XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4439
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Ai fini della detenzione o dell'utilizzo delle armi
comuni da sparo elencate all'articolo 2 della legge 18 aprile
1975, n. 110, e successive modificazioni, è obbligatorio
stipulare assicurazione per la responsabilità civile per danni
verso terzi prevista dagli articoli 2050 e 2051 del codice
civile.
Art. 2.
1. Chiunque possiede o detiene armi di cui all'articolo 2
della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive
modificazioni, è tenuto a stipulare una polizza di
assicurazione per la responsabilità civile per danni verso
terzi, definita secondo i massimali e i periodi di durata
stabiliti con decreto del Ministro delle attività produttive,
di concerto con il Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
2. La presente legge non si applica alle armi in dotazione
alle Forze armate, di polizia e di pubblica sicurezza.
3. I detentori o i possessori che intendono dismettere le
armi di cui al comma 1, già in loro possesso, sono tenuti a
presentare apposita richiesta alle autorità competenti per
territorio.
Art. 3.
1. L'adempimento dell'obbligo di stipulazione della
polizza di assicurazione stabilito dall'articolo 1 della
presente legge deve essere comprovato da apposito certificato
rilasciato dall'agente di assicurazione, da cui risultino il
numero di matricola dell'arma e il periodo di assicurazione
per il quale sono stati pagati il premio o la rata di
premio.
2. Il trasferimento di proprietà dell'arma importa la
cessione del contratto di assicurazione stipulato ai sensi
degli articoli 1 e 2.
Art. 4.
1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il
trasgressore dell'obbligo di cui all'articolo 1 è punito con
l'arresto da tre mesi a tre anni e con l'ammenda da 1.000 a
3.000 euro.