XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4470




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. La Corte d'appello che dichiara efficaci nella Repubblica italiana le sentenze di nullità del matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, ai sensi del comma 2 dell'articolo 8 della legge 25 marzo 1985, n. 121, decide, con il medesimo provvedimento, su istanza di parte, in merito ai provvedimenti riguardo ai figli, ai rapporti patrimoniali tra i coniugi e all'uso del cognome della moglie, di cui agli articoli 155, 156 e 156-bis del codice civile.
        2. La Corte d'appello, con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, decide altresì, su istanza di parte, in merito a quanto previsto dai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 5 della legge 1^ dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni.
        3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 9, 10 e 11, nonché quelle di cui agli articoli 6, 8, 9 e 9-bis della legge 1^ dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni.



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