XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4476
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 63 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:
"Art. 63-bis - (Incompatibilità tra la carica di
sindaco e quelle di presidente della provincia e di
consigliere provinciale) - 1. La carica di sindaco è
incompatibile con quelle di presidente della provincia e di
consigliere provinciale; all'atto della nuova proclamazione
l'eletto deve optare per una delle cariche".
Art. 2.
1. All'articolo 64 del citato testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Qualora un consigliere comunale o provinciale
assuma la carica di assessore comunale o provinciale, cessa
dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della
nomina e al suo posto subentra il primo dei non eletti";
b) la rubrica è sostituita dalla seguente:
"Incompatibilità tra consigliere comunale o provinciale e
assessore comunale o provinciale".
Art. 3.
1. Dopo l'articolo 64 del citato testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato
dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il
seguente:
"Art. 64-bis - (Incompatibilità tra consigliere
comunale e consigliere provinciale) - 1. Le cariche di
consigliere comunale e di consigliere provinciale sono
incompatibili; all'atto della nuova proclamazione l'eletto
deve optare per una delle cariche".