XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4444
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche alla legge 6 giugno 1988,
n. 218).
1. All'articolo 2, comma 4, della legge 6 giugno 1988, n.
218, dopo le parole: "è concessa al proprietario", sono
inserite le seguenti: "o al conduttore dell'azienda colpita
nel caso ciò sia previsto in via contrattuale con il
proprietario".
2. All'articolo 2, comma 8, della legge 6 giugno 1988, n.
218, dopo il primo periodo è inserito il seguente:
"L'indennità non è altresì concessa a coloro che
contravvengono alle disposizioni o ai provvedimenti assunti
dalle autorità territoriali competenti in relazione alle
malattie epizootiche degli animali".
3. All'articolo 3 della legge 6 giugno 1988, n. 218, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. Su richiesta delle regioni, l'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA) può anticipare la
liquidazione agli allevatori delle indennità ad essi
spettanti. Le regioni provvedono al rimborso all'AGEA, senza
interessi, delle somme anticipate dall'AGEA stessa entro
novanta giorni dalla data di liquidazione delle stesse, e
comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso".
Art. 2.
(Ulteriori misure per il contenimento dei focolai di
infezione).
1. In favore degli imprenditori agricoli che, in presenza
di provvedimenti dell'autorità territoriale competente, si
impegnano ad attuare misure volontarie di prevenzione e di
eradicazione dei focolai di infezione, è riconosciuto un
credito d'imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute.
Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
determinate le modalità per la concessione del credito
d'imposta, nei limiti dello stanziamento di 10 milioni di euro
annui per il triennio 2004-2006.
Art. 3.
(Interventi a sostegno degli allevamenti
colpiti da epizoozie).
1. In favore delle imprese agricole nei confronti delle
quali, a causa di provvedimenti sanitari, sono state applicate
misure di limitazione della movimentazione degli animali o di
fermo aziendale, sono attivati dall'Agenzia per le erogazioni
in agricoltura, in conformità agli orientamenti comunitari in
materia di aiuti di Stato in agricoltura e nei limiti dello
stanziamento di 10 milioni di euro annui per il triennio
2004-2006, i seguenti interventi:
a) prestiti agevolati ad ammortamento
quinquennale, da erogare con le modalità di cui all'articolo
3, comma 2, lettera b), della legge 14 febbraio 1992, n.
l85, e successive modificazioni;
b) proroga, sino al termine delle misure di cui
alla lettera a) e per un periodo non superiore a dodici
mesi, dei termini per il pagamento delle cambiali agrarie e
dei contributi agricoli unificati in scadenza dalla data di
emanazione del provvedimento sanitario di limitazione di cui
all'alinea;
c) contributi in conto capitale sino all'80 per
cento della spesa, determinata nei limiti unitari fissati dai
bollettini ufficiali dell'Istituto di servizi per il mercato
agricolo alimentare - ISMEA, a seguito di acquisto di animali
in sostituzione di quelli abbattuti per impossibilità di
vendita a causa delle misure di limitazione di cui
all'alinea.
Art. 4.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, complessivamente pari a 20 milioni di euro annui per il
triennio 2004-2006, di cui 10 milioni di euro per l'attuazione
dell'articolo 2 e 10 milioni di euro per l'attuazione
dell'articolo 3, si provvede quanto a 10 milioni di euro a
carico dei fondi assegnati all'AGEA ai sensi dell'articolo
11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, e quanto a 10 milioni di euro mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive
modificazioni.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.