XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4476
Onorevoli Colleghi! - Il testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha introdotto, tra
l'altro, nel nostro sistema legislativo nuove ipotesi di
incompatibilità tra cariche comunali e provinciali. Certamente
l'intervento operato dal legislatore dell'epoca ha individuato
e disciplinato le ipotesi più evidenti e frequenti di
incompatibilità, ma l'esperienza del quotidiano ha portato
alla luce ulteriori ipotesi che necessitano di una nuova
previsione in grado di porre rimedio a tale lacuna legislativa
fonte di numerosi inconvenienti. Peraltro sono emersi "casi"
di incompatibilità evidenti per la ratio che ha
determinato la radicale modifica normativa del 1991 e
inspiegabilmente non disciplinati.
I casi in cui tale normativa si è dimostrata insufficiente
riguardano in particolare l'attuale compatibilità tra le
cariche di consigliere comunale e di consigliere provinciale;
di consigliere comunale o provinciale e di assessore di giunta
diversa; di sindaco e di presidente della provincia, di
sindaco e di consigliere provinciale.
Non considerare tali cariche incompatibili comporta, tra
l'altro, un notevole dispendio di tempo e di impegno da
dedicare a problematiche territoriali e sociali a volte
assolutamente diverse, oltre a non essere neppure in assonanza
con i recenti dettati normativi i quali prevedono, sempre più
spesso, nuove ipotesi di incompatibilità anche al fine di
consentire al meglio l'adempimento delle funzioni cui si viene
preposti.
Esaminando più dettagliatamente i singoli "casi" si evince
e si propone quanto segue:
a) il citato testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non prevede tra le ipotesi
di incompatibilità quella tra consigliere comunale e
consigliere provinciale. Pertanto, in tale evenienza vi è il
rischio che la stessa persona ricopra contemporaneamente le
due cariche senza alcun obbligo, almeno sino ad oggi, di
optare per una delle due;
b) l'articolo 64, comma 1, del medesimo testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
prevede l'incompatibilità tra consigliere comunale o
provinciale e assessore nella rispettiva giunta tralasciando
di disciplinare l'ulteriore ipotesi di incompatibilità tra
consigliere provinciale o comunale e assessore di una giunta
diversa. Tale previsione è certamente opportuna considerato
che tale vuoto normativo può generare, come già detto,
notevoli inconvenienti.
Infatti, è talvolta accaduto che la stessa persona rivesta
sia la carica di consigliere comunale o provinciale sia quella
di assessore in altro comune o provincia. Ciò è
particolarmente grave perché consente l'esercizio congiunto
della funzione assembleare ed esecutiva che, anche se in
territori diversi, è sempre opportuno tenere distinte in
applicazione del principio ispiratore della normativa vigente.
Di contro non risulta spiegabile perché, qualora le cariche
fossero compatibili, vada esclusa quella più omogenea anche
per conoscenza del territorio (assessore nel luogo di
elezione).
D'altra parte, le cariche di assessore e di consigliere
richiedono e presuppongono un rapporto di fiducia con i propri
elettori e con la rispettiva giunta che difficilmente si
coniuga con la possibilità del doppio ruolo, soprattutto in
differenti sedi;
c) ed, ancora, la normativa vigente non impedisce
che il presidente e/o il consigliere provinciale rivestano
contemporaneamente la carica di sindaco.
Ciò detto, si ritiene opportuno intervenire:
1) introducendo dopo l'articolo 63 del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'articolo
63-bis che recita: "La carica di sindaco è incompatibile
con quelle di presidente della provincia e di consigliere
provinciale; all'atto della nuova proclamazione l'eletto deve
optare per una delle cariche";
2) sostituendo la rubrica dell'articolo 64 del medesimo
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, con la seguente: "Incompatibilità tra consigliere
comunale o provinciale e assessore comunale o provinciale";
3) sostituendo il comma 2 dell'articolo 64 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
con il seguente: "Qualora un consigliere comunale o
provinciale assuma la carica di assessore comunale o
provinciale, cessa dalla carica di consigliere all'atto
dell'accettazione della nomina e al suo posto subentra il
primo dei non eletti";
4) introducendo al citato testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'articolo 64-bis
che recita "Le cariche di consigliere comunale e di
consigliere provinciale sono incompatibili; all'atto della
nuova proclamazione l'eletto deve optare per una delle
cariche".