XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4451
Onorevoli Colleghi! - Il clima politico e sociale che
nell'immediato dopoguerra aveva portato il legislatore a
prevedere una particolare autonomia politica e amministrativa
per cinque regioni e due province autonome è profondamente
cambiato.
In primo luogo, gli enti locali nel loro complesso, e in
particolar modo le regioni, hanno via via raggiunto una sempre
maggiore identità e autonomia dallo Stato centrale.
In secondo luogo, le significative differenze
linguistiche, culturali e geografiche, che cinquant'anni fa
avevano favorito la scelta di uno "statuto speciale", se hanno
ragione di esistere in tempi di integrazione europea, sotto il
profilo sostanziale dell'identità, non hanno più motivo di
costituire artificiose barriere protettive. Nell'attuale
contesto, poi, le regioni a statuto speciale ricevono dallo
Stato finanziamenti di gran lunga maggiori rispetto a quelle a
statuto ordinario: si tratta di un'evidente sperequazione che
oggi appare per molti versi incomprensibile. Da ultimo, con
l'approssimarsi dello Stato verso una significativa idea di
federalismo, occorre far sì che tutte le regioni godano di
un'identica posizione di partenza, in modo che non si
configuri una situazione che veda un federalismo "di serie A"
e uno "di serie B".
Con la presente proposta di legge costituzionale si
intende eliminare lo status giuridico di regione a
statuto speciale e di provincia autonoma, equiparando tutte le
realtà amministrative esistenti sul territorio nazionale.
Il comma 1 dell'articolo 1 abroga l'articolo 116 della
Costituzione che dispone particolari forme di autonomia per le
regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia,
Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta e per le province di Trento
e di Bolzano. Il comma 2 dell'articolo 1 sopprime un inciso
dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, che
concede una posizione di favore alle due province in
questione. Il comma 3 del medesimo articolo abroga la X
disposizione transitoria e finale della Carta costituzionale,
la quale prevede la provvisoria applicazione delle norme del
titolo V per il Friuli-Venezia Giulia.
L'articolo 2 abroga lo statuto della Regione siciliana.
L'articolo 3 abroga lo statuto speciale per la
Sardegna.
L'articolo 4 abroga lo statuto speciale per la Valle
d'Aosta.
L'articolo 5 abroga lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige.
L'articolo 6 abroga lo statuto speciale per la regione
Friuli-Venezia Giulia.
L'articolo 7 prevede che, entro tre mesi dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge
costituzionale, i consigli regionali della Sicilia, della
Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige e del
Friuli-Venezia Giulia adottino un nuovo statuto, in conformità
alla medesima legge costituzionale, ai sensi dell'articolo 123
della Costituzione analogamente a quanto è stato fatto dalle
altre quindici regioni a statuto ordinario.