XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4477
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. In attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della
Costituzione, sono realizzate forme di intesa e di
coordinamento fra lo Stato, le regioni e gli enti locali, al
fine di razionalizzare, qualificare e potenziare la rete
commerciale nei centri storici e nei centri commerciali
naturali.
2. Sono definiti "centri storici" le aree cittadine
perimetrate ai sensi della vigente normativa urbanistica e
"centri commerciali naturali" le aree gestite in forma
associata dagli operatori che, per caratteristiche urbane,
storiche o culturali, si configurano o possono configurarsi
come forme associate di vendita programmate dai comuni e
intese a riqualificare il commercio, a sviluppare
l'occupazione, e a favorire il mercato dei prodotti tipici e
locali.
Art. 2.
(Istituzione del Fondo nazionale per la razionalizzazione,
la qualificazione e il potenziamento della rete commerciale
nei centri storici e nei centri commerciali naturali).
1. E' istituito presso il Ministero delle attività
produttive il Fondo nazionale per la razionalizzazione, la
qualificazione e il potenziamento della rete commerciale nei
centri storici e nei centri commerciali naturali, di seguito
denominato "Fondo", con una dotazione iniziale di 100 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. Il Ministro
delle attività produttive, di intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce con
proprio regolamento, da adottare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli indirizzi
per il funzionamento e la ripartizione del Fondo. Il Fondo può
finanziare progetti di carattere interregionale ovvero
progetti presentati da singole regioni, finalizzati al
perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla presente
legge.
2. Una quota delle risorse del Fondo è ripartita tra i
comuni che ne fanno richiesta per la realizzazione di
programmi di iniziativa pubblica, convenzionata con soggetti
privati, finalizzati ad incentivare l'aggregazione degli
operatori commerciali e artigianali nei centri storici e nei
centri commerciali naturali. Tali programmi devono individuare
gli interventi di interesse pubblico e le opere di interesse
dei privati, nonché il costo di ogni singolo progetto con il
relativo programma cronologico di attuazione.
3. I programmi di cui al comma 2 sono finalizzati a:
a) salvaguardare e riqualificare i centri storici
e le aree urbane interessate, per valorizzare il commercio
promuovendo nuova occupazione e per migliorarne
l'accessibilità, anche attraverso sistemi integrati di
parcheggi e di mezzi di trasporto ecologici di carattere
pubblico e privato;
b) favorire la ristrutturazione, l'ammodernamento
e la messa in sicurezza degli esercizi commerciali e
artigianali;
c) promuovere l'attività fieristico-espositiva e
l'organizzazione di mostre-mercato permanenti dei prodotti.
4. I finanziamenti per l'attuazione dei programmi di cui
al comma 2 sono fissati nelle seguenti misure:
a) fino al 40 per cento delle spese ammissibili
per la realizzazione di opere di interesse dei privati;
b) fino al 70 per cento delle spese ammissibili
per la realizzazione di opere di interesse pubblico e fino al
90 per cento nel caso di acquisto di mezzi di trasporto a
carattere ecologico.
5. Il regime di aiuti di cui alla presente legge è
subordinato al rispetto della normativa vigente in materia di
aiuti dello Stato alle piccole e medie imprese, nonché alla
definizione delle procedure di cui all'articolo 88, paragrafi
2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, come
modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16
giugno 1998, n. 209.
Art. 3.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni
2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle attività
produttive.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.