XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4454
Onorevoli Colleghi! - Le piccole e medie imprese nei
settori dell'artigianato, del commercio e del turismo
rappresentano la tipologia di gran lunga più diffusa nel
sistema economico del nostro Paese e anche uno straordinario
fattore di sviluppo, per la loro produttività, la capacità di
innovazione e l'adattabilità al mercato.
Il ruolo dinamico che tali imprese svolgono nell'economia
italiana è spesso assicurato dalla configurazione di tipo
familiare, che costituisce un tratto identitario tipico, da
promuovere e qualificare con opportune iniziative, anche di
tipo legislativo.
Con la presente proposta di legge si intende mettere in
luce la figura del coniuge collaboratore coimprenditore,
principalmente donna, che sovente ha un ruolo chiave nella
conduzione e nello sviluppo dell'impresa e che non gode,
nell'ordinamento italiano, di uno statuto e di competenze
professionali riconosciute.
E' questa una figura molto comune nella realtà produttiva:
è la donna (moglie, convivente o figlia) che, partecipando
all'attività di impresa di cui è titolare il capofamiglia,
svolge un'attività del tutto assimilabile nelle funzioni a
quella dell'imprenditore stesso, in maniera non riconosciuta e
non tutelata.
Da una ricerca comparata con altri Stati europei, emerge
l'esigenza di una regolamentazione legislativa che consenta un
inquadramento normativo e, di conseguenza, l'acquisizione di
uno statuto professionale riconosciuto da parte di tutte le
istituzioni competenti e che tuteli la coimprenditrice in caso
di separazione o di divorzio, senza peraltro arrecare danni
all'impresa.
In questo modo, si può dare un contributo fattivo alla
trasparenza e alla qualificazione dell'impresa, facendo
emergere una gran quantità di situazioni "di fatto" che sono
lesive delle regole di mercato e della stessa dignità delle
lavoratrici, molte delle quali non godono di alcun
riconoscimento del proprio ruolo.
Nel nostro ordinamento, almeno prima della riforma del
diritto di famiglia del 1975, trovava larghi consensi la
soluzione secondo cui il lavoro svolto a favore del congiunto
dovesse essere prestato a titolo gratuito, in quanto fondato
sulla solidarietà e sull'affetto familiare (affectionis vel
benevolentiae causa): era escluso, quindi, che si
instaurasse un rapporto di lavoro subordinato ed era anche
escluso un rapporto di tipo societario con conseguente diritto
alla ripartizione degli utili.
Questo valeva per ogni tipo di lavoro prestato in ambito
familiare, ovvero sia per il lavoro familiare-domestico, sia
per il lavoro familiare-economico svolto al fianco del coniuge
(o del fratello, o del padre) titolare di impresa.
La gratuità della prestazione, in riferimento alla
condizione della moglie e dei figli, veniva giustificata sulla
base dell'obbligazione del capofamiglia di provvedere al loro
sostentamento.
In altre parole, la moglie e i familiari che prestavano la
propria opera all'interno dell'impresa di cui era titolare il
capofamiglia, anche in modo continuativo, non godevano di
alcun diritto.
La nuova normativa (legge n. 151 del 1975), oltre ad avere
inciso in maniera significativa su alcuni princìpi cardine del
diritto di famiglia, ha anche aperto la strada
all'introduzione nel codice civile dell'articolo
230-bis, che sancisce per la prima volta una forma di
tutela dell'attività lavorativa prestata dai coniugi
nell'impresa (in posizione paritaria, in applicazione del
principio fondamentale posto dall'articolo 29, secondo comma,
della Costituzione) e dagli altri familiari.
Lo status di "lavoratore familiare" fa nascere in
capo al soggetto interessato una pluralità di diritti e di
poteri nell'ambito dell'impresa.
Possiamo sostenere che l'impresa familiare ai sensi
dell'articolo 230-bis del codice civile è la prima
fattispecie in cui si riscontra la figura della donna
coadiuvante come imprenditrice.
Tuttavia, le interpretazioni di tale istituto non sono
univoche: in particolare la dottrina consente di individuare
due alterne e diverse accezioni, che potremmo definire
"collettiva" e "individualista".
Secondo l'interpretazione collettiva dell'articolo
230-bis del codice civile, la qualità di imprenditore è
assunta non solo dal capofamiglia, ma anche dalla moglie,
qualora svolga all'interno dell'impresa il ruolo di vera
coimprenditrice. Infatti la norma afferma il diritto del
familiare di partecipare agli utili dell'impresa in
proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato e
dispone che siano adottate a maggioranza dai familiari che
costituiscono l'impresa le "decisioni concernenti l'impiego
degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla
gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla
cessazione dell'impresa" (articolo 230-bis, primo
comma).
Al contrario, secondo l'interpretazione individualista,
nell'impresa familiare la figura dell'imprenditore è
impersonificata da uno solo dei membri della famiglia,
generalmente il marito e solo alternativamente la moglie.
In base a tale teoria, solo uno dei familiari, vale a dire
il "capofamiglia", può ricoprire il ruolo di imprenditore,
cioè colui il quale ha il potere di assumere decisioni
inerenti la gestione e l'organizzazione dell'impresa; ha il
potere di impartire direttive; svolge la propria attività a
scopo di lucro; assume in prima persona il rischio di impresa;
apporta all'impresa beni e finanziamenti propri; presta la
propria attività in maniera abituale e duratura nel tempo.
Dunque non solo la fattispecie dell'impresa familiare non
sempre viene denunciata e riconosciuta, ma inoltre, essendo
soggetta ad interpretazioni così diverse, non è una
sufficiente garanzia per la coimprenditrice.
Ancora più dibattuto e privo di tutele è il ruolo
professionale della donna all'interno di una coppia di fatto,
quando collabori e presti la propria attività lavorativa
nell'impresa del convivente.
Infatti l'articolo 230-bis del codice civile parla
esplicitamente di "coniuge", riferendosi al soggetto che
assume questo specifico stato familiare per effetto del
vincolo matrimoniale.
Una ulteriore fattispecie che può riguardare la donna che
presta la propria attività nell'impresa del coniuge o del
convivente è quella del lavoro subordinato, che tuttavia
richiede almeno quattro elementi essenziali (subordinazione;
oggetto della prestazione; collaborazione inserita
nell'organizzazione produttiva dell'impresa; continuità del
vincolo di disponibilità funzionale del lavoratore
all'impresa) e soprattutto richiede l'applicazione della
disciplina normativa contenuta negli articoli 2094 e seguenti
del codice civile e l'adeguamento ai contratti di
categoria.
Questi elementi, a cominciare da quello della retribuzione
regolare, quasi mai si riscontrano nella figura della
coimprenditrice, che per analoghi motivi risulta difficile
ricomprendere anche nella disciplina del lavoro
parasubordinato.
Da alcune ricerche territoriali svolte in Toscana, nel
Veneto e in Campania emerge un profilo della coimprenditrice
che sembra presentare caratteri comuni.
Ha un'età media intorno ai quaranta anni, talora si è
avvicinata all'impresa in maniera progressiva (con compiti
crescenti via via che la cura dei figli richiedeva meno
tempo), oppure in sostituzione di qualche addetto (segretaria,
contabile), ha un titolo di studio medio (scuola media o
diploma superiore), il tipo di attività spazia dalla
contabilità alla produzione e alla fornitura, in molti casi
senza una particolare suddivisione di mansioni, come è tipico
della microimpresa.
Emerge spesso una figura direttiva "tutto-fare",
esattamente speculare a quella del titolare, di cui la coniuge
collaborante è spesso la diretta collaboratrice e
alter-ego, sia pure con orari di lavoro talora più
ridotti e flessibili. Oltre alla collaborazione offerta
all'impresa, che quasi mai comporta una retribuzione regolare,
nella maggior parte dei casi non svolge un'altra attività
retribuita, ma solo il lavoro domestico e di cura.
Un aspetto da sottolineare è quello della carenza di
formazione specifica: quasi mai la donna collaborante
frequenta corsi di formazione.
In Francia esiste una formazione qualificante, il
"Brevet de Collaborateur de Chef d'Entreprise
Artisanale" (BCCEA), riconosciuto dalla Chambre de
Métiers.
Il brevetto mira a formare la moglie-collaboratrice senza
perdere di vista l'evoluzione degli obblighi in materia
ambientale, di qualità e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
In Italia, alcune regioni e province hanno sperimentato
corsi analoghi, ma un inquadramento normativo di questa figura
potrebbe diffondere e moltiplicare le occasioni di formazione,
contribuendo così ad elevare il livello dell'impresa stessa e
a favorire una maggiore qualificazione dell'intero sistema
delle piccole e medie imprese.
Dunque, riconoscere con chiarezza il ruolo e la figura
della coimprenditrice risponde a molte esigenze, relative alla
dignità della lavoratrice e alla sua tutela, ma anche alla
trasparenza dell'impresa e alla sua qualificazione
professionale.
Esistono, nell'ordinamento vigente, numerosi istituti
(impresa familiare, impresa coniugale, impresa artigiana,
lavoro subordinato e parasubordinato) a cui la giurisprudenza
e la dottrina attingono per la ricostruzione normativa di tale
figura professionale.
Tuttavia questa figura, spesso investita di compiti di
responsabilità interna ed esterna all'azienda, non si può
sempre ascrivere ai modelli esistenti, come regolamentati
dalla legislazione vigente, ma più spesso è il risultato di
una situazione "di fatto", progressivamente determinatasi via
via che le esigenze dell'impresa e la diminuzione del carico
familiare hanno consentito alla coniuge-collaborante un
impegno crescente a fianco del titolare.
Per questi motivi permane una grande incertezza sulle
norme applicabili alla figura della donna coimprenditrice, una
zona grigia che nuoce all'impresa non meno che ai soggetti
interessati.
Ne discende, infatti, un problema di natura sociale, e
cioè la difficoltà di definire e disciplinare i rapporti sia
familiari sia economico-lavorativi della donna legata
all'imprenditore da un vincolo di parentela, da matrimonio o
da convivenza. Ciò è importante a livello "esterno", e cioè
nei confronti di terzi che devono conoscere il ruolo, i poteri
e i doveri dell'imprenditore e della coimprenditrice, ma è
altresì rilevante a livello "interno" affinché le sorti
dell'attività economica non siano solo regolate dai rapporti
affettivi e dalle mutevoli sorti degli stessi.
Con la proposta di legge che si sostanzia
nell'introduzione di un solo articolo, che faccia seguito
all'articolo 2082 del codice civile, si cerca di fare un primo
passo, inserendo nell'ordinamento vigente la figura della
coimprenditrice, riferibile a colei (moglie o convivente) che
svolge con continuità funzioni di gestione e direzione
dell'impresa a fianco del titolare, anche prescindendo dal
perseguimento di uno scopo di lucro immediato.
Tale specificazione si rende necessaria perché nella
definizione di "imprenditore", attualmente delineata dal
codice civile all'articolo 2082, imprenditore è colui "che
esercita professionalmente una attività economica organizzata
al fine della produzione o dello scambio di beni o di
servizi". In base a tale definizione, la giurisprudenza ha
precisato che per aversi imprenditore occorre che sia
perseguito uno scopo di lucro. E' proprio tale requisito a
difettare nel caso della coimprenditrice, che svolge tutte le
funzioni di imprenditore accanto al marito senza percepire
direttamente alcun utile o incremento, ma usufruendo solo in
modo indiretto del benessere prodotto dall'esercizio in comune
dell'attività economica.
Le numerose norme a favore dell'imprenditoria femminile
(in particolare la legge n. 215 del 1992, recante "Azioni
positive per l'imprenditoria femminile" e i relativi
regolamenti e circolari attuativi) hanno contribuito non poco,
attraverso gli incentivi di genere e le azioni positive, a
fare emergere la figura dell'imprenditrice anche in alcune
realtà in cui vi erano situazioni "di fatto" non
riconosciute.
Con la proposta di legge, che accoglie un'accezione
indiretta e mediata dello "scopo di lucro", si prende atto in
maniera realistica della condizione in cui spesso si esplica
la collaborazione familiare nell'ambito della microimpresa,
cercando di raggiungere un primo obiettivo di equità a favore
della coimprenditrice che emerge come figura riconosciuta,
finalmente dotata di poteri e di diritti.
Un'opportuna divulgazione di tale normativa potrà
consentire a tante donne di prendere atto del valore del
proprio lavoro, di assumere consapevolezza dei propri diritti
e della propria dignità, e di aspirare ad una migliore
qualificazione professionale, nell'interesse delle pari
opportunità, dello sviluppo delle persone e anche dello
sviluppo economico del nostro Paese!