XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4451
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
(Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione).
1. L'articolo 116 della Costituzione è abrogato.
2. Al quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione le
parole: "e le province autonome di Trento e di Bolzano" sono
soppresse.
3. La X disposizione transitoria e finale della
Costituzione è abrogata.
Art. 2.
(Abrogazione dello statuto
della Regione siciliana).
1. Lo statuto della Regione siciliana, di cui al regio
decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in
legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 2, e successive modificazioni, è abrogato.
Art. 3.
(Abrogazione dello statuto speciale
per la Sardegna).
1. Lo statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive
modificazioni, è abrogato.
Art. 4.
(Abrogazione dello statuto speciale
per la Valle d'Aosta).
1. Lo statuto speciale per la Valle d'Aosta, di cui alla
legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni, è
abrogato.
Art. 5.
(Abrogazione dello statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige).
1. Il testo unico delle leggi costituzionali concernenti
lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, e successive modificazioni, è abrogato.
Art. 6.
(Abrogazione dello statuto speciale
per la Regione Friuli-Venezia Giulia).
1. Lo statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia
Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.
1, e successive modificazioni, è abrogato.
Art. 7.
(Disposizione transitoria).
1. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della presente legge costituzionale,
i consigli regionali della Sicilia, della Sardegna, della
Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia
Giulia adottano un proprio statuto ai sensi dell'articolo 123
della Costituzione.