XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4474
Onorevoli Colleghi! - Il Fratta Gorzone, fiume che
attraversa le quattro province di Vicenza, Verona, Padova e
Venezia, rappresenta una delle più critiche realtà ambientali
della regione Veneto. Le condizioni in cui versa non
comportano soltanto l'inquinamento di un fiume, ma anche
dell'intero territorio rivierasco; ciò rappresenta un danno
sociale ed economico ed estende gli effetti nocivi sul
territorio, sulle colture, sino alla catena alimentare dei
prodotti di quelle terre. La tossicità dei suoli è infatti un
fattore di grave allarme. Il fiume Fratta Gorzone rientra
quindi in questo quadro: sfruttato da decenni come scarico dei
reflui tossici industriali, si trova attualmente alla soglia
della completa e irreversibile distruzione ecosistemica. Da
tempo le sue acque, usate anche in agricoltura per le attività
di irrigazione, hanno assunto una colorazione del tutto
innaturale. La presente proposta di legge interviene con una
serie di interventi urgenti e prioritari, al fine di
provvedere al disinquinamento e alla riqualificazione del
fiume Fratta Gorzone e del suo bacino.
L'articolo 1 individua l'oggetto e la finalità della
legge: gli stanziamenti necessari al miglioramento della
qualità ambientale e alla difesa del fiume Fratta Gorzone e
del suo bacino, in attuazione di quanto stabilito dal decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive
modificazioni, in materia di tutela delle acque
dall'inquinamento.
L'articolo 2 prevede che entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della legge, la regione Veneto e l'Autorità
di bacino, per le parti di rispettiva competenza,
predispongono un apposito programma di riqualificazione, con
lo scopo di realizzare una serie di interventi per favorire
l'opera di disinquinamento del fiume Fratta Gorzone e del
relativo bacino. L'Autorità di bacino, oltre a svolgere i
compiti di coordinamento e di controllo previsti dalla
normativa vigente, dovrà verificare anche gli effetti che gli
interventi intrapresi avranno sulle aree costiere.
L'articolo 3 rappresenta il caposaldo della proposta di
legge, in quanto individua il programma d'interventi che
costituiscono gli obiettivi primari per il disinquinamento e
la riqualificazione del fiume Fratta Gorzone e del relativo
bacino.
L'articolo 4 prevede che il programma di interventi sia
revisionato ogni due anni in ragione delle necessità di
valutazione degli effetti indotti sull'ambiente dalle azioni
programmate, nonché dell'opportunità di aggiornarlo o
integrarlo. Pertanto, ogni due anni, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio verifica
l'attuazione del programma e, in caso di carenze gravi, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nomina un
commissario ad acta con poteri sostitutivi nei confronti
della regione Veneto e dall'Autorità di bacino.
Con l'articolo 5 si stabilisce che la regione Veneto,
nell'ambito delle attività ricognitive del programma di
interventi previsto dall'articolo 3, prevede la realizzazione
di una campagna di sperimentazione, con la realizzazione di
specifiche iniziative pilota. I dati sperimentali acquisiti,
concorrono alla individuazione delle misure tecniche da
inserire nel medesimo programma di interventi.
L'articolo 6, infine, prevede la copertura finanziaria
della legge, quantificata in 30 milioni di euro annui per il
triennio 2004-2006. Le risorse stanziate dalla legge sono
destinate alla regione Veneto e all'Autorità di bacino che, di
intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, provvedono a dare attuazione al programma di
interventi.