XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4474




        Onorevoli Colleghi! - Il Fratta Gorzone, fiume che attraversa le quattro province di Vicenza, Verona, Padova e Venezia, rappresenta una delle più critiche realtà ambientali della regione Veneto. Le condizioni in cui versa non comportano soltanto l'inquinamento di un fiume, ma anche dell'intero territorio rivierasco; ciò rappresenta un danno sociale ed economico ed estende gli effetti nocivi sul territorio, sulle colture, sino alla catena alimentare dei prodotti di quelle terre. La tossicità dei suoli è infatti un fattore di grave allarme. Il fiume Fratta Gorzone rientra quindi in questo quadro: sfruttato da decenni come scarico dei reflui tossici industriali, si trova attualmente alla soglia della completa e irreversibile distruzione ecosistemica. Da tempo le sue acque, usate anche in agricoltura per le attività di irrigazione, hanno assunto una colorazione del tutto innaturale. La presente proposta di legge interviene con una serie di interventi urgenti e prioritari, al fine di provvedere al disinquinamento e alla riqualificazione del fiume Fratta Gorzone e del suo bacino.
        L'articolo 1 individua l'oggetto e la finalità della legge: gli stanziamenti necessari al miglioramento della qualità ambientale e alla difesa del fiume Fratta Gorzone e del suo bacino, in attuazione di quanto stabilito dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.
        L'articolo 2 prevede che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la regione Veneto e l'Autorità di bacino, per le parti di rispettiva competenza, predispongono un apposito programma di riqualificazione, con lo scopo di realizzare una serie di interventi per favorire l'opera di disinquinamento del fiume Fratta Gorzone e del relativo bacino. L'Autorità di bacino, oltre a svolgere i compiti di coordinamento e di controllo previsti dalla normativa vigente, dovrà verificare anche gli effetti che gli interventi intrapresi avranno sulle aree costiere.
        L'articolo 3 rappresenta il caposaldo della proposta di legge, in quanto individua il programma d'interventi che costituiscono gli obiettivi primari per il disinquinamento e la riqualificazione del fiume Fratta Gorzone e del relativo bacino.
        L'articolo 4 prevede che il programma di interventi sia revisionato ogni due anni in ragione delle necessità di valutazione degli effetti indotti sull'ambiente dalle azioni programmate, nonché dell'opportunità di aggiornarlo o integrarlo. Pertanto, ogni due anni, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio verifica l'attuazione del programma e, in caso di carenze gravi, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nomina un commissario ad acta con poteri sostitutivi nei confronti della regione Veneto e dall'Autorità di bacino.
        Con l'articolo 5 si stabilisce che la regione Veneto, nell'ambito delle attività ricognitive del programma di interventi previsto dall'articolo 3, prevede la realizzazione di una campagna di sperimentazione, con la realizzazione di specifiche iniziative pilota. I dati sperimentali acquisiti, concorrono alla individuazione delle misure tecniche da inserire nel medesimo programma di interventi.
        L'articolo 6, infine, prevede la copertura finanziaria della legge, quantificata in 30 milioni di euro annui per il triennio 2004-2006. Le risorse stanziate dalla legge sono destinate alla regione Veneto e all'Autorità di bacino che, di intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, provvedono a dare attuazione al programma di interventi.




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