XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4474




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Oggetto e finalità).

        1. La presente legge individua gli interventi necessari al disinquinamento e alla riqualificazione sotto il profilo ambientale del fiume Fratta Gorzone e del relativo bacino, in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni.


Art. 2.

(Disinquinamento e riqualificazione del fiume Fratta
Gorzone e del relativo bacino).

        1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione Veneto e l'Autorità di bacino, per le parti di rispettiva competenza, predispongono un apposito programma volto alla realizzazione di una serie di interventi per il disinquinamento e la riqualificazione del fiume Fratta Gorzone e del relativo bacino, di seguito denominato "programma di interventi", al fine della sua riqualificazione ambientale.
        2. L'Autorità di bacino ha il compito di adottare il piano di bacino e di coordinare i piani di risanamento del fiume Fratta Gorzone, avendo particolare riguardo alla valutazione degli effetti sulle aree costiere ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183.


Art. 3.

(Programma di interventi).

        1. Per l'attuazione delle finalità della presente legge, il programma deve contenere i seguenti interventi:

            a) individuazione e censimento delle fonti di inquinamento;
            b) monitoraggio costante delle qualità delle acque superficiali e di quelle di falda;

            c) prevenzione e abbattimento degli inquinanti nei processi di produzione e, in particolare, nei processi relativi alla produzione conciaria;

            d) interventi finalizzati ad aumentare l'efficacia della depurazione degli scarichi mediante il miglioramento delle reti fognarie e il potenziamento degli impianti di depurazione pubblici e privati;

            e) riduzione dell'utilizzo delle acque di falda per fini industriali;

            f) interventi di riqualificazione ambientale, ivi compresa la bonifica delle discariche per fanghi di depurazione esistenti nel bacino;

            g) definizione degli interventi per la riqualificazione ambientale dell'alveo fluviale;

            h) determinazione ed erogazione di contributi per gli interventi programmati ai sensi del presente comma.


Art. 4.

(Revisioni periodiche e verifica del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio).

        1. Il programma di interventi, è monitorato con cadenza biennale per valutare gli effetti indotti sull'ambiente dalle azioni programmate e per apportarvi gli eventuali aggiornamenti e le necessarie integrazioni.
        2. L'attività di verifica prevista al comma 1 è esercitata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che si avvale, a tale fine, degli organi competenti della stessa amministrazione e, qualora necessario, di esperti esterni.
        3. In caso di mancata o carente attuazione del programma di interventi da parte della regione Veneto e dell'Autorità di bacino, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nomina un commissario ad acta con il compito di provvedere ai necessari interventi. Lo stesso Ministro procede, altresì, alla revoca agli enti inadempienti dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 6.


Art. 5.

(Attività di sperimentazione).

        1. La regione Veneto, nell'ambito delle attività ricognitive del programma di interventi e al fine di garantire un adeguato rendimento degli impianti di depurazione mediante il convogliamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne ai sensi del comma 3 dell'articolo 39 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, prevede la realizzazione di una campagna di sperimentazione, con la realizzazione di specifiche iniziative pilota.
        2. I dati sperimentali acquisiti ai sensi del comma 1 sono utilizzati ai fini della individuazione delle misure tecniche da inserire nel programma di interventi.


Art. 6.

(Disposizioni finanziarie).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
        2. Le risorse finanziarie previste al comma 1 sono destinate alla regione Veneto e all'Autorità di bacino che, di intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, provvedono a dare attuazione al programma di interventi.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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