XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4470
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La Corte d'appello che dichiara efficaci nella
Repubblica italiana le sentenze di nullità del matrimonio
pronunciate dai tribunali ecclesiastici, ai sensi del comma 2
dell'articolo 8 della legge 25 marzo 1985, n. 121, decide, con
il medesimo provvedimento, su istanza di parte, in merito ai
provvedimenti riguardo ai figli, ai rapporti patrimoniali tra
i coniugi e all'uso del cognome della moglie, di cui agli
articoli 155, 156 e 156-bis del codice civile.
2. La Corte d'appello, con il medesimo provvedimento di
cui al comma 1, decide altresì, su istanza di parte, in merito
a quanto previsto dai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 5 della
legge 1^ dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui all'articolo 5, commi 9, 10 e 11, nonché quelle di cui
agli articoli 6, 8, 9 e 9-bis della legge 1^ dicembre
1970, n. 898, e successive modificazioni.