XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4450
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Definizione e ambito di applicazione).
1. Ai fini della presente legge si intendono per "crediti
da ritardato pagamento" i crediti di un'impresa nei confronti
di una pubblica amministrazione derivanti dalle operazioni di
cui all'articolo 2 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.
231, ed esigibili da oltre sessanta giorni.
2. La presente legge non si applica a:
a) i debiti oggetto di procedure concorsuali
aperte a carico del debitore;
b) le richieste di interessi inferiori a 5
euro;
c) i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento
del danno, ivi compresi i pagamenti effettuati a tale titolo
da un assicuratore.
Art. 2.
(Compensazione).
1. In attesa di regolarizzazione del sistema dei rimborsi
fiscali e al fine del rispetto dell'adeguamento temporale dei
pagamenti della pubblica amministrazione in conformità alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.
231, gli imprenditori o le imprese che intrattengono
transazioni commerciali con la pubblica amministrazione e che
vantano crediti nei confronti della stessa possono utilizzare
tali crediti in compensazione con i propri debiti verso la
pubblica amministrazione.
2. La procedura per la compensazione avviene con le
modalità fissate con apposito decreto del Ministro delle
attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 3.
(Utilizzo dei crediti quale garanzia o sostegno alla
garanzia).
1. I crediti da ritardato pagamento tengono luogo delle
fideiussioni o delle altre garanzie richieste dalle pubbliche
amministrazioni all'impresa creditrice, anche in esecuzione di
disposizioni di legge o regolamentari, se l'impresa creditrice
si obbliga, per il periodo per cui è richiesta la garanzia, a
mantenere a disposizione della pubblica amministrazione i
ratei di credito rimborsati per l'escussione immediata a prima
richiesta o, alternativamente, a fornire idonee garanzie in
luogo degli stessi.
2. I consorzi e le cooperative di garanzia fidi che sono
enti strumentali di regioni e di enti locali possono stipulare
una convenzione con il Ministero delle attività produttive la
quale prevede:
a) le modalità di computo dei crediti da ritardato
pagamento, che devono essere particolarmente favorevoli
all'impresa che richiede la prestazione di garanzia o di
cogaranzia;
b) la possibilità che i consorzi e le cooperative
di garanzia fidi si rivalgano sui crediti di cui all'articolo
4, comma 1, in caso di insolvenza dell'impresa garantita.
Art. 4.
(Trasparenza amministrativa).
1. Le pubbliche amministrazioni curano la pubblicazione
annuale nella Gazzetta Ufficiale dell'ammontare
complessivo dei crediti da ritardato pagamento che le imprese
vantano nei loro confronti alla data del 31 dicembre dell'anno
solare precedente.
2. Le imprese titolari di crediti da ritardato pagamento
possono esercitare, individualmente o collettivamente, i
diritti di accesso previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241,
e successive modificazioni, sia direttamente sia a mezzo delle
associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro. L'accesso può essere,
altresì, rivolto a conoscere i termini, le modalità e le
condizioni di rimborso di crediti da ritardato pagamento nel
caso di una pluralità di imprese creditrici.
Art. 5.
(Coordinamento con la disciplina vigente).
1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge,
resta fermo quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre
2002, n. 231.
Art. 6.
(Disposizione transitoria).
1. La prima pubblicazione prevista dall'articolo 4, comma
1, ha luogo nell'anno 2004, relativamente all'esercizio
finanziario 2003.