XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4435
Onorevoli Colleghi! - "Il pubblico ministero gode delle
garanzie stabilite nei suoi riguardi dall'ordinamento
giudiziario": così statuiva, all'articolo 107, settimo comma,
della Costituzione, il legislatore costituente.
L'aver voluto riservare alla legge ordinaria il regime
delle garanzie del pubblico ministero (fra cui quella
dell'inamnovibilità della sede) stava e sta a significare la
possibilità, con il mutare dei tempi, di una nuova disciplina
in materia dettata dall'esigenza di rafforzare trasparenza,
efficienza e indipendenza da qualsiasi condizionamento degli
uffici del pubblico ministero.
Una legge che prevede la temnporaneità dell'esercizio
delle funzioni di pubblico ministero eviterebbe invero
l'anomala situazione - per la verità comune anche
all'esercizio delle funzioni giudicanti - del magistrato che
rimane radicato nella sede di prima nomina o comunque in una
medesima sede e con le stesse funzioni sino al termine della
carriera oppure per un lasso di tempo eccessivo, con i
conseguenti effetti negativi della personalizzazione
dell'ufficio e del condizionamento ambientale.
Desta infatti preoccupazione, nelle situazioni di mancanza
assoluta di avvicendamento per lunghi o lunghissimi tratti di
tempo, che la garanzia della inamovibilità possa favorire,
anche senza un'intenzionalità colpevole, un sistema di
giudizio privo delle indispensabili condizioni di obiettività,
di distacco e di imparzialità.
Tali timori sono ancora più giustificati in caso di
esercizio delle funzioni di pubblico ministero, avuto riguardo
alla peculiarità e alla particolare delicatezza delle relative
attribuzioni.
In attesa che il nuovo ordinamento giudiziario provveda ad
un organico riassetto della materia, appare doveroso e
indifferibile correggere questa grave distonia sistematica che
può vulnerare l'effettiva indipendenza del pubblico
ministero.
Il cosiddetto "principio della inamovibilità", essendo
strumento di garanzia dell'imparzialità della funzione
giudiziaria, rappresenta, prima di ogni altra cosa, una
guarentigia per il cittadino. Attraverso un'oculata
applicazione del principio in parola, si realizza, infatti,
l'interesse generale alla "imparzialità della funzione
giudiziaria", perché le "influenze pericolose" potrebbero
essere determinate proprio dalla inamovibilità di alcuni
magistrati dell'ufficio, anche diversi dal dirigente.
In ogni caso, non potrebbe eccepirsi il mancato rispetto
del principio della inamovibilità, pur se diversamente
"interpretato", e ciò per la semplice ragione che la
disciplina dell'istituto in discorso compete di sicuro, quanto
al pubblico ministero, all'ordinamento giudiziario, a titolo
di riserva della legge ordinaria.
Poste tali premesse, si ritiene pertanto opportuno fissare
un limite massimo di permanenza dei pubblici ministeri negli
uffici di procura onde evitare sia la creazione di veri e
propri centri di potere sia un'eccessiva, pericolosa,
personalizzazione di funzioni così delicate.
La soluzione più conveniente e in grado di coniugare le
predette esigenze con l'interesse alla conservazione di
professionalità acquisite "sul campo", sembra quella di
prevedere che i pubblici ministeri non possano esercitare le
funzioni per periodi di tempo superiori a quelli indicati
nella presente proposta di legge nell'ambito dello stesso
ufficio di procura. Scaduti questi termini, il magistrato
dovrà scegliere: se vorrà rimanere nella propria sede dovrà
cambiare funzioni; se, al contrario, intende proseguire
l'esercizio delle medesime funzioni, dovrà cambiare
circondario o distretto di corte d'appello laddove abbia
esercitato le funzioni di pubblico ministero presso i
tribunali per i minorenni.
Sempre nell'ottica di contemperare esigenze difficilmente
conciliabili, sembra opportuno prevedere anche che, se non
sorgeranno "questioni di incompatibilità", il magistrato potrà
nuovamente esercitare le funzioni di pubblico ministero presso
lo stesso ufficio di procura, per altri cinque anni, come
limite massimo, dopo il periodo legislativamente previsto di
esercizio delle medesime funzioni requirenti in altra sede
giudiziaria o di esercizio di diverse funzioni.