XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4439
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
prende spunto da una vicenda accaduta il 5 marzo 1999, data in
cui uno squilibrato, armato di pistola, fa irruzione in
un'aula del dipartimento di fisica tecnica dell'università di
Padova: uccide il professore Walter Maccato e ferisce
gravemente altri colleghi della vittima, tra cui il professore
Francesco De Ponte. Da quel momento la vita del professore De
Ponte consiste nel passare dal letto alla sedia a rotelle e
viceversa; non risponde agli stimoli esterni verbalmente o
gestualmente, pertanto non si sa neanche se sia in grado di
recepirli. C'è chi definisce questo stato come "vegetativo".
Francesco è assistito dalle amorevoli cure della moglie Paola.
Lo scopo della proposta di legge è pertanto quella di
obbligare i detentori di armi ad avere un'assicurazione in
quanto le famiglie delle vittime colpite da queste tragedie
sono costrette a sostenere ingenti spese di cure senza aiuti e
sovvenzioni (salvo i rari casi in cui si parli di strage
terroristica o simili).
Pertanto all'articolo 1 della proposta di legge si
stabilisce che le armi comuni da sparo elencate all'articolo 2
della legge n. 110 del 1975, e successive modificazioni, non
possono essere detenute o utilizzate se i possessori delle
stesse non stipulino, secondo le disposizioni della proposta
di legge, l'assicurazione per la responsabilità civile verso
terzi prevista dagli articoli 2050 e 2051 del codice civile.
L'articolo 2 citato recita: "(...) sono armi comuni da
sparo:
a) i fucili anche semiautomatici con una o più
canne ad anima liscia;
b) i fucili con due canne ad anima rigata, a
caricamento successivo, con azione manuale;
c) i fucili con due o tre canne miste, ad anime
lisce o rigate, a caricamento successivo con azione
manuale;
d) i fucili, le carabine ed i moschetti ad una
canna ad anima rigata, anche se predisposti per il
funzionamento semiautomatico;
e) i fucili e le carabine che impiegano munizioni
a percussione anulare, purché non a funzionamento
automatico;
f) le rivoltelle a rotazione;
g) le pistole a funzionamento semiautomatico;
h) le repliche di armi antiche ad avancarica di
modelli anteriori al 1890, fatta eccezione per quelle a colpo
singolo.
Sono altresì armi comuni da sparo i fucili e le carabine
che, pur potendosi prestare all'utilizzazione del
munizionamento da guerra, presentino specifiche
caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o
sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate
ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari.
Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle
denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas,
nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe
sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica
superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi,
salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di
armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui
all'articolo 6 escluda, in relazione alle rispettive
caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.
Le munizioni a palla destinate alle armi da sparo comuni
non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo
perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, ad
espansione, autopropellenti, né possono essere tali da
emettere sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive,
eccettuate le cartucce che lanciano sostanze e strumenti
narcotizzanti destinate a fini scientifici e di zoofilia per
le quali venga rilasciata apposita licenza del questore.
Le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del regio decreto 6 maggio
1940, n. 635, con le successive rispettive modificazioni e
della presente legge relative alla detenzione ed al porto
delle armi non si applicano nei riguardi degli strumenti
lanciarazzi e delle relative munizioni quando il loro impiego
è previsto da disposizioni legislative o regolamentari ovvero
quando sono comunque detenuti o portati per essere utilizzati
come strumenti di segnalazione per soccorso, salvataggio o
attività di protezione civile".