XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4474
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Oggetto e finalità).
1. La presente legge individua gli interventi necessari al
disinquinamento e alla riqualificazione sotto il profilo
ambientale del fiume Fratta Gorzone e del relativo bacino, in
attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 11
maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni.
Art. 2.
(Disinquinamento e riqualificazione del fiume Fratta
Gorzone e del relativo bacino).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la regione Veneto e l'Autorità di bacino, per
le parti di rispettiva competenza, predispongono un apposito
programma volto alla realizzazione di una serie di interventi
per il disinquinamento e la riqualificazione del fiume Fratta
Gorzone e del relativo bacino, di seguito denominato
"programma di interventi", al fine della sua riqualificazione
ambientale.
2. L'Autorità di bacino ha il compito di adottare il piano
di bacino e di coordinare i piani di risanamento del fiume
Fratta Gorzone, avendo particolare riguardo alla valutazione
degli effetti sulle aree costiere ai sensi della legge 18
maggio 1989, n. 183.
Art. 3.
(Programma di interventi).
1. Per l'attuazione delle finalità della presente legge,
il programma deve contenere i seguenti interventi:
a) individuazione e censimento delle fonti di
inquinamento;
b) monitoraggio costante delle qualità delle acque
superficiali e di quelle di falda;
c) prevenzione e abbattimento degli inquinanti nei
processi di produzione e, in particolare, nei processi
relativi alla produzione conciaria;
d) interventi finalizzati ad aumentare l'efficacia
della depurazione degli scarichi mediante il miglioramento
delle reti fognarie e il potenziamento degli impianti di
depurazione pubblici e privati;
e) riduzione dell'utilizzo delle acque di falda
per fini industriali;
f) interventi di riqualificazione ambientale, ivi
compresa la bonifica delle discariche per fanghi di
depurazione esistenti nel bacino;
g) definizione degli interventi per la
riqualificazione ambientale dell'alveo fluviale;
h) determinazione ed erogazione di contributi per
gli interventi programmati ai sensi del presente comma.
Art. 4.
(Revisioni periodiche e verifica del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio).
1. Il programma di interventi, è monitorato con cadenza
biennale per valutare gli effetti indotti sull'ambiente dalle
azioni programmate e per apportarvi gli eventuali
aggiornamenti e le necessarie integrazioni.
2. L'attività di verifica prevista al comma 1 è esercitata
dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che
si avvale, a tale fine, degli organi competenti della stessa
amministrazione e, qualora necessario, di esperti esterni.
3. In caso di mancata o carente attuazione del programma
di interventi da parte della regione Veneto e dell'Autorità di
bacino, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio nomina un commissario ad acta con il compito
di provvedere ai necessari interventi. Lo stesso Ministro
procede, altresì, alla revoca agli enti inadempienti dei
finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 6.
Art. 5.
(Attività di sperimentazione).
1. La regione Veneto, nell'ambito delle attività
ricognitive del programma di interventi e al fine di garantire
un adeguato rendimento degli impianti di depurazione mediante
il convogliamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio
delle aree esterne ai sensi del comma 3 dell'articolo 39 del
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive
modificazioni, prevede la realizzazione di una campagna di
sperimentazione, con la realizzazione di specifiche iniziative
pilota.
2. I dati sperimentali acquisiti ai sensi del comma 1 sono
utilizzati ai fini della individuazione delle misure tecniche
da inserire nel programma di interventi.
Art. 6.
(Disposizioni finanziarie).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004,
2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
2. Le risorse finanziarie previste al comma 1 sono
destinate alla regione Veneto e all'Autorità di bacino che, di
intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, provvedono a dare attuazione al programma di
interventi.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.