XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4442
Onorevoli Colleghi! - Anche nel nostro Paese, come in
tutti gli altri Paesi occidentali, si è verificata negli
ultimi decenni una trasformazione significativa nei rapporti
interpersonali e nelle forme di convivenza; questa
modificazione dei costumi necessita di essere disciplinata per
rispondere alle esigenze sia delle persone sia della società.
La presente proposta di legge si pone pertanto l'obiettivo di
disciplinare le convivenze di fatto nel nostro Paese, sul
modello già in vigore nella maggioranza dei Paesi europei.
L'esigenza di riconoscere e formalizzare modalità di
convivenza tra persone non unite dal matrimonio risponde ad
una domanda ormai presente e diffusa, al fine di consentire ai
cittadini una scelta più libera nell'organizzazione della
propria vita attraverso una forma riconosciuta dallo Stato.
La convivenza di fatto fra due persone maggiorenni, che
questa proposta di legge definisce "unione di fatto",
obbedisce a regole precise e prevede la stipula di un accordo
che ha lo scopo di predeterminare gli aspetti patrimoniali e
non patrimoniali e gli eventuali effetti in caso di
scioglimento dell'unione stessa.
Le disposizioni di carattere patrimoniale e non
patrimoniale possono infatti riguardare il periodo di durata
dell'unione, ma anche il periodo successivo alla sua
cessazione, con la previsione che se nulla è detto in materia
nell'accordo costitutivo, in caso di scioglimento dell'unione,
nulla è dovuto.
Tre sono le condizioni fondamentali affinché sia valido
l'accordo fra due persone che decidono di dare vita ad una
unione di fatto:
1) che le due persone siano maggiorenni;
2) che non siano unite in matrimonio tra loro o con
altre persone;
3) che non abbiano stipulato altri accordi per
costituire un'unione di fatto.
La presente proposta di legge non si prefigge di
modificare la disciplina giuridica del matrimonio così come
attualmente regolata dalla legislazione italiana, né intende
influire sulla condizione giuridica dei figli o sulla
disciplina delle adozioni dei minori, così come non intende
modificare la concezione positiva del matrimonio come scelta
volontaria, libera e cosciente. Contemporaneamente la proposta
di legge non intende equiparare i componenti di una unione di
fatto ai coniugi, se non per particolari casi e
specificatamente quelli relativi alla materia successoria, ai
diritti di abitazione, ai diritti e ai doveri di assistenza,
alla legislazione riguardante il lavoro e la previdenza
sociale, nonché all'applicazione delle norme penali.
La necessità di disciplinare l'istituto dell'unione di
fatto è quella più limitata di porre tutti i cittadini
stabilmente conviventi nella condizione di essere liberi di
scegliere quale assetto conferire ai loro rapporti, secondo il
principio di uguaglianza giuridica e di pari dignità stabilito
dalla Costituzione.
Con la presente proposta di legge si intendono pertanto
superare quegli ostacoli che impediscono attualmente alle
coppie di fatto alcuni elementari diritti come quello di
subentrare nell'affitto della casa comune in caso di morte del
partner o quello di lasciare in eredità, fatti salvi i
diritti degli eredi legittimi, il proprio patrimonio alla
persona con la quale si è condivisa l'esistenza.
La proposta di legge attribuisce un valore importante
all'accordo costitutivo, che è alla base dell'unione stessa,
oltre che alla questione dello scioglimento dell'unione, sia
quando lo scioglimento è proposto da un solo contraente sia
quando è proposto da entrambi. A questo proposito si prevede
infatti che dal momento della dichiarazione relativa alla
volontà di scioglimento dell'unione decorra un periodo di
tempo sufficientemente significativo prima che l'ufficiale di
stato civile dichiari sciolta l'unione stessa a tutti gli
effetti.
La disciplina delle unioni di fatto, pur adottando un
criterio gradualistico, tende ad uniformare la legislazione
italiana alle risoluzioni della Unione europea in materia di
coppie di fatto, alle raccomandazioni rivolte agli Stati
membri per l'adozione di norme in materia di
antidiscriminazione ed ai princìpi ricompresi nella Carta dei
diritti fondamentali proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000.