XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4445
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituita, con sede in Roma, l'Accademia del
doppiaggio, di seguito denominata "Accademia". L'Accademia è
dotata di personalità giuridica, di autonomia statutaria,
didattica, scientifica, amministrativa e contabile.
2. Il Ministro per i beni e le attività culturali e il
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
esercitano nei confronti dell'Accademia poteri di
programmazione, di indirizzo e di coordinamento.
3. L'Accademia ha il compito di formare professionalmente
gli attori doppiatori.
4. L'Accademia ha altresì lo scopo di promuovere studi e
ricerche nel campo del doppiaggio, anche mediante la
realizzazione di apposite pubblicazioni e di banche dati
pubbliche, destinati alla diffusione di una cultura
cinematografica che incentivi e tuteli le produzioni nazionali
e salvaguardi la lingua e la cultura italiana.
5. Per la realizzazione del compito e degli scopi di cui
ai commi 3 e 4, l'Accademia provvede alla organizzazione e
alla gestione di centri sperimentali di doppiaggio, con
annessi laboratori e sale doppiaggio, di sincronizzazione e di
mixage, nonché di corsi teorico-pratici, per la
frequenza dei quali possono essere assegnate borse di
studio.
Art. 2.
1. L'Accademia istituisce corsi triennali per attori e
attrici doppiatori, per adattatori e per assistenti del
doppiaggio.
2. Ai corsi di formazione di cui al comma 1 si accede con
il possesso del diploma di scuola di secondo ciclo.
3. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali,
di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, sono disciplinati, in relazione ai corsi
previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo:
a) i requisiti di qualificazione didattica,
scientifica e artistica dei docenti;
b) le procedure di reclutamento del personale
nonché quelle relative allo stato giuridico ed economico della
dotazione organica del personale medesimo;
c) i criteri generali per l'adozione degli statuti
di autonomia;
d) i criteri generali per l'attivazione dei
corsi;
e) le norme di accesso all'Accademia;
f) i requisiti di idoneità delle sedi dei
corsi.
4. L'Accademia rilascia, al termine degli studi, il
diploma di esperto nella disciplina del doppiaggio.
5. L'Accademia promuove, altresì, corsi specifici per
doppiatori dagli otto ai quattordici anni per i quali non è
richiesto il requisito di cui al comma 2.
Art. 3.
1. Sono organi dell'Accademia:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori dei conti.
2. Il presidente, scelto fra persone particolarmente
qualificate sul piano culturale e professionale, è nominato
con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali,
sentite le competenti Commissioni parlamentari. Il presidente
ha la legale rappresentanza dell'Accademia e può essere
confermato una sola volta.
3. Il consiglio di amministrazione è composto da:
a) il presidente dell'Accademia;
b) tre esperti del doppiaggio;
c) un rappresentante del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
d) un rappresentante del Ministero per i beni e le
attività culturali;
e) un rappresentante della Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e
l'editoria.
4. Gli esperti di cui al comma 3, lettera b), sono
scelti tra personalità di particolare competenza nel campo del
doppiaggio cinematografico e audiovisivo e sono nominati con
decreto del Ministro per i beni e le attività culturali,
sentito il parere della commissione consultiva per il cinema e
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito
da un vicepresidente nominato dal consiglio di amministrazione
tra i suoi componenti. I compensi spettanti al vicepresidente
e agli altri membri del consiglio di amministrazione sono
determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze.
5. Il controllo della gestione finanziaria dell'Accademia
è demandato ad un collegio dei revisori dei conti, costituito
da tre membri nominati: il presidente dal Ministro
dell'economia e delle finanze e i due membri dal Ministro per
i beni e le attività culturali.
6. Il direttore generale è nominato con deliberazione del
consiglio di amministrazione e il relativo rapporto di lavoro
è regolato con contratto di diritto privato. La deliberazione
di nomina, che fissa anche il trattamento economico del
direttore generale, è approvata con decreto del Ministro per i
beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. I contratti stipulati
dall'Accademia nell'esercizio della propria attività
istituzionale sono disciplinati dalle norme del codice civile.
Per esigenze didattiche, di ricerca e di produzione dell'ente,
possono essere conferiti ulteriori incarichi a esperti in
materia cinematografica, audiovisiva e della comunicazione.
7. La durata degli organi dell'Accademia è stabilita in
quattro anni.