XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4442
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Unioni di fatto).
1. Fuori dei casi previsti dal titolo VI del libro I del
codice civile, due persone maggiorenni, non unite in
matrimonio tra loro o con altre persone, né vincolate ad altre
persone ai sensi della presente legge, possono stipulare un
accordo con la finalità di organizzare la loro vita in comune
e costituire una unione di fatto.
Art. 2.
(Contenuto dell'accordo costitutivo).
1. L'accordo costitutivo tra due persone maggiorenni, che
sancisce la volontà di organizzare insieme la vita comune, con
l'obiettivo di assicurare reciprocamente solidarietà, aiuto
morale e materiale, deve contenere a pena di nullità:
a) le generalità dei contraenti e quanto altro
vale a identificarli;
b) la dichiarazione esplicita di volere costituire
una unione di fatto;
c) la dichiarazione di non essere vincolati ad
altra persona in ragione di un'altra unione di fatto o di un
matrimonio valido agli effetti civili.
2. L'accordo costitutivo può contenere disposizioni anche
di carattere patrimoniale riguardanti il periodo di durata
dell'unione di fatto, nonché il periodo successivo alla sua
cessazione.
Art. 3.
(Presentazione dell'accordo costitutivo).
1. L'accordo costitutivo va presentato dai due contraenti,
alla presenza di due testimoni, al sindaco del comune di
residenza di uno dei contraenti.
2. Il sindaco o l'ufficiale di stato civile, verificata la
volontà delle parti, annota l'accordo costitutivo nel registro
dello stato civile.
Art. 4.
(Successione).
1. In tema di successione, se nulla è stabilito
diversamente nell'accordo costitutivo di cui all'articolo 2,
la posizione dei contraenti l'unione di fatto è regolata dalle
norme vigenti in materia di successione del coniuge.
2. In ogni caso, in materia di successione sono fatti
salvi i diritti degli eredi legittimi di entrambi i contraenti
di una unione di fatto.
Art. 5.
(Diritto all'abitazione).
1. In caso di abbandono del domicilio o di richiesta
unilaterale di scioglimento dell'unione di fatto o di decesso
di uno dei due contraenti che risulta locatario
dell'abitazione ove essi risiedono, l'altro contraente
subentra di diritto nel contratto di locazione.
2. L'unione di fatto è equiparata al nucleo familiare ai
fini della concessione di mutui ad interesse agevolato, di
contributi e di altre agevolazioni per l'acquisto o la
locazione di immobili da adibire a prima abitazione, nonché ai
fini dell'inserimento in graduatorie per l'edilizia
popolare.
Art. 6.
(Lavoro e previdenza).
1. La condizione di contraente di una unione di fatto è
equiparata a quella di coniuge ai fini dell'applicazione delle
norme, dei contratti e delle disposizioni di legge e di
regolamento riguardanti il rapporto di lavoro e il sistema
previdenziale.
Art. 7.
(Assistenza e decisioni in caso di morte).
1. In assenza di una diversa volontà espressa dal
contraente di una unione di fatto, in caso di morte o in
presenza di un riconosciuto stato di incapacità di intendere e
di volere, l'altro contraente esercita i diritti e i doveri
spettanti al coniuge in materia di assistenza sanitaria,
compresi i poteri di decisioni per quanto attiene la donazione
di organi.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
per le decisioni riguardanti la cerimonia funebre e la
sepoltura.
Art. 8.
(Facilitazioni e accesso ai servizi).
1. Le unioni di fatto sono equiparate alle famiglie per
quanto attiene l'applicazione di norme nazionali e regionali
riguardanti le facilitazioni, i contributi e le modalità di
accesso ai servizi socio-educativi, socio-sanitari e
formativi.
Art. 9
(Norme penali).
1. La condizione di contraente di una unione di fatto è
equiparata a quella di coniuge ai fini dell'applicazione di
norme penali e di procedura penale.
Art. 10
(Nascita di figli).
1. Se dai componenti di una unione di fatto nascono figli,
la loro paternità è attribuita al componente maschio della
stessa purché al momento della nascita siano decorsi
centottanta giorni dalla data di annotazione dell'accordo di
cui all'articolo 2 e, in caso di scioglimento dell'unione, non
siano decorsi più di trecento giorni dalla dichiarazione della
volontà di scioglimento di cui all'articolo 13.
Art. 11
(Successione dei figli).
1. La successione dei figli nati da una unione di fatto è
regolata dalle norme vigenti in materia di successione dei
figli legittimi.
Art. 12
(Modifica della regolamentazione
dell'accordo costitutivo).
1. I rapporti definiti nell'accordo costitutivo
dall'unione di fatto di cui all'articolo 2 possono essere
modificati per comune volontà dei contraenti.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i contraenti
dell'unione di fatto devono redigere l'atto con il quale
modificano le precedenti disposizioni e presentarlo
all'ufficiale di stato civile del comune in cui è stato
presentato l'accordo, il quale provvede ad annotarlo nel
registro dello stato civile dandovi effetto immediato.
Art. 13
(Scioglimento dell'unione di fatto).
1. Oltre che nel caso di morte di uno o di entrambi i suoi
componenti, l'unione di fatto è sciolta per volontà anche di
un solo contraente.
2. La dichiarazione con la quale un contraente o entrambi
consensualmente manifestano la volontà di sciogliere l'unione
di fatto è presentata all'ufficiale di stato civile del comune
ove l'unione stessa è stata annotata.
3. L'ufficiale di stato civile convoca i contraenti in una
data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno
successivo alla data di presentazione della dichiarazione di
cui al comma 2.
4. Se alla data stabilita ai sensi del comma 3 almeno uno
dei due contraenti si presenta alla convocazione
dell'ufficiale di stato civile e conferma la volontà di porre
fine all'unione di fatto, questa è sciolta e se ne dà atto nel
registro dello stato civile.
5. Se nessuno dei due contraenti che hanno presentato la
dichiarazione di scioglimento si presenta alla convocazione
dell'ufficiale di stato civile senza addurre alcun legittimo
impedimento, l'unione resta valida, e a ciascuno dei
contraenti è inflitta la sanzione amministrativa pecuniaria di
1.000 euro. Parimenti è inflitta la sanzione amministrativa
pecuniaria di 1.000 euro al contraente che ha presentato
dichiarazione di scioglimento e non si è presentato senza
addurre alcun legittimo impedimento alla convocazione
dell'ufficiale di stato civile.
Art. 14
(Decorrenza degli effetti dello scioglimento).
1. Nei casi previsti dall'articolo 13 l'unione di fatto si
considera sciolta ad ogni effetto a decorrere dal giorno in
cui uno o entrambi i contraenti hanno presentato all'ufficiale
di stato civile la dichiarazione relativa alla volontà dello
scioglimento.
Art. 15
(Obblighi successivi allo scioglimento
dell'unione di fatto).
1. I rapporti tra coloro che hanno sciolto un'unione di
fatto sono regolati, successivamente allo scioglimento, in
conformità all'accordo costitutivo dell'unione stessa o alle
modifiche all'accordo intervenute successivamente. In mancanza
di specifiche espressioni di volontà contenute nell'accordo
costitutivo non derivano, per l'effetto della sola esistenza
dell'unione di fatto, obblighi patrimoniali e non patrimoniali
per alcuno dei contraenti.
Art. 16
(Disposizioni in materia fiscale).
1. Gli atti, i documenti e i provvedimenti, anche
giudiziari, assunti in applicazione della presente legge sono
esenti da imposte di bollo, di registro e da ogni altra forma
di imposizione fiscale.