XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4444
Onorevoli Colleghi! - Il settore avicolo, strategico
all'interno della filiera agroalimentare italiana, è stato
colpito in questi ultimi anni da eventi che ne hanno
determinato l'oggettivo stato di crisi.
La concorrenza internazionale da parte di Paesi in via di
sviluppo, nonché dal Brasile, dalla Cina e da altri Paesi del
sud-est asiatico, favorita da norme comunitarie in materia di
tariffazione doganale che non hanno saputo tutelare il mercato
interno, ha inciso fortemente sui redditi dei produttori
nazionali.
Si tratta di una concorrenza fortemente sleale, fatta da
Paesi che non rispettano i nostri standard
igienico-sanitari, che stabiliscono limitazioni risibili
sotto il profilo autorizzativo-ambientale, le cui condizioni
contrattuali nei confronti dei lavoratori del settore sono
lontanissime da quelle giustamente fissate all'interno
dell'Unione europea.
Nonostante ciò, l'elevata qualità delle nostre produzioni
e la capacità di diversificare l'offerta dei prodotti avicoli
hanno consentito al settore di reggere il confronto: dal 1999
al 2001, anche in concomitanza con la crisi della BSE
(cosiddetto "morbo delle mucca pazza") che aveva indubbiamente
favorito la momentanea parziale sostituzione delle carni
bovine con quelle avicole, le quantità prodotte sono
cresciute, passando da 1,18 milioni di tonnellate del 1999 a
1,22 milioni del 2002.
Parallelamente, a causa delle importazioni suddette, i
prezzi di vendita sono fortemente scesi: nel 2002 sono
diminuiti del 9 per cento per i polli, del 16,5 per i tacchini
e del 13,4 per cento per le faraone.
Ad aggravare pesantemente la situazione si sono aggiunte
le ripercussioni sugli allevamenti dell'influenza aviaria, un
problema che ha messo in luce alcune carenze normative in
materia di eradicazione della malattia e di sostegno ai
produttori colpiti che necessitano di un intervento
legislativo.
La legge 2 giugno 1988, n. 218, in materia di lotta contro
l'afta epizootica e altre malattie epizootiche degli animali,
ha mostrato limiti sia nella capacità di sostegno economico
alle imprese oggetto di provvedimenti sanitari, sia in termini
di adozione di misure realmente capaci di contenere e di
circoscrivere le infezioni.
Per favorire, dunque, una reale uscita dall'attuale
situazione di crisi, la presente proposta di legge interviene
sui meccanismi previsti dalla legge 2 giugno 1988, n. 218,
prevedendo, nel contempo, misure per il sostegno delle imprese
agricole colpite da fermo della movimentazione degli
animali.
All'articolo 1 sono introdotte le seguenti modificazioni
alla legge n. 218 del 1988:
a) viene prevista la possibilità di concedere
l'indennizzo anche al conduttore, anziché al proprietario
degli animali, purché le parti abbiano inserito tale
possibilità nei loro rapporti contrattuali;
b) vengono resi più stringenti gli obblighi di
aderire alle disposizioni delle autorità sanitarie;
c) per venire incontro alle difficoltà di
liquidità degli imprenditori ittici, su richiesta delle
regioni, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA),
può anticipare la liquidazione agli allevatori delle indennità
ad essi spettanti. Le regioni provvedono al rimborso all'AGEA,
senza interessi, delle somme anticipate dall'AGEA stessa,
entro novanta giorni dalla data di liquidazione delle stesse,
e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso.
All'articolo 2 sono previste misure specifiche in favore
degli imprenditori agricoli che, in presenza di provvedimenti
dell'autorità territoriale competente, si impegnano ad attuare
misure volontarie di prevenzione e di eradicazione dei focolai
di infezione. In particolare è previsto un credito d'imposta,
da disciplinare con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
All'articolo 3 sono previsti interventi a sostegno delle
imprese avicole colpite da emergenza particolare: in dettaglio
si prevede:
1) l'attivazione da parte dell'AGEA della possibilità
di anticipare gli indennizzi di cui alla legge n. 218 del
1988, in favore delle imprese agricole nei confronti delle
quali, a causa di provvedimenti sanitari, sono state applicate
misure di limitazione della movimentazione degli animali o di
fermo aziendale;
2) l'attivazione, sempre da parte dell'AGEA e nei limiti
di 10 milioni di euro annui, di:
a) prestiti agevolati ad ammortamento
quinquennale, da erogare con le modalità previste all'articolo
3, comma 2, lettera b), della legge 14 febbraio 1992, n.
l85, in materia di calamità naturali in agricoltura;
b) proroga, sino al termine delle misure di cui
alla lettera a), e per un periodo non superiore a dodici
mesi, dei termini per il pagamento delle cambiali agrarie e
dei contributi agricoli unificati in scadenza dalla data di
emanazione del provvedimento sanitario di limitazione;
c) contributi in conto capitale sino all'80 per
cento della spesa, determinata nei limiti unitari fissati dai
bollettini ufficiali dell'Istituto di servizi per il mercato
agricolo alimentare-ISMEA, a seguito di acquisto di animali in
sostituzione di quelli abbattuti per impossibilità di vendita
a causa delle misure di limitazione della movimentazione degli
animali.
All'articolo 4 si dispone che la copertura finanziaria
della proposta di legge, pari a 20 milioni di euro annui per
il triennio 2004-2006, sia rinvenuta:
quanto a 10 milioni di euro nell'ambito dei fondi
assegnati all'AGEA ai sensi dell'articolo 11-ter della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Si
tratta dei fondi che annualmente la legge finanziaria reca in
tabella C in favore dell'AGEA per le finalità istituzionali
(decreto legislativo n. 165 del 1999, e successive
modificazioni);
quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Si tratta di
un'autorizzazione di spesa a carattere permanente e
sufficiente alla copertura delle agevolazioni previste dalla
presente legge.