XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4444




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Modifiche alla legge 6 giugno 1988,
n. 218).

        1. All'articolo 2, comma 4, della legge 6 giugno 1988, n. 218, dopo le parole: "è concessa al proprietario", sono inserite le seguenti: "o al conduttore dell'azienda colpita nel caso ciò sia previsto in via contrattuale con il proprietario".
        2. All'articolo 2, comma 8, della legge 6 giugno 1988, n. 218, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "L'indennità non è altresì concessa a coloro che contravvengono alle disposizioni o ai provvedimenti assunti dalle autorità territoriali competenti in relazione alle malattie epizootiche degli animali".
        3. All'articolo 3 della legge 6 giugno 1988, n. 218, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

            "3-bis. Su richiesta delle regioni, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) può anticipare la liquidazione agli allevatori delle indennità ad essi spettanti. Le regioni provvedono al rimborso all'AGEA, senza interessi, delle somme anticipate dall'AGEA stessa entro novanta giorni dalla data di liquidazione delle stesse, e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso".


Art. 2.

(Ulteriori misure per il contenimento dei focolai di
infezione).

        1. In favore degli imprenditori agricoli che, in presenza di provvedimenti dell'autorità territoriale competente, si impegnano ad attuare misure volontarie di prevenzione e di eradicazione dei focolai di infezione, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le modalità per la concessione del credito d'imposta, nei limiti dello stanziamento di 10 milioni di euro annui per il triennio 2004-2006.


Art. 3.

(Interventi a sostegno degli allevamenti
colpiti da epizoozie).

        1. In favore delle imprese agricole nei confronti delle quali, a causa di provvedimenti sanitari, sono state applicate misure di limitazione della movimentazione degli animali o di fermo aziendale, sono attivati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in conformità agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura e nei limiti dello stanziamento di 10 milioni di euro annui per il triennio 2004-2006, i seguenti interventi:

            a) prestiti agevolati ad ammortamento quinquennale, da erogare con le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 14 febbraio 1992, n. l85, e successive modificazioni;

            b) proroga, sino al termine delle misure di cui alla lettera a) e per un periodo non superiore a dodici mesi, dei termini per il pagamento delle cambiali agrarie e dei contributi agricoli unificati in scadenza dalla data di emanazione del provvedimento sanitario di limitazione di cui all'alinea;

            c) contributi in conto capitale sino all'80 per cento della spesa, determinata nei limiti unitari fissati dai bollettini ufficiali dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA, a seguito di acquisto di animali in sostituzione di quelli abbattuti per impossibilità di vendita a causa delle misure di limitazione di cui all'alinea.


Art. 4.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, complessivamente pari a 20 milioni di euro annui per il triennio 2004-2006, di cui 10 milioni di euro per l'attuazione dell'articolo 2 e 10 milioni di euro per l'attuazione dell'articolo 3, si provvede quanto a 10 milioni di euro a carico dei fondi assegnati all'AGEA ai sensi dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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