XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4454




        Onorevoli Colleghi! - Le piccole e medie imprese nei settori dell'artigianato, del commercio e del turismo rappresentano la tipologia di gran lunga più diffusa nel sistema economico del nostro Paese e anche uno straordinario fattore di sviluppo, per la loro produttività, la capacità di innovazione e l'adattabilità al mercato.
        Il ruolo dinamico che tali imprese svolgono nell'economia italiana è spesso assicurato dalla configurazione di tipo familiare, che costituisce un tratto identitario tipico, da promuovere e qualificare con opportune iniziative, anche di tipo legislativo.
        Con la presente proposta di legge si intende mettere in luce la figura del coniuge collaboratore coimprenditore, principalmente donna, che sovente ha un ruolo chiave nella conduzione e nello sviluppo dell'impresa e che non gode, nell'ordinamento italiano, di uno statuto e di competenze professionali riconosciute.
        E' questa una figura molto comune nella realtà produttiva: è la donna (moglie, convivente o figlia) che, partecipando all'attività di impresa di cui è titolare il capofamiglia, svolge un'attività del tutto assimilabile nelle funzioni a quella dell'imprenditore stesso, in maniera non riconosciuta e non tutelata.
        Da una ricerca comparata con altri Stati europei, emerge l'esigenza di una regolamentazione legislativa che consenta un inquadramento normativo e, di conseguenza, l'acquisizione di uno statuto professionale riconosciuto da parte di tutte le istituzioni competenti e che tuteli la coimprenditrice in caso di separazione o di divorzio, senza peraltro arrecare danni all'impresa.
        In questo modo, si può dare un contributo fattivo alla trasparenza e alla qualificazione dell'impresa, facendo emergere una gran quantità di situazioni "di fatto" che sono lesive delle regole di mercato e della stessa dignità delle lavoratrici, molte delle quali non godono di alcun riconoscimento del proprio ruolo.
        Nel nostro ordinamento, almeno prima della riforma del diritto di famiglia del 1975, trovava larghi consensi la soluzione secondo cui il lavoro svolto a favore del congiunto dovesse essere prestato a titolo gratuito, in quanto fondato sulla solidarietà e sull'affetto familiare (affectionis vel benevolentiae causa): era escluso, quindi, che si instaurasse un rapporto di lavoro subordinato ed era anche escluso un rapporto di tipo societario con conseguente diritto alla ripartizione degli utili.
        Questo valeva per ogni tipo di lavoro prestato in ambito familiare, ovvero sia per il lavoro familiare-domestico, sia per il lavoro familiare-economico svolto al fianco del coniuge (o del fratello, o del padre) titolare di impresa.
        La gratuità della prestazione, in riferimento alla condizione della moglie e dei figli, veniva giustificata sulla base dell'obbligazione del capofamiglia di provvedere al loro sostentamento.
        In altre parole, la moglie e i familiari che prestavano la propria opera all'interno dell'impresa di cui era titolare il capofamiglia, anche in modo continuativo, non godevano di alcun diritto.
        La nuova normativa (legge n. 151 del 1975), oltre ad avere inciso in maniera significativa su alcuni princìpi cardine del diritto di famiglia, ha anche aperto la strada all'introduzione nel codice civile dell'articolo 230-bis, che sancisce per la prima volta una forma di tutela dell'attività lavorativa prestata dai coniugi nell'impresa (in posizione paritaria, in applicazione del principio fondamentale posto dall'articolo 29, secondo comma, della Costituzione) e dagli altri familiari.
        Lo status di "lavoratore familiare" fa nascere in capo al soggetto interessato una pluralità di diritti e di poteri nell'ambito dell'impresa.
        Possiamo sostenere che l'impresa familiare ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile è la prima fattispecie in cui si riscontra la figura della donna coadiuvante come imprenditrice.
        Tuttavia, le interpretazioni di tale istituto non sono univoche: in particolare la dottrina consente di individuare due alterne e diverse accezioni, che potremmo definire "collettiva" e "individualista".
        Secondo l'interpretazione collettiva dell'articolo 230-bis del codice civile, la qualità di imprenditore è assunta non solo dal capofamiglia, ma anche dalla moglie, qualora svolga all'interno dell'impresa il ruolo di vera coimprenditrice. Infatti la norma afferma il diritto del familiare di partecipare agli utili dell'impresa in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato e dispone che siano adottate a maggioranza dai familiari che costituiscono l'impresa le "decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa" (articolo 230-bis, primo comma).
        Al contrario, secondo l'interpretazione individualista, nell'impresa familiare la figura dell'imprenditore è impersonificata da uno solo dei membri della famiglia, generalmente il marito e solo alternativamente la moglie.
        In base a tale teoria, solo uno dei familiari, vale a dire il "capofamiglia", può ricoprire il ruolo di imprenditore, cioè colui il quale ha il potere di assumere decisioni inerenti la gestione e l'organizzazione dell'impresa; ha il potere di impartire direttive; svolge la propria attività a scopo di lucro; assume in prima persona il rischio di impresa; apporta all'impresa beni e finanziamenti propri; presta la propria attività in maniera abituale e duratura nel tempo.
        Dunque non solo la fattispecie dell'impresa familiare non sempre viene denunciata e riconosciuta, ma inoltre, essendo soggetta ad interpretazioni così diverse, non è una sufficiente garanzia per la coimprenditrice.
        Ancora più dibattuto e privo di tutele è il ruolo professionale della donna all'interno di una coppia di fatto, quando collabori e presti la propria attività lavorativa nell'impresa del convivente.
        Infatti l'articolo 230-bis del codice civile parla esplicitamente di "coniuge", riferendosi al soggetto che assume questo specifico stato familiare per effetto del vincolo matrimoniale.
        Una ulteriore fattispecie che può riguardare la donna che presta la propria attività nell'impresa del coniuge o del convivente è quella del lavoro subordinato, che tuttavia richiede almeno quattro elementi essenziali (subordinazione; oggetto della prestazione; collaborazione inserita nell'organizzazione produttiva dell'impresa; continuità del vincolo di disponibilità funzionale del lavoratore all'impresa) e soprattutto richiede l'applicazione della disciplina normativa contenuta negli articoli 2094 e seguenti del codice civile e l'adeguamento ai contratti di categoria.
        Questi elementi, a cominciare da quello della retribuzione regolare, quasi mai si riscontrano nella figura della coimprenditrice, che per analoghi motivi risulta difficile ricomprendere anche nella disciplina del lavoro parasubordinato.
        Da alcune ricerche territoriali svolte in Toscana, nel Veneto e in Campania emerge un profilo della coimprenditrice che sembra presentare caratteri comuni.
        Ha un'età media intorno ai quaranta anni, talora si è avvicinata all'impresa in maniera progressiva (con compiti crescenti via via che la cura dei figli richiedeva meno tempo), oppure in sostituzione di qualche addetto (segretaria, contabile), ha un titolo di studio medio (scuola media o diploma superiore), il tipo di attività spazia dalla contabilità alla produzione e alla fornitura, in molti casi senza una particolare suddivisione di mansioni, come è tipico della microimpresa.
        Emerge spesso una figura direttiva "tutto-fare", esattamente speculare a quella del titolare, di cui la coniuge collaborante è spesso la diretta collaboratrice e alter-ego, sia pure con orari di lavoro talora più ridotti e flessibili. Oltre alla collaborazione offerta all'impresa, che quasi mai comporta una retribuzione regolare, nella maggior parte dei casi non svolge un'altra attività retribuita, ma solo il lavoro domestico e di cura.
        Un aspetto da sottolineare è quello della carenza di formazione specifica: quasi mai la donna collaborante frequenta corsi di formazione.
        In Francia esiste una formazione qualificante, il "Brevet de Collaborateur de Chef d'Entreprise Artisanale" (BCCEA), riconosciuto dalla Chambre de Métiers.
        Il brevetto mira a formare la moglie-collaboratrice senza perdere di vista l'evoluzione degli obblighi in materia ambientale, di qualità e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
        In Italia, alcune regioni e province hanno sperimentato corsi analoghi, ma un inquadramento normativo di questa figura potrebbe diffondere e moltiplicare le occasioni di formazione, contribuendo così ad elevare il livello dell'impresa stessa e a favorire una maggiore qualificazione dell'intero sistema delle piccole e medie imprese.
        Dunque, riconoscere con chiarezza il ruolo e la figura della coimprenditrice risponde a molte esigenze, relative alla dignità della lavoratrice e alla sua tutela, ma anche alla trasparenza dell'impresa e alla sua qualificazione professionale.
        Esistono, nell'ordinamento vigente, numerosi istituti (impresa familiare, impresa coniugale, impresa artigiana, lavoro subordinato e parasubordinato) a cui la giurisprudenza e la dottrina attingono per la ricostruzione normativa di tale figura professionale.
        Tuttavia questa figura, spesso investita di compiti di responsabilità interna ed esterna all'azienda, non si può sempre ascrivere ai modelli esistenti, come regolamentati dalla legislazione vigente, ma più spesso è il risultato di una situazione "di fatto", progressivamente determinatasi via via che le esigenze dell'impresa e la diminuzione del carico familiare hanno consentito alla coniuge-collaborante un impegno crescente a fianco del titolare.
        Per questi motivi permane una grande incertezza sulle norme applicabili alla figura della donna coimprenditrice, una zona grigia che nuoce all'impresa non meno che ai soggetti interessati.
        Ne discende, infatti, un problema di natura sociale, e cioè la difficoltà di definire e disciplinare i rapporti sia familiari sia economico-lavorativi della donna legata all'imprenditore da un vincolo di parentela, da matrimonio o da convivenza. Ciò è importante a livello "esterno", e cioè nei confronti di terzi che devono conoscere il ruolo, i poteri e i doveri dell'imprenditore e della coimprenditrice, ma è altresì rilevante a livello "interno" affinché le sorti dell'attività economica non siano solo regolate dai rapporti affettivi e dalle mutevoli sorti degli stessi.
        Con la proposta di legge che si sostanzia nell'introduzione di un solo articolo, che faccia seguito all'articolo 2082 del codice civile, si cerca di fare un primo passo, inserendo nell'ordinamento vigente la figura della coimprenditrice, riferibile a colei (moglie o convivente) che svolge con continuità funzioni di gestione e direzione dell'impresa a fianco del titolare, anche prescindendo dal perseguimento di uno scopo di lucro immediato.
        Tale specificazione si rende necessaria perché nella definizione di "imprenditore", attualmente delineata dal codice civile all'articolo 2082, imprenditore è colui "che esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi". In base a tale definizione, la giurisprudenza ha precisato che per aversi imprenditore occorre che sia perseguito uno scopo di lucro. E' proprio tale requisito a difettare nel caso della coimprenditrice, che svolge tutte le funzioni di imprenditore accanto al marito senza percepire direttamente alcun utile o incremento, ma usufruendo solo in modo indiretto del benessere prodotto dall'esercizio in comune dell'attività economica.
        Le numerose norme a favore dell'imprenditoria femminile (in particolare la legge n. 215 del 1992, recante "Azioni positive per l'imprenditoria femminile" e i relativi regolamenti e circolari attuativi) hanno contribuito non poco, attraverso gli incentivi di genere e le azioni positive, a fare emergere la figura dell'imprenditrice anche in alcune realtà in cui vi erano situazioni "di fatto" non riconosciute.
        Con la proposta di legge, che accoglie un'accezione indiretta e mediata dello "scopo di lucro", si prende atto in maniera realistica della condizione in cui spesso si esplica la collaborazione familiare nell'ambito della microimpresa, cercando di raggiungere un primo obiettivo di equità a favore della coimprenditrice che emerge come figura riconosciuta, finalmente dotata di poteri e di diritti.
        Un'opportuna divulgazione di tale normativa potrà consentire a tante donne di prendere atto del valore del proprio lavoro, di assumere consapevolezza dei propri diritti e della propria dignità, e di aspirare ad una migliore qualificazione professionale, nell'interesse delle pari opportunità, dello sviluppo delle persone e anche dello sviluppo economico del nostro Paese!




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