XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4445
Onorevoli Colleghi! - Il rapido trasformarsi dei canali
di informazione e di comunicazione ha allargato a dismisura
gli orizzonti conoscitivi dell'uomo. In quest'ottica hanno
avuto grande diffusione il cinema e la televisione. Riguardo
allo specifico settore cinematografico e televisivo, nel
processo di trasformazione che rende l'opera originale
fruibile da un pubblico di cultura e di lingua diverse, figura
fondamentale è quella del doppiatore. Questa figura così
importante per la diffusione della cultura va tutelata così
come va intrapreso un processo normativo per il miglioramento
dell'attuale livello di doppiaggio italiano e per avviare alla
carriera artistica quanti vi sono naturalmente predisposti.
La presente proposta di legge, per venire incontro alla
professionalizzazione dei doppiatori, istituisce l'Accademia
del doppiaggio, dotata di autonomia statutaria, didattica,
scientifica, amministrativa e contabile. L'Accademia dovrà
rappresentare una struttura agile idonea a creare una cultura
del doppiaggio che, attraverso il primario ausilio dei più
validi doppiatori italiani e di quanti hanno una lunga
esperienza in questo settore, promuoverà il costante
miglioramento del doppiaggio italiano e avvierà alla carriera
artistica nuovi talenti. L'Accademia dovrà essere il naturale
completamento delle altre strutture attualmente preposte alla
valorizzazione della cultura cinematografica e televisiva.
Attraverso la istituzione dell'Accademia si risponde alle
aspettative di quanti operano e di quanti vorrebbero operare
in questo settore e si incide profondamente sulla difesa della
nostra lingua e della nostra cultura. L'Accademia, che opera
sotto i poteri di indirizzo, di programmazione e di
coordinamento del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca e del Ministro per i beni e le attività
culturali, ha il compito di formare professionalmente i
doppiatori.
L'Accademia ha inoltre lo scopo di promuovere studi e
ricerche nel campo del doppiaggio, anche mediante
pubblicazioni destinati alla diffusione di una cultura
cinematografica che incentivi e tuteli le produzioni nazionali
e salvaguardi la lingua e la cultura italiana.
Per la realizzazione dei suoi scopi l'Accademia provvede
alla organizzazione e al funzionamento di centri sperimentali
di doppiaggio.
La durata dei corsi di doppiaggio è stabilita in tre anni.
Ai corsi di formazione si accede con il possesso del diploma
di scuola di secondo ciclo. Il Ministro per i beni e le
attività culturali, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede con
appositi regolamenti a disciplinare i requisiti di
qualificazione didattica, scientifica e artistica dei docenti,
le procedure per il reclutamento dei docenti, i criteri
generali per l'adozione degli statuti di autonomia, i criteri
generali per l'attivazione dei corsi, le norme di accesso
all'Accademia, i requisiti di idoneità delle sedi.
L'Accademia promuove altresì la istituzione di corsi per
attori e attrici doppiatori, per adattatori e per assistenti
al doppiaggio. L'Accademia, inoltre, prevede corsi per la
formazione di doppiatori di età compresa tra otto e
quattordici anni, tenuto conto della vitale importanza di tali
figure per il settore del doppiaggio.
Per quanto riguarda gli organi dell'Accademia essi sono
costituiti da: il presidente, il consiglio di amministrazione
e il collegio dei revisori dei conti.
Le regole tradizionali che disciplinano il mondo del
doppiaggio sono ormai superate e insufficienti, pertanto è di
primaria importanza istituire l'Accademia del doppiaggio in
modo da favorire coloro che aspirano ad esercitare tale
professione.