesa e di
coordinamento tra Stato, regioni ed enti locali e
l'individuazione degli interventi necessari.
Con l'articolo 2, al comma 1, si istituisce il Fondo
nazionale per la razionalizzazione, la qualificazione e il
potenziamento della rete commerciale nei centri storici e nei
centri commerciali naturali; inoltre si affida ad un
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1998, n. 400, la determinazione degli
indirizzi per la ripartizione del Fondo. Al comma 2 si
determinano i criteri per l'assegnazione di una quota del
Fondo ai comuni che ne fanno richiesta, attraverso programmi
di iniziativa pubblica convenzionati con gli operatori
interessati e le loro associazioni di rappresentanza.
Con l'articolo 3 è individuata la copertura finanziaria
delle norme recate dalla legge.