XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4454




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo l'articolo 2082 del codice civile è inserito il seguente:

        "Art. 2082-bis. - (Coimprenditrice).- Alla coimprenditrice che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi al fianco dell'imprenditore cui è legata da un vincolo di matrimonio ovvero da convivenza e che persegue uno scopo di lucro anche indiretto, si applicano le norme sull'imprenditore.
        Alla coimprenditrice di cui al primo comma si applicano altresì le norme sul piccolo imprenditore".



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