XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4450
Onorevoli Colleghi! - E' nota la situazione di
particolare difficoltà in cui si trovano numerose aziende che
vantano crediti, sorti in base alla legge, a contratto o ad
altro titolo valido, nei confronti delle pubbliche
amministrazioni statali o di enti pubblici. E' infatti
aumentata la lentezza con cui la pubblica amministrazione
provvede al pagamento di fatture per prestazione di servizi, o
al rimborso delle imposte dirette e indirette versate. Tale
stato di cose sta creando notevoli problemi per
l'imprenditoria in generale e, in particolare, per la piccola
e media impresa che ha notoriamente maggiori problemi di
liquidità. Un esempio è quello relativo ai rimborsi
dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), per i quali tuttora
esiste un rilevante arretrato. Altri casi sono relativi al
saldo di fatture per prestazioni di servizi a pubbliche
amministrazioni o ad enti del Servizio sanitario nazionale, su
cui si registrano i ritardi e le inadempienze più pesanti.
I motivi di tali difficoltà sono di ordine amministrativo,
ma anche di natura finanziaria, a causa di restrizioni di
cassa insorte nell'ambito del più generale processo di
risanamento della finanza pubblica.
Va dato atto all'attuale Governo di avere avviato un primo
rimedio a questa situazione con l'articolo 24 della legge
finanziaria per il 2003, legge 27 dicembre 2002, n. 289, che
affida al Ministro dell'economia e delle finanze il compito di
adottare, con uno o più decreti, nuove disposizioni relative
alla disciplina del pagamento di importi di modesto ammontare,
anche in deroga alle procedure in vigore.
La situazione attuale è di emergenza: le associazioni
imprenditoriali denunciano che in tutte le regioni italiane
l'attesa media per i rimborsi fiscali e la regolarizzazione di
pagamenti è superiore a due anni. In attesa di pagamenti o di
rimborsi, numerose imprese sono nel frattempo costrette ad
indebitarsi, chiamate loro malgrado ad un prestito forzoso a
favore delle casse dell'erario. Il tutto mentre la concorrenza
internazionale si fa ogni giorno più agguerrita e i nostri
partner comunitari riescono ad ottenere dalle loro
amministrazioni pagamenti e rimborsi IVA in tempi notevolmente
più rapidi e quindi concorrenziali.
Oggi i ritardi dei pagamenti sono un problema di
dimensione europea, se è vero che l'Unione europea è
intervenuta per limitare i danni derivanti dai ritardi di
pagamento con la direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro
i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La
direttiva è stata recepita in Italia con il decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231: la nuova normativa prevede
che dal giorno successivo alla scadenza dei termini stabiliti
in contratto siano dovuti gli interessi moratori; salvo
diverso accordo, la scadenza è fissata a trenta giorni dalla
prestazione del servizio; tale nuova disciplina si applica sia
ai contratti che le imprese stipulano fra loro sia ai
contratti stipulati con la pubblica amministrazione, centrale
e locale.
Il recepimento della direttiva europea sui pagamenti
impone, comunque, alla pubblica amministrazione il rispetto di
tempi ravvicinati nel saldo delle fatture; ma nell'attuale
situazione è purtroppo prevedibile l'insorgere di un ampio
contenzioso nei confronti di numerosi enti della pubblica
amministrazione, incapaci di adeguare la propria liquidità
alle nuove esigenze.
In tale senso va la previsione (articolo 2 della proposta
di legge) di una compensazione tra crediti e debiti verso le
varie pubbliche amministrazioni. Infatti, mentre alcune
amministrazioni pagano con notevole ritardo, i ritardi
dell'imprenditore contribuente non sono ammessi e sono
sanzionati con efficacia e severità. Ma appare ingiusto che
gli imprenditori che vantano crediti annosi verso la pubblica
amministrazione debbano sottostare a problemi di liquidità
senza poter usare i medesimi crediti in compensazione con i
propri debiti (per INPS, IVA, IRPEF, eccetera). La possibilità
di compensazione, invece, ferma restando la dinamica economica
dei costi e dei ricavi, sposta l'onere della disfunzione
finanziaria, attinente allo scollamento temporale tra entrate
ed uscite, perché non lo fa gravare più sull'impresa, ma sullo
stesso settore pubblico: non si capisce perché, infatti, i
ritardi di pagamento del settore pubblico debbano gravare
impropriamente sul settore privato.
Secondo la stessa logica, l'articolo 3 rende possibile
l'utilizzo di questi crediti "incagliati" quale garanzia verso
le pubbliche amministrazioni. Spesso all'imprenditore sono
richieste garanzie e talvolta non solo per la fornitura di
beni e di servizi, ma anche per concessione al medesimo delle
agevolazioni, soprattutto se di tipo discrezionale o
valutativo. La conseguenza paradossale è che il privato che
attende di essere pagato dalla pubblica amministrazione, che è
pagatore generalmente reputato lento ma sicuro, deve fornire
alla stessa pubblica amministrazione garanzie sulla sua
solvibilità piena e tempestiva, stipulando costosi contratti
bancari o assicurativi. Appare dunque un equo rimedio quello
di consentire che i crediti scaduti possano essere opposti
alle richieste di garanzia.
L'articolo 4 fissa ancora due disposizioni strumentali, la
cui utilità è indiretta ma non minore. La prima prevede
l'obbligo per ciascuna amministrazione di pubblicare
annualmente l'ammontare dei debiti in ritardato pagamento.
Questa pubblicizzazione, infatti, è efficacemente dissuasiva e
permette confronti tra amministrazioni e nel tempo.
L'articolo 6, disposizione transitoria, specifica l'inizio
della decorrenza di tale obbligo.
La seconda previsione è quella di ampliare i diritti di
accesso agli atti per consentire la più agevole verifica dei
criteri e delle modalità di rimborso dei crediti da parte
delle pubbliche amministrazioni: la trasparenza amministrativa
rinforzata, infatti, renderà assai improbabile l'adozione di
criteri di rimborso poco trasparenti o congruenti, in quanto
le amministrazioni stesse saranno soggette ad accesso da parte
degli interessati. In questo senso, e per evitare equivoci, la
possibilità di accesso è espressamente estesa alle
associazioni di categoria, da un lato per scongiurare che lo
stato di soggezione in cui si possono trovare le singole
imprese vanifichi lo strumento della trasparenza, dall'altro
perché le associazioni medesime, quali portatori di interessi
collettivi di categoria, possono assumere un ruolo più
incisivo e tutelare posizioni talora anche divergenti dagli
interessi di singoli imprenditori i quali, in ipotesi, si
trovino ad essere ingiustamente avvantaggiati.