XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4476




        Onorevoli Colleghi! - Il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha introdotto, tra l'altro, nel nostro sistema legislativo nuove ipotesi di incompatibilità tra cariche comunali e provinciali. Certamente l'intervento operato dal legislatore dell'epoca ha individuato e disciplinato le ipotesi più evidenti e frequenti di incompatibilità, ma l'esperienza del quotidiano ha portato alla luce ulteriori ipotesi che necessitano di una nuova previsione in grado di porre rimedio a tale lacuna legislativa fonte di numerosi inconvenienti. Peraltro sono emersi "casi" di incompatibilità evidenti per la ratio che ha determinato la radicale modifica normativa del 1991 e inspiegabilmente non disciplinati.
        I casi in cui tale normativa si è dimostrata insufficiente riguardano in particolare l'attuale compatibilità tra le cariche di consigliere comunale e di consigliere provinciale; di consigliere comunale o provinciale e di assessore di giunta diversa; di sindaco e di presidente della provincia, di sindaco e di consigliere provinciale.
        Non considerare tali cariche incompatibili comporta, tra l'altro, un notevole dispendio di tempo e di impegno da dedicare a problematiche territoriali e sociali a volte assolutamente diverse, oltre a non essere neppure in assonanza con i recenti dettati normativi i quali prevedono, sempre più spesso, nuove ipotesi di incompatibilità anche al fine di consentire al meglio l'adempimento delle funzioni cui si viene preposti.
        Esaminando più dettagliatamente i singoli "casi" si evince e si propone quanto segue:

                a) il citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non prevede tra le ipotesi di incompatibilità quella tra consigliere comunale e consigliere provinciale. Pertanto, in tale evenienza vi è il rischio che la stessa persona ricopra contemporaneamente le due cariche senza alcun obbligo, almeno sino ad oggi, di optare per una delle due;

                b) l'articolo 64, comma 1, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede l'incompatibilità tra consigliere comunale o provinciale e assessore nella rispettiva giunta tralasciando di disciplinare l'ulteriore ipotesi di incompatibilità tra consigliere provinciale o comunale e assessore di una giunta diversa. Tale previsione è certamente opportuna considerato che tale vuoto normativo può generare, come già detto, notevoli inconvenienti.
        Infatti, è talvolta accaduto che la stessa persona rivesta sia la carica di consigliere comunale o provinciale sia quella di assessore in altro comune o provincia. Ciò è particolarmente grave perché consente l'esercizio congiunto della funzione assembleare ed esecutiva che, anche se in territori diversi, è sempre opportuno tenere distinte in applicazione del principio ispiratore della normativa vigente. Di contro non risulta spiegabile perché, qualora le cariche fossero compatibili, vada esclusa quella più omogenea anche per conoscenza del territorio (assessore nel luogo di elezione).
        D'altra parte, le cariche di assessore e di consigliere richiedono e presuppongono un rapporto di fiducia con i propri elettori e con la rispettiva giunta che difficilmente si coniuga con la possibilità del doppio ruolo, soprattutto in differenti sedi;

                c) ed, ancora, la normativa vigente non impedisce che il presidente e/o il consigliere provinciale rivestano contemporaneamente la carica di sindaco.

        Ciò detto, si ritiene opportuno intervenire:

            1) introducendo dopo l'articolo 63 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'articolo 63-bis che recita: "La carica di sindaco è incompatibile con quelle di presidente della provincia e di consigliere provinciale; all'atto della nuova proclamazione l'eletto deve optare per una delle cariche";

            2) sostituendo la rubrica dell'articolo 64 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la seguente: "Incompatibilità tra consigliere comunale o provinciale e assessore comunale o provinciale";

            3) sostituendo il comma 2 dell'articolo 64 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con il seguente: "Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore comunale o provinciale, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina e al suo posto subentra il primo dei non eletti";

            4) introducendo al citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'articolo 64-bis che recita "Le cariche di consigliere comunale e di consigliere provinciale sono incompatibili; all'atto della nuova proclamazione l'eletto deve optare per una delle cariche".




Frontespizio Testo articoli