XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4454
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 2082 del codice civile è inserito il
seguente:
"Art. 2082-bis. - (Coimprenditrice).- Alla
coimprenditrice che esercita professionalmente un'attività
economica organizzata al fine della produzione o dello scambio
di beni o di servizi al fianco dell'imprenditore cui è legata
da un vincolo di matrimonio ovvero da convivenza e che
persegue uno scopo di lucro anche indiretto, si applicano le
norme sull'imprenditore.
Alla coimprenditrice di cui al primo comma si applicano
altresì le norme sul piccolo imprenditore".