XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4469
Onorevoli Colleghi! - Crediamo sia ormai unanimemente
riconosciuta la specifica valenza che riveste la struttura
produttiva propria delle regioni che costituiscono quel
territorio che geograficamente viene indicato come il nord
dell'Italia.
Il "modello" in esso sviluppatosi è, sempre più spesso,
oggetto di studio e di analisi da parte di istituzioni
internazionali, ma anche di Paesi e di realtà economiche che
sono lontani dalla tradizione della piccola e media impresa.
Addirittura un'autorevole testata giornalistica della stampa
internazionale ha recentemente dedicato attenzione al
cosiddetto "nord" - e non all'Italia nel suo complesso - in un
articolo in cui designava quel territorio come una delle sette
potenze industriali.
I risultati ottenuti nel corso degli anni - ad esempio, il
valore aggiunto di alcuni settori, la situazione di piena
occupazione presente in molte zone, la percentuale molto alta
di export fatturato - non sono frutto di qualche
individualità "illuminata" o di una competitività basata sul
prezzo, ma costituiscono la risultante di una particolare
capacità di produrre e di stare su un mercato ormai
mondializzato, comune ad un intero tessuto produttivo.
Sebbene diversi, i prodotti di questo territorio che
riduttivamente viene definito "nord" (dell'Italia), ma che più
compiutamente dovrebbe chiamarsi Padania, sono
"qualitativamente" simili, in quanto omogenea e radicata è la
componente immateriale che ne ha reso possibile la nascita
fisica.
E' condiviso da tutti gli operatori economici, infatti,
uno specifico modo di lavorare, fondato sullo spirito
imprenditoriale, sulle capacità manageriali, sulla ricerca
dell'innovazione di processo e di prodotto, sul continuo
adattamento alle esigenze del mercato, possibile solo con
specifici modelli organizzativi e con particolari modalità di
produzione.
Pertanto, l'istituzione di un simbolo, di un marchio,
vuole essere il modo per affermare l'esistenza di una "cultura
imprenditoriale" propria della Padania e rendere riconoscibile
un know-how imprenditoriale specifico e non
riproducibile. In altri termini, l'istituzione di un marchio
significa fornire all'imprenditore uno strumento che gli
consente di non essere confuso con situazioni a lui estranee
e, al tempo stesso, costituisce un vantaggio competitivo
derivante dal fatto di essere parte di quella zona economica
integrata, in cui si produce e si vende, anche all'estero,
"qualità".
Allo stesso tempo, il marchio previsto dalla presente
proposta di legge esplica la propria funzione di tutela non
solo dal punto di vista del produttore. Esso, infatti,
costituendo un'informazione "completa" e una garanzia sulla
qualità del prodotto, consente al consumatore di non essere
più in una posizione di inferiorità, rispetto al produttore, e
di attuare scelte più oculate ed efficaci, traendo il massimo
beneficio dal confronto tra le più disparate offerte del
mercato.