XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4470
Onorevoli Colleghi! - Le norme relative al matrimonio e
al suo scioglimento e/o annullamento, attuative del Concordato
dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia (legge 27
maggio 1929, n. 847) contengono alcune disposizioni ormai
anacronistiche che non tengono conto non solo delle profonde
innovazioni introdotte nel quadro normativo statuale, quali ad
esempio la riforma del diritto di famiglia del 1975, ma anche
dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18
febbraio 1984, reso esecutivo dall'Italia con legge 25 marzo
1985, n. 121, che apporta modifiche al Concordato lateranense
dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa
Sede.
La finalità della presente proposta di legge non è certo
quella di voler interferire nel delicato rapporto tra Stato e
Chiesa, ma di abrogare una norma, risalente al 1929, che non
tutela in nessun modo il coniuge economicamente più debole, in
caso di nullità del matrimonio pronunciata dal tribunale
ecclesiastico, e ciò in aperto contrasto con le norme e con i
princìpi ispiratori della legge italiana in tema di
separazione e divorzio. Una norma anacronistica - e con forti
profili di incostituzionalità - che non è possibile mantenere
in un ordinamento democratico moderno.
Infatti, a fronte del "dramma" che il fallimento di un
matrimonio comunque comporta, mentre la separazione e il
divorzio tutelano almeno i diritti del coniuge svantaggiato
sotto il profilo economico, ciò non accade se interviene una
pronuncia di nullità da parte del tribunale ecclesiastico, in
quanto, in tali casi, il vincolo matrimoniale (per la Chiesa,
indissolubile) non viene sciolto, ma viene considerato nullo
fin dall'inizio: di fronte a un matrimonio "non valido"
all'origine, non esiste alcun obbligo nei confronti del
coniuge economicamente più debole, neanche dopo numerosi anni
di vita in comune.
In particolare, le sentenze di nullità del giudice
ecclesiastico - dette comunemente di "annullamento" mentre, al
contrario, sono dichiarative della nullità del "contratto
matrimoniale" - producono effetti ex tunc (ossia,
dall'inizio), a differenza delle sentenze civili di divorzio
che operano ex nunc (dalla sentenza in poi).
Diretta ed intuibile conseguenza è l'immediata cessazione
dei vari obblighi, stabiliti nelle condizioni fissate dalla
separazione legale, nei confronti del coniuge, fatti salvi
evidentemente alcuni diritti maturati in virtù del cosiddetto
"matrimonio putativo".
Dunque, non vi è alcun obbligo di corresponsione
dell'assegno di mantenimento per il coniuge più debole, come
previsto invece nella separazione dichiarata dal tribunale
civile, proprio perché la sentenza ecclesiastica dichiara il
matrimonio "mai esistito"; il che, oltre ad essere, in
generale, motivo di un'inammissibile disparità di trattamento,
sta assumendo una gravità sempre maggiore anche a causa del
fatto che, secondo i dati più recenti, oltre il 98 per cento
dei matrimoni contratti con rito canonico, impugnati avanti la
"Sacra Rota" - e ai quali, ai sensi dell'articolo 8 della
legge 25 marzo 1985, n. 121, sono riconosciuti gli effetti
civili - vengono "annullati", con le motivazioni più
disparate. Con la conseguenza, come detto, che il coniuge,
mentre in caso di separazione potrebbe vantare diritti anche
di carattere economico, si vede invece privato anche del
diritto al cosiddetto "assegno di mantenimento".
Il comma 2 dell'articolo 8 dell'accordo tra la Repubblica
italiana e la Santa Sede, reso esecutivo con la citata legge
n. 121 del 1985, prevede espressamente non solo che "Le
sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali
ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del
superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda
delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella
Repubblica italiana con sentenza della Corte d'appello
competente (...)", ma anche che "la Corte d'appello potrà,
nella sentenza intesa a rendere esecutiva una sentenza
canonica, statuire provvedimenti provvisori a favore di uno
dei due coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo,
rimandando le parti al giudice competente per la decisione
sulla materia" (lettera c) del comma 2 dell'articolo 8).
E' dunque oggi possibile una modifica legislativa che elimini
quella situazione di inammissibile sfavore nei confronti del
coniuge economicamente più debole in caso di annullamento del
matrimonio pronunciato dai tribunali ecclesiastici.
Sono questi i motivi per cui i proponenti hanno ritenuto
opportuno promuovere la presente proposta di legge tesa a
tutelare i diritti previsti dal codice civile derivanti dal
vincolo matrimoniale anche in caso di pronuncia di nullità del
matrimonio ad opera del tribunale ecclesiastico; non è,
infatti, più accettabile che uno dei due coniugi venga
abbandonato a se stesso, senza che gli sia riconosciuta alcuna
tutela. In direzione dell'auspicato riconoscimento, vanno
peraltro numerose sentenze della Corte costituzionale e della
Corte di cassazione che ripetutamente hanno sollecitato
un'iniziativa del legislatore su tale questione.