XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4444




        Onorevoli Colleghi! - Il settore avicolo, strategico all'interno della filiera agroalimentare italiana, è stato colpito in questi ultimi anni da eventi che ne hanno determinato l'oggettivo stato di crisi.
        La concorrenza internazionale da parte di Paesi in via di sviluppo, nonché dal Brasile, dalla Cina e da altri Paesi del sud-est asiatico, favorita da norme comunitarie in materia di tariffazione doganale che non hanno saputo tutelare il mercato interno, ha inciso fortemente sui redditi dei produttori nazionali.
        Si tratta di una concorrenza fortemente sleale, fatta da Paesi che non rispettano i nostri standard igienico-sanitari, che stabiliscono limitazioni risibili sotto il profilo autorizzativo-ambientale, le cui condizioni contrattuali nei confronti dei lavoratori del settore sono lontanissime da quelle giustamente fissate all'interno dell'Unione europea.
        Nonostante ciò, l'elevata qualità delle nostre produzioni e la capacità di diversificare l'offerta dei prodotti avicoli hanno consentito al settore di reggere il confronto: dal 1999 al 2001, anche in concomitanza con la crisi della BSE (cosiddetto "morbo delle mucca pazza") che aveva indubbiamente favorito la momentanea parziale sostituzione delle carni bovine con quelle avicole, le quantità prodotte sono cresciute, passando da 1,18 milioni di tonnellate del 1999 a 1,22 milioni del 2002.
        Parallelamente, a causa delle importazioni suddette, i prezzi di vendita sono fortemente scesi: nel 2002 sono diminuiti del 9 per cento per i polli, del 16,5 per i tacchini e del 13,4 per cento per le faraone.
        Ad aggravare pesantemente la situazione si sono aggiunte le ripercussioni sugli allevamenti dell'influenza aviaria, un problema che ha messo in luce alcune carenze normative in materia di eradicazione della malattia e di sostegno ai produttori colpiti che necessitano di un intervento legislativo.
        La legge 2 giugno 1988, n. 218, in materia di lotta contro l'afta epizootica e altre malattie epizootiche degli animali, ha mostrato limiti sia nella capacità di sostegno economico alle imprese oggetto di provvedimenti sanitari, sia in termini di adozione di misure realmente capaci di contenere e di circoscrivere le infezioni.
        Per favorire, dunque, una reale uscita dall'attuale situazione di crisi, la presente proposta di legge interviene sui meccanismi previsti dalla legge 2 giugno 1988, n. 218, prevedendo, nel contempo, misure per il sostegno delle imprese agricole colpite da fermo della movimentazione degli animali.
        All'articolo 1 sono introdotte le seguenti modificazioni alla legge n. 218 del 1988:

            a) viene prevista la possibilità di concedere l'indennizzo anche al conduttore, anziché al proprietario degli animali, purché le parti abbiano inserito tale possibilità nei loro rapporti contrattuali;

            b) vengono resi più stringenti gli obblighi di aderire alle disposizioni delle autorità sanitarie;

            c) per venire incontro alle difficoltà di liquidità degli imprenditori ittici, su richiesta delle regioni, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), può anticipare la liquidazione agli allevatori delle indennità ad essi spettanti. Le regioni provvedono al rimborso all'AGEA, senza interessi, delle somme anticipate dall'AGEA stessa, entro novanta giorni dalla data di liquidazione delle stesse, e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso.

        All'articolo 2 sono previste misure specifiche in favore degli imprenditori agricoli che, in presenza di provvedimenti dell'autorità territoriale competente, si impegnano ad attuare misure volontarie di prevenzione e di eradicazione dei focolai di infezione. In particolare è previsto un credito d'imposta, da disciplinare con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
        All'articolo 3 sono previsti interventi a sostegno delle imprese avicole colpite da emergenza particolare: in dettaglio si prevede:

            1) l'attivazione da parte dell'AGEA della possibilità di anticipare gli indennizzi di cui alla legge n. 218 del 1988, in favore delle imprese agricole nei confronti delle quali, a causa di provvedimenti sanitari, sono state applicate misure di limitazione della movimentazione degli animali o di fermo aziendale;

            2) l'attivazione, sempre da parte dell'AGEA e nei limiti di 10 milioni di euro annui, di:

                a) prestiti agevolati ad ammortamento quinquennale, da erogare con le modalità previste all'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 14 febbraio 1992, n. l85, in materia di calamità naturali in agricoltura;

                b) proroga, sino al termine delle misure di cui alla lettera a), e per un periodo non superiore a dodici mesi, dei termini per il pagamento delle cambiali agrarie e dei contributi agricoli unificati in scadenza dalla data di emanazione del provvedimento sanitario di limitazione;

                c) contributi in conto capitale sino all'80 per cento della spesa, determinata nei limiti unitari fissati dai bollettini ufficiali dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare-ISMEA, a seguito di acquisto di animali in sostituzione di quelli abbattuti per impossibilità di vendita a causa delle misure di limitazione della movimentazione degli animali.
        All'articolo 4 si dispone che la copertura finanziaria della proposta di legge, pari a 20 milioni di euro annui per il triennio 2004-2006, sia rinvenuta:

            quanto a 10 milioni di euro nell'ambito dei fondi assegnati all'AGEA ai sensi dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Si tratta dei fondi che annualmente la legge finanziaria reca in tabella C in favore dell'AGEA per le finalità istituzionali (decreto legislativo n. 165 del 1999, e successive modificazioni);

            quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Si tratta di un'autorizzazione di spesa a carattere permanente e sufficiente alla copertura delle agevolazioni previste dalla presente legge.




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