XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4476




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo l'articolo 63 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

        "Art. 63-bis - (Incompatibilità tra la carica di sindaco e quelle di presidente della provincia e di consigliere provinciale) - 1. La carica di sindaco è incompatibile con quelle di presidente della provincia e di consigliere provinciale; all'atto della nuova proclamazione l'eletto deve optare per una delle cariche".


Art. 2.

        1. All'articolo 64 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

        "2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore comunale o provinciale, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina e al suo posto subentra il primo dei non eletti";

                b) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Incompatibilità tra consigliere comunale o provinciale e assessore comunale o provinciale".


Art. 3.

        1. Dopo l'articolo 64 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

        "Art. 64-bis - (Incompatibilità tra consigliere comunale e consigliere provinciale) - 1. Le cariche di consigliere comunale e di consigliere provinciale sono incompatibili; all'atto della nuova proclamazione l'eletto deve optare per una delle cariche".



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