XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4435




        Onorevoli Colleghi! - "Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dall'ordinamento giudiziario": così statuiva, all'articolo 107, settimo comma, della Costituzione, il legislatore costituente.
        L'aver voluto riservare alla legge ordinaria il regime delle garanzie del pubblico ministero (fra cui quella dell'inamnovibilità della sede) stava e sta a significare la possibilità, con il mutare dei tempi, di una nuova disciplina in materia dettata dall'esigenza di rafforzare trasparenza, efficienza e indipendenza da qualsiasi condizionamento degli uffici del pubblico ministero.
        Una legge che prevede la temnporaneità dell'esercizio delle funzioni di pubblico ministero eviterebbe invero l'anomala situazione - per la verità comune anche all'esercizio delle funzioni giudicanti - del magistrato che rimane radicato nella sede di prima nomina o comunque in una medesima sede e con le stesse funzioni sino al termine della carriera oppure per un lasso di tempo eccessivo, con i conseguenti effetti negativi della personalizzazione dell'ufficio e del condizionamento ambientale.
        Desta infatti preoccupazione, nelle situazioni di mancanza assoluta di avvicendamento per lunghi o lunghissimi tratti di tempo, che la garanzia della inamovibilità possa favorire, anche senza un'intenzionalità colpevole, un sistema di giudizio privo delle indispensabili condizioni di obiettività, di distacco e di imparzialità.
        Tali timori sono ancora più giustificati in caso di esercizio delle funzioni di pubblico ministero, avuto riguardo alla peculiarità e alla particolare delicatezza delle relative attribuzioni.
        In attesa che il nuovo ordinamento giudiziario provveda ad un organico riassetto della materia, appare doveroso e indifferibile correggere questa grave distonia sistematica che può vulnerare l'effettiva indipendenza del pubblico ministero.
        Il cosiddetto "principio della inamovibilità", essendo strumento di garanzia dell'imparzialità della funzione giudiziaria, rappresenta, prima di ogni altra cosa, una guarentigia per il cittadino. Attraverso un'oculata applicazione del principio in parola, si realizza, infatti, l'interesse generale alla "imparzialità della funzione giudiziaria", perché le "influenze pericolose" potrebbero essere determinate proprio dalla inamovibilità di alcuni magistrati dell'ufficio, anche diversi dal dirigente.
        In ogni caso, non potrebbe eccepirsi il mancato rispetto del principio della inamovibilità, pur se diversamente "interpretato", e ciò per la semplice ragione che la disciplina dell'istituto in discorso compete di sicuro, quanto al pubblico ministero, all'ordinamento giudiziario, a titolo di riserva della legge ordinaria.
        Poste tali premesse, si ritiene pertanto opportuno fissare un limite massimo di permanenza dei pubblici ministeri negli uffici di procura onde evitare sia la creazione di veri e propri centri di potere sia un'eccessiva, pericolosa, personalizzazione di funzioni così delicate.
        La soluzione più conveniente e in grado di coniugare le predette esigenze con l'interesse alla conservazione di professionalità acquisite "sul campo", sembra quella di prevedere che i pubblici ministeri non possano esercitare le funzioni per periodi di tempo superiori a quelli indicati nella presente proposta di legge nell'ambito dello stesso ufficio di procura. Scaduti questi termini, il magistrato dovrà scegliere: se vorrà rimanere nella propria sede dovrà cambiare funzioni; se, al contrario, intende proseguire l'esercizio delle medesime funzioni, dovrà cambiare circondario o distretto di corte d'appello laddove abbia esercitato le funzioni di pubblico ministero presso i tribunali per i minorenni.
        Sempre nell'ottica di contemperare esigenze difficilmente conciliabili, sembra opportuno prevedere anche che, se non sorgeranno "questioni di incompatibilità", il magistrato potrà nuovamente esercitare le funzioni di pubblico ministero presso lo stesso ufficio di procura, per altri cinque anni, come limite massimo, dopo il periodo legislativamente previsto di esercizio delle medesime funzioni requirenti in altra sede giudiziaria o di esercizio di diverse funzioni.




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